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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 676/2023 promossa da:
C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CORSINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CORSO C.
GRANDE N. 27 MODENA presso il difensore avv. CORSINI FABRIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CA NI, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32
MODENA presso il difensore avv. CA NI
, già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CA NI, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32 MODENA presso il difensore avv.
CA NI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANSERA Controparte_4 C.F._3
IS, elettivamente domiciliato in via Vellani Marchi, 20, MODENA presso il difensore avv. PANSERA IS
CONVENUTO/I
OGGETTO: PATTO DI NON CONCORRENZA E PENALE CONTRATTUALE.
CONCLUSIONI
Parte_1
“Ogni diversa e contraria istanza respinta, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
pagina 1 di 15 In via preliminare accertata la fondatezza dei fatti esposti sia in atto di citazione che nei successivi atti depositati in corso di causa, ordinare agli odierni convenuti di cessare qualunque attività che si ponga in violazione del patto di non concorrenza di cui alla scrittura privata del 1.9.2021. Nel merito, accertato l'inadempimento alle obbligazioni contenute nella scrittura privata 1.9.2021 e, nello specifico, la violazione del patto di non concorrenza previsto dall'art. 7 della predetta scrittura, condannare gli odierni convenuti, in solido, ovvero ciascuno per le violazioni individualmente commesse, con condanna al pagamento della somma di € 1.000.000,00 pari all'importo della penale contrattuale prevista dall'art. 8 della scrittura privata 1.9.2021 o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche da liquidarsi in via di equità. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Controparte_1 Controparte_3
“Voglia il Tribunale di Modena, ogni diversa istanza domanda ed eccezione disattesa Accertare e dichiarare che a far data dal 1° settembre 2021 il dott. non ha Controparte_1 svolto alcuna attività di consulenza, assistenza, supporto ed ausilio di tipo biologico e scientifico (né in generale alcuna altra attività) in favore della società CP_5
e per l'effetto rigettare e respingere le domande avversarie, poiché del tutto infondate e indimostrate (anzitutto in punto di fatto); inoltre, accertare e dichiarare che il dott. non ha mai sottoscritto o accettato Controparte_1 le clausole indicate quali Articolo 7 e Articolo 8 della scrittura prodotta da parte attrice sub doc. 16; accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia della scrittura privata prodotta da parte attrice sub doc. 16; e per l'effetto rigettare e respingere le domande avversarie;
ovvero, in via subordinata accertare e dichiarare l'invalidità degli articoli 7 e 8 della scrittura privata prodotta da parte attrice sub doc. 16, poiché stipulati in violazione di quanto previsto dall'art. 2596 cod. civ. per le ragioni dedotte in narrativa;
accertare e dichiarare l'inefficacia degli articoli 7 e 8 della scrittura privata prodotta da parte attrice sub doc. 16 rispetto al caso di specie, poiché le attività addebitate al e/o a CP_1 [...] sarebbero state svolte all'estero e in favore di una società straniera, e dunque Controparte_3 riguarderebbero una collocazione geografica per la quale le parti della scrittura privata prodotta quale doc. 16 di controparte non avevano raggiunto nessuna intesa né era stata costituita alcuna società; e per l'effetto rigettare e respingere le domande avversarie;
ovvero in via di estremo subordine, ove le domande spiegate dalla parte attrice venissero ritenute fondate nel merito disporre la riduzione secondo equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 cod.civ. della penale prevista nell'accordo prodotto quale doc. 16 di parte attrice e di cui parte attrice chiede l'applicazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Controparte_4
“La odierna esponente, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice con l'ordinanza del 5 dicembre 2024, precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c.:
− contrariis reiectis;
pagina 2 di 15 − piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla dott.ssa Controparte_4 per i motivi esposti, e autorizzarne l'estromissione dal presente giudizio;
nel merito, in via principale in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate, respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della dott.ssa e comunque nei confronti dei convenuti, in Controparte_4 quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
nel merito, in via subordinata in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, ridurre l'ammontare della penale prevista all'art. 9 della Scrittura Privata, in quanto manifestamente eccessiva. in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. In via istruttoria: si ribadiscono le istanze già svolte insistendo per l'accoglimento di quelle non ammesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2023, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio (già Controparte_2 Controparte_3
, il Dott. e la Dott.ssa deducendo che in data 1°
[...] Controparte_1 Controparte_4 settembre 2021 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata denominata "Scrittura privata per lo sviluppo all'estero del business degli integratori alimentari", contenente un patto di non concorrenza, reciproco e irrevocabile, volto a impedire lo svolgimento di attività concorrenziali dirette o indirette al business degli integratori alimentari realizzato in Italia dalla società
[...]
e all'estero dalle società estere eventualmente costituite. Controparte_6
Gli attori hanno sostenuto che i convenuti, e avrebbero violato CP_1 Controparte_3 tale patto continuando a prestare attività di consulenza, assistenza, supporto ed ausilio di tipo biologico e scientifico a favore di attività iniziata nella primavera del Controparte_7
2020 ma che avrebbe dovuto cessare successivamente alla sottoscrizione del patto di non concorrenza. Hanno pertanto chiesto, in via preliminare, che fosse ordinata la cessazione di ogni attività posta in violazione del patto e, nel merito, l'accertamento dell'inadempimento e la condanna solidale dei convenuti al pagamento della somma di Euro 1.000.000,00 a titolo di penale contrattuale prevista dall'art. 8 della scrittura privata.
Con comparsa di costituzione depositata il 15 maggio 2023, si è costituita la Dott.ssa CP_4 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo
[...]
l'estromissione dal giudizio. Nel merito ha dedotto la risoluzione della scrittura privata per fatti concludenti, l'invalidità e/o inefficacia sia della clausola penale che del patto di non concorrenza, formulando richiesta di rigetto delle domande avversarie. In subordine ha eccepito la manifesta pagina 3 di 15 eccessività della penale con richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c.
Nella medesima data si sono costituiti il Dott. e Controparte_1 Controparte_2
, i quali hanno negato di aver svolto, a far data dal 1° settembre 2021, qualsiasi
[...] attività in favore di . Hanno inoltre dedotto di non aver mai sottoscritto le clausole CP_5 indicate quali articoli 7 e 8 della scrittura privata, eccependo altresì l'invalidità di tali articoli per violazione dell'art. 2596 c.c. nonché la loro inefficacia in quanto riferibili ad attività svolte all'estero per le quali non era stata raggiunta alcuna intesa tra le parti. In subordine hanno eccepito la manifesta eccessività della penale, chiedendo il rigetto delle domande attoree ovvero la riduzione dell'ammontare della penale.
All'udienza di comparizione del 29 giugno 2023, la difesa di parte attrice ha esibito l'originale della scrittura privata e la Dott.ssa dopo aver potuto esaminare il documento e la propria CP_4 sottoscrizione, ha revocato il disconoscimento precedentemente formulato, riconoscendo l'autenticità della firma.
Esperiti gli incombenti di legge e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 5 marzo 2024, il giudice, alla luce della rinuncia alla CTU grafologica conseguente al riconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul documento originariamente disconosciuto dalla convenuta ha CP_4 revocato le proprie precedenti determinazioni istruttorie assunte con ordinanza del 5 gennaio
2024 e ha liberato il nominato CTU.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 20 marzo 2024.
All'udienza del 27 maggio 2025, esaurita la fase istruttoria, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante trattazione scritta e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha trattenuta concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Nei termini assegnati sono state depositate le comparse conclusionali di tutte le parti e le relative memorie di replica, come risulta dal fascicolo d'ufficio.
**********
1. RICOSTRUZIONE DEI FATTI E QUESTIONI PRELIMINARI
1.1 La presente controversia trae origine da un articolato intreccio di rapporti societari e contrattuali sviluppatisi tra il 2020 e il 2021 nell'ambito del settore degli integratori alimentari.
Nel marzo 2020, durante la pandemia da COVID-19, l'Avv. amministratore unico Parte_2 della società ha contattato il Dott. - noto per le sue posizioni Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 15 "NO VAX" e per la ricerca sulle "nanopatologie" svolta unitamente alla moglie Dott.ssa - CP_4 per avere un confronto sulla situazione sanitaria. Da questo primo contatto è nato un rapporto di collaborazione che ha portato, nel settembre 2020, alla costituzione di una società di diritto inglese ( e successivamente alla costituzione in Italia della Controparte_8 [...]
destinata inizialmente alla gestione di una piattaforma per corsi online tenuti dal CP_6
Dott. (la "Free Health Academy") e poi orientata verso il business degli integratori CP_1 alimentari.
La compagine sociale iniziale vedeva il " (Dott. Dott.ssa Parte_3 Controparte_1
e detenere complessivamente il 50% delle quote, Controparte_4 Controparte_3 mentre l'Avv. e la detenevano il 35%, con il restante 15% distribuito tra Pt_2 Parte_1 altri soci minori.
1.2 Il 1° settembre 2021, contestualmente alla cessione di quote che riduceva la partecipazione del " dal 50% al 40%, le parti hanno sottoscritto una scrittura privata intitolata Parte_3
"Scrittura privata per lo sviluppo all'estero del business degli integratori alimentari". Tale documento, secondo la ricostruzione degli attori, conteneva agli articoli 7, 8 e 9 un patto di non concorrenza in virtù del quale tutte le parti si impegnavano "reciprocamente ed irrevocabilmente a non realizzare attività di concorrenza sia diretta che indiretta al Business degli Integratori
Alimentari realizzato in Italia dalla società all'estero, nei paesi scelti Controparte_6 di comune accordo, dalle società estere di volta in volta costituite dalle Parti". L'articolo 8 della medesima scrittura prevedeva una penale di € 1.000.000,00 per la violazione del patto di non concorrenza, dovuta "da parte del soggetto che commette la violazione in favore dell'altra parte".
1.3 Secondo la ricostruzione degli attori, già nella primavera del 2020 - quindi anteriormente alla sottoscrizione del patto di non concorrenza - il Dott. e la Controparte_1 [...] avevano iniziato a svolgere attività di consulenza, assistenza, supporto ed Controparte_3 ausilio di tipo biologico e scientifico a favore di società con sede a San Controparte_7
Marino operante nel settore degli integratori alimentari. Tale attività si sarebbe concretizzata anche attraverso l'attribuzione al di un codice sconto ("SM2020") che consentiva ai CP_1 clienti di ottenere sconti sugli acquisti, mentre alla veniva riconosciuta una Controparte_3 provvigione.
Gli attori deducono che tale attività sarebbe proseguita anche successivamente al 1° settembre
2021, in violazione del patto di non concorrenza, come dimostrerebbero i versamenti effettuati da alla nel periodo settembre 2021 - giugno 2022, per un importo CP_5 Controparte_3
pagina 5 di 15 complessivo di circa € 19.684,43.
1.4 Prima di esaminare nel dettaglio le questioni controverse, è necessario richiamare i principi fondamentali che governano la distribuzione dell'onere probatorio nel processo civile.
Come stabilito dall'art. 2697 del Codice civile, "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", mentre "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Nel caso specifico dell'inadempimento contrattuale, la giurisprudenza consolidata ha precisato che il creditore deve provare la fonte negoziale del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento, mentre sul debitore grava l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato. Tuttavia, quando si tratta di obbligazioni negative - come nel caso del patto di non concorrenza - la giurisprudenza ha chiarito che "nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative la prova dell'inadempimento è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento" (SS.UU. n. 13533/2001).
1.5 Oltre ai principi generali sull'onere della prova, assume particolare rilevanza il principio secondo cui l'onere probatorio presuppone un'adeguata allegazione dei fatti costitutivi del diritto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, l'onere probatorio gravante sull'attore comporta l'obbligo di allegare e dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, non potendo limitarsi a deduzioni generiche prive di supporto documentale idoneo.
La questione dell'onere probatorio assume nel presente caso particolare complessità, dovendo il
Tribunale valutare se gli attori abbiano assolto l'onere di provare non solo l'esistenza del patto di non concorrenza e la sua validità ed efficacia, ma anche la specifica condotta violativa posta in essere dai convenuti successivamente alla data di sottoscrizione dell'accordo.
2. IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE DEGLI
ATTORI
2.1 Preliminarmente, deve rilevarsi come gli attori abbiano fornito un'allegazione generica e imprecisa dei fatti costitutivi del diritto azionato. Nell'atto di citazione si deduce genericamente che il Dott. avrebbe violato il patto di non concorrenza "continuando a prestare la CP_1 propria attività di consulenza e promozione dei prodotti della società Controparte_7 attività iniziata nella primavera del 2020, anteriormente alla sottoscrizione della Scrittura
Privata".
pagina 6 di 15 Tale deduzione si rivela carente sotto molteplici profili.
In primo luogo, non viene specificata la natura concreta delle presunte attività di consulenza e promozione che sarebbero state svolte successivamente al 1° settembre 2021.
In secondo luogo, non vengono indicate le modalità e le tempistiche specifiche dello svolgimento di tali attività nel periodo rilevante.
Infine, la stessa parte attrice ammette che l'attività era "iniziata nella primavera del 2020, anteriormente alla sottoscrizione della Scrittura Privata", senza però fornire elementi concreti per distinguere tra le attività anteriori (lecite) e quelle posteriori (asseritamente illecite).
2.2 L'esame della documentazione prodotta dagli attori rivela una significativa lacuna probatoria.
Tutti i documenti addotti a sostegno della tesi attorea si riferiscono infatti a periodi antecedenti alla sottoscrizione del patto di non concorrenza: il presunto "contratto di consulenza" (doc. 17 di parte attrice) è datato 4 maggio 2020 e risulta essere una mera bozza mai sottoscritta o accettata;
l'unico documento in cui il menziona i prodotti (doc. 19 di parte attrice) CP_1 CP_5 risale al marzo 2020; il partitario prodotto quale doc. 25 si ferma al 30 giugno 2020; le email riepilogative dei dati delle vendite (docc. 26 e 27) sono datate rispettivamente 8 luglio 2020 e 5 giugno 2020.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dei convenuti, "praticamente TUTTI i documenti prodotti da controparte sono antecedenti non solo alla presunta data di sottoscrizione del patto di non concorrenza (1° settembre 2021), ma altresì alla data stessa di costituzione della società
( cui si sostiene il avrebbe fatto concorrenza". Controparte_6 CP_1
2.3 Gli unici elementi documentali relativi al periodo successivo al 1° settembre 2021 sono rappresentati dai mastrini di e dagli estratti conto della dai quali CP_5 Controparte_3 risultano versamenti per complessivi € 19.684,43 nel periodo settembre 2021 - giugno 2022.
Tuttavia, tali documenti non possono considerarsi prova della violazione del patto di non concorrenza in quanto tali versamenti, come emerso anche dall'istruttoria orale, sono riconducibili al funzionamento automatico del codice sconto attivato nel 2020, indipendentemente da ulteriori attività promozionali.
2.4 Particolarmente significativa appare l'assenza di specifiche istanze istruttorie da parte degli attori volte a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività violative del patto di non concorrenza nel periodo successivo al 1° settembre 2021.
Gli attori non hanno infatti né richiesto l'esperimento dell'interrogatorio formale dei convenuti, né formulato capitoli di prova testimoniale specificamente volti a verificare se i convenuti avessero pagina 7 di 15 effettivamente svolto attività di consulenza o promozione dopo la sottoscrizione del patto e neppure chiesto l'ammissione di prove documentali ulteriori, quali estratti dal blog del CP_1
o altre forme di comunicazione pubblicitaria successive al settembre 2021.
Tale carenza di richieste istruttorie appare tanto più significativa se si considera che gli attori avevano l'onere di provare non solo l'esistenza del patto di non concorrenza, ma soprattutto la specifica condotta violativa successiva alla sua sottoscrizione.
3. IL MECCANISMO DEL CODICE SCONTO E L'ASSENZA DI CONDOTTA
CONCORRENZIALE
3.1 Dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria emerge, come sopra anticipato, che i versamenti effettuati da alla CP_5 Controparte_3 nel periodo successivo al 1° settembre 2021 non derivavano da attività di consulenza o promozione, bensì dal funzionamento automatico di un codice sconto ("SM2020") attivato da nel 2020. CP_5
Il meccanismo, come chiarito dalle testimonianze, funzionava nel modo seguente: aveva CP_5 assegnato al dott. un codice sconto che consentiva ai clienti di ottenere riduzioni sui CP_1 prezzi di acquisto, mentre una percentuale del fatturato così generato veniva riconosciuta alla
Controparte_3
3.2 Elemento dirimente per la valutazione giuridica della fattispecie è la circostanza che il codice sconto, una volta attivato, funziona in modo del tutto autonomo rispetto a qualsiasi ulteriore attività promozionale da parte del beneficiario.
Come precisato dalla dott.ssa nell'istruttoria orale, "il codice sconto, per sua natura, non Pt_4 ha una durata, una scadenza. Una volta che si dà, a livello aziendale/commerciale, non perde efficacia" e "questo codice una volta dato può esser ceduto anche ad altri".
La teste ha inoltre chiarito che "il codice sconto non è tanto legato alla vendita quanto, piuttosto, alla gestione dei dati del cliente alla singola persona" e che "non è legato alla promozione quanto piuttosto allo sconto in quanto tale".
3.3 Il funzionamento del sistema di codici sconto comporta una diffusione autonoma e indipendente dalla volontà del soggetto cui il codice è inizialmente intestato. I clienti che hanno acquisito il codice nel 2020 possono continuare ad utilizzarlo indefinitamente e possono altresì trasmetterlo ad altri soggetti senza alcun intervento del CP_1
Tale meccanismo è tipico dei sistemi di e-commerce moderni, dove i codici sconto si diffondono attraverso il passaparola, i social media, i forum specializzati e altri canali di comunicazione del pagina 8 di 15 tutto indipendenti dall'attività del soggetto cui il codice è originariamente intestato.
3.4 Aspetto rilevante è che il beneficiario del codice sconto non ha alcun controllo sulla sua utilizzazione una volta che questo sia stato diffuso.
Come chiarito dalla Dott.ssa "il codice sconto è revocabile per volontà della società Pt_4 emittente", mentre il beneficiario non ha alcun potere di intervento sulla sua attivazione, disattivazione o modalità di utilizzo.
Nel caso di specie, risulta peraltro che l'Avv. pur essendo a conoscenza dell'esistenza del Pt_2 codice e pur avendo rapporti diretti con per la gestione amministrativa delle fatture, non CP_5 ha mai richiesto la revoca del codice stesso. Come dichiarato dalla Dott.ssa "ricordo, Pt_4 peraltro, di non aver mai ricevuto dal dott. – essendo lui quello deputato all'emissione delle Pt_2 fatture – alcuna comunicazione in merito ad un'eventuale richiesta di revoca di questo codice sconto".
3.5 Le risultanze processuali dimostrano, in modo convincente, che il dott. non ha CP_1 svolto alcuna attività promozionale dei prodotti successivamente alla costituzione di CP_5
(settembre 2020) e, a maggior ragione, dopo la sottoscrizione del patto di non CP_6 concorrenza (1° settembre 2021).
L'unico documento prodotto dagli attori che testimonia un'attività promozionale è l'estratto del blog del marzo 2020, anteriore di oltre un anno alla sottoscrizione del patto. La circostanza che gli attori non siano riusciti a produrre alcun altro documento successivo a tale data costituisce, di per sé, prova presuntiva dell'assenza di ulteriore attività promozionale.
3.6 I versamenti ricevuti dalla nel periodo settembre 2021 - giugno 2022 Controparte_3 hanno, dunque, carattere meramente passivo, derivando dall'utilizzo spontaneo del codice sconto da parte di clienti che ne erano già in possesso o che lo avevano acquisito attraverso canali indipendenti dalla volontà dei convenuti.
Tale situazione è del tutto analoga a quella di un soggetto che continui a percepire royalties da un brevetto o diritti d'autore da un'opera: la percezione dei proventi non implica alcuna attività concorrenziale contemporanea, ma deriva da attività svolte in precedenza e ormai cristallizzate in diritti acquisiti.
3.7 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve escludersi che la mera percezione di proventi derivanti dall'utilizzo del codice sconto possa configurare una condotta concorrenziale ai sensi del patto sottoscritto il 1° settembre 2021.
La condotta concorrenziale presuppone infatti un'attività positiva e consapevole diretta a sottrarre pagina 9 di 15 clientela al soggetto tutelato dal patto di non concorrenza. Nel caso di specie, invece, parte convenuta si è limitata a percepire passivamente proventi derivanti da un meccanismo automatico attivato in epoca anteriore e non più sotto controllo.
3.8 Non può inoltre invocare il risarcimento del danno chi, pur avendo la possibilità di impedire o limitare il verificarsi del danno stesso, omette di adottare le misure necessarie. Nel caso di specie,
l'Avv. sebbene fosse a conoscenza dell'esistenza del codice sconto e disponesse della Pt_2 possibilità di richiederne la disattivazione grazie ai suoi rapporti diretti con , non ha mai CP_5 intrapreso tale iniziativa. Tale omissione integra una violazione dell'onere di mitigazione dell'asserito danno, che incombe sul creditore stesso.
3.9 In base alle considerazioni svolte, deve concludersi che i versamenti ricevuti dalla
[...] derivano dal funzionamento automatico di un codice attivato nel 2020, Controparte_3 anteriormente alla sottoscrizione del patto di non concorrenza.
Tale meccanismo, come già evidenziato, funziona in modo indipendente da qualsiasi attività promozionale o concorrenziale da parte dei convenuti che non hanno alcun controllo sull'utilizzo del codice da parte dei clienti. La mera percezione passiva di tali proventi non può configurare condotta concorrenziale;
l'Avv. infine, pur potendo richiedere la disattivazione del codice, Pt_2 ha omesso di farlo, violando l'onere di mitigazione dell'asserito danno subìto.
Tali conclusioni, che trovano conferma nelle risultanze dell'istruttoria orale che si esamineranno nel punto successivo, escludono la configurabilità di qualsiasi violazione del patto di non concorrenza da parte dei convenuti.
4. LE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA ORALE
4.1 L'istruttoria orale, esperita su istanza della parte convenuta ha Controparte_9 consentito di acquisire elementi decisivi per la risoluzione della controversia, confermando, peraltro, le considerazioni svolte nel precedente punto in ordine al meccanismo del codice sconto.
Le testimonianze rese dalla dott.ssa e dalla dott.ssa entrambe Testimone_1 Testimone_2 con ruoli operativi nei rapporti tra i convenuti e , hanno fornito un quadro fattuale CP_5 coerente che contrasta con le deduzioni degli attori e corrobora la ricostruzione del funzionamento automatico e passivo del sistema di codici sconto.
4.2 La dott.ssa tesoriere della Fondazione Nanodiagnostics dal 2023 e Testimone_1 precedentemente impiegata amministrativa presso le società dei coniugi dal Parte_5
2019, ha fornito dichiarazioni che confermano l'analisi svolta nel punto precedente.
Interrogata sul capitolo 6) relativo alla presunta attività di consulenza svolta dal dott. CP_1
pagina 10 di 15 nel periodo marzo 2020 - dicembre 2022, la teste ha escluso tale circostanza, precisando che
" - che fa capo al dott. - si occupa di integratori dell'alga che è proprio CP_5 Pt_6 CP_10 frutto dell'attività di ricerca del dott. . Non penso che sia mai stato chiesto questo tipo di Pt_6 consulenza alla proprio perché provvedevano loro in autonomia, essendo il Controparte_3 dott. , un ricercatore nonché colui che aveva brevettato il principio attivo che si estrae Pt_6 dall'alga ". CP_10
La teste ha inoltre chiarito un aspetto che, sotto il profilo tecnico, esclude alla radice la possibilità di prestazioni consulenziali: "la nostra strumentazione dell'epoca non ci permetteva di fare attività di analisi biologica. Ci permetteva solo di individuare corpi estranei in una sostanza. Quel tipo di consulenza non sarebbe stata, quindi, possibile da fare".
Occorre inoltre evidenziare la dichiarazione resa in risposta alla domanda se, dopo la costituzione di avesse continuato a promuovere i prodotti : "Certo che CP_6 CP_1 CP_5 no. Quando ci fu la si cominciò a parlare solo dei loro integratori e tutta CP_6
l'attenzione del fu data a e non più a ... Nel momento in cui CP_1 CP_11 CP_5 cominciò a produrre i suoi prodotti con questa promozione con cessò". CP_1 Pt_2 CP_5
La teste ha confermato la ricostruzione del meccanismo del c.d. “codice sconto” già delineata, spiegando che "fu assegnato al dott. sui prodotti , un codice sconto, ossia le CP_1 CP_5 persone acquistavano le alghe da con uno sconto e quando individuava il codice Pt_6 Pt_6 devolveva una parte di questi introiti alla per l'attività di ricerca". Controparte_3
Significativamente, ha precisato che "non si trattava di un corrispettivo per prestazioni effettuate da nei confronti di ma piuttosto di una quota da affiliato". Controparte_3 CP_5
4.3 La dott.ssa dipendente di dal 2011 con qualifica di impiegata e Testimone_2 CP_5 responsabile amministrativa, ha fornito conferme decisive alle considerazioni svolte nel punto precedente, chiarendo definitivamente la natura e il funzionamento del codice sconto.
Sul capitolo 6), la teste ha dichiarato: "Il dott. non è che ha fatto una consulenza per CP_1
l'azienda”, “i rapporti tra e non potevano tradursi in una vera e propria CP_1 Pt_6 consulenza anche perché il dott. era una persona molto preparata che non aveva certo Pt_6 bisogno che il dott. gli facesse una consulenza, da supporto, avendo peraltro anche un CP_1 proprio team di esperti".
Interrogata sul capitolo 7, ha precisato: "Anche relativamente alla non si trattava Controparte_3 di una vera e propria consulenza dato che non ne aveva bisogno... era più un'attività di CP_5 promozione, ma neanche più di tanto".
pagina 11 di 15 Essenzialmente, ha confermato che "tutto è andato a scemare quando il dott. ha CP_1 inaugurato una sua linea di prodotti" e che "a partire da metà novembre 2020, i rapporti sono andati a scemare proprio perché il dott. aveva fondato una propria marca di prodotti". CP_1
La teste ha infine fornito una valutazione quantitativa dell'impatto dell'attività del CP_1
"non è stato il dott. a far incrementare il nostro guadagno e neppure la nostra clientela. CP_1
Noi abbiamo già il nostro mercato che ci viene assicurato dai nostri agenti di commercio... non ha assolutamente influito sul fatturato dell'azienda, il suo apporto è stato CP_1 pressoché inesistente".
4.4 Le dichiarazioni della dott.ssa hanno fornito la conferma testimoniale delle Pt_4 considerazioni svolte nel punto precedente: "Il codice sconto, per sua natura, non ha una durata, una scadenza. Una volta che si dà, a livello aziendale/commerciale, non perde efficacia. Anzi, se lo si toglie, solitamente si crea un danno alla società a livello di vendite e di fatturato. Preciso, infatti, che il codice sconto è revocabile per volontà della società emittente".
"Il codice sconto non è tanto legato alla vendita quanto, piuttosto, alla gestione dei dati del cliente alla singola persona. Questo codice una volta dato può esser ceduto anche ad altri. Ribadisco che non è legato alla promozione quanto piuttosto allo sconto in quanto tale".
La teste ha chiarito che "sarebbe stata, quindi, a dover valutare se tenere attivo o meno il CP_5 codice sconto, a prescindere da una richiesta di revoca del dott. . CP_1
4.5 Un aspetto significativo emerso dall'istruttoria riguarda poi il ruolo dell'Avv. nella Pt_2 gestione dei rapporti amministrativi e la sua omessa richiesta di disattivazione del predetto codice.
La dott.ssa ha dichiarato: "Mi ricordo di questo commercialista che ci chiamava. Era lui Pt_4
a fare le fatture. Noi gli comunicavamo solo gli importi che erano da inserire nelle fatture... noi ci interfacciavamo sempre con il dott. Il dott. non l'ho mai sentito: non era un Pt_2 CP_1 nostro collaboratore per cui non veniva in azienda né chiamava".
Elemento rilevante è la dichiarazione secondo cui la teste ricorda "di non aver mai ricevuto dal dott. – essendo lui quello deputato all'emissione delle fatture – alcuna comunicazione in Pt_2 merito ad un'eventuale richiesta di revoca di questo codice sconto".
Tale circostanza conferma l'inosservanza dell'onere di mitigazione dell'asserito danno già evidenziata nel punto precedente.
4.6 Le testimonianze convergono nel confermare l'assenza di qualsiasi attività di consulenza o promozione da parte dei convenuti successivamente alla costituzione di CP_6
pagina 12 di 15 (settembre 2020) e, a maggior ragione, dopo la sottoscrizione del patto di non concorrenza (1° settembre 2021).
La dott.ssa ha confermato, sul capitolo 9), che "il dott. e/o la società Tes_1 Controparte_1 hanno sempre evitato di svolgere attività di consulenza, assistenza, Controparte_3 supporto ed ausilio di tipo biologico e scientifico in favore di . CP_5
Analogamente, la dott.ssa ha confermato la medesima circostanza, ribadendo quanto Pt_4 già dichiarato e precisando che i versamenti erano "conseguenza delle vendite effettuate attraverso l'utilizzo del codice sconto collegato al (SM2020) e non un contributo alla CP_1 ricerca eseguita dagli odierni convenuti".
4.7 Le testimonianze rese si caratterizzano per coerenza interna, precisione nei dettagli tecnici e convergenza nelle conclusioni.
Entrambe le testimoni, pur provenendo da ambiti diversi (una dal versante dei convenuti, l'altra da quello di ), hanno fornito un quadro fattuale uniforme che non solo esclude lo CP_5 svolgimento di attività violative del patto di non concorrenza, ma conferma la ricostruzione del meccanismo del codice sconto delineata nel punto precedente.
Le risultanze dell'istruttoria orale, lungi dal confermare le deduzioni degli attori, le smentiscono, dimostrando che i versamenti contestati derivano da un meccanismo automatico e passivo estraneo a qualsiasi condotta concorrenziale.
5. LA POSIZIONE DELLA DOTT.SSA ANTONIETTA GATTI
5.1. Dall'esame dell'atto di citazione e degli scritti difensivi di parte attrice emerge che alla dott.ssa non viene mosso alcun addebito specifico in ordine alla violazione del Controparte_4 patto di non concorrenza. Gli attori non contestano alla convenuta di aver personalmente svolto attività di consulenza, promozione o qualsivoglia altra condotta concorrenziale nei confronti di
. CP_5
Tale circostanza è del resto comprensibile, considerato che la dott.ssa non si è mai occupata CP_4 direttamente di consulenza e promozione di integratori alimentari, come emerge dalla ricostruzione fattuale della controversia.
5.2 Il coinvolgimento della dott.ssa nel presente giudizio appare di carattere meramente CP_4 formale, derivando dalla sua qualità di sottoscrittrice della scrittura privata del 1° settembre 2021
e dalla pretesa applicazione di un vincolo di solidarietà passiva per il pagamento della penale.
Come evidenziato dalla difesa della convenuta, la stessa è stata citata "solo ed esclusivamente in virtù di un asserito vincolo di solidarietà passiva tra i convenuti, per il pagamento della penale, in pagina 13 di 15 forza della presunzione di cui all'art. 1294 c.c.".
5.3 L'art. 9 della scrittura privata del 1° settembre 2021 stabilisce che "la violazione dell'impegno reciproco di non concorrenza assunto da e la società Controparte_1 Controparte_4 da una parte e da e la società dall'altra, Controparte_12 Parte_2 Parte_1 ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, comporterà il pagamento da parte del soggetto che commette la violazione in favore dell'altra parte di un importo pari ad € 1.000.000,00".
Il tenore letterale della disposizione è chiaro: l'obbligo di pagamento della penale grava esclusivamente su "il soggetto che commette la violazione", non su tutti i soggetti appartenenti alla medesima "parte" contrattuale.
5.4 La formulazione dell'art. 9 esclude, dunque, l'applicazione del vincolo di solidarietà passiva previsto dall'art. 1294 c.c., il quale stabilisce che "se più debitori sono obbligati per la medesima prestazione, il creditore può domandare l'adempimento per intero a uno qualunque di essi, salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente".
Nel caso di specie, dal titolo risulta – in effetti - diversamente, posto che la clausola penale fa espresso riferimento al "soggetto che commette la violazione", individuando così un criterio di imputazione soggettivo e non solidale.
5.5 Ove si dovesse nutrire qualche dubbio sull'interpretazione della clausola, dovrebbero comunque trovare applicazione i criteri ermeneutici previsti dal Codice civile.
In particolare, l'art. 1366 c.c. stabilisce che "il contratto deve essere interpretato secondo buona fede", mentre l'art. 1370 c.c. prevede che "le clausole ambigue si interpretano contro colui che le ha predisposte".
Nel caso di specie, è pacifico che la scrittura privata è stata predisposta dall'Avv. come Pt_2 ammesso dagli stessi attori.
Pertanto, eventuali ambiguità interpretative dovrebbero essere risolte in favore della dott.ssa escludendo in ogni caso la sua responsabilità solidale. CP_4
5.6 Ad ogni modo, le risultanze processuali confermano l'estraneità della dott.ssa ai fatti CP_4 oggetto di contestazione.
Non risulta, infatti, alcun elemento idoneo a far ritenere che la convenuta abbia avuto un ruolo, neppure indiretto, nei rapporti con o nel meccanismo del codice sconto, che, peraltro, CP_5 per le ragioni sopra evidenziate, non può qualificarsi come condotta concorrenziale sanzionabile.
Tale estraneità è stata confermata dalle stesse testimonianze rese in sede di istruttoria orale, dalle quali non emerge alcun coinvolgimento della dott.ssa nelle vicende oggetto di controversia. CP_4
pagina 14 di 15 In conclusione, le domande formulate nei suoi confronti devono essere integralmente respinte.
6. ASSORBIMENTO DELLE ULTERIORI QUESTIONI
Alla luce delle conclusioni raggiunte in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori, al carattere meramente passivo del meccanismo del codice sconto e all'estraneità della dott.ssa ai fatti contestati, restano assorbite tutte le ulteriori Controparte_4 questioni dedotte dalle parti.
7. SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della limitata complessità della controversia.
Nel caso di specie, inoltre, sebbene il procuratore di e abbia assistito CP_1 Controparte_3 due parti processuali, l'attività svolta non ha comportato un apprezzabile incremento dell'impegno professionale, tale da giustificare l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 e ss. modd.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- RIGETTA le domande proposte da e nei confronti dei Parte_1 Parte_2 convenuti;
- CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore dei convenuti che liquida come segue:
o in favore di € 14.598 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA Controparte_4 come per legge;
o in favore di e : € 14.598 per Controparte_1 Controparte_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Cantarelli dichiaratosi antistatario.
Modena, 27 novembre 2011
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 676/2023 promossa da:
C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CORSINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in CORSO C.
GRANDE N. 27 MODENA presso il difensore avv. CORSINI FABRIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CA NI, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32
MODENA presso il difensore avv. CA NI
, già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CA NI, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in STRADELLO ARMENONE 32 MODENA presso il difensore avv.
CA NI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANSERA Controparte_4 C.F._3
IS, elettivamente domiciliato in via Vellani Marchi, 20, MODENA presso il difensore avv. PANSERA IS
CONVENUTO/I
OGGETTO: PATTO DI NON CONCORRENZA E PENALE CONTRATTUALE.
CONCLUSIONI
Parte_1
“Ogni diversa e contraria istanza respinta, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
pagina 1 di 15 In via preliminare accertata la fondatezza dei fatti esposti sia in atto di citazione che nei successivi atti depositati in corso di causa, ordinare agli odierni convenuti di cessare qualunque attività che si ponga in violazione del patto di non concorrenza di cui alla scrittura privata del 1.9.2021. Nel merito, accertato l'inadempimento alle obbligazioni contenute nella scrittura privata 1.9.2021 e, nello specifico, la violazione del patto di non concorrenza previsto dall'art. 7 della predetta scrittura, condannare gli odierni convenuti, in solido, ovvero ciascuno per le violazioni individualmente commesse, con condanna al pagamento della somma di € 1.000.000,00 pari all'importo della penale contrattuale prevista dall'art. 8 della scrittura privata 1.9.2021 o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche da liquidarsi in via di equità. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Controparte_1 Controparte_3
“Voglia il Tribunale di Modena, ogni diversa istanza domanda ed eccezione disattesa Accertare e dichiarare che a far data dal 1° settembre 2021 il dott. non ha Controparte_1 svolto alcuna attività di consulenza, assistenza, supporto ed ausilio di tipo biologico e scientifico (né in generale alcuna altra attività) in favore della società CP_5
e per l'effetto rigettare e respingere le domande avversarie, poiché del tutto infondate e indimostrate (anzitutto in punto di fatto); inoltre, accertare e dichiarare che il dott. non ha mai sottoscritto o accettato Controparte_1 le clausole indicate quali Articolo 7 e Articolo 8 della scrittura prodotta da parte attrice sub doc. 16; accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia della scrittura privata prodotta da parte attrice sub doc. 16; e per l'effetto rigettare e respingere le domande avversarie;
ovvero, in via subordinata accertare e dichiarare l'invalidità degli articoli 7 e 8 della scrittura privata prodotta da parte attrice sub doc. 16, poiché stipulati in violazione di quanto previsto dall'art. 2596 cod. civ. per le ragioni dedotte in narrativa;
accertare e dichiarare l'inefficacia degli articoli 7 e 8 della scrittura privata prodotta da parte attrice sub doc. 16 rispetto al caso di specie, poiché le attività addebitate al e/o a CP_1 [...] sarebbero state svolte all'estero e in favore di una società straniera, e dunque Controparte_3 riguarderebbero una collocazione geografica per la quale le parti della scrittura privata prodotta quale doc. 16 di controparte non avevano raggiunto nessuna intesa né era stata costituita alcuna società; e per l'effetto rigettare e respingere le domande avversarie;
ovvero in via di estremo subordine, ove le domande spiegate dalla parte attrice venissero ritenute fondate nel merito disporre la riduzione secondo equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 cod.civ. della penale prevista nell'accordo prodotto quale doc. 16 di parte attrice e di cui parte attrice chiede l'applicazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Controparte_4
“La odierna esponente, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice con l'ordinanza del 5 dicembre 2024, precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c.:
− contrariis reiectis;
pagina 2 di 15 − piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla dott.ssa Controparte_4 per i motivi esposti, e autorizzarne l'estromissione dal presente giudizio;
nel merito, in via principale in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate, respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della dott.ssa e comunque nei confronti dei convenuti, in Controparte_4 quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
nel merito, in via subordinata in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, ridurre l'ammontare della penale prevista all'art. 9 della Scrittura Privata, in quanto manifestamente eccessiva. in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. In via istruttoria: si ribadiscono le istanze già svolte insistendo per l'accoglimento di quelle non ammesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2023, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio (già Controparte_2 Controparte_3
, il Dott. e la Dott.ssa deducendo che in data 1°
[...] Controparte_1 Controparte_4 settembre 2021 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata denominata "Scrittura privata per lo sviluppo all'estero del business degli integratori alimentari", contenente un patto di non concorrenza, reciproco e irrevocabile, volto a impedire lo svolgimento di attività concorrenziali dirette o indirette al business degli integratori alimentari realizzato in Italia dalla società
[...]
e all'estero dalle società estere eventualmente costituite. Controparte_6
Gli attori hanno sostenuto che i convenuti, e avrebbero violato CP_1 Controparte_3 tale patto continuando a prestare attività di consulenza, assistenza, supporto ed ausilio di tipo biologico e scientifico a favore di attività iniziata nella primavera del Controparte_7
2020 ma che avrebbe dovuto cessare successivamente alla sottoscrizione del patto di non concorrenza. Hanno pertanto chiesto, in via preliminare, che fosse ordinata la cessazione di ogni attività posta in violazione del patto e, nel merito, l'accertamento dell'inadempimento e la condanna solidale dei convenuti al pagamento della somma di Euro 1.000.000,00 a titolo di penale contrattuale prevista dall'art. 8 della scrittura privata.
Con comparsa di costituzione depositata il 15 maggio 2023, si è costituita la Dott.ssa CP_4 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo
[...]
l'estromissione dal giudizio. Nel merito ha dedotto la risoluzione della scrittura privata per fatti concludenti, l'invalidità e/o inefficacia sia della clausola penale che del patto di non concorrenza, formulando richiesta di rigetto delle domande avversarie. In subordine ha eccepito la manifesta pagina 3 di 15 eccessività della penale con richiesta di riduzione ex art. 1384 c.c.
Nella medesima data si sono costituiti il Dott. e Controparte_1 Controparte_2
, i quali hanno negato di aver svolto, a far data dal 1° settembre 2021, qualsiasi
[...] attività in favore di . Hanno inoltre dedotto di non aver mai sottoscritto le clausole CP_5 indicate quali articoli 7 e 8 della scrittura privata, eccependo altresì l'invalidità di tali articoli per violazione dell'art. 2596 c.c. nonché la loro inefficacia in quanto riferibili ad attività svolte all'estero per le quali non era stata raggiunta alcuna intesa tra le parti. In subordine hanno eccepito la manifesta eccessività della penale, chiedendo il rigetto delle domande attoree ovvero la riduzione dell'ammontare della penale.
All'udienza di comparizione del 29 giugno 2023, la difesa di parte attrice ha esibito l'originale della scrittura privata e la Dott.ssa dopo aver potuto esaminare il documento e la propria CP_4 sottoscrizione, ha revocato il disconoscimento precedentemente formulato, riconoscendo l'autenticità della firma.
Esperiti gli incombenti di legge e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 5 marzo 2024, il giudice, alla luce della rinuncia alla CTU grafologica conseguente al riconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul documento originariamente disconosciuto dalla convenuta ha CP_4 revocato le proprie precedenti determinazioni istruttorie assunte con ordinanza del 5 gennaio
2024 e ha liberato il nominato CTU.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 20 marzo 2024.
All'udienza del 27 maggio 2025, esaurita la fase istruttoria, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante trattazione scritta e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha trattenuta concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Nei termini assegnati sono state depositate le comparse conclusionali di tutte le parti e le relative memorie di replica, come risulta dal fascicolo d'ufficio.
**********
1. RICOSTRUZIONE DEI FATTI E QUESTIONI PRELIMINARI
1.1 La presente controversia trae origine da un articolato intreccio di rapporti societari e contrattuali sviluppatisi tra il 2020 e il 2021 nell'ambito del settore degli integratori alimentari.
Nel marzo 2020, durante la pandemia da COVID-19, l'Avv. amministratore unico Parte_2 della società ha contattato il Dott. - noto per le sue posizioni Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 15 "NO VAX" e per la ricerca sulle "nanopatologie" svolta unitamente alla moglie Dott.ssa - CP_4 per avere un confronto sulla situazione sanitaria. Da questo primo contatto è nato un rapporto di collaborazione che ha portato, nel settembre 2020, alla costituzione di una società di diritto inglese ( e successivamente alla costituzione in Italia della Controparte_8 [...]
destinata inizialmente alla gestione di una piattaforma per corsi online tenuti dal CP_6
Dott. (la "Free Health Academy") e poi orientata verso il business degli integratori CP_1 alimentari.
La compagine sociale iniziale vedeva il " (Dott. Dott.ssa Parte_3 Controparte_1
e detenere complessivamente il 50% delle quote, Controparte_4 Controparte_3 mentre l'Avv. e la detenevano il 35%, con il restante 15% distribuito tra Pt_2 Parte_1 altri soci minori.
1.2 Il 1° settembre 2021, contestualmente alla cessione di quote che riduceva la partecipazione del " dal 50% al 40%, le parti hanno sottoscritto una scrittura privata intitolata Parte_3
"Scrittura privata per lo sviluppo all'estero del business degli integratori alimentari". Tale documento, secondo la ricostruzione degli attori, conteneva agli articoli 7, 8 e 9 un patto di non concorrenza in virtù del quale tutte le parti si impegnavano "reciprocamente ed irrevocabilmente a non realizzare attività di concorrenza sia diretta che indiretta al Business degli Integratori
Alimentari realizzato in Italia dalla società all'estero, nei paesi scelti Controparte_6 di comune accordo, dalle società estere di volta in volta costituite dalle Parti". L'articolo 8 della medesima scrittura prevedeva una penale di € 1.000.000,00 per la violazione del patto di non concorrenza, dovuta "da parte del soggetto che commette la violazione in favore dell'altra parte".
1.3 Secondo la ricostruzione degli attori, già nella primavera del 2020 - quindi anteriormente alla sottoscrizione del patto di non concorrenza - il Dott. e la Controparte_1 [...] avevano iniziato a svolgere attività di consulenza, assistenza, supporto ed Controparte_3 ausilio di tipo biologico e scientifico a favore di società con sede a San Controparte_7
Marino operante nel settore degli integratori alimentari. Tale attività si sarebbe concretizzata anche attraverso l'attribuzione al di un codice sconto ("SM2020") che consentiva ai CP_1 clienti di ottenere sconti sugli acquisti, mentre alla veniva riconosciuta una Controparte_3 provvigione.
Gli attori deducono che tale attività sarebbe proseguita anche successivamente al 1° settembre
2021, in violazione del patto di non concorrenza, come dimostrerebbero i versamenti effettuati da alla nel periodo settembre 2021 - giugno 2022, per un importo CP_5 Controparte_3
pagina 5 di 15 complessivo di circa € 19.684,43.
1.4 Prima di esaminare nel dettaglio le questioni controverse, è necessario richiamare i principi fondamentali che governano la distribuzione dell'onere probatorio nel processo civile.
Come stabilito dall'art. 2697 del Codice civile, "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", mentre "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Nel caso specifico dell'inadempimento contrattuale, la giurisprudenza consolidata ha precisato che il creditore deve provare la fonte negoziale del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento, mentre sul debitore grava l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato. Tuttavia, quando si tratta di obbligazioni negative - come nel caso del patto di non concorrenza - la giurisprudenza ha chiarito che "nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative la prova dell'inadempimento è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento" (SS.UU. n. 13533/2001).
1.5 Oltre ai principi generali sull'onere della prova, assume particolare rilevanza il principio secondo cui l'onere probatorio presuppone un'adeguata allegazione dei fatti costitutivi del diritto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza più recente, l'onere probatorio gravante sull'attore comporta l'obbligo di allegare e dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, non potendo limitarsi a deduzioni generiche prive di supporto documentale idoneo.
La questione dell'onere probatorio assume nel presente caso particolare complessità, dovendo il
Tribunale valutare se gli attori abbiano assolto l'onere di provare non solo l'esistenza del patto di non concorrenza e la sua validità ed efficacia, ma anche la specifica condotta violativa posta in essere dai convenuti successivamente alla data di sottoscrizione dell'accordo.
2. IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE DEGLI
ATTORI
2.1 Preliminarmente, deve rilevarsi come gli attori abbiano fornito un'allegazione generica e imprecisa dei fatti costitutivi del diritto azionato. Nell'atto di citazione si deduce genericamente che il Dott. avrebbe violato il patto di non concorrenza "continuando a prestare la CP_1 propria attività di consulenza e promozione dei prodotti della società Controparte_7 attività iniziata nella primavera del 2020, anteriormente alla sottoscrizione della Scrittura
Privata".
pagina 6 di 15 Tale deduzione si rivela carente sotto molteplici profili.
In primo luogo, non viene specificata la natura concreta delle presunte attività di consulenza e promozione che sarebbero state svolte successivamente al 1° settembre 2021.
In secondo luogo, non vengono indicate le modalità e le tempistiche specifiche dello svolgimento di tali attività nel periodo rilevante.
Infine, la stessa parte attrice ammette che l'attività era "iniziata nella primavera del 2020, anteriormente alla sottoscrizione della Scrittura Privata", senza però fornire elementi concreti per distinguere tra le attività anteriori (lecite) e quelle posteriori (asseritamente illecite).
2.2 L'esame della documentazione prodotta dagli attori rivela una significativa lacuna probatoria.
Tutti i documenti addotti a sostegno della tesi attorea si riferiscono infatti a periodi antecedenti alla sottoscrizione del patto di non concorrenza: il presunto "contratto di consulenza" (doc. 17 di parte attrice) è datato 4 maggio 2020 e risulta essere una mera bozza mai sottoscritta o accettata;
l'unico documento in cui il menziona i prodotti (doc. 19 di parte attrice) CP_1 CP_5 risale al marzo 2020; il partitario prodotto quale doc. 25 si ferma al 30 giugno 2020; le email riepilogative dei dati delle vendite (docc. 26 e 27) sono datate rispettivamente 8 luglio 2020 e 5 giugno 2020.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dei convenuti, "praticamente TUTTI i documenti prodotti da controparte sono antecedenti non solo alla presunta data di sottoscrizione del patto di non concorrenza (1° settembre 2021), ma altresì alla data stessa di costituzione della società
( cui si sostiene il avrebbe fatto concorrenza". Controparte_6 CP_1
2.3 Gli unici elementi documentali relativi al periodo successivo al 1° settembre 2021 sono rappresentati dai mastrini di e dagli estratti conto della dai quali CP_5 Controparte_3 risultano versamenti per complessivi € 19.684,43 nel periodo settembre 2021 - giugno 2022.
Tuttavia, tali documenti non possono considerarsi prova della violazione del patto di non concorrenza in quanto tali versamenti, come emerso anche dall'istruttoria orale, sono riconducibili al funzionamento automatico del codice sconto attivato nel 2020, indipendentemente da ulteriori attività promozionali.
2.4 Particolarmente significativa appare l'assenza di specifiche istanze istruttorie da parte degli attori volte a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività violative del patto di non concorrenza nel periodo successivo al 1° settembre 2021.
Gli attori non hanno infatti né richiesto l'esperimento dell'interrogatorio formale dei convenuti, né formulato capitoli di prova testimoniale specificamente volti a verificare se i convenuti avessero pagina 7 di 15 effettivamente svolto attività di consulenza o promozione dopo la sottoscrizione del patto e neppure chiesto l'ammissione di prove documentali ulteriori, quali estratti dal blog del CP_1
o altre forme di comunicazione pubblicitaria successive al settembre 2021.
Tale carenza di richieste istruttorie appare tanto più significativa se si considera che gli attori avevano l'onere di provare non solo l'esistenza del patto di non concorrenza, ma soprattutto la specifica condotta violativa successiva alla sua sottoscrizione.
3. IL MECCANISMO DEL CODICE SCONTO E L'ASSENZA DI CONDOTTA
CONCORRENZIALE
3.1 Dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria emerge, come sopra anticipato, che i versamenti effettuati da alla CP_5 Controparte_3 nel periodo successivo al 1° settembre 2021 non derivavano da attività di consulenza o promozione, bensì dal funzionamento automatico di un codice sconto ("SM2020") attivato da nel 2020. CP_5
Il meccanismo, come chiarito dalle testimonianze, funzionava nel modo seguente: aveva CP_5 assegnato al dott. un codice sconto che consentiva ai clienti di ottenere riduzioni sui CP_1 prezzi di acquisto, mentre una percentuale del fatturato così generato veniva riconosciuta alla
Controparte_3
3.2 Elemento dirimente per la valutazione giuridica della fattispecie è la circostanza che il codice sconto, una volta attivato, funziona in modo del tutto autonomo rispetto a qualsiasi ulteriore attività promozionale da parte del beneficiario.
Come precisato dalla dott.ssa nell'istruttoria orale, "il codice sconto, per sua natura, non Pt_4 ha una durata, una scadenza. Una volta che si dà, a livello aziendale/commerciale, non perde efficacia" e "questo codice una volta dato può esser ceduto anche ad altri".
La teste ha inoltre chiarito che "il codice sconto non è tanto legato alla vendita quanto, piuttosto, alla gestione dei dati del cliente alla singola persona" e che "non è legato alla promozione quanto piuttosto allo sconto in quanto tale".
3.3 Il funzionamento del sistema di codici sconto comporta una diffusione autonoma e indipendente dalla volontà del soggetto cui il codice è inizialmente intestato. I clienti che hanno acquisito il codice nel 2020 possono continuare ad utilizzarlo indefinitamente e possono altresì trasmetterlo ad altri soggetti senza alcun intervento del CP_1
Tale meccanismo è tipico dei sistemi di e-commerce moderni, dove i codici sconto si diffondono attraverso il passaparola, i social media, i forum specializzati e altri canali di comunicazione del pagina 8 di 15 tutto indipendenti dall'attività del soggetto cui il codice è originariamente intestato.
3.4 Aspetto rilevante è che il beneficiario del codice sconto non ha alcun controllo sulla sua utilizzazione una volta che questo sia stato diffuso.
Come chiarito dalla Dott.ssa "il codice sconto è revocabile per volontà della società Pt_4 emittente", mentre il beneficiario non ha alcun potere di intervento sulla sua attivazione, disattivazione o modalità di utilizzo.
Nel caso di specie, risulta peraltro che l'Avv. pur essendo a conoscenza dell'esistenza del Pt_2 codice e pur avendo rapporti diretti con per la gestione amministrativa delle fatture, non CP_5 ha mai richiesto la revoca del codice stesso. Come dichiarato dalla Dott.ssa "ricordo, Pt_4 peraltro, di non aver mai ricevuto dal dott. – essendo lui quello deputato all'emissione delle Pt_2 fatture – alcuna comunicazione in merito ad un'eventuale richiesta di revoca di questo codice sconto".
3.5 Le risultanze processuali dimostrano, in modo convincente, che il dott. non ha CP_1 svolto alcuna attività promozionale dei prodotti successivamente alla costituzione di CP_5
(settembre 2020) e, a maggior ragione, dopo la sottoscrizione del patto di non CP_6 concorrenza (1° settembre 2021).
L'unico documento prodotto dagli attori che testimonia un'attività promozionale è l'estratto del blog del marzo 2020, anteriore di oltre un anno alla sottoscrizione del patto. La circostanza che gli attori non siano riusciti a produrre alcun altro documento successivo a tale data costituisce, di per sé, prova presuntiva dell'assenza di ulteriore attività promozionale.
3.6 I versamenti ricevuti dalla nel periodo settembre 2021 - giugno 2022 Controparte_3 hanno, dunque, carattere meramente passivo, derivando dall'utilizzo spontaneo del codice sconto da parte di clienti che ne erano già in possesso o che lo avevano acquisito attraverso canali indipendenti dalla volontà dei convenuti.
Tale situazione è del tutto analoga a quella di un soggetto che continui a percepire royalties da un brevetto o diritti d'autore da un'opera: la percezione dei proventi non implica alcuna attività concorrenziale contemporanea, ma deriva da attività svolte in precedenza e ormai cristallizzate in diritti acquisiti.
3.7 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve escludersi che la mera percezione di proventi derivanti dall'utilizzo del codice sconto possa configurare una condotta concorrenziale ai sensi del patto sottoscritto il 1° settembre 2021.
La condotta concorrenziale presuppone infatti un'attività positiva e consapevole diretta a sottrarre pagina 9 di 15 clientela al soggetto tutelato dal patto di non concorrenza. Nel caso di specie, invece, parte convenuta si è limitata a percepire passivamente proventi derivanti da un meccanismo automatico attivato in epoca anteriore e non più sotto controllo.
3.8 Non può inoltre invocare il risarcimento del danno chi, pur avendo la possibilità di impedire o limitare il verificarsi del danno stesso, omette di adottare le misure necessarie. Nel caso di specie,
l'Avv. sebbene fosse a conoscenza dell'esistenza del codice sconto e disponesse della Pt_2 possibilità di richiederne la disattivazione grazie ai suoi rapporti diretti con , non ha mai CP_5 intrapreso tale iniziativa. Tale omissione integra una violazione dell'onere di mitigazione dell'asserito danno, che incombe sul creditore stesso.
3.9 In base alle considerazioni svolte, deve concludersi che i versamenti ricevuti dalla
[...] derivano dal funzionamento automatico di un codice attivato nel 2020, Controparte_3 anteriormente alla sottoscrizione del patto di non concorrenza.
Tale meccanismo, come già evidenziato, funziona in modo indipendente da qualsiasi attività promozionale o concorrenziale da parte dei convenuti che non hanno alcun controllo sull'utilizzo del codice da parte dei clienti. La mera percezione passiva di tali proventi non può configurare condotta concorrenziale;
l'Avv. infine, pur potendo richiedere la disattivazione del codice, Pt_2 ha omesso di farlo, violando l'onere di mitigazione dell'asserito danno subìto.
Tali conclusioni, che trovano conferma nelle risultanze dell'istruttoria orale che si esamineranno nel punto successivo, escludono la configurabilità di qualsiasi violazione del patto di non concorrenza da parte dei convenuti.
4. LE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA ORALE
4.1 L'istruttoria orale, esperita su istanza della parte convenuta ha Controparte_9 consentito di acquisire elementi decisivi per la risoluzione della controversia, confermando, peraltro, le considerazioni svolte nel precedente punto in ordine al meccanismo del codice sconto.
Le testimonianze rese dalla dott.ssa e dalla dott.ssa entrambe Testimone_1 Testimone_2 con ruoli operativi nei rapporti tra i convenuti e , hanno fornito un quadro fattuale CP_5 coerente che contrasta con le deduzioni degli attori e corrobora la ricostruzione del funzionamento automatico e passivo del sistema di codici sconto.
4.2 La dott.ssa tesoriere della Fondazione Nanodiagnostics dal 2023 e Testimone_1 precedentemente impiegata amministrativa presso le società dei coniugi dal Parte_5
2019, ha fornito dichiarazioni che confermano l'analisi svolta nel punto precedente.
Interrogata sul capitolo 6) relativo alla presunta attività di consulenza svolta dal dott. CP_1
pagina 10 di 15 nel periodo marzo 2020 - dicembre 2022, la teste ha escluso tale circostanza, precisando che
" - che fa capo al dott. - si occupa di integratori dell'alga che è proprio CP_5 Pt_6 CP_10 frutto dell'attività di ricerca del dott. . Non penso che sia mai stato chiesto questo tipo di Pt_6 consulenza alla proprio perché provvedevano loro in autonomia, essendo il Controparte_3 dott. , un ricercatore nonché colui che aveva brevettato il principio attivo che si estrae Pt_6 dall'alga ". CP_10
La teste ha inoltre chiarito un aspetto che, sotto il profilo tecnico, esclude alla radice la possibilità di prestazioni consulenziali: "la nostra strumentazione dell'epoca non ci permetteva di fare attività di analisi biologica. Ci permetteva solo di individuare corpi estranei in una sostanza. Quel tipo di consulenza non sarebbe stata, quindi, possibile da fare".
Occorre inoltre evidenziare la dichiarazione resa in risposta alla domanda se, dopo la costituzione di avesse continuato a promuovere i prodotti : "Certo che CP_6 CP_1 CP_5 no. Quando ci fu la si cominciò a parlare solo dei loro integratori e tutta CP_6
l'attenzione del fu data a e non più a ... Nel momento in cui CP_1 CP_11 CP_5 cominciò a produrre i suoi prodotti con questa promozione con cessò". CP_1 Pt_2 CP_5
La teste ha confermato la ricostruzione del meccanismo del c.d. “codice sconto” già delineata, spiegando che "fu assegnato al dott. sui prodotti , un codice sconto, ossia le CP_1 CP_5 persone acquistavano le alghe da con uno sconto e quando individuava il codice Pt_6 Pt_6 devolveva una parte di questi introiti alla per l'attività di ricerca". Controparte_3
Significativamente, ha precisato che "non si trattava di un corrispettivo per prestazioni effettuate da nei confronti di ma piuttosto di una quota da affiliato". Controparte_3 CP_5
4.3 La dott.ssa dipendente di dal 2011 con qualifica di impiegata e Testimone_2 CP_5 responsabile amministrativa, ha fornito conferme decisive alle considerazioni svolte nel punto precedente, chiarendo definitivamente la natura e il funzionamento del codice sconto.
Sul capitolo 6), la teste ha dichiarato: "Il dott. non è che ha fatto una consulenza per CP_1
l'azienda”, “i rapporti tra e non potevano tradursi in una vera e propria CP_1 Pt_6 consulenza anche perché il dott. era una persona molto preparata che non aveva certo Pt_6 bisogno che il dott. gli facesse una consulenza, da supporto, avendo peraltro anche un CP_1 proprio team di esperti".
Interrogata sul capitolo 7, ha precisato: "Anche relativamente alla non si trattava Controparte_3 di una vera e propria consulenza dato che non ne aveva bisogno... era più un'attività di CP_5 promozione, ma neanche più di tanto".
pagina 11 di 15 Essenzialmente, ha confermato che "tutto è andato a scemare quando il dott. ha CP_1 inaugurato una sua linea di prodotti" e che "a partire da metà novembre 2020, i rapporti sono andati a scemare proprio perché il dott. aveva fondato una propria marca di prodotti". CP_1
La teste ha infine fornito una valutazione quantitativa dell'impatto dell'attività del CP_1
"non è stato il dott. a far incrementare il nostro guadagno e neppure la nostra clientela. CP_1
Noi abbiamo già il nostro mercato che ci viene assicurato dai nostri agenti di commercio... non ha assolutamente influito sul fatturato dell'azienda, il suo apporto è stato CP_1 pressoché inesistente".
4.4 Le dichiarazioni della dott.ssa hanno fornito la conferma testimoniale delle Pt_4 considerazioni svolte nel punto precedente: "Il codice sconto, per sua natura, non ha una durata, una scadenza. Una volta che si dà, a livello aziendale/commerciale, non perde efficacia. Anzi, se lo si toglie, solitamente si crea un danno alla società a livello di vendite e di fatturato. Preciso, infatti, che il codice sconto è revocabile per volontà della società emittente".
"Il codice sconto non è tanto legato alla vendita quanto, piuttosto, alla gestione dei dati del cliente alla singola persona. Questo codice una volta dato può esser ceduto anche ad altri. Ribadisco che non è legato alla promozione quanto piuttosto allo sconto in quanto tale".
La teste ha chiarito che "sarebbe stata, quindi, a dover valutare se tenere attivo o meno il CP_5 codice sconto, a prescindere da una richiesta di revoca del dott. . CP_1
4.5 Un aspetto significativo emerso dall'istruttoria riguarda poi il ruolo dell'Avv. nella Pt_2 gestione dei rapporti amministrativi e la sua omessa richiesta di disattivazione del predetto codice.
La dott.ssa ha dichiarato: "Mi ricordo di questo commercialista che ci chiamava. Era lui Pt_4
a fare le fatture. Noi gli comunicavamo solo gli importi che erano da inserire nelle fatture... noi ci interfacciavamo sempre con il dott. Il dott. non l'ho mai sentito: non era un Pt_2 CP_1 nostro collaboratore per cui non veniva in azienda né chiamava".
Elemento rilevante è la dichiarazione secondo cui la teste ricorda "di non aver mai ricevuto dal dott. – essendo lui quello deputato all'emissione delle fatture – alcuna comunicazione in Pt_2 merito ad un'eventuale richiesta di revoca di questo codice sconto".
Tale circostanza conferma l'inosservanza dell'onere di mitigazione dell'asserito danno già evidenziata nel punto precedente.
4.6 Le testimonianze convergono nel confermare l'assenza di qualsiasi attività di consulenza o promozione da parte dei convenuti successivamente alla costituzione di CP_6
pagina 12 di 15 (settembre 2020) e, a maggior ragione, dopo la sottoscrizione del patto di non concorrenza (1° settembre 2021).
La dott.ssa ha confermato, sul capitolo 9), che "il dott. e/o la società Tes_1 Controparte_1 hanno sempre evitato di svolgere attività di consulenza, assistenza, Controparte_3 supporto ed ausilio di tipo biologico e scientifico in favore di . CP_5
Analogamente, la dott.ssa ha confermato la medesima circostanza, ribadendo quanto Pt_4 già dichiarato e precisando che i versamenti erano "conseguenza delle vendite effettuate attraverso l'utilizzo del codice sconto collegato al (SM2020) e non un contributo alla CP_1 ricerca eseguita dagli odierni convenuti".
4.7 Le testimonianze rese si caratterizzano per coerenza interna, precisione nei dettagli tecnici e convergenza nelle conclusioni.
Entrambe le testimoni, pur provenendo da ambiti diversi (una dal versante dei convenuti, l'altra da quello di ), hanno fornito un quadro fattuale uniforme che non solo esclude lo CP_5 svolgimento di attività violative del patto di non concorrenza, ma conferma la ricostruzione del meccanismo del codice sconto delineata nel punto precedente.
Le risultanze dell'istruttoria orale, lungi dal confermare le deduzioni degli attori, le smentiscono, dimostrando che i versamenti contestati derivano da un meccanismo automatico e passivo estraneo a qualsiasi condotta concorrenziale.
5. LA POSIZIONE DELLA DOTT.SSA ANTONIETTA GATTI
5.1. Dall'esame dell'atto di citazione e degli scritti difensivi di parte attrice emerge che alla dott.ssa non viene mosso alcun addebito specifico in ordine alla violazione del Controparte_4 patto di non concorrenza. Gli attori non contestano alla convenuta di aver personalmente svolto attività di consulenza, promozione o qualsivoglia altra condotta concorrenziale nei confronti di
. CP_5
Tale circostanza è del resto comprensibile, considerato che la dott.ssa non si è mai occupata CP_4 direttamente di consulenza e promozione di integratori alimentari, come emerge dalla ricostruzione fattuale della controversia.
5.2 Il coinvolgimento della dott.ssa nel presente giudizio appare di carattere meramente CP_4 formale, derivando dalla sua qualità di sottoscrittrice della scrittura privata del 1° settembre 2021
e dalla pretesa applicazione di un vincolo di solidarietà passiva per il pagamento della penale.
Come evidenziato dalla difesa della convenuta, la stessa è stata citata "solo ed esclusivamente in virtù di un asserito vincolo di solidarietà passiva tra i convenuti, per il pagamento della penale, in pagina 13 di 15 forza della presunzione di cui all'art. 1294 c.c.".
5.3 L'art. 9 della scrittura privata del 1° settembre 2021 stabilisce che "la violazione dell'impegno reciproco di non concorrenza assunto da e la società Controparte_1 Controparte_4 da una parte e da e la società dall'altra, Controparte_12 Parte_2 Parte_1 ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8, comporterà il pagamento da parte del soggetto che commette la violazione in favore dell'altra parte di un importo pari ad € 1.000.000,00".
Il tenore letterale della disposizione è chiaro: l'obbligo di pagamento della penale grava esclusivamente su "il soggetto che commette la violazione", non su tutti i soggetti appartenenti alla medesima "parte" contrattuale.
5.4 La formulazione dell'art. 9 esclude, dunque, l'applicazione del vincolo di solidarietà passiva previsto dall'art. 1294 c.c., il quale stabilisce che "se più debitori sono obbligati per la medesima prestazione, il creditore può domandare l'adempimento per intero a uno qualunque di essi, salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente".
Nel caso di specie, dal titolo risulta – in effetti - diversamente, posto che la clausola penale fa espresso riferimento al "soggetto che commette la violazione", individuando così un criterio di imputazione soggettivo e non solidale.
5.5 Ove si dovesse nutrire qualche dubbio sull'interpretazione della clausola, dovrebbero comunque trovare applicazione i criteri ermeneutici previsti dal Codice civile.
In particolare, l'art. 1366 c.c. stabilisce che "il contratto deve essere interpretato secondo buona fede", mentre l'art. 1370 c.c. prevede che "le clausole ambigue si interpretano contro colui che le ha predisposte".
Nel caso di specie, è pacifico che la scrittura privata è stata predisposta dall'Avv. come Pt_2 ammesso dagli stessi attori.
Pertanto, eventuali ambiguità interpretative dovrebbero essere risolte in favore della dott.ssa escludendo in ogni caso la sua responsabilità solidale. CP_4
5.6 Ad ogni modo, le risultanze processuali confermano l'estraneità della dott.ssa ai fatti CP_4 oggetto di contestazione.
Non risulta, infatti, alcun elemento idoneo a far ritenere che la convenuta abbia avuto un ruolo, neppure indiretto, nei rapporti con o nel meccanismo del codice sconto, che, peraltro, CP_5 per le ragioni sopra evidenziate, non può qualificarsi come condotta concorrenziale sanzionabile.
Tale estraneità è stata confermata dalle stesse testimonianze rese in sede di istruttoria orale, dalle quali non emerge alcun coinvolgimento della dott.ssa nelle vicende oggetto di controversia. CP_4
pagina 14 di 15 In conclusione, le domande formulate nei suoi confronti devono essere integralmente respinte.
6. ASSORBIMENTO DELLE ULTERIORI QUESTIONI
Alla luce delle conclusioni raggiunte in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori, al carattere meramente passivo del meccanismo del codice sconto e all'estraneità della dott.ssa ai fatti contestati, restano assorbite tutte le ulteriori Controparte_4 questioni dedotte dalle parti.
7. SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della limitata complessità della controversia.
Nel caso di specie, inoltre, sebbene il procuratore di e abbia assistito CP_1 Controparte_3 due parti processuali, l'attività svolta non ha comportato un apprezzabile incremento dell'impegno professionale, tale da giustificare l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 e ss. modd.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- RIGETTA le domande proposte da e nei confronti dei Parte_1 Parte_2 convenuti;
- CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore dei convenuti che liquida come segue:
o in favore di € 14.598 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA Controparte_4 come per legge;
o in favore di e : € 14.598 per Controparte_1 Controparte_2 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Cantarelli dichiaratosi antistatario.
Modena, 27 novembre 2011
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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