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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9220/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9220/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LORENZON ANGELO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), CP_5 C.F._6
(C.F. ), CP_6 C.F._7
(C.F. , CP_7 C.F._8
(C.F. , Controparte_8 C.F._9
(C.F. ), Controparte_9 C.F._10
(C.F. ), Parte_2 C.F._11
(C.F. ), Parte_3 C.F._12
(C.F. ), Parte_4 C.F._13
(C.F. , Parte_5 C.F._14
(C.F. ), Parte_6 C.F._15
pagina 1 di 15 C.F. ), Parte_7 C.F._16
(C.F. , Parte_8 C.F._17
C.F. , Parte_9 C.F._18
(C.F. ), CP_10 C.F._19
(C.F. ), Parte_10 C.F._20
C.F. ), Parte_11 C.F._21
C.F. ), Pt_12 Pt_7 C.F._22
(C.F. ), Parte_13 C.F._23
C.F. ), Parte_14 C.F._24
(C.F. ), Parte_15 C.F._25
(C.F. ), Parte_16 C.F._26
(C.F. , Parte_17 C.F._27
(C.F. , Pt_18 C.F._28
(C.F. ), Parte_19 C.F._29
C.F. ), Parte_20 C.F._30
(C.F. ), Parte_21 C.F._31
(C.F. ), Parte_22 C.F._32
(C.F. ), Parte_23 C.F._33
(C.F. ), Parte_24 C.F._34
(C.F. , Parte_25 C.F._35
(C.F. ), Parte_26 C.F._36
(C.F. ), Controparte_11 C.F._37 tutti contumaci;
e contro
(C.F. ), Controparte_12 C.F._38
e
(C.F. ), Parte_27 C.F._39 entrambi con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO LUCA
e contro
(C.F. ), Controparte_13 C.F._40
(C.F. , CP_14 C.F._41
(C.F. ), Controparte_15 C.F._42
(C.F. ), CP_16 C.F._43
pagina 2 di 15 tutti con il patrocinio dell'avv. ZORNETTA IGOR e dell'avv. MARTORANA ELENA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
come atto di citazione:
“nel merito ed in via principale:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex art.
1051 cc in favore del fondo di proprietà della Sig.ra e a carico del fondo di proprietà Parte_1 dei convenuti, ed insistente sulla stradina bianca che dalla pubblica via Roma Sinistra a Jesolo corre lungo in fondi così castalmente identificati: Foglio 24, mappale 549, 406, 271, 283, 104, 103, 289, 145,
100, 99, 45 al fine di consentire l'accesso l'accesso alla particella 50, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità del predetto passaggio nonchè l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc.
nel merito ed in via subordinata:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo accertamento del possesso ultraventennale a guisa di servitù di passaggio, continuato, pacifico pubblico, sulla strada bianca che dalla pubblica via Roma Sinistra a
Jesolo corre lungo in fondi così castalmente identificati: Foglio 24, mappale 549, 406, 271, 283, 104,
103, 289, 145, 100, 99, 45, dichiararsi l'acquisto a titolo di usucapione a favore della Sig.ra Pt_1
per i motivi di cui in premessa;
[...]
in ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
per parte convenuta e : Controparte_12 Parte_27
“nel merito - in principalita':
rigettarsi, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande proposte nei confronti dei convenuti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
nel merito - in via subordinata riconvenzionale:
pagina 3 di 15 Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso proposta della costituzione di una servitù di passaggio coattiva ai sensi dell'art. 1051 c.c., condannare l'attrice a corrispondere ai convenuti una indennità nella misura che tenga conto del valore dei terreni gravati da servitù e dei danni patiti e patendi e, comunque, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche tramite
l'espletamento di idonea CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
in ogni caso: Spese legali e compensi professionali integralmente rifusi. Si chiede la distrazione delle spese di lite”;
per parte convenuta e CP_16 Controparte_15 CP_14 [...]
: CP_13
“Nel merito e in via principale: respingersi, per i motivi di cui in comparsa di costituzione, ogni e qualsiasi domanda formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e diritto.
In via subordinata: laddove in corso di causa l'attrice riuscisse a dimostrare di avere goduto l'utilizzo pacifico, manifesto ed ininterrotto della stradina cd “bianca” disporre che l'accesso al mappale 50 venga effettuato senza abbattimento alcuno della siepe o nel numero di centimetri minore possibile che sarà individuato dal Giudice tenendo presente come la siepe svolga un ruolo riparatorio dalle naturali insidie del campo agricolo e di tutela della salute della famiglia condannando l'attrice al CP_15 pagamento di una indennità verso i sig.ri , , e CP_16 Controparte_15 CP_14
in un ammontare che dovrà tener conto sia del valore dei terreni servendi che dei Controparte_13 danni patiti e patendi e in ogni caso nella misura che verrà accertata in corso di causa anche tramite
l'espletamento della già richiesta CTU, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: spese interamente rifuse, con vittoria di onorari e competenze di giudizio”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la signora si dichiarava intestataria, per la piena Parte_1 proprietà di un fondo agricolo identificato al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Jesolo (VE), al
Foglio 24 mappale n. 50, attualmente intercluso, in quanto privo di accesso alla pubblica via Roma sinistra, anche se di fatto si accederebbe allo stesso tramite una stradina bianca di ghiaia, che dalla pubblica via correrebbe lungo i fondi così catastalmente identificati: Foglio 24, mappale 549, 406, 271,
283, 104, 103, 289, 145, 100, 99, 45.
L'attrice asseriva di aver già ottenuto dal Tribunale di Venezia il riconoscimento del possesso della stradina bianca che dalla pubblica via condurrebbe al suo mappale, n. 50, e che l'utilizzo di tale pagina 4 di 15 percorso risalirebbe a tempo immemore. I proprietari frontisti non avrebbero, in passato, mai sollevato alcuna contestazione in merito alla legittimità del passaggio medesimo. I conduttori ed i terzisti del terreno di cui al mappale 50, di proprietà dell'attrice, del resto, avrebbero avuto avuto accesso con ogni mezzo, con macchine agricole, al fondo, per mezzo del passaggio oggi in contestazione.
A fine Novembre 2009, la signora recatasi a visitare il fondo di sua proprietà, di cui al Parte_1 mappale n. 50, avrebbe scoperto l'apposizione di un impedimento al passaggio, nell'ultimo tratto del percorso ed avrebbe, quindi, proposto l'azione di reintegrazione o manutenzione nel possesso già citata:
con ordinanza del 26 aprile 2010, il Tribunale di Venezia, Sez. Dist. di San Donà, avrebbe accolto il suo ricorso, ordinando ai resistenti di consentire alla Sig.ra il passaggio "sulla strada Parte_1 bianca di accesso dalla strada pubblica al campo mapp. 50, e, oltre la curva della medesima, sulla zona erbosa che si stende a sfiorare la siepe insistente sui luoghi, con persone e mezzi, ai fini della coltivazione del predetto mapp. 50";
con la successiva sentenza n. 237/13, avrebbe rigettato l'azione di merito proposta dai resistenti della fase cautelare, confermando, a favore dell'odierna attrice: l'utilizzo risalente nel tempo del passaggio, continuato, pacifico ed ininterrotto;
il possesso materiale della strada bianca, tramite l'impiego di mezzi agricoli anche di notevoli dimensioni, l'animus possidendi e l'apparenza della servitù, resa evidente dalla stradina bianca inghiaiata e dalla siepe verde situata sulla proprietà delimitata in modo CP_15 da consentire l'ingresso al fondo di cui al mappale 50 alle macchine agricole.
Detta sentenza non sarebbe stata oggetto di impugnazione e sarebbe passata in giudicato.
L'attrice chiedeva, quindi, che venisse dichiarata, ex art. 1051 cc, la costituzione della servitù di passaggio coattiva sulla stradina bianca, che da via Roma sinistra condurrebbe sino all'accesso al fondo di cui alla particella 50, rilevando come il suo mappale sia intercluso e sostenendo di dover corrispondere ai comproprietari, ex art. 1053 cc, l'importo di € 3.887,94, complessivi, a titolo di indennità, secondo quantificazione dell'arch. suo tecnico di parte. Per_1
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., in subordine, chiedeva l'accertamento in suo favore dell'usucapione di detta servitù poiché, da oramai più di venti anni, avrebbe costantemente esercitato tale passaggio per l'accesso alla pubblica via, dal mappale n. 50
Con la comparsa di risposta, i convenuti sigg. e allegavano che, sin Parte_24 Pt_27 dall'origine, il passaggio per raggiungere il fondo individuato al Catasto Fabbricati e Terreni del pagina 5 di 15 Comune di Jesolo, mappale 50, del foglio 24, di proprietà della sig.ra fosse stato Parte_1 rappresentato da una stradina di campagna, cosiddetto “cavino”, confinante con i fondi di proprietà degli odierni convenuti.
Per_ Invero, nell'atto di divisione del 20.01.1933 n. 3499 repertorio dott. Notaio ,tra i sigg. Per_2
e al sig. (nonno dell'attrice) sarebbero stati Persona_4 Pt_28 Pt_15 Persona_5 attribuiti gli immobili siti nel Comune di Jesolo, Foglio 24 mappali 32e, 33f, 42a e 50a e sarebbe stato stabilito che “di comune accordo dei contraenti vengono stabilite ed accettate le seguenti condizioni particolari per l'accesso al lato A) della parte di campagna della casa colonica si seguirà lo Pt_29 stradone attuale parallelo al per l'accesso ai tre appezzamenti del palude si Parte_30 seguirà il in confine con le proprietà e quello dividente i mappali 42 e 50 del foglio Pt_31 CP_17 ventiquattresimo”. Al sig. , deceduto il 22.01.1933, sarebbero succeduti i figli, tra i Persona_5 quali il sig. (padre dell'attrice) al quale, deceduto in data 19.01.1981, sarebbero Persona_6 succeduti i rispettivi figli, odierna attrice, e . Successivamente, con atto di divisione Pt_1 Pt_9 dell'1.06.1989, stipulato tra i sigg. e quali eredi del padre Parte_1 CP_18 Per_6
si sarebbe pattuito espressamente che “per consentire alla assegnataria del mapp. 65 (già 65
[...]
e 143/b) – – di accedere al mapp. 50 (pure a Lei assegnato) viene costituita perpetua Parte_1 servitù di passaggio pedonale e per mezzi meccanici a peso dello scoperto del mapp. 143 (già 143/a e
210/b), nonchè dei mapp. 210 (ex 210/a) e 152 tutti assegnati a ”. CP_18
Nel frattempo, nell'anno 1964, sarebbe stata realizzata dal sig. e da altri proprietari Controparte_12 dei terreni circostanti, a loro spese e sui loro fondi, una strada inghiaiata, cosiddetta “strada bianca”, parallela al cavino, che congiungerebbe ancora oggi le loro proprietà con la pubblica via, lasciando comunque inalterato il passaggio rappresentato dal cavino. Nel 1968, il sig. , a Controparte_12 seguito di un accordo con il sig. , padre della sig.ra , avrebbe integrato Persona_6 Parte_1 parte del suddetto cavino con un fossato che, oltre a dividere il cavino dalla strada inghiaiata, avrebbe scongiurato eventuali allagamenti sul fondo di proprietà del sig. . Un piccolo tratto dello stesso Pt_1 fossato sarebbe poi stato interrato dal sig. (per esclusivo vantaggio di quest'ultimo ed a sue Parte_24 esclusive spese) per realizzare un piccolo attraversamento al fine di raggiungere il fondo antistante, ove avrebbe operato in qualità di terzista.
In ogni caso, a seguito dello scavo del fossato del 1968, il passaggio per accedere al fondo oggi di proprietà della sig.ra avrebbe continuato ad insistere sull'originario cavino. Parte_1
L'ampiezza del passaggio de quo sarebbe rimasta inalterata anche a seguito dello scavo del fossato.
pagina 6 di 15 Nel 1975, a seguito della costruzione dell'abitazione dei sigg. nel fondo di loro proprietà, CP_15 lungo il cavino sarebbero stati apposti i pali per i collegamenti elettrici e telefonici, ma la larghezza del passaggio lungo il cavino sarebbe rimasta la medesima. I pali, infatti, sarebbero stati posti a margine del fossato che divide il cavino dalla “strada bianca”, nel lato più adiacente alla “strada bianca”.
Non sussisterebbero, quindi, i presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio coattiva sulla stradina bianca che, da via Roma, conduca sino all'accesso del fondo di cui alla particella 50; infatti, la sig.ra , oltre ad aver sempre potuto usufruire del passaggio lungo il cavino, avrebbe potuto Pt_1 disporre anche della servitù di passaggio attraverso i fondi assegnati a suo fratello. Il primo tratto di tale servitù sarebbe, infatti, quello previsto dall'atto di divisione del 01.06.1989 rep. 43038 del Notaio dott.
che prevederebbe a favore del mappale 50 della sig.ra una servitù di Per_7 Parte_1 passaggio a peso dei mappali 143, 210 e 152, attribuiti in proprietà al sig. . Il secondo CP_18 tratto della medesima servitù, invece, sarebbe previsto nell'atto di divisione del 20.01.1933 n. 3449, del
Notaio dott. , secondo cui, a favore del mappale 50, della sig.ra vi Persona_8 Parte_1 sarebbe una servitù di passaggio a peso del cavino costituito dall'ex mappale 42, ora mappali 69, 292 e
70.
Dunque, il fondo di cui al mappale 50, foglio 24, non sarebbe affatto intercluso e, in ogni caso, i convenuti contestavano la perizia prodotta dall'attrice, anche con riguardo alla misura dell'indennità conteggiata, esigua e non in grado di compensare sia il deprezzamento che il fondo gravato dalla servitù subirebbe sia i danni che esso potrebbe riportare, a causa dell'esercizio del diritto di passaggio coattivo altrui, tramite mezzi meccanici che lascerebbero segni visibili sul passaggio.
I convenuti negavano anche l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, in primis, per difetto del requisito dell'apparenza, ossia dell'esistenza nel fondo servente o in quello dominante di segni visibili, concretantisi in opere permanenti, che assolvano ad una funzione di strumentalità necessaria rispetto all'esercizio della servitù e ne rivelino esteriormente, in modo non equivoco, l'esistenza.
Peraltro, segnalavano che la cosiddetta strada bianca si interromperebbe prima del fondo di proprietà della sig.ra , che dovrebbe passare necessariamente, nell'ultimo tratto, attraverso il cavino. Pt_1
Contestavano, comunque, che vi fosse stato un passaggio ventennale e, altresì, continuato ed ininterrotto sulla stradina bianca oggetto di causa: il suddetto passaggio sarebbe avvenuto per mera tolleranza, rilevando che l'accesso alla cosiddetta “strada bianca” sarebbe caratterizzato da oltre trenta anni da segnale di “Divieto di accesso agli estranei e strada chiusa, il passaggio concesso ai soli
pagina 7 di 15 residenti”, a conferma dell'assenza di animus possidendi in capo all'attrice che, evidentemente, sarebbe stata consapevole del diritto altrui.
La sentenza n. 327/2013 del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di San Donà di Piave, in ogni caso, non produrrebbe effetti di giudicato in questo giudizio, in quanto, per giurisprudenza consolidata “il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati” (Ordinanza Cass. Civ., Sez II del 02.12.2020 n. 27513).
I convenuti e concludevano, quindi, per il rigetto delle domande attoree. Parte_24 Pt_27
Con la rispettiva comparsa di costituzione, i convenuti , CP_16 Controparte_15
e , dichiaravano che l'attrice non avrebbe mai goduto né del pieno CP_14 Controparte_13 possesso dei beni oggetto della domanda né di una tolleranza costante né avrebbe esercitato alcun diritto uti domina. Solo in qualche occasione, le sarebbe stato concesso, in via eccezionale, l'uso della stradina cd. “bianca”.
L'accesso al mappale 50, come risulterebbe dall'atto di divisione e fu Persona_4 Pt_15 Pt_28
, del 20 gennaio 1933 n. 3449, di repertorio Notaio Dr. , sarebbe avvenuto Per_9 Persona_8 attraverso "lo stradone attuale parallelo al casale taglio di re, per "l'accesso ai tre appezzamenti del palude si seguirà il cavino in confine con la proprietà e quello dividente i mappali 42 e 50 del CP_17 foglio 24".
Nel corso dell'anno 1964, i proprietari dei mappali confinanti con il detto cavino avrebbero costruito motu proprio la strada cd “bianca” oggetto del presente procedimento. Nel 1985 vi sarebbe stata la richiesta, da parte dei genitori dei sig.ri e odierni convenuti, di CP_16 Controparte_15 concessione edilizia col patrocinio del Geom. la commissione edilizia avrebbe dato Persona_10 parere favorevole, il 16/10/1987, al progetto di variante richiesto. Nel disegno allegato alla richiesta di concessione edilizia, sarebbe stata ben delimitata la differenza tra la stradina cd “bianca” privata e lo stradone (capezzagna) confinante con la strada privata medesima, laddove la strada privata (stradina cd
“bianca”) sarebbe arrivata fino (ivi terminando) alla proprietà mentre lo stradone avrebbe CP_15 proseguito oltre.
pagina 8 di 15 A seguito delle modifiche nei tempi successivi, si sarebbe arrivati all'1 giugno 1989, allorquando sarebbe stata effettuata la divisione dei beni tra e con atto rep. 43038 CP_18 Parte_1
Notaio Dr. in cui sarebbe espressamente specificato che "per consentire alla Persona_11 assegnataria del mappale 65 (già 65 e 143/b) di accedere al mappale 50 (pure a lei Parte_1 assegnato) viene costituita perpetua servitù di passaggio pedonale e per mezzi meccanici a peso dello scoperto del mappale 143 (già 143/a e 210/b) nonché dei mappali 210 (ex 210/a) e 152, tutti assegnati
a ” e, altresì, che “dopo il limite sud del mapp. 152, il passaggio si eserciterà su fondi CP_18 altrui”.
pertanto, non sarebbe titolare di alcunché nei confronti degli odierni convenuti: i beni Parte_1 immobili degli stessi sarebbero di provenienza precedente al 1989. Laddove, infatti, la stessa Pt_1 avesse goduto, in allora, della disponibilità o del possesso della stradina cd “bianca”, non vi
[...] sarebbe stata necessità per la stessa di ottenere servitù di passaggio dalla strada principale fino al cavino.
L'atto di divisione del 1989, Notaio avrebbe individuato il diritto di passaggio a partire Persona_11 dal mappale 143, anziché dal mappale 549 e seguenti. Sulla stradina cd “bianca”, quindi, non risulterebbe essere stata costituita alcuna servitù di passaggio, quantomeno fino alla particella 100.
Il mappale 50, contrariamente a quanto indicato dall'attrice, non sarebbe intercluso, ben potendo accedere a via Roma transitando attraverso il mappale 143, come previsto nell'atto Notaio
[...] del 1989, per poi immettersi nel cavino, come previsto nell'atto del 1933 Notaio Per_11 [...]
Per_8
Sarebbe stata una scelta dei proprietari, quella di far sì che il cavino (su cui graverebbe il diritto di passaggio perpetuo costituito nel 1933), col tempo, fosse destinato ad essere oggetto di semina, ma ciò non potrebbe essere usato contro i confinanti.
La proprietà di (mappale 45), infine, sarebbe confinante con il mappale 50; fin CP_16 dall'acquisto da parte dei genitori del sig. , sul mappale 45 sarebbe posta una siepe CP_16 volta a delimitare il confine con quello del mappale 50 e con il fossato che separa i due mappali.
Ciò dimostrerebbe come l'attrice non possa sostenere di aver fatto accesso al mappale 50, passando con le macchine agricole laddove oggi vi sarebbe la siepe, perché oltre la siepe vi sarebbe comunque un fossato, che impedirebbe alle macchine agricole di proseguire, ragione per cui esse, evidentemente, passano oggi interamente a sud del mappale 70 (di ), il cui passaggio che prosegue verso Persona_12 est corrisponderebbe proprio al prosieguo della servitù costituita sul cavino. pagina 9 di 15 Detti convenuti concludevano, quindi, come nelle premesse.
Tutti gli altri convenuti, destinatari di notifica a mezzo pubblici proclami, restavano contumaci.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di p.c., del 19.12.2024, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si evidenzia, in primis, come sia pacifico che il presente giudizio non abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto di servitù su fondi serventi acquistati, da parte degli attuali convenuti o dei loro danti causa, in base allo stesso atto traslativo da cui deriva, invece, l'acquisto, da parte dell'attrice, della proprietà dell'asserito fondo dominante: gli atti di divisione citati dall'attrice riguardano esclusivamente il fondo di sua proprietà ed altri fondi di proprietà di terzi, ma non hanno avuto ad oggetto, invece, gli attuali pretesi fondi serventi.
L'onere della prova attoreo circa la proprietà dei fondi serventi, in capo agli odierni convenuti, e, quindi, della loro legittimazione sostanziale passiva, pertanto, non può essere attenuato, come ammesso dalla Giurisprudenza citata dall'attrice, relativa ad ipotesi di controversie su diritti reali vantati da soggetti divenuti proprietari di immobili in forza di un titolo comune, non sussistendo alcun titolo d'acquisto comune alle odierne parti in causa, che possa far presumere reciprocamente la validità del rispettivo titolo d'acquisto, a favore di tutte.
Ciò, a maggior ragione, nel caso in cui gran parte dei convenuti sia rimasta contumace, con conseguente impossibilità di ritenere pacifici i fatti non contestati (ex art. 115, I co., cpc) e, in aggiunta, in seguito ad una notifica svolta a mezzo di pubblici proclami, ossia svolta in modo generale, secondo le mere risultanze catastali, senza una ricerca individuale (presso anagrafi comunali e Registri
Immobiliari) dei soggetti che, in concreto, potrebbero essere succeduti agli intestatari degli immobili.
E' noto, invero, che la voltura catastale è un'operazione di rilievo fiscale, rimessa alle parti interessate, che non viene necessariamente svolta in maniera tempestiva, in seguito ad ogni atto di trasferimento di diritti reali immobiliari, e che non ha alcuna valenza di pubblicità dichiarativa, ossia non determina alcun effetto di opponibilità ai terzi, diversamente dalla trascrizione nei RRII.
La verifica del Presidente del Tribunale volta ad autorizzare la notifica per pubblici proclami, invero, è circoscritta alla sussistenza dei soli presupposti richiesti dell'art. 150 cpc: che la notificazione nei modi pagina 10 di 15 ordinari sia sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti. Ciò esclude, dunque, che il vaglio del Presidente del Tribunale possa essersi esteso all'accertamento della corretta identificazione dei legittimati passivi, sia in senso formale che sostanziale, della domanda.
Per adempiere all'onere di provare, invero, di aver proposto la domanda petitoria nei confronti di tutti gli effettivi attuali proprietari dei pretesi fondi serventi (tutti litisconsorti necessari, cfr. Cass. sent. n.
5559/94), sarebbe stato indispensabile, per l'attrice, produrre in giudizio le visure analitiche dei
Registri Immobiliari attestanti:
tutte le trascrizioni eseguite, in relazione ai pretesi beni serventi, a favore dei loro attuali intestatari al
Catasto e dei loro danti causa, risalendo fino ad ottenere una serie continua di trascrizioni, per il periodo di un ventennio, al fine di accertare l'opponibilità a terzi del loro acquisto della proprietà;
tutte le trascrizioni ed iscrizioni di formalità eseguite, nel ventennio antecedente alla data di trascrizione della domanda giudiziale (o quantomeno alla data di notifica dell'atto di citazione, ove si sia omessa la trascrizione), contro i suddetti soggetti, in relazione ai beni oggetto di causa, al fine di escludere che, anche in limine litis, i pretesi fondi serventi siano stati alienati a terzi, che sarebbero anch'essi litisconsorti necessari e la cui pretermissione comporterebbe, quindi, la nullità della sentenza, poiché inutiliter data.
Pertanto, le considerazioni svolte e la Giurisprudenza citata da parte attrice, in merito alla mancanza di necessità di assolvere all'onere della probatio diabolica, nel caso di specie, con riguardo al suo acquisto della proprietà del fondo dominante, sono chiaramente inconferenti: il difetto di prova in questione (già rilevato con ordinanza del 4.07.2023) non è riferito né al suo acquisto della proprietà dell'asserito fondo dominante (ossia alla sua legittimazione sostanziale attiva) né alla sua usucapione del preteso diritto di servitù (ossia all'oggetto di causa), bensì alla circostanza, imprescindibile, che la presente causa (di accertamento di un diritto reale in re aliena) sia stata instaurata contro tutti gli attuali proprietari degli asseriti fondi serventi, in base a titoli opponibili a terzi (profilo riguardante la sussistenza della legittimazione sostanziale passiva dei convenuti e, prima ancora, la questione preliminare attinente alla necessaria integrità del litisconsorzio).
Come è pacifico che l'azione petitoria di accertamento della servitù vada proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi serventi, è pacifico, altresì, che detta prova ricada sulla parte attrice e, come già esplicato, detto onere non può dirsi soddisfatto sulla base della produzione in giudizio delle sole pagina 11 di 15 risultanze catastali che, notoriamente, hanno mera rilevanza fiscale, essendo prive di alcun effetto di pubblicità dichiarativa.
La domanda attorea, quindi, risulta, in via pregiudiziale, improcedibile, per difetto di prova del fatto che nessuno dei proprietari dei pretesi fondi serventi sia stato pretermesso dal giudizio, e, nel merito, infondata, per difetto di prova della legittimazione sostanziale passiva dei convenuti. Con riguardo ai contumaci, invero, la loro titolarità del diritto di proprietà dei fondi serventi non può essere ritenuta incontestata, ex art. 115 cpc, mentre, per quanto concerne i convenuti costituiti, il fatto di non aver allegato di aver eventualmente trasferito la proprietà a terzi, in base ad atti traslativi già trascritti, non darebbe, comunque, luogo ad alcuna decadenza dall'eccezione o dalla possibilità di impugnazione, potendo il difetto di un litisconsorte necessario essere eccepito, o rilevato d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
D'altro canto, nel merito, la domanda attorea risulta anche manifestamente infondata, con riguardo alla pretesa interclusione del fondo, poiché essa viene esclusa dagli stessi atti di divisione da cui deriva il suo acquisto, da parte dell'attrice, e nei quali viene stabilita, a vantaggio di detto fondo, una servitù di passaggio sino alla pubblica via, su altri fondi, diversi da quelli oggetto di causa.
Anche l'asserita usucapione, peraltro, è rimasta priva di prova, innanzitutto, con riguardo all'acquisto del preteso possesso corrispondente all'esercizio della servitù, poiché la sentenza prodotta,
n 237/2013 del Tribunale di Venezia – Sez. Dist. di San Donà di Piave, come anche la precedente ordinanza di cui alla fase monitoria del medesimo procedimento possessorio, non è stata resa nei confronti di tutte le parti dell'odierno giudizio o dei loro danti causa. Parte attrice, invero, nulla ha allegato di specifico circa l'opponibilità di detto giudicato alle attuali parti in causa, in quanto successori o aventi causa di quelle del precedente giudizio o citate in esso.
I medesimi provvedimenti giurisdizionali, peraltro, non contengono altro accertamento, a favore dell'attrice, se non quello di un possesso pubblico e pacifico, continuo ed ininterrotto (anche se esercitato solo tramite passaggi saltuari di mezzi agricoli) per una durata superiore ad un anno, rispetto al momento dell'asserita molestia (estate 2008), mentre, a favore degli odierni convenuti, contengono l'accertamento (o quantomeno, per quelli che non erano parte del precedente giudizio, un principio di prova liberamente valutabile da questo Giudice) della risultanza, da precedenti titoli d'acquisto dell'attrice, della diversa servitù passante sul cavino, attraverso il fondo limitrofo di proprietà di
[...]
, ad ulteriore conferma del fatto che il fondo non sia giuridicamente intercluso. La stessa Per_12 sentenza, invero, attesta che il sig. , proprietario del fondo servente con riguardo alla Persona_12
pagina 12 di 15 servitù di passaggio stabilita nell'atto di divisione del 1933, abbia progressivamente avanzato le sue coltivazioni occupando il sedime del cavino destinato alla servitù, approfittando, così, del passaggio alternativo sfruttato dall'attrice, a detrimento dei fondi degli odierni convenuti.
Le ulteriori valutazioni svolte in detta sentenza, le quali, come già detto, avrebbero comunque solo valore di argomento di prova nel presente giudizio, non sono, in ogni caso, condivisibili:
gli elementi raccolti nel precedente giudizio, in particolare gli atti di divisione prodotti anche in questa causa (cfr. docc. 1 e 2 dei convenuti e ) non depongono a favore della titolarità di Parte_24 Pt_27 alcun possesso in capo all'attrice e, prima di lei, ai suoi genitori, bensì di una mera detenzione, per tolleranza dei convenuti, in ragione di rapporti di buon vicinato. Il passaggio sul fondo dei vicini, a fronte della pacifica e nota sussistenza di detti titoli, i quali stabiliscono una precipua servitù, con la medesima funzione di passaggio anche con mezzi agricoli fino alla pubblica via, a carico del fondo del parente (prima ed ora ), invero, non può essere stato esercitato nella CP_18 Persona_12 convinzione, né da parte dell'attrice né, soprattutto, da parte degli odierni convenuti, della sussistenza di alcun diritto reale dell'attrice medesima e, pertanto, può essere stato solamente il frutto della tolleranza di questi ultimi.
La servitù stabilita dagli atti di divisione del 1933 e del 1989, peraltro, ed il suo posizionamento su fondi diversi e distinti da quelli oggetto di causa sono stati richiamati anche nella planimetria (doc. 5b convenuti allegata dai convenuti , CP_19 CP_16 Controparte_15 CP_14
e alla variante al progetto di sopraelevazione presentata al Comune per l'edificazione Controparte_13 sul loro mappale, nel 1987. Da detta planimetria si evince chiaramente che la servitù di passaggio effettivamente spettante all'attrice fosse interamente collocata oltre il confine del fondo dei convenuti, al di là dell'attuale fossato (corrispondente al collettore della linea fognaria rappresentata), e non si sovrapponesse in alcun modo né al confine tra i fondi né alla strada bianca posta esclusivamente sul fondo dei medesimi convenuti. Tale stato di fatto risulta rappresentato chiaramente anche nelle foto d'epoca prodotte come doc. 3 dai convenuti e , risalenti al momento di posa dei pali Parte_24 Pt_27 della linea elettrica e di realizzazione del fossato e della stradina bianca, da cui si evince chiaramente la diversa collocazione del cavino di cui alla servitù attorea.
Ciò implica che tutti i convenuti costituiti, oltre all'attrice ed ai proprietari dei suoi effettivi fondi serventi ( e ) fossero necessariamente a conoscenza della situazione di CP_18 CP_20 diritto derivante dai citati titoli di divisione e dell'insussistenza, dunque, di alcun titolo fondante un pagina 13 di 15 altro diritto reale dell'attrice o dei suoi danti causa, corrispondente ad una nuova ed ulteriore servitù di passaggio, resa del tutto inutile dall'esistenza della prima.
Perciò, il fatto che i convenuti avessero permesso all'attrice di esercitare il passaggio, peraltro saltuario, sulla stradina privata posta sui loro fondi, può essere interpretato solamente come manifestazione di tolleranza, secondo rapporti di buon vicinato, non essendovi stato nessun altro indizio idoneo a far presumere il verificarsi di un atto di interversione del possesso, ossia l'esercizio della pretesa attorea di utilizzo del fondo come oggetto di un suo diritto reale. Solo a partire dall'invio delle diffide e dal posizionamento di picchetti che oggetto del giudizio possessorio, invero, può desumersi che l'attrice abbia fatto pubblicamente vanto di un pari diritto di servitù, per reazione all'attività oppositiva dei proprietari: anziché integrare la molestia del possesso dell'attrice, dette condotte dei convenuti vanno interpretate come manifestazioni del venir meno della tolleranza già prestata alla precedente detenzione attorea.
Quindi, sino al 2008, anno di cessazione della suddetta tolleranza, non può essersi integrato alcun possesso uti domina dell'attrice, utile ad usucapionem, con conseguente ulteriore ragione di infondatezza, nel merito, della sua pretesa.
Ne conseguono il rigetto di tutte le domande dell'attrice e la sua condanna alle spese di lite in favore di tutti i convenuti costituiti, liquidate unitariamente per il sigg. e , da una Parte_24 Pt_27 parte, e per il sigg. , e , CP_16 Controparte_15 CP_14 Controparte_13 dall'altra, secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa - sino ad euro 52.000,00), con aumento, rispettivamente, del 10% e del 30% in considerazione delle difese congiunte di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) rigetta integralmente, per infondatezza nel merito, tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti nel presente giudizio;
2) condanna altresì la parte attrice a rimborsare le spese di lite, alla parte convenuta sigg.
e , che si liquidano unitariamente in euro 8.377,60 per compensi, oltre 15% Parte_24 Pt_27 per spese generali, I.V.A. e C.p.A., e, altresì, alla parte convenuta sigg. , CP_16
e , che si liquidano unitariamente in Controparte_15 CP_14 Controparte_13
pagina 14 di 15 euro 9.900,80 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A
Venezia, 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9220/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LORENZON ANGELO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), CP_5 C.F._6
(C.F. ), CP_6 C.F._7
(C.F. , CP_7 C.F._8
(C.F. , Controparte_8 C.F._9
(C.F. ), Controparte_9 C.F._10
(C.F. ), Parte_2 C.F._11
(C.F. ), Parte_3 C.F._12
(C.F. ), Parte_4 C.F._13
(C.F. , Parte_5 C.F._14
(C.F. ), Parte_6 C.F._15
pagina 1 di 15 C.F. ), Parte_7 C.F._16
(C.F. , Parte_8 C.F._17
C.F. , Parte_9 C.F._18
(C.F. ), CP_10 C.F._19
(C.F. ), Parte_10 C.F._20
C.F. ), Parte_11 C.F._21
C.F. ), Pt_12 Pt_7 C.F._22
(C.F. ), Parte_13 C.F._23
C.F. ), Parte_14 C.F._24
(C.F. ), Parte_15 C.F._25
(C.F. ), Parte_16 C.F._26
(C.F. , Parte_17 C.F._27
(C.F. , Pt_18 C.F._28
(C.F. ), Parte_19 C.F._29
C.F. ), Parte_20 C.F._30
(C.F. ), Parte_21 C.F._31
(C.F. ), Parte_22 C.F._32
(C.F. ), Parte_23 C.F._33
(C.F. ), Parte_24 C.F._34
(C.F. , Parte_25 C.F._35
(C.F. ), Parte_26 C.F._36
(C.F. ), Controparte_11 C.F._37 tutti contumaci;
e contro
(C.F. ), Controparte_12 C.F._38
e
(C.F. ), Parte_27 C.F._39 entrambi con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO LUCA
e contro
(C.F. ), Controparte_13 C.F._40
(C.F. , CP_14 C.F._41
(C.F. ), Controparte_15 C.F._42
(C.F. ), CP_16 C.F._43
pagina 2 di 15 tutti con il patrocinio dell'avv. ZORNETTA IGOR e dell'avv. MARTORANA ELENA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
come atto di citazione:
“nel merito ed in via principale:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex art.
1051 cc in favore del fondo di proprietà della Sig.ra e a carico del fondo di proprietà Parte_1 dei convenuti, ed insistente sulla stradina bianca che dalla pubblica via Roma Sinistra a Jesolo corre lungo in fondi così castalmente identificati: Foglio 24, mappale 549, 406, 271, 283, 104, 103, 289, 145,
100, 99, 45 al fine di consentire l'accesso l'accesso alla particella 50, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità del predetto passaggio nonchè l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc.
nel merito ed in via subordinata:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo accertamento del possesso ultraventennale a guisa di servitù di passaggio, continuato, pacifico pubblico, sulla strada bianca che dalla pubblica via Roma Sinistra a
Jesolo corre lungo in fondi così castalmente identificati: Foglio 24, mappale 549, 406, 271, 283, 104,
103, 289, 145, 100, 99, 45, dichiararsi l'acquisto a titolo di usucapione a favore della Sig.ra Pt_1
per i motivi di cui in premessa;
[...]
in ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”;
per parte convenuta e : Controparte_12 Parte_27
“nel merito - in principalita':
rigettarsi, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande proposte nei confronti dei convenuti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
nel merito - in via subordinata riconvenzionale:
pagina 3 di 15 Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso proposta della costituzione di una servitù di passaggio coattiva ai sensi dell'art. 1051 c.c., condannare l'attrice a corrispondere ai convenuti una indennità nella misura che tenga conto del valore dei terreni gravati da servitù e dei danni patiti e patendi e, comunque, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche tramite
l'espletamento di idonea CTU tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
in ogni caso: Spese legali e compensi professionali integralmente rifusi. Si chiede la distrazione delle spese di lite”;
per parte convenuta e CP_16 Controparte_15 CP_14 [...]
: CP_13
“Nel merito e in via principale: respingersi, per i motivi di cui in comparsa di costituzione, ogni e qualsiasi domanda formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e diritto.
In via subordinata: laddove in corso di causa l'attrice riuscisse a dimostrare di avere goduto l'utilizzo pacifico, manifesto ed ininterrotto della stradina cd “bianca” disporre che l'accesso al mappale 50 venga effettuato senza abbattimento alcuno della siepe o nel numero di centimetri minore possibile che sarà individuato dal Giudice tenendo presente come la siepe svolga un ruolo riparatorio dalle naturali insidie del campo agricolo e di tutela della salute della famiglia condannando l'attrice al CP_15 pagamento di una indennità verso i sig.ri , , e CP_16 Controparte_15 CP_14
in un ammontare che dovrà tener conto sia del valore dei terreni servendi che dei Controparte_13 danni patiti e patendi e in ogni caso nella misura che verrà accertata in corso di causa anche tramite
l'espletamento della già richiesta CTU, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso: spese interamente rifuse, con vittoria di onorari e competenze di giudizio”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la signora si dichiarava intestataria, per la piena Parte_1 proprietà di un fondo agricolo identificato al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Jesolo (VE), al
Foglio 24 mappale n. 50, attualmente intercluso, in quanto privo di accesso alla pubblica via Roma sinistra, anche se di fatto si accederebbe allo stesso tramite una stradina bianca di ghiaia, che dalla pubblica via correrebbe lungo i fondi così catastalmente identificati: Foglio 24, mappale 549, 406, 271,
283, 104, 103, 289, 145, 100, 99, 45.
L'attrice asseriva di aver già ottenuto dal Tribunale di Venezia il riconoscimento del possesso della stradina bianca che dalla pubblica via condurrebbe al suo mappale, n. 50, e che l'utilizzo di tale pagina 4 di 15 percorso risalirebbe a tempo immemore. I proprietari frontisti non avrebbero, in passato, mai sollevato alcuna contestazione in merito alla legittimità del passaggio medesimo. I conduttori ed i terzisti del terreno di cui al mappale 50, di proprietà dell'attrice, del resto, avrebbero avuto avuto accesso con ogni mezzo, con macchine agricole, al fondo, per mezzo del passaggio oggi in contestazione.
A fine Novembre 2009, la signora recatasi a visitare il fondo di sua proprietà, di cui al Parte_1 mappale n. 50, avrebbe scoperto l'apposizione di un impedimento al passaggio, nell'ultimo tratto del percorso ed avrebbe, quindi, proposto l'azione di reintegrazione o manutenzione nel possesso già citata:
con ordinanza del 26 aprile 2010, il Tribunale di Venezia, Sez. Dist. di San Donà, avrebbe accolto il suo ricorso, ordinando ai resistenti di consentire alla Sig.ra il passaggio "sulla strada Parte_1 bianca di accesso dalla strada pubblica al campo mapp. 50, e, oltre la curva della medesima, sulla zona erbosa che si stende a sfiorare la siepe insistente sui luoghi, con persone e mezzi, ai fini della coltivazione del predetto mapp. 50";
con la successiva sentenza n. 237/13, avrebbe rigettato l'azione di merito proposta dai resistenti della fase cautelare, confermando, a favore dell'odierna attrice: l'utilizzo risalente nel tempo del passaggio, continuato, pacifico ed ininterrotto;
il possesso materiale della strada bianca, tramite l'impiego di mezzi agricoli anche di notevoli dimensioni, l'animus possidendi e l'apparenza della servitù, resa evidente dalla stradina bianca inghiaiata e dalla siepe verde situata sulla proprietà delimitata in modo CP_15 da consentire l'ingresso al fondo di cui al mappale 50 alle macchine agricole.
Detta sentenza non sarebbe stata oggetto di impugnazione e sarebbe passata in giudicato.
L'attrice chiedeva, quindi, che venisse dichiarata, ex art. 1051 cc, la costituzione della servitù di passaggio coattiva sulla stradina bianca, che da via Roma sinistra condurrebbe sino all'accesso al fondo di cui alla particella 50, rilevando come il suo mappale sia intercluso e sostenendo di dover corrispondere ai comproprietari, ex art. 1053 cc, l'importo di € 3.887,94, complessivi, a titolo di indennità, secondo quantificazione dell'arch. suo tecnico di parte. Per_1
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., in subordine, chiedeva l'accertamento in suo favore dell'usucapione di detta servitù poiché, da oramai più di venti anni, avrebbe costantemente esercitato tale passaggio per l'accesso alla pubblica via, dal mappale n. 50
Con la comparsa di risposta, i convenuti sigg. e allegavano che, sin Parte_24 Pt_27 dall'origine, il passaggio per raggiungere il fondo individuato al Catasto Fabbricati e Terreni del pagina 5 di 15 Comune di Jesolo, mappale 50, del foglio 24, di proprietà della sig.ra fosse stato Parte_1 rappresentato da una stradina di campagna, cosiddetto “cavino”, confinante con i fondi di proprietà degli odierni convenuti.
Per_ Invero, nell'atto di divisione del 20.01.1933 n. 3499 repertorio dott. Notaio ,tra i sigg. Per_2
e al sig. (nonno dell'attrice) sarebbero stati Persona_4 Pt_28 Pt_15 Persona_5 attribuiti gli immobili siti nel Comune di Jesolo, Foglio 24 mappali 32e, 33f, 42a e 50a e sarebbe stato stabilito che “di comune accordo dei contraenti vengono stabilite ed accettate le seguenti condizioni particolari per l'accesso al lato A) della parte di campagna della casa colonica si seguirà lo Pt_29 stradone attuale parallelo al per l'accesso ai tre appezzamenti del palude si Parte_30 seguirà il in confine con le proprietà e quello dividente i mappali 42 e 50 del foglio Pt_31 CP_17 ventiquattresimo”. Al sig. , deceduto il 22.01.1933, sarebbero succeduti i figli, tra i Persona_5 quali il sig. (padre dell'attrice) al quale, deceduto in data 19.01.1981, sarebbero Persona_6 succeduti i rispettivi figli, odierna attrice, e . Successivamente, con atto di divisione Pt_1 Pt_9 dell'1.06.1989, stipulato tra i sigg. e quali eredi del padre Parte_1 CP_18 Per_6
si sarebbe pattuito espressamente che “per consentire alla assegnataria del mapp. 65 (già 65
[...]
e 143/b) – – di accedere al mapp. 50 (pure a Lei assegnato) viene costituita perpetua Parte_1 servitù di passaggio pedonale e per mezzi meccanici a peso dello scoperto del mapp. 143 (già 143/a e
210/b), nonchè dei mapp. 210 (ex 210/a) e 152 tutti assegnati a ”. CP_18
Nel frattempo, nell'anno 1964, sarebbe stata realizzata dal sig. e da altri proprietari Controparte_12 dei terreni circostanti, a loro spese e sui loro fondi, una strada inghiaiata, cosiddetta “strada bianca”, parallela al cavino, che congiungerebbe ancora oggi le loro proprietà con la pubblica via, lasciando comunque inalterato il passaggio rappresentato dal cavino. Nel 1968, il sig. , a Controparte_12 seguito di un accordo con il sig. , padre della sig.ra , avrebbe integrato Persona_6 Parte_1 parte del suddetto cavino con un fossato che, oltre a dividere il cavino dalla strada inghiaiata, avrebbe scongiurato eventuali allagamenti sul fondo di proprietà del sig. . Un piccolo tratto dello stesso Pt_1 fossato sarebbe poi stato interrato dal sig. (per esclusivo vantaggio di quest'ultimo ed a sue Parte_24 esclusive spese) per realizzare un piccolo attraversamento al fine di raggiungere il fondo antistante, ove avrebbe operato in qualità di terzista.
In ogni caso, a seguito dello scavo del fossato del 1968, il passaggio per accedere al fondo oggi di proprietà della sig.ra avrebbe continuato ad insistere sull'originario cavino. Parte_1
L'ampiezza del passaggio de quo sarebbe rimasta inalterata anche a seguito dello scavo del fossato.
pagina 6 di 15 Nel 1975, a seguito della costruzione dell'abitazione dei sigg. nel fondo di loro proprietà, CP_15 lungo il cavino sarebbero stati apposti i pali per i collegamenti elettrici e telefonici, ma la larghezza del passaggio lungo il cavino sarebbe rimasta la medesima. I pali, infatti, sarebbero stati posti a margine del fossato che divide il cavino dalla “strada bianca”, nel lato più adiacente alla “strada bianca”.
Non sussisterebbero, quindi, i presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio coattiva sulla stradina bianca che, da via Roma, conduca sino all'accesso del fondo di cui alla particella 50; infatti, la sig.ra , oltre ad aver sempre potuto usufruire del passaggio lungo il cavino, avrebbe potuto Pt_1 disporre anche della servitù di passaggio attraverso i fondi assegnati a suo fratello. Il primo tratto di tale servitù sarebbe, infatti, quello previsto dall'atto di divisione del 01.06.1989 rep. 43038 del Notaio dott.
che prevederebbe a favore del mappale 50 della sig.ra una servitù di Per_7 Parte_1 passaggio a peso dei mappali 143, 210 e 152, attribuiti in proprietà al sig. . Il secondo CP_18 tratto della medesima servitù, invece, sarebbe previsto nell'atto di divisione del 20.01.1933 n. 3449, del
Notaio dott. , secondo cui, a favore del mappale 50, della sig.ra vi Persona_8 Parte_1 sarebbe una servitù di passaggio a peso del cavino costituito dall'ex mappale 42, ora mappali 69, 292 e
70.
Dunque, il fondo di cui al mappale 50, foglio 24, non sarebbe affatto intercluso e, in ogni caso, i convenuti contestavano la perizia prodotta dall'attrice, anche con riguardo alla misura dell'indennità conteggiata, esigua e non in grado di compensare sia il deprezzamento che il fondo gravato dalla servitù subirebbe sia i danni che esso potrebbe riportare, a causa dell'esercizio del diritto di passaggio coattivo altrui, tramite mezzi meccanici che lascerebbero segni visibili sul passaggio.
I convenuti negavano anche l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, in primis, per difetto del requisito dell'apparenza, ossia dell'esistenza nel fondo servente o in quello dominante di segni visibili, concretantisi in opere permanenti, che assolvano ad una funzione di strumentalità necessaria rispetto all'esercizio della servitù e ne rivelino esteriormente, in modo non equivoco, l'esistenza.
Peraltro, segnalavano che la cosiddetta strada bianca si interromperebbe prima del fondo di proprietà della sig.ra , che dovrebbe passare necessariamente, nell'ultimo tratto, attraverso il cavino. Pt_1
Contestavano, comunque, che vi fosse stato un passaggio ventennale e, altresì, continuato ed ininterrotto sulla stradina bianca oggetto di causa: il suddetto passaggio sarebbe avvenuto per mera tolleranza, rilevando che l'accesso alla cosiddetta “strada bianca” sarebbe caratterizzato da oltre trenta anni da segnale di “Divieto di accesso agli estranei e strada chiusa, il passaggio concesso ai soli
pagina 7 di 15 residenti”, a conferma dell'assenza di animus possidendi in capo all'attrice che, evidentemente, sarebbe stata consapevole del diritto altrui.
La sentenza n. 327/2013 del Tribunale di Venezia, sez. distaccata di San Donà di Piave, in ogni caso, non produrrebbe effetti di giudicato in questo giudizio, in quanto, per giurisprudenza consolidata “il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati” (Ordinanza Cass. Civ., Sez II del 02.12.2020 n. 27513).
I convenuti e concludevano, quindi, per il rigetto delle domande attoree. Parte_24 Pt_27
Con la rispettiva comparsa di costituzione, i convenuti , CP_16 Controparte_15
e , dichiaravano che l'attrice non avrebbe mai goduto né del pieno CP_14 Controparte_13 possesso dei beni oggetto della domanda né di una tolleranza costante né avrebbe esercitato alcun diritto uti domina. Solo in qualche occasione, le sarebbe stato concesso, in via eccezionale, l'uso della stradina cd. “bianca”.
L'accesso al mappale 50, come risulterebbe dall'atto di divisione e fu Persona_4 Pt_15 Pt_28
, del 20 gennaio 1933 n. 3449, di repertorio Notaio Dr. , sarebbe avvenuto Per_9 Persona_8 attraverso "lo stradone attuale parallelo al casale taglio di re, per "l'accesso ai tre appezzamenti del palude si seguirà il cavino in confine con la proprietà e quello dividente i mappali 42 e 50 del CP_17 foglio 24".
Nel corso dell'anno 1964, i proprietari dei mappali confinanti con il detto cavino avrebbero costruito motu proprio la strada cd “bianca” oggetto del presente procedimento. Nel 1985 vi sarebbe stata la richiesta, da parte dei genitori dei sig.ri e odierni convenuti, di CP_16 Controparte_15 concessione edilizia col patrocinio del Geom. la commissione edilizia avrebbe dato Persona_10 parere favorevole, il 16/10/1987, al progetto di variante richiesto. Nel disegno allegato alla richiesta di concessione edilizia, sarebbe stata ben delimitata la differenza tra la stradina cd “bianca” privata e lo stradone (capezzagna) confinante con la strada privata medesima, laddove la strada privata (stradina cd
“bianca”) sarebbe arrivata fino (ivi terminando) alla proprietà mentre lo stradone avrebbe CP_15 proseguito oltre.
pagina 8 di 15 A seguito delle modifiche nei tempi successivi, si sarebbe arrivati all'1 giugno 1989, allorquando sarebbe stata effettuata la divisione dei beni tra e con atto rep. 43038 CP_18 Parte_1
Notaio Dr. in cui sarebbe espressamente specificato che "per consentire alla Persona_11 assegnataria del mappale 65 (già 65 e 143/b) di accedere al mappale 50 (pure a lei Parte_1 assegnato) viene costituita perpetua servitù di passaggio pedonale e per mezzi meccanici a peso dello scoperto del mappale 143 (già 143/a e 210/b) nonché dei mappali 210 (ex 210/a) e 152, tutti assegnati
a ” e, altresì, che “dopo il limite sud del mapp. 152, il passaggio si eserciterà su fondi CP_18 altrui”.
pertanto, non sarebbe titolare di alcunché nei confronti degli odierni convenuti: i beni Parte_1 immobili degli stessi sarebbero di provenienza precedente al 1989. Laddove, infatti, la stessa Pt_1 avesse goduto, in allora, della disponibilità o del possesso della stradina cd “bianca”, non vi
[...] sarebbe stata necessità per la stessa di ottenere servitù di passaggio dalla strada principale fino al cavino.
L'atto di divisione del 1989, Notaio avrebbe individuato il diritto di passaggio a partire Persona_11 dal mappale 143, anziché dal mappale 549 e seguenti. Sulla stradina cd “bianca”, quindi, non risulterebbe essere stata costituita alcuna servitù di passaggio, quantomeno fino alla particella 100.
Il mappale 50, contrariamente a quanto indicato dall'attrice, non sarebbe intercluso, ben potendo accedere a via Roma transitando attraverso il mappale 143, come previsto nell'atto Notaio
[...] del 1989, per poi immettersi nel cavino, come previsto nell'atto del 1933 Notaio Per_11 [...]
Per_8
Sarebbe stata una scelta dei proprietari, quella di far sì che il cavino (su cui graverebbe il diritto di passaggio perpetuo costituito nel 1933), col tempo, fosse destinato ad essere oggetto di semina, ma ciò non potrebbe essere usato contro i confinanti.
La proprietà di (mappale 45), infine, sarebbe confinante con il mappale 50; fin CP_16 dall'acquisto da parte dei genitori del sig. , sul mappale 45 sarebbe posta una siepe CP_16 volta a delimitare il confine con quello del mappale 50 e con il fossato che separa i due mappali.
Ciò dimostrerebbe come l'attrice non possa sostenere di aver fatto accesso al mappale 50, passando con le macchine agricole laddove oggi vi sarebbe la siepe, perché oltre la siepe vi sarebbe comunque un fossato, che impedirebbe alle macchine agricole di proseguire, ragione per cui esse, evidentemente, passano oggi interamente a sud del mappale 70 (di ), il cui passaggio che prosegue verso Persona_12 est corrisponderebbe proprio al prosieguo della servitù costituita sul cavino. pagina 9 di 15 Detti convenuti concludevano, quindi, come nelle premesse.
Tutti gli altri convenuti, destinatari di notifica a mezzo pubblici proclami, restavano contumaci.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di p.c., del 19.12.2024, in cui le parti concludevano come riportato nelle premesse. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
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Decorsi detti termini, si evidenzia, in primis, come sia pacifico che il presente giudizio non abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto di servitù su fondi serventi acquistati, da parte degli attuali convenuti o dei loro danti causa, in base allo stesso atto traslativo da cui deriva, invece, l'acquisto, da parte dell'attrice, della proprietà dell'asserito fondo dominante: gli atti di divisione citati dall'attrice riguardano esclusivamente il fondo di sua proprietà ed altri fondi di proprietà di terzi, ma non hanno avuto ad oggetto, invece, gli attuali pretesi fondi serventi.
L'onere della prova attoreo circa la proprietà dei fondi serventi, in capo agli odierni convenuti, e, quindi, della loro legittimazione sostanziale passiva, pertanto, non può essere attenuato, come ammesso dalla Giurisprudenza citata dall'attrice, relativa ad ipotesi di controversie su diritti reali vantati da soggetti divenuti proprietari di immobili in forza di un titolo comune, non sussistendo alcun titolo d'acquisto comune alle odierne parti in causa, che possa far presumere reciprocamente la validità del rispettivo titolo d'acquisto, a favore di tutte.
Ciò, a maggior ragione, nel caso in cui gran parte dei convenuti sia rimasta contumace, con conseguente impossibilità di ritenere pacifici i fatti non contestati (ex art. 115, I co., cpc) e, in aggiunta, in seguito ad una notifica svolta a mezzo di pubblici proclami, ossia svolta in modo generale, secondo le mere risultanze catastali, senza una ricerca individuale (presso anagrafi comunali e Registri
Immobiliari) dei soggetti che, in concreto, potrebbero essere succeduti agli intestatari degli immobili.
E' noto, invero, che la voltura catastale è un'operazione di rilievo fiscale, rimessa alle parti interessate, che non viene necessariamente svolta in maniera tempestiva, in seguito ad ogni atto di trasferimento di diritti reali immobiliari, e che non ha alcuna valenza di pubblicità dichiarativa, ossia non determina alcun effetto di opponibilità ai terzi, diversamente dalla trascrizione nei RRII.
La verifica del Presidente del Tribunale volta ad autorizzare la notifica per pubblici proclami, invero, è circoscritta alla sussistenza dei soli presupposti richiesti dell'art. 150 cpc: che la notificazione nei modi pagina 10 di 15 ordinari sia sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti. Ciò esclude, dunque, che il vaglio del Presidente del Tribunale possa essersi esteso all'accertamento della corretta identificazione dei legittimati passivi, sia in senso formale che sostanziale, della domanda.
Per adempiere all'onere di provare, invero, di aver proposto la domanda petitoria nei confronti di tutti gli effettivi attuali proprietari dei pretesi fondi serventi (tutti litisconsorti necessari, cfr. Cass. sent. n.
5559/94), sarebbe stato indispensabile, per l'attrice, produrre in giudizio le visure analitiche dei
Registri Immobiliari attestanti:
tutte le trascrizioni eseguite, in relazione ai pretesi beni serventi, a favore dei loro attuali intestatari al
Catasto e dei loro danti causa, risalendo fino ad ottenere una serie continua di trascrizioni, per il periodo di un ventennio, al fine di accertare l'opponibilità a terzi del loro acquisto della proprietà;
tutte le trascrizioni ed iscrizioni di formalità eseguite, nel ventennio antecedente alla data di trascrizione della domanda giudiziale (o quantomeno alla data di notifica dell'atto di citazione, ove si sia omessa la trascrizione), contro i suddetti soggetti, in relazione ai beni oggetto di causa, al fine di escludere che, anche in limine litis, i pretesi fondi serventi siano stati alienati a terzi, che sarebbero anch'essi litisconsorti necessari e la cui pretermissione comporterebbe, quindi, la nullità della sentenza, poiché inutiliter data.
Pertanto, le considerazioni svolte e la Giurisprudenza citata da parte attrice, in merito alla mancanza di necessità di assolvere all'onere della probatio diabolica, nel caso di specie, con riguardo al suo acquisto della proprietà del fondo dominante, sono chiaramente inconferenti: il difetto di prova in questione (già rilevato con ordinanza del 4.07.2023) non è riferito né al suo acquisto della proprietà dell'asserito fondo dominante (ossia alla sua legittimazione sostanziale attiva) né alla sua usucapione del preteso diritto di servitù (ossia all'oggetto di causa), bensì alla circostanza, imprescindibile, che la presente causa (di accertamento di un diritto reale in re aliena) sia stata instaurata contro tutti gli attuali proprietari degli asseriti fondi serventi, in base a titoli opponibili a terzi (profilo riguardante la sussistenza della legittimazione sostanziale passiva dei convenuti e, prima ancora, la questione preliminare attinente alla necessaria integrità del litisconsorzio).
Come è pacifico che l'azione petitoria di accertamento della servitù vada proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi serventi, è pacifico, altresì, che detta prova ricada sulla parte attrice e, come già esplicato, detto onere non può dirsi soddisfatto sulla base della produzione in giudizio delle sole pagina 11 di 15 risultanze catastali che, notoriamente, hanno mera rilevanza fiscale, essendo prive di alcun effetto di pubblicità dichiarativa.
La domanda attorea, quindi, risulta, in via pregiudiziale, improcedibile, per difetto di prova del fatto che nessuno dei proprietari dei pretesi fondi serventi sia stato pretermesso dal giudizio, e, nel merito, infondata, per difetto di prova della legittimazione sostanziale passiva dei convenuti. Con riguardo ai contumaci, invero, la loro titolarità del diritto di proprietà dei fondi serventi non può essere ritenuta incontestata, ex art. 115 cpc, mentre, per quanto concerne i convenuti costituiti, il fatto di non aver allegato di aver eventualmente trasferito la proprietà a terzi, in base ad atti traslativi già trascritti, non darebbe, comunque, luogo ad alcuna decadenza dall'eccezione o dalla possibilità di impugnazione, potendo il difetto di un litisconsorte necessario essere eccepito, o rilevato d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
D'altro canto, nel merito, la domanda attorea risulta anche manifestamente infondata, con riguardo alla pretesa interclusione del fondo, poiché essa viene esclusa dagli stessi atti di divisione da cui deriva il suo acquisto, da parte dell'attrice, e nei quali viene stabilita, a vantaggio di detto fondo, una servitù di passaggio sino alla pubblica via, su altri fondi, diversi da quelli oggetto di causa.
Anche l'asserita usucapione, peraltro, è rimasta priva di prova, innanzitutto, con riguardo all'acquisto del preteso possesso corrispondente all'esercizio della servitù, poiché la sentenza prodotta,
n 237/2013 del Tribunale di Venezia – Sez. Dist. di San Donà di Piave, come anche la precedente ordinanza di cui alla fase monitoria del medesimo procedimento possessorio, non è stata resa nei confronti di tutte le parti dell'odierno giudizio o dei loro danti causa. Parte attrice, invero, nulla ha allegato di specifico circa l'opponibilità di detto giudicato alle attuali parti in causa, in quanto successori o aventi causa di quelle del precedente giudizio o citate in esso.
I medesimi provvedimenti giurisdizionali, peraltro, non contengono altro accertamento, a favore dell'attrice, se non quello di un possesso pubblico e pacifico, continuo ed ininterrotto (anche se esercitato solo tramite passaggi saltuari di mezzi agricoli) per una durata superiore ad un anno, rispetto al momento dell'asserita molestia (estate 2008), mentre, a favore degli odierni convenuti, contengono l'accertamento (o quantomeno, per quelli che non erano parte del precedente giudizio, un principio di prova liberamente valutabile da questo Giudice) della risultanza, da precedenti titoli d'acquisto dell'attrice, della diversa servitù passante sul cavino, attraverso il fondo limitrofo di proprietà di
[...]
, ad ulteriore conferma del fatto che il fondo non sia giuridicamente intercluso. La stessa Per_12 sentenza, invero, attesta che il sig. , proprietario del fondo servente con riguardo alla Persona_12
pagina 12 di 15 servitù di passaggio stabilita nell'atto di divisione del 1933, abbia progressivamente avanzato le sue coltivazioni occupando il sedime del cavino destinato alla servitù, approfittando, così, del passaggio alternativo sfruttato dall'attrice, a detrimento dei fondi degli odierni convenuti.
Le ulteriori valutazioni svolte in detta sentenza, le quali, come già detto, avrebbero comunque solo valore di argomento di prova nel presente giudizio, non sono, in ogni caso, condivisibili:
gli elementi raccolti nel precedente giudizio, in particolare gli atti di divisione prodotti anche in questa causa (cfr. docc. 1 e 2 dei convenuti e ) non depongono a favore della titolarità di Parte_24 Pt_27 alcun possesso in capo all'attrice e, prima di lei, ai suoi genitori, bensì di una mera detenzione, per tolleranza dei convenuti, in ragione di rapporti di buon vicinato. Il passaggio sul fondo dei vicini, a fronte della pacifica e nota sussistenza di detti titoli, i quali stabiliscono una precipua servitù, con la medesima funzione di passaggio anche con mezzi agricoli fino alla pubblica via, a carico del fondo del parente (prima ed ora ), invero, non può essere stato esercitato nella CP_18 Persona_12 convinzione, né da parte dell'attrice né, soprattutto, da parte degli odierni convenuti, della sussistenza di alcun diritto reale dell'attrice medesima e, pertanto, può essere stato solamente il frutto della tolleranza di questi ultimi.
La servitù stabilita dagli atti di divisione del 1933 e del 1989, peraltro, ed il suo posizionamento su fondi diversi e distinti da quelli oggetto di causa sono stati richiamati anche nella planimetria (doc. 5b convenuti allegata dai convenuti , CP_19 CP_16 Controparte_15 CP_14
e alla variante al progetto di sopraelevazione presentata al Comune per l'edificazione Controparte_13 sul loro mappale, nel 1987. Da detta planimetria si evince chiaramente che la servitù di passaggio effettivamente spettante all'attrice fosse interamente collocata oltre il confine del fondo dei convenuti, al di là dell'attuale fossato (corrispondente al collettore della linea fognaria rappresentata), e non si sovrapponesse in alcun modo né al confine tra i fondi né alla strada bianca posta esclusivamente sul fondo dei medesimi convenuti. Tale stato di fatto risulta rappresentato chiaramente anche nelle foto d'epoca prodotte come doc. 3 dai convenuti e , risalenti al momento di posa dei pali Parte_24 Pt_27 della linea elettrica e di realizzazione del fossato e della stradina bianca, da cui si evince chiaramente la diversa collocazione del cavino di cui alla servitù attorea.
Ciò implica che tutti i convenuti costituiti, oltre all'attrice ed ai proprietari dei suoi effettivi fondi serventi ( e ) fossero necessariamente a conoscenza della situazione di CP_18 CP_20 diritto derivante dai citati titoli di divisione e dell'insussistenza, dunque, di alcun titolo fondante un pagina 13 di 15 altro diritto reale dell'attrice o dei suoi danti causa, corrispondente ad una nuova ed ulteriore servitù di passaggio, resa del tutto inutile dall'esistenza della prima.
Perciò, il fatto che i convenuti avessero permesso all'attrice di esercitare il passaggio, peraltro saltuario, sulla stradina privata posta sui loro fondi, può essere interpretato solamente come manifestazione di tolleranza, secondo rapporti di buon vicinato, non essendovi stato nessun altro indizio idoneo a far presumere il verificarsi di un atto di interversione del possesso, ossia l'esercizio della pretesa attorea di utilizzo del fondo come oggetto di un suo diritto reale. Solo a partire dall'invio delle diffide e dal posizionamento di picchetti che oggetto del giudizio possessorio, invero, può desumersi che l'attrice abbia fatto pubblicamente vanto di un pari diritto di servitù, per reazione all'attività oppositiva dei proprietari: anziché integrare la molestia del possesso dell'attrice, dette condotte dei convenuti vanno interpretate come manifestazioni del venir meno della tolleranza già prestata alla precedente detenzione attorea.
Quindi, sino al 2008, anno di cessazione della suddetta tolleranza, non può essersi integrato alcun possesso uti domina dell'attrice, utile ad usucapionem, con conseguente ulteriore ragione di infondatezza, nel merito, della sua pretesa.
Ne conseguono il rigetto di tutte le domande dell'attrice e la sua condanna alle spese di lite in favore di tutti i convenuti costituiti, liquidate unitariamente per il sigg. e , da una Parte_24 Pt_27 parte, e per il sigg. , e , CP_16 Controparte_15 CP_14 Controparte_13 dall'altra, secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa - sino ad euro 52.000,00), con aumento, rispettivamente, del 10% e del 30% in considerazione delle difese congiunte di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) rigetta integralmente, per infondatezza nel merito, tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti nel presente giudizio;
2) condanna altresì la parte attrice a rimborsare le spese di lite, alla parte convenuta sigg.
e , che si liquidano unitariamente in euro 8.377,60 per compensi, oltre 15% Parte_24 Pt_27 per spese generali, I.V.A. e C.p.A., e, altresì, alla parte convenuta sigg. , CP_16
e , che si liquidano unitariamente in Controparte_15 CP_14 Controparte_13
pagina 14 di 15 euro 9.900,80 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A
Venezia, 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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