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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 5643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5643 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 14239/2025 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
, già Parte_1 [...]
(c.f. e p.i. ) Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. Emilio Potena del foro de L'Aquila
Attrice contro
(C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 9 con l'avv. Elisa Toffano del foro di Padova
Convenuta
Causa rimessa al Collegio giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. il 19/11/2025
Conclusioni per parte attrice:
parte attrice come da atto di citazione ( previa disapplicazione delle comunicazioni della S.A. prot.
168953/2023 e prot. n. 20865/24, condannare a corrispondere l'adeguamento del canone CP_1
d'appalto dovuto per il periodo novembre 2023 — settembre 2024, nella misura di € 59.130,63 ovverosia nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia. Con riserva di ulteriormente argomentare e precisare le domande, la quantificazione della domanda e le richieste istruttorie nei termini di rito. Allegazioni come da foliario di parte, di cui si chiede fin d'ora l'acquisizione ai fini istruttori. Con espressa richiesta di condanna al pagamento degli interessi legali fino alla data di effettiva soddisfazione delle richieste, oltre a rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge) rettificata la somma dovuta in euro 59.113,96 come da memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., richiamando il riconoscimento avversario sulla minore somma di euro 7.551,13 non ancora corrisposta.
Conclusioni per parte convenuta:
Parte convenuta riconosce che la minore somma non è stata ancora pagata per mancata emissione della fattura, e conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..(
1. In via pregiudiziale:
- dichiarare la propria incompetenza territoriale, fissando termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale ordinario civile di Vicenza per tutto quanto sopra esposto;
- dichiarare l'inesistenza dell'atto di citazione in riassunzione per errore nella notifica;
2. Nel merito: rigettare le richieste di Parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia per le motivazioni, sia per gli importi richiesti, dichiarando che l'unico importo da corrispondere a CFA è quello indicato nella tabella B) riportata alle pagine 23 e 24 della comparsa di risposta dell'odierna convenuta (ovvero € 7.551,13) per le ragioni ivi riportate;
3. In via Istruttoria:... [come da memoria citata;
la parte ha solo prodotto documenti])
pagina 2 di 9
MOTIVI
L'attrice deduceva in citazione di avere sottoscritto in data 30/10/2019 con la convenuta, ad esito di gara, un Accordo Quadro ai sensi dell'allora vigente d.l.vo 50/2016 per l'affidamento del servizio pubblico di pulizia del territorio di alcuni Comuni della Provincia di Padova e Vicenza, avente durata di 24 mesi e rinnovabile per altri 24 mesi.
Richiamava l'art. 3 dell'accordo quadro il quale prevedeva l'adeguamento dei prezzi all'appaltatore del
75% della variazione dell'indice F.O.I. accertata dall' ogni dodici mesi e a partire dal CP_2 tredicesimo dalla data di avvio del servizio;
previsione contenuta anche nell'art.
3.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
L'adeguamento ISTAT era stato richiesto dalla attrice il 23/12/2021 ed era stato pertanto riconosciuto nella misura del +2,25% a far data dall'1/11/2021. Era stata invece respinta in quanto tardiva la successiva richiesta del 2/12/2022 per l'annualità successiva.
Nel frattempo il contratto era prorogato fino al 10/9/2024.
La domanda attorea ha ad oggetto l'adeguamento per il periodo 2023/2024, richiesto con missiva
23/10/2023 e specificato con missiva 16/11/2023 nell'ammontare percentuale del 9,9%, risultante dalla somma delle percentuali relative rispettivamente al 2022 (8,63%) e 2023 (1,28%) ma riconosciuto con prot. 168953/23 del 24/11/2023 solo per la minore percentuale del 1,28% (quella dell'aumento dell'anno 2023) Part Il presente giudizio costituisce riassunzione della causa che aveva incardinato contro
[...] il il Veneto per ottenere l'annullamento del provvedimento del 24/11/2023, e che si è CP_3 CP_4 conclusa con sentenza n. 2941/2024 pubblicata il 10/12/2024 che, ritenuto afferire la domanda alla fase esecutiva dell'appalto, declinava la giurisdizione a favore del giudice ordinario.
La domanda originaria quantificava l'importo richiesto in euro 59.130,63, la somma è stata rettificata nelle conclusioni precisate ad euro 59.113,96 avendo parte attrice aderito al parzialmente diverso conteggio che la convenuta ha proposto in via di pura applicazione matematica della percentuale pretesa, e senza riconoscimento della debenza. La convenuta ha altresì riconosciuto in corso di causa essere comunque dovuta la minore somma di euro 7.551,13, pari alla risultante della applicazione del minor aumento riconosciuto (1,28%), somma che alla data del trattenimento in decisione non era stata comunque ancora corrisposta.
pagina 3 di 9 Il tema posto dalla domanda è quello delle modalità di applicazione dell'adeguamento dei prezzi quando per una annualità se ne sia omessa la richiesta: se l'aumento debba comunque avvenire – sia pure non retroattivamente, e quindi non sulle prestazioni dell'anno per cui si è omessa la richiesta – tenendo conto anche degli aumenti intermedi dell'indice, oppure se tali aumenti intermedi, non chiesti per le prestazioni dell'anno cui si riferiscono, siano perduti anche pro futuro.
La convenuta, nel merito, ricordato che l'adeguamento 2022/2023 non era stato riconosciuto per tardività della domanda, ha ritenuto che tale adeguamento sia da considerare perduto anche pro futuro.
In via preliminare ha tuttavia proposto in primo luogo eccezione di incompetenza funzionale di questa
Sezione.
Tanto ha fatto osservando, ex art. 3 comma 2 d.l.vo 168/2003, che quello in causa non è rapporto endosocietario, o comunque attinente vicende societarie (lettere da a) a e)); mentre quanto alla ipotesi di cui alla lett. f) del comma (cause e procedimenti... f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario) ha osservato che tale competenza richiede, unitariamente, la rilevanza comunitaria del rapporto, ed inoltre l'appartenenza delle parti alle categorie di società di cui di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile (le altre ipotesi societarie previste dall'articolo non sono ritenute, evidentemente, configurabili)
Quanto al primo aspetto, la convenuta ha allegato che il contratto in esame non è un appalto ma un accordo quadro.
Quanto al secondo aspetto, ha osservato che nessuna delle parti in causa rientra nelle categorie di legge, CP_
- essendo una multiutility a totale proprietà pubblica, soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del T.U.E.L., costituita per svolgere una serie di servizi di rilevanza pubblica ed operante in conformità al modello in house providing ai sensi dell'art. 16 del d.ggs.
19/08/2016, n. 175 (controllo analogo congiunto esercitato dagli Enti Locali soci, in analogia a quello esercitato sui propri servizi) e inoltre rispondente ai requisiti delle società benefit ai sensi della l.
28/12/2015, n. 208, giacché intende perseguire, peraltro oltre agli obiettivi economici propri di un'attività imprenditoriale, una o più finalità di beneficio comune;
Part
- essendo un consorzio, osservando la convenuta, con richiamo all'art. 1 dello Statuto della attrice, che da esso si evince che “è costituito un consorzio” e che esso ha le caratteristiche delle società cooperative sociali senza scopo di lucro, disciplinate dalla normativa speciale di cui alla l.
pagina 4 di 9 8/11/1991 n. 381 e dal dal. lgs. 3/07/2017 n. 112, e solo in via residuale dalle norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione e, in quanto compatibile, dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175.
La convenuta ha anche contestato la competenza per territorio osservando che ai sensi dell'art. 19 la competenza si radica in ragione della sede di in Bassano del Grappa (avanti il Tribunale di CP_1
Vicenza) e che essa non può essere individuata ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; ha rilevato poi le regole di competenza convenzionale contenute nell'art. 23 del Disciplinare di gara secondo cui “Tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del contratto e che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 D.lgs. n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Vicenza ” nonché dell'art. 12 dell'Accordo
Quadro secondo cui “Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante
e l'appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure di cui alla Parte VI, Titolo I, Capo II del D. Lgs. 50/2016, la competenza esclusiva appartiene al ” Controparte_5
La convenuta ha poi eccepito l'inesistenza o comunque il vizio della notificazione dell'atto di CP_ citazione, avvenuta a e non al suo procuratore costituito avanti al TAR,
La causa ha natura documentale, nessuna richiesta di prova costituenda avendo proposto le parti, ed avendo esse peraltro convenuto sulla correttezza dei conteggi da operarsi in caso la domanda attorea fosse fondata.
Pertanto, hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19/11/2025 rinunciando ai termini ex art. 189
c.p.c.e la causa è stata direttamente rimessa al collegio per la decisione.
Preliminare ad ogni altra è l'eccezione di parte convenuta afferente la giusta prosecuzione della causa già incardinata avanti il TAR Veneto, assumendo essa che la notificazione dell'atto introduttivo avanti a questa Sezione sia inesistente in quanto essa ha avuto come destinatario la parte e non il difensore;
sul punto, va richiamata la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, (SSUU
4453/2010; sez. II, 1676/2015) secondo cui la riassunzione del giudizio fatta mediante atto notificato non al procuratore costituito ma alla parte non è viziata da inesistenza, ma solo da nullità, che viene sanata dalla costituzione della parte nel giudizio riassunto. La convenuta si è tempestivamente costituita in questo giudizio, così sanando il vizio ex art. 164 comma 3 c.p.c., e neppure ha dedotto la compressione del suo diritto a difendersi.
pagina 5 di 9 Riguardo alla competenza per materia, la causa è regolata, per questo aspetto, dall'art. 3 comma 2 lett. f) del d.l.vo 168/2003, che tratta della competenza della Sezione Impresa in materia di contratti di appalto.
Quanto alla natura comunitaria del contratto, sotto il profilo del valore, parte attrice, sul punto sollecitata dal giudice, ha preso posizione precisando che il contratto, avendo il valore di oltre 2,7 milioni di euro, ed avendo per oggetto servizi, supera tutti i limiti di soglia comunitaria vigenti alla data del bando di gara.
Tale prospettazione non è contestata, solo insistendo la convenuta ad affermare che non si tratta, nel presente caso, di un contratto di appalto.
A tale proposito vale ricordare che ai sensi dell'art. 54 del d.l.vo 50/2016 (codice degli appalti pubblici regolante il rapporto) “1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera ....2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso....”.
Si tratta di un “contratto normativo” (così Cass. SSUU 35335/2022, citando Consiglio di Stato n.
6492/2011 del 12/12/2011) in virtù del quale “l'aggiudicatario – scelto con la procedura di evidenza pubblica che ha portato alla sua stipulazione – ottiene gli appalti basati sull'accordo quadro in virtù di affidamenti diretti”. Il contratto quadro regola un numero necessariamente limitato di contratti di appalto, i quali, a loro volta, hanno la natura di appalti pubblici, il cui contenuto è vincolato dalle prescrizioni dell'Accordo Quadro. Il caso che occupa, in particolare, è quello di un accordo quadro concluso dalla stipulante con un solo operatore economico;
pertanto esso si pone come stretto e ineludibile prodromo di contratti di appalto da stipulare con tale operatore entro un periodo definito, e aventi contenuto sostanzialmente predeterminato. Sebbene parte attrice invochi l'Accordo Quadro ciò che essa chiede in realtà non è la attuazione diretta di esso (non fa p. es. valere un diritto a stipulare i singoli contratti di appalto) ma la applicazione al rapporto di appalto in concreto poi intercorso fra le parti, e in particolare quanto alla annualità 2023/2024, le regole contrattuali dello stesso, in concreto pagina 6 di 9 già predeterminate contenute negli atti dell'accordo quadro e nel capitolato prestazionale;
chiede in sostanza il giusto pagamento delle prestazioni in concreto rese.
Così ha inteso implicitamente anche il TAR Veneto laddove ha osservato che “la contestazione del ricorrente... attiene alla fase esecutiva dell'affidamento e, in particolare, all'esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla stazione appaltante nell'art. 3 del capitolato speciale
d'appalto” .
L'attrice dichiara che l'accordo quadro è stato “prorogato” fino al 10/9/2024, e chiede solo di calcolare il dovuto. In realtà ciò che rileva è la perduranza del contratto di appalto stipulato in esecuzione dell'accordo quadro. L'attrice documenta che la controparte, con determina n. 53 del 28/10/21 del procuratore area servizio ambientale integrato, dando atto della manifestata disponibilità dell'appaltatore al rinnovo, ha esercitato l'opzione per il rinnovo del servizio, alle stesse condizioni, per ulteriori 24 mesi dopo i 24 iniziali, come previsto dall'accordo quadro, e alle stesse condizioni (così
l'accordo quadro, art. 2: “L'appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Alla scadenza del contratto originario, si riserva la CP_1 facoltà di rinnovare l'affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni di quello originario per ulteriori
24 (ventiquattro) mesi da esercitarsi anche disgiuntamente di 12 mesi in 12 mesi...) e non vi è dubbio alcuno che il rapporto di appalto sia proseguito tal quale, né la convenuta invoca un diverso titolo a fondamento delle prestazioni rese dalla attrice dopo i primi 24 mesi, solo appellandosi a distinzioni puramente nominalistiche fra “proroga” e “rinnovo”, le quali restano del tutto irrilevanti, dato che il
“rinnovo” del contratto di appalto era previsto ab initio con regole prestabilite nello stesso Accordo
Quadro, e subordinato alla mera opzione della preponente.
Pertanto la causa, che riguarda l'esecuzione del contratto di appalto, rientra, per il suo oggetto, nella competenza di questa Sezione.
Quanto ai profili soggettivi, va osservato che, quali che siano le specialità settoriali di attività delle due parti, e le relative discipline ciò che rileva è se esse siano state costituite (o almeno una lo sia) nelle forme delle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile.
è costituita in forma di società per azioni, e dunque il requisito è soddisfatto;
il fatto che sia CP_1 allegata l'applicazione ad essa anche di normative speciali in ragione dell'attività da essa svolta o dalla partecipazione ad essa di enti pubblici totalitaria, non toglie che i soci abbiano liberamente deciso di avvalersi, costituendola, dello strumento privatistico, ciò di cui portano le conseguenze anche in termini di competenza giurisdizionale ( Cass. SSUU 21299/2017: “La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è pagina 7 di 9 consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società”). Pertanto già solo in ragione della qualità di sussiste la competenza ex art. 2 lett. f). CP_1
Quanto a CFA il suo statuto recita all'art. 1: “È costituito un Consorzio fra cooperative e non cooperative denominato " qui di seguito denominato Parte_1 consorzio. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché la normativa speciale sulla disciplina delle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n.381 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, nonché la Legge Regionale n.12/2014, artt. 2 e 4.”
Pertanto la parola ” costituisce la denominazione dell'ente, il quale invece è regolato come Parte_1 cooperativa. Lo Statuto infatti prevede la esistenza di un capitale sociale composto da azioni, di una assemblea dei soci, e contiene plurimi specifici rimandi alla disciplina delle cooperative e delle società per azioni (e non a quella dei consorzi), indicando gli scopi mutualistici dell'ente. Quale che sia la normativa di settore che interessa CFA in ragione della qualità dei suoi soci o dei suoi scopi, non vi è dubbio che essa è regolata dal titolo VI, e dal titolo V capo V, del libro V del codice civile.
La eccezione di incompetenza per territorio è incompleta e dunque inammissibile, non avendo neppure la parte eccipiente argomentato, stante l'oggetto della causa consistente in un diritto di obbligazione, riguardo ai criteri di cui all'art. 20. Non rileva neppure la lettera della clausola contrattuale sulla competenza, rilevata in via successiva, dal momento che essa rimanda a Tribunale ricompreso nel territorio di competenza di questa Sezione, sì che, essendo quest'ultima competente per materia, ad essa va comunque, anche per questa via, la competenza per territorio.
Venendo al merito, l'art.
3.1 del capitolato speciale, e con identica formula l'art. 3 dell'accordo quadro recitano: “3.1 REVISIONE DEI PREZZI L'adeguamento dei prezzi sarà operato riconoscendo all'appaltatore il 75% (settantacinquepercento) della variazione dell'indice F.O.I. accertata dall' L'adeguamento sarà applicato ogni dodici mesi di durata del servizio a partire dal CP_2 tredicesimo mese decorrente dalla data di avvio del servizio stesso, considerando la variazione dell'indice F.O.I. accertata dall' nei precedenti dodici mesi. Qualora la suddetta variazione CP_2 annua dell'indice F.O.I. risulti inferiore all'uno per cento, non si procederà ad alcun adeguamento.
L'indicizzazione annuale dei prezzi deve essere espressamente e formalmente richiesta pagina 8 di 9 dall'Appaltatore entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla fine di ciascuna annualità di servizio. Decorso tale termine, non si procederà ad alcun adeguamento.”
La disciplina si focalizza su una stretta correlazione fra annualità contrattuale e aumento dell'indice CP_ relativo ai dodici mesi precedenti, e non stabilisce semplicemente (a differenza dell'art. 32 l.
392/1978, cdi cui tratta Cass. 15034/2004 invocata da parte attrice) un mero e generale “aggiornamento annuale” al 75% dell'aumento degli indici Istat prescelti. Tale stretto legame fra aumento dei prezzi per l'annualità e la variazione dell'indice del pertinente anno di riferimento è confermato dalla previsione di una ipotesi di “nessun riconoscimento” per il caso che l'indice sia inferiore all'unità percentuale nell'anno di riferimento (il che esclude l'operatività di variazioni in diminuzione). Tale previsione scoraggia la tesi, proposta da parte attrice, per la quale in definitiva – e a condizione di tempestiva domanda – l'aumento per l'anno debba comunque avvenire in ragione della variazione assoluta dell'indice rispetto al momento di inizio del rapporto.
Inoltre è previsto un onere di domanda, a pena di decadenza, agganciato al termine della annualità.
La disciplina è dunque strutturata considerando gli aumenti Istat in modo segmentato e correlato anno per anno, e condizionato a domanda, salva l'ultrattività degli aumenti percentuali tempestivamente richiesti, come dimostra il calcolo esposto anche da parte convenuta.
Pertanto alla attrice è dovuto, per l'annualità 2023/2024 il solo adeguamento nell' importo corrispondente alla sola percentuale del 1,28% di pertinenza dell'anno nel quale vi è stata tempestiva richiesta, quindi euro 7.551,13, e non invece l'aumento per il complessivo montante di variazione, dato che per l'anno intermedio (2022) essa aveva mancato di richiedere l'aumento tempestivamente.
Trattandosi di debito di valuta, spetta su tale somma l'interesse di legge.
Le spese seguono la vittoria attorea, in ragione del suo valore;
si calcolano al minimo le fasi di istruzione e decisionale, stante l'assenza di istruzione probatoria e di scritti conclusivi
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 7.551,13 oltre interessi legali;
2) pone a carico della convenuta lee spese di lite dell'attrice, per euro 3.400,00 in compensi, 786,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 26/11/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nelle persone di:
- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Maddalena Bassi giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile inscritta al n. 14239/2025 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione
da
, già Parte_1 [...]
(c.f. e p.i. ) Parte_2 P.IVA_1 con l'avv. Emilio Potena del foro de L'Aquila
Attrice contro
(C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 9 con l'avv. Elisa Toffano del foro di Padova
Convenuta
Causa rimessa al Collegio giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. il 19/11/2025
Conclusioni per parte attrice:
parte attrice come da atto di citazione ( previa disapplicazione delle comunicazioni della S.A. prot.
168953/2023 e prot. n. 20865/24, condannare a corrispondere l'adeguamento del canone CP_1
d'appalto dovuto per il periodo novembre 2023 — settembre 2024, nella misura di € 59.130,63 ovverosia nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia. Con riserva di ulteriormente argomentare e precisare le domande, la quantificazione della domanda e le richieste istruttorie nei termini di rito. Allegazioni come da foliario di parte, di cui si chiede fin d'ora l'acquisizione ai fini istruttori. Con espressa richiesta di condanna al pagamento degli interessi legali fino alla data di effettiva soddisfazione delle richieste, oltre a rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge) rettificata la somma dovuta in euro 59.113,96 come da memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., richiamando il riconoscimento avversario sulla minore somma di euro 7.551,13 non ancora corrisposta.
Conclusioni per parte convenuta:
Parte convenuta riconosce che la minore somma non è stata ancora pagata per mancata emissione della fattura, e conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..(
1. In via pregiudiziale:
- dichiarare la propria incompetenza territoriale, fissando termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale ordinario civile di Vicenza per tutto quanto sopra esposto;
- dichiarare l'inesistenza dell'atto di citazione in riassunzione per errore nella notifica;
2. Nel merito: rigettare le richieste di Parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia per le motivazioni, sia per gli importi richiesti, dichiarando che l'unico importo da corrispondere a CFA è quello indicato nella tabella B) riportata alle pagine 23 e 24 della comparsa di risposta dell'odierna convenuta (ovvero € 7.551,13) per le ragioni ivi riportate;
3. In via Istruttoria:... [come da memoria citata;
la parte ha solo prodotto documenti])
pagina 2 di 9
MOTIVI
L'attrice deduceva in citazione di avere sottoscritto in data 30/10/2019 con la convenuta, ad esito di gara, un Accordo Quadro ai sensi dell'allora vigente d.l.vo 50/2016 per l'affidamento del servizio pubblico di pulizia del territorio di alcuni Comuni della Provincia di Padova e Vicenza, avente durata di 24 mesi e rinnovabile per altri 24 mesi.
Richiamava l'art. 3 dell'accordo quadro il quale prevedeva l'adeguamento dei prezzi all'appaltatore del
75% della variazione dell'indice F.O.I. accertata dall' ogni dodici mesi e a partire dal CP_2 tredicesimo dalla data di avvio del servizio;
previsione contenuta anche nell'art.
3.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
L'adeguamento ISTAT era stato richiesto dalla attrice il 23/12/2021 ed era stato pertanto riconosciuto nella misura del +2,25% a far data dall'1/11/2021. Era stata invece respinta in quanto tardiva la successiva richiesta del 2/12/2022 per l'annualità successiva.
Nel frattempo il contratto era prorogato fino al 10/9/2024.
La domanda attorea ha ad oggetto l'adeguamento per il periodo 2023/2024, richiesto con missiva
23/10/2023 e specificato con missiva 16/11/2023 nell'ammontare percentuale del 9,9%, risultante dalla somma delle percentuali relative rispettivamente al 2022 (8,63%) e 2023 (1,28%) ma riconosciuto con prot. 168953/23 del 24/11/2023 solo per la minore percentuale del 1,28% (quella dell'aumento dell'anno 2023) Part Il presente giudizio costituisce riassunzione della causa che aveva incardinato contro
[...] il il Veneto per ottenere l'annullamento del provvedimento del 24/11/2023, e che si è CP_3 CP_4 conclusa con sentenza n. 2941/2024 pubblicata il 10/12/2024 che, ritenuto afferire la domanda alla fase esecutiva dell'appalto, declinava la giurisdizione a favore del giudice ordinario.
La domanda originaria quantificava l'importo richiesto in euro 59.130,63, la somma è stata rettificata nelle conclusioni precisate ad euro 59.113,96 avendo parte attrice aderito al parzialmente diverso conteggio che la convenuta ha proposto in via di pura applicazione matematica della percentuale pretesa, e senza riconoscimento della debenza. La convenuta ha altresì riconosciuto in corso di causa essere comunque dovuta la minore somma di euro 7.551,13, pari alla risultante della applicazione del minor aumento riconosciuto (1,28%), somma che alla data del trattenimento in decisione non era stata comunque ancora corrisposta.
pagina 3 di 9 Il tema posto dalla domanda è quello delle modalità di applicazione dell'adeguamento dei prezzi quando per una annualità se ne sia omessa la richiesta: se l'aumento debba comunque avvenire – sia pure non retroattivamente, e quindi non sulle prestazioni dell'anno per cui si è omessa la richiesta – tenendo conto anche degli aumenti intermedi dell'indice, oppure se tali aumenti intermedi, non chiesti per le prestazioni dell'anno cui si riferiscono, siano perduti anche pro futuro.
La convenuta, nel merito, ricordato che l'adeguamento 2022/2023 non era stato riconosciuto per tardività della domanda, ha ritenuto che tale adeguamento sia da considerare perduto anche pro futuro.
In via preliminare ha tuttavia proposto in primo luogo eccezione di incompetenza funzionale di questa
Sezione.
Tanto ha fatto osservando, ex art. 3 comma 2 d.l.vo 168/2003, che quello in causa non è rapporto endosocietario, o comunque attinente vicende societarie (lettere da a) a e)); mentre quanto alla ipotesi di cui alla lett. f) del comma (cause e procedimenti... f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario) ha osservato che tale competenza richiede, unitariamente, la rilevanza comunitaria del rapporto, ed inoltre l'appartenenza delle parti alle categorie di società di cui di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile (le altre ipotesi societarie previste dall'articolo non sono ritenute, evidentemente, configurabili)
Quanto al primo aspetto, la convenuta ha allegato che il contratto in esame non è un appalto ma un accordo quadro.
Quanto al secondo aspetto, ha osservato che nessuna delle parti in causa rientra nelle categorie di legge, CP_
- essendo una multiutility a totale proprietà pubblica, soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del T.U.E.L., costituita per svolgere una serie di servizi di rilevanza pubblica ed operante in conformità al modello in house providing ai sensi dell'art. 16 del d.ggs.
19/08/2016, n. 175 (controllo analogo congiunto esercitato dagli Enti Locali soci, in analogia a quello esercitato sui propri servizi) e inoltre rispondente ai requisiti delle società benefit ai sensi della l.
28/12/2015, n. 208, giacché intende perseguire, peraltro oltre agli obiettivi economici propri di un'attività imprenditoriale, una o più finalità di beneficio comune;
Part
- essendo un consorzio, osservando la convenuta, con richiamo all'art. 1 dello Statuto della attrice, che da esso si evince che “è costituito un consorzio” e che esso ha le caratteristiche delle società cooperative sociali senza scopo di lucro, disciplinate dalla normativa speciale di cui alla l.
pagina 4 di 9 8/11/1991 n. 381 e dal dal. lgs. 3/07/2017 n. 112, e solo in via residuale dalle norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione e, in quanto compatibile, dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175.
La convenuta ha anche contestato la competenza per territorio osservando che ai sensi dell'art. 19 la competenza si radica in ragione della sede di in Bassano del Grappa (avanti il Tribunale di CP_1
Vicenza) e che essa non può essere individuata ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; ha rilevato poi le regole di competenza convenzionale contenute nell'art. 23 del Disciplinare di gara secondo cui “Tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del contratto e che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 D.lgs. n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Vicenza ” nonché dell'art. 12 dell'Accordo
Quadro secondo cui “Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante
e l'appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure di cui alla Parte VI, Titolo I, Capo II del D. Lgs. 50/2016, la competenza esclusiva appartiene al ” Controparte_5
La convenuta ha poi eccepito l'inesistenza o comunque il vizio della notificazione dell'atto di CP_ citazione, avvenuta a e non al suo procuratore costituito avanti al TAR,
La causa ha natura documentale, nessuna richiesta di prova costituenda avendo proposto le parti, ed avendo esse peraltro convenuto sulla correttezza dei conteggi da operarsi in caso la domanda attorea fosse fondata.
Pertanto, hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19/11/2025 rinunciando ai termini ex art. 189
c.p.c.e la causa è stata direttamente rimessa al collegio per la decisione.
Preliminare ad ogni altra è l'eccezione di parte convenuta afferente la giusta prosecuzione della causa già incardinata avanti il TAR Veneto, assumendo essa che la notificazione dell'atto introduttivo avanti a questa Sezione sia inesistente in quanto essa ha avuto come destinatario la parte e non il difensore;
sul punto, va richiamata la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, (SSUU
4453/2010; sez. II, 1676/2015) secondo cui la riassunzione del giudizio fatta mediante atto notificato non al procuratore costituito ma alla parte non è viziata da inesistenza, ma solo da nullità, che viene sanata dalla costituzione della parte nel giudizio riassunto. La convenuta si è tempestivamente costituita in questo giudizio, così sanando il vizio ex art. 164 comma 3 c.p.c., e neppure ha dedotto la compressione del suo diritto a difendersi.
pagina 5 di 9 Riguardo alla competenza per materia, la causa è regolata, per questo aspetto, dall'art. 3 comma 2 lett. f) del d.l.vo 168/2003, che tratta della competenza della Sezione Impresa in materia di contratti di appalto.
Quanto alla natura comunitaria del contratto, sotto il profilo del valore, parte attrice, sul punto sollecitata dal giudice, ha preso posizione precisando che il contratto, avendo il valore di oltre 2,7 milioni di euro, ed avendo per oggetto servizi, supera tutti i limiti di soglia comunitaria vigenti alla data del bando di gara.
Tale prospettazione non è contestata, solo insistendo la convenuta ad affermare che non si tratta, nel presente caso, di un contratto di appalto.
A tale proposito vale ricordare che ai sensi dell'art. 54 del d.l.vo 50/2016 (codice degli appalti pubblici regolante il rapporto) “1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera ....2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso....”.
Si tratta di un “contratto normativo” (così Cass. SSUU 35335/2022, citando Consiglio di Stato n.
6492/2011 del 12/12/2011) in virtù del quale “l'aggiudicatario – scelto con la procedura di evidenza pubblica che ha portato alla sua stipulazione – ottiene gli appalti basati sull'accordo quadro in virtù di affidamenti diretti”. Il contratto quadro regola un numero necessariamente limitato di contratti di appalto, i quali, a loro volta, hanno la natura di appalti pubblici, il cui contenuto è vincolato dalle prescrizioni dell'Accordo Quadro. Il caso che occupa, in particolare, è quello di un accordo quadro concluso dalla stipulante con un solo operatore economico;
pertanto esso si pone come stretto e ineludibile prodromo di contratti di appalto da stipulare con tale operatore entro un periodo definito, e aventi contenuto sostanzialmente predeterminato. Sebbene parte attrice invochi l'Accordo Quadro ciò che essa chiede in realtà non è la attuazione diretta di esso (non fa p. es. valere un diritto a stipulare i singoli contratti di appalto) ma la applicazione al rapporto di appalto in concreto poi intercorso fra le parti, e in particolare quanto alla annualità 2023/2024, le regole contrattuali dello stesso, in concreto pagina 6 di 9 già predeterminate contenute negli atti dell'accordo quadro e nel capitolato prestazionale;
chiede in sostanza il giusto pagamento delle prestazioni in concreto rese.
Così ha inteso implicitamente anche il TAR Veneto laddove ha osservato che “la contestazione del ricorrente... attiene alla fase esecutiva dell'affidamento e, in particolare, all'esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla stazione appaltante nell'art. 3 del capitolato speciale
d'appalto” .
L'attrice dichiara che l'accordo quadro è stato “prorogato” fino al 10/9/2024, e chiede solo di calcolare il dovuto. In realtà ciò che rileva è la perduranza del contratto di appalto stipulato in esecuzione dell'accordo quadro. L'attrice documenta che la controparte, con determina n. 53 del 28/10/21 del procuratore area servizio ambientale integrato, dando atto della manifestata disponibilità dell'appaltatore al rinnovo, ha esercitato l'opzione per il rinnovo del servizio, alle stesse condizioni, per ulteriori 24 mesi dopo i 24 iniziali, come previsto dall'accordo quadro, e alle stesse condizioni (così
l'accordo quadro, art. 2: “L'appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Alla scadenza del contratto originario, si riserva la CP_1 facoltà di rinnovare l'affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni di quello originario per ulteriori
24 (ventiquattro) mesi da esercitarsi anche disgiuntamente di 12 mesi in 12 mesi...) e non vi è dubbio alcuno che il rapporto di appalto sia proseguito tal quale, né la convenuta invoca un diverso titolo a fondamento delle prestazioni rese dalla attrice dopo i primi 24 mesi, solo appellandosi a distinzioni puramente nominalistiche fra “proroga” e “rinnovo”, le quali restano del tutto irrilevanti, dato che il
“rinnovo” del contratto di appalto era previsto ab initio con regole prestabilite nello stesso Accordo
Quadro, e subordinato alla mera opzione della preponente.
Pertanto la causa, che riguarda l'esecuzione del contratto di appalto, rientra, per il suo oggetto, nella competenza di questa Sezione.
Quanto ai profili soggettivi, va osservato che, quali che siano le specialità settoriali di attività delle due parti, e le relative discipline ciò che rileva è se esse siano state costituite (o almeno una lo sia) nelle forme delle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile.
è costituita in forma di società per azioni, e dunque il requisito è soddisfatto;
il fatto che sia CP_1 allegata l'applicazione ad essa anche di normative speciali in ragione dell'attività da essa svolta o dalla partecipazione ad essa di enti pubblici totalitaria, non toglie che i soci abbiano liberamente deciso di avvalersi, costituendola, dello strumento privatistico, ciò di cui portano le conseguenze anche in termini di competenza giurisdizionale ( Cass. SSUU 21299/2017: “La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è pagina 7 di 9 consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società”). Pertanto già solo in ragione della qualità di sussiste la competenza ex art. 2 lett. f). CP_1
Quanto a CFA il suo statuto recita all'art. 1: “È costituito un Consorzio fra cooperative e non cooperative denominato " qui di seguito denominato Parte_1 consorzio. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché la normativa speciale sulla disciplina delle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n.381 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, nonché la Legge Regionale n.12/2014, artt. 2 e 4.”
Pertanto la parola ” costituisce la denominazione dell'ente, il quale invece è regolato come Parte_1 cooperativa. Lo Statuto infatti prevede la esistenza di un capitale sociale composto da azioni, di una assemblea dei soci, e contiene plurimi specifici rimandi alla disciplina delle cooperative e delle società per azioni (e non a quella dei consorzi), indicando gli scopi mutualistici dell'ente. Quale che sia la normativa di settore che interessa CFA in ragione della qualità dei suoi soci o dei suoi scopi, non vi è dubbio che essa è regolata dal titolo VI, e dal titolo V capo V, del libro V del codice civile.
La eccezione di incompetenza per territorio è incompleta e dunque inammissibile, non avendo neppure la parte eccipiente argomentato, stante l'oggetto della causa consistente in un diritto di obbligazione, riguardo ai criteri di cui all'art. 20. Non rileva neppure la lettera della clausola contrattuale sulla competenza, rilevata in via successiva, dal momento che essa rimanda a Tribunale ricompreso nel territorio di competenza di questa Sezione, sì che, essendo quest'ultima competente per materia, ad essa va comunque, anche per questa via, la competenza per territorio.
Venendo al merito, l'art.
3.1 del capitolato speciale, e con identica formula l'art. 3 dell'accordo quadro recitano: “3.1 REVISIONE DEI PREZZI L'adeguamento dei prezzi sarà operato riconoscendo all'appaltatore il 75% (settantacinquepercento) della variazione dell'indice F.O.I. accertata dall' L'adeguamento sarà applicato ogni dodici mesi di durata del servizio a partire dal CP_2 tredicesimo mese decorrente dalla data di avvio del servizio stesso, considerando la variazione dell'indice F.O.I. accertata dall' nei precedenti dodici mesi. Qualora la suddetta variazione CP_2 annua dell'indice F.O.I. risulti inferiore all'uno per cento, non si procederà ad alcun adeguamento.
L'indicizzazione annuale dei prezzi deve essere espressamente e formalmente richiesta pagina 8 di 9 dall'Appaltatore entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla fine di ciascuna annualità di servizio. Decorso tale termine, non si procederà ad alcun adeguamento.”
La disciplina si focalizza su una stretta correlazione fra annualità contrattuale e aumento dell'indice CP_ relativo ai dodici mesi precedenti, e non stabilisce semplicemente (a differenza dell'art. 32 l.
392/1978, cdi cui tratta Cass. 15034/2004 invocata da parte attrice) un mero e generale “aggiornamento annuale” al 75% dell'aumento degli indici Istat prescelti. Tale stretto legame fra aumento dei prezzi per l'annualità e la variazione dell'indice del pertinente anno di riferimento è confermato dalla previsione di una ipotesi di “nessun riconoscimento” per il caso che l'indice sia inferiore all'unità percentuale nell'anno di riferimento (il che esclude l'operatività di variazioni in diminuzione). Tale previsione scoraggia la tesi, proposta da parte attrice, per la quale in definitiva – e a condizione di tempestiva domanda – l'aumento per l'anno debba comunque avvenire in ragione della variazione assoluta dell'indice rispetto al momento di inizio del rapporto.
Inoltre è previsto un onere di domanda, a pena di decadenza, agganciato al termine della annualità.
La disciplina è dunque strutturata considerando gli aumenti Istat in modo segmentato e correlato anno per anno, e condizionato a domanda, salva l'ultrattività degli aumenti percentuali tempestivamente richiesti, come dimostra il calcolo esposto anche da parte convenuta.
Pertanto alla attrice è dovuto, per l'annualità 2023/2024 il solo adeguamento nell' importo corrispondente alla sola percentuale del 1,28% di pertinenza dell'anno nel quale vi è stata tempestiva richiesta, quindi euro 7.551,13, e non invece l'aumento per il complessivo montante di variazione, dato che per l'anno intermedio (2022) essa aveva mancato di richiedere l'aumento tempestivamente.
Trattandosi di debito di valuta, spetta su tale somma l'interesse di legge.
Le spese seguono la vittoria attorea, in ragione del suo valore;
si calcolano al minimo le fasi di istruzione e decisionale, stante l'assenza di istruzione probatoria e di scritti conclusivi
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 7.551,13 oltre interessi legali;
2) pone a carico della convenuta lee spese di lite dell'attrice, per euro 3.400,00 in compensi, 786,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 26/11/2025
Il presidente rel.dr. Lina Tosi pagina 9 di 9