Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4384/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LESCA GIACOMO e dall'avv. BOLDRINI SILVIA, elettivamente domiciliata in Torino,
piazza Cavour 3, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. PARISI TOMMASO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Torino alla via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale
di Torino
CONVENUTO
OGGETTO: Trattamento di Fine Servizio
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice,
1. RILEVATO che la ricorrente con ricorso depositato in data 21/5/2024, ha Parte_1
allegato:
- di essere stata lavoratrice dipendente di pubblica amministrazione (azienda ospedaliera) dal novembre del 1979 al luglio del 2019 (cessazione del rapporto per ingresso in pensionamento di anzianità);
- di avere maturato, nel periodo sopra indicato, un Trattamento di Fine Servizio/indennità di fine servizio pari a complessivi euro 58.498,60 lordi;
- che il Trattamento di Fine Servizio/indennità di fine servizio non è stato però pagato dall' CP_1
nel termine di legge;
termine scaduto il 31/7/2022;
la ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento dell'importo di cui sopra;
Pt_2 CP_1
2. RILEVATO che l' si è costituito in giudizio, rappresentando che il TFS della ricorrente CP_1
(che ammonta ad euro 59,323,00 e quindi è in realtà di poco superiore a quanto indicato in ricorso) era in corso di liquidazione, che una prima rata era già stata corrisposta in data
20/3/2024 (prima del deposito del ricorso, pertanto), e che la seconda rata a saldo (pari ad euro
9.306,71 lordi) sarebbe stata corrisposta entro il mese di ottobre 2024; chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
3. RILEVATO che l'udienza del 18/10/2024 ha subito un differimento, dovendosi verificare da parte ricorrente l'effettiva erogazione del secondo rateo del trattamento;
e che all'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto saldo, dando atto della data del pagamento
2 del primo rateo, così come indicata dall' , ed associandosi quindi alla richiesta di CP_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo però la rifusione delle spese di lite;
4. RITENUTO che, in ragione del riconoscimento del diritto di credito da parte dell' e del CP_1
conseguente pagamento del dovuto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dalle parti in causa;
e che debba quindi emettersi pronuncia che conosca del merito della causa, solo al fine della pronuncia sulle spese processuali, in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”;
5. RITENUTO che la domanda, al momento in cui è stata proposta, era fondata, posto che;
ma la fondatezza può essere affermata per il solo secondo rateo del credito, per il quale è
intervenuto il pagamento del dovuto durante il giudizio, laddove vi è stato invece pagamento del primo rateo prima circa 2 mesi prima dell'introduzione della causa;
ragione per la quale deve emettersi condanna alle spese in danno dell' , sulla base però del valore del diritto di CP_1
credito soddisfatto nell'ottobre del 2024, ovvero euro 9.306,71; le spese sono liquidate, in ragione della relativa semplicità dell'oggetto di causa, in complessivi euro 2.109,00, oltre ad accessori, e sono distratte in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) visto l'art. 91, 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore dei procuratori della ricorrente CP_1
delle spese di lite liquidate in euro 2.109,00, oltre a rimborso forfettario al Parte_1
15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 24/1/2025
3 Il Giudice
dott. Simone Romito
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