Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 1949/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1949 del Ruolo Generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione alla udienza del 21/11/2024, scaduti in data 10/2/2025 i termini di cui agli artt.
190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Parte_1 C.F._1
Bargoni Alessandro e Sebastiani Marco Fabio, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- attore-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Sergio Gabrielli, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta;
- convenuto –
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: ), , (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, (C.F.: ) e C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._6
1
- convenuto –
***
OGGETTO: “risarcimento del danno”
***
CONCLUSIONI
Alla udienza del 21/11/2024 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per l'attore , il difensore ha precisato le conclusioni come segue “- In Parte_1 via preliminare, ove il GI ritenga la questione della nullità ancora pendente, e ritenga non poter pronunciare declaratoria di sanatoria del vizio eccepito, si chiede vengano concessi di nuovo alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc, seppur mai richiesti da controparte tenuta a richiederli - In via principale "“Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito per le causali di cui in premessa, accertato il diritto dell'attore al risarcimento dei danni come stabilito dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n.2410/2018 depositata in data 5 novembre
2018 passata in giudicato, condannare i convenuti, in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1 della complessiva somma di Euro 246.285,35 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia
[...] anche con valutazione equitativa, oltre interessi dal dovuto al saldo Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto il difensore “precisa le conclusioni riportandosi Controparte_1 integralmente a quelle rassegnate, si opus sit anche in via istruttoria, con la comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.1.2020, così come integrate con l'atto pure depositato per il convenuto il 10.1.2020, da intendersi tutte qui richiamate e trascritte, così come ulteriormente precisate ed integrate con le note di trattazione scritta per la udienza del 30.6.2020 depositate il 25.6.2020, delle quali conclusioni chiede l'accoglimento”; si riportano di seguito le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo, Giudice Unico adito, ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione reietta, I)- In preliminare: Voglia accertare e dichiarare la nullità della citazione e della vocatio in jus ai sensi e per gli effetti dell'art.164 cpc perché mancante del requisito di cui all'art.163, comma 3°, n°7,
2 cpc per omesso avvertimento della possibilità di eccepire l'incompetenza ex art.38 cpc, e per violazione dell'art.163-bis cpc. II)- In via principale nel merito: Voglia accertare e dichiarare la inesistenza dei danni lamentati dall'attore, ed in ogni caso in cui venisse ritenuta l'esistenza dei danni dedotti in citazione voglia accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità civile del convenuto per difetto di nesso di causalità tra il fatto lui addebitato nel processo penale ed i danni lamentati dall'attore nel presente giudizio, o comunque per difetto di prova di tale presupposto della domanda. III)- In via subordinata nel merito: Voglia accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale o decennale dell'azione e del diritto al risarcimento dei danni richiesti nel presente giudizio che non sono stati espressamente domandati con la costituzione di parte civile dal sig. nel processo penale. IV)- In ogni caso: Voglia accertare e dichiarare l'inesistenza in capo Parte_1 all'attore di danni patrimoniali diretti e/o indiretti e comunque la mancanza di nesso causale tra la condotta ascritta al convenuto nel processo penale e le variazioni del reddito personale dell'attore, ed in ogni caso voglia considerare e detrarre da qualsiasi danno venisse accertato e ritenuto risarcibile l'aliunde perceptum dal sig. in conseguenza del risarcimento riconosciuto e liquidato dalla in Parte_1 Controparte_5 conseguenza dei fatti oggetto del processo penale ed in esecuzione della sentenza del Tar delle Marche
n°2809/2010. In ogni caso voglia comunque disporre la graduazione delle relative responsabilità di tutti i convenuti concorrenti ai fini del risarcimento dei danni con riguardo al grado di incidenza eziologia ed alla gravità delle colpe di ciascuno dei concorrenti, e voglia accertare e dichiarare l'insussistenza di solidarietà passiva tra i convenuti in conseguenza di condotte a ciascuno ascritte per fatti penalmente rilevanti dei quali non è mai stato accertato il concerto doloso tra i responsabili. Voglia, altresì, accertare e dichiarare l'accrescimento di valore delle quote di partecipazione possedute dall'attore nella cooperativa in CP_5 conseguenza del risarcimento liquidato alla cooperativa in forza della sopra citata sentenza del Tar per le
Marche e comunque voglia detrarre dalla disponenda liquidazione del danno tutti gli importi corrisposti dalla società o che sono comunque dovuti pro-quota al socio in relazione al risarcimento erogato alla società. V)- In ogni caso: Voglia rigettare le abnormi ed incongrue richieste e quantificazioni di danni formulate dall'attore, ritenendo non dovuto e comunque non provato il danno patrimoniale, il danno esistenziale, il danno morale ed il danno biologico. Voglia comunque accertare e dichiarare la insussistenza del danno così come prospettato e quantificato dall'attore ritenendo che non vi è ulteriore danno che ascende l'importo già risarcito alla cooperativa Voglia, inoltre, accertare e dichiarare l'insussistenza e comunque la mancanza di CP_5 prova del danno esistenziale in capo all'attore e del danno biologico e morale iure proprio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; si riportano altresì di seguito le domande contenute nell'atto depositato in data 10/1/2020 “ad
3 integrazione delle deduzioni, eccezioni e domande formulate con la comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.1.2020 che si richiama espressamente, formula la seguente ulteriore eccezione che deve ritenersi integrativa di quelle già formulate con la richiamata comparsa. iii)- formazione del giudicato sulla domanda risarcitoria e inammissibilita' della rinnovata domanda di quantificazione del danno in quanto non riproposta, e quindi implicitamente rinunciata, dinanzi alla Corte di Appello di Ancona in sede civile che era l'unico giudice competente a giudicarla quale giudice del rinvio […] Pertanto, si eccepisce la formazione del giudicato sulla domanda risarcitoria e l'inammissibilità della riproposizione della domanda di quantificazione del danno, già contenuta nella costituzione di parte civile, non riproposta con la riassunzione nel giudizio di rinvio, rispetto alla quale l'unico giudice competente a giudicarla era appunto esclusivamente quello del rinvio [...];
Per i convenuti , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , il difensore precisa le conclusioni come segue
[...] Parte_2
“In via preliminare di merito si insiste nell'eccepita nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c. I c.p.c. Sempre in via preliminare, giova ribadire la formazione di giudicato sulla domanda risarcitoria, conseguentemente inammissibile. Invero, il sig. e la nella costituzione di parte civile a suo tempo Pt_1 Controparte_5 formulata nel procedimento penale avevano richiesto di accertare l'obbligo risarcitorio sia nell'an che nel quantum. Nel ricorso per riassunzione ex art. 392 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Ancona in sede civile l'odierno attore ha, invece, limitato la do-manda risarcitoria al solo accertamento dell'an Pt_1 debeautur, e non anche alla quantificazione del danno. E tale limitazione della domanda sostanzia una mutatio libelli, inammissibile in sede di giudizio di rinvio. Pertanto, poiché la sentenza pronunciata dalla
Corte di Appello di Ancona n. 2410/2018 non ha statuito sul quantum, tutto quanto non contenuto nella suddetta statuizione in ordine alle domande originariamente proposte deve intendersi rigettato, con formazione del giudicato esterno sul punto. Ancora in via preliminare, la domanda risarcitoria formulata dall'attore deve ritenersi in ogni caso prescritta ai sensi dell'art. 2947 c. I c.c. Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione civile promossa dal sig. decorre, ai sensi della normativa citata, dal fatto illecito che, nel Pt_1 caso di specie, è avvenuto nel lontano 1999. Il termine di prescrizione è, pertanto, ampiamente maturato, con conseguente prescrizione dell'azione esercitata dall'attore. Nel merito, ferme le eccezioni sopra esposte, si insiste nel rigetto della domanda attorea in quanto infondata, sia per difetto assoluto di prova, sia per errata quantificazione dei danni richiesti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
4 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15/10/2019 ha convenuto Parte_1 in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del reato Parte_2 di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. dagli stessi perpetrato nell'anno 2000 in danno della
Cooperativa NI rl (di cui era socio) - illegittimamente esclusa Parte_1 dall'aggiudicazione di una gara d'appalto (come definitivamente accertato con sentenza n.
1477/2011 della Corte d'Appello di Ancona).
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che:
− con sentenza n. 2410/2018 emessa in data 18/7/2018 la Corte d'Appello di Ancona
– all'esito del giudizio di rinvio dalla Cassazione - ha statuito “dichiara il diritto di
[...] al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per i fatti di causa e per l'effetto Pt_1 condanna , , Parte_2 Controparte_6 Controparte_4 Parte_3
, e al relativo risarcimento rimettendo al giudice
[...] Controparte_1 Controparte_3 civile per la liquidazione”;
− tale sentenza, passata in giudicato, ha riconosciuto in relazione al reato di abuso d'ufficio ascritto ai convenuti “un'autonoma area di pregiudizio nel caso di specie in favore di legale rappresentante e socio della non costituendo mero Parte_1 Controparte_5 riflesso del pregiudizio arrecato e risarcito della società cooperativa […] trattandosi di compagine sociale di limitata estensione e stante la forma sociale (cooperativa) in cui prevale l'aspetto personale, è apprezzabile un pregiudizio personale del legale rappresentante che ha agito in nome e per conto della nella partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto in relazione a plurimi CP_5 profili, che vanno dalla lesione alla professionalità, […] al patema d'animo, all'impegno ed alla tensione morale derivante dal promovimento delle iniziative giudiziarie sia in sede penale che amministrativa protrattasi per anni al fine,[…] all'immagine quale persona "litigiosa" conseguente alla instaurazione di tali giudizi, all'aggravio del carico di lavoro personale all'interno della cooperativa per la necessità degli altri soci di cercare altrove fonti di reddito stante la mancata conclusione dell'appalto, al sentimento di "fallimento" personale con riferimento all'attività della società che si stava affermando sul territorio”;
5 − poiché “La sentenza copre il dedotto e il deducibile con riguardo al: 1) patema d'animo sofferto dal
(ricoveri presso il pronto soccorso, malattie di origine da sterss quali ernia iatale e sbalzi di Pt_1 pressione); 2) all'immagine sociale di persona litigiosa (si allega tutta la documentazione degli articoli apparsi sulla stampa); 3) all'aggravio del carico di lavoro all'interno della cooperativa (provato tramite il decremento della compagine sociale); 4) sentimento di fallimento personale”, sussiste il diritto di al risarcimento dei danni patiti ed in particolare del: i) Parte_1 danno patrimoniale pari ad euro 173.665,41 per la diminuzione reddituale subita dal
2000 alla data di proposizione del presente giudizio, tenuto conto della “differenza tra la somma percepita e quella che presumibilmente avrebbe potuto percepire sempre in riferimento al reddito del 1999” e della “percentuale INPS […] e INAIL […] in riferimento alla differenza di reddito mancante, non percepito”; ii) danno non patrimoniale biologico e morale quantificato in euro 20.000 (“a cui aggiungere la rivalutazione ed interessi per totali euro
36.309,97”), poiché in data 6/5/2000 a è stata diagnosticata “esofagite Parte_1 di secondo grado con ernia iatale”, in data 18/1/2003 allo stesso è stata diagnosticata
“esofagite da reflusso, ernia iatale, gastrite, duodenite” ed in data 18/7/2019 “psoriasi” – tutte conseguenze dello stress subito in occasione del fatto di reato e dei successivi processi;
iii) danno all'immagine quantificato in euro 36.309,97 poiché a seguito del fatto di reato sono stati pubblicati svariati articoli di giornale dedicati alla vicenda nei quali “la reputazione umana e professionale [del di persona affidabile e discreta veniva ad Pt_1 essere irrimediabilmente compromessa”; inoltre nel palazzo comunale di Montelparo e nel centro abitato del medesimo Comune è stato apposto “a firma del sindaco
[...]
” un manifesto che non menzionava “direttamente il ma a lui riferendosi CP_3 Pt_1 senza particolare sforzo interpretativo [… in cui…] si rinviene nella parte finale l'esortazione alla popolazione di…isolarlo”.
2. Con comparsa depositata in data 8/1/2020 si è costituito in giudizio CP_1
il quale – oltre ad eccepire in via preliminare la nullità dell'atto di citazione “perché
[...] mancante del requisito di cui all'art.163, comma 3°, n°7, c.p.c. per omesso avvertimento della possibilità di eccepire l'incompetenza ex art.38 cpc, e per violazione dell'art.163-bis cpc” – ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice deducendo che:
− la vicenda ha origine dal processo penale per il reato di abuso d'ufficio iscritto al
RGNR 867/2000 del Tribunale di Fermo in cui si sono costituiti parte civile
6 e (socio della stessa) ed all'esito del Controparte_7 Parte_1 quale - con sentenza n. 343 emessa in data 23/5/2006 – gli imputati sono stati assolti
“perché il fatto non costituisce reato”;
− a seguito di impugnazione proposta dal PM e dalle parti civili la Corte di Appello di
Ancona con sentenza n. 1477/11 emessa in data 22/9/2011 ha dichiarato “non doversi procedere nei confronti degli imputati , Controparte_3 Controparte_1 Parte_3
, , , in
[...] Controparte_4 Controparte_6 Controparte_2 Parte_2 ordine al reato ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione” condannando in solido gli stessi al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di Controparte_7
(liquidati in via equitativa in complessivi euro 10.000), rimettendo al
[...] giudice civile la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da
; Parte_1
− a seguito di ricorso per Cassazione proposto dagli imputati, la Suprema Corte con sentenza penale n. 28601 emessa in data 19/3/2013 ha annullato la sentenza della
Corte d'Appello di Ancona n. 1477/11 limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la decisione sulle domande risarcitorie svolte da e;
Controparte_7 Parte_1
− all'esito del giudizio di rinvio la Corte d'Appello di Ancona con sentenza civile n.
2410 emessa in data 5/11/2018 ha pronunciato condanna generica nei confronti degli odierni convenuti al risarcimento in favore di dei danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti, “rimettendo al giudice civile” per la relativa determinazione e liquidazione;
− nelle more la medesima pretesa risarcitoria è stata azionata da Controparte_7
anche dinanzi al Tar Marche, il quale che con sentenza n. 2809 emessa
[...] in data 14/4/2010 ha riconosciuto in favore della stessa la somma complessiva di euro 126.731,57l “1)- a titolo di lucro cessante da mancata aggiudicazione e mancato utile nella misura del 10% della base d'asta; 2)- a titolo di lucro cessante da perdita di chance nella misura dell'8% della base d'asta; 3)- a titolo di danno curriculare nella misura del 5% della base d'asta, mentre venivano rigettate tutte le altre voci di danno pure richieste dalla società” – somma che
“a seguito della riduzione del numero dei soci […] ha percepito quasi per Parte_1
l'intero”;
7 − non sussiste il diritto di ad ottenere nella presente sede ulteriori Parte_1
somme a titolo risarcitorio, poiché:
• la condanna generica al risarcimento dei danni presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, ma non implica alcun vincolo nè in ordine all'accertamento di un danno risarcibile da porre in nesso causale con il fatto illecito, né in ordine alla determinazione del quantum;
• nel processo penale di cui è causa gli odierni convenuti sono stati imputati del reato di abuso d'ufficio - sicchè, incidendo il reato unicamente nella sfera giuridica della cooperativa (esclusa illegittimamente dalla gara di appalto a cui aveva partecipato), nessun incidenza del fatto è ravvisabile nella sfera personale del socio (il quale neppure ha soddisfatto l'onere a proprio Pt_1 carico di allegare con specificità e dimostrare sia l'effettivo danno subito che il nesso eziologico dello stesso con il fatto);
• nessuna prova del danno è stata offerta nella presente sede, considerato che: a)
i danni patrimoniali prodotti dal reato sono da ritenere tutti già risarciti integralmente a Cooperativa NI rl dal Tar Marche e nessuna prova è stata offerta da circa l'incidenza del reato nella propria sfera Parte_1 giuridica, (il quale neppure ha indicato quale sia l'attività lavorativa svolta dall'anno 1999 sino all'attualità); b) non è dimostrata l'esistenza di un nesso eziologico tra la mancata aggiudicazione della gara ed il danno sia biologico che morale lamentato dal – considerato che le malattie diagnosticate Pt_1
“ernia iatale, esofagite da reflusso, gastrite, duodenite” sono del tutto comuni e non ricollegabili ai fatti di causa, mentre la “psoriasi” si è manifestata nell'attore dopo anni dal fatto di reato;
c) quanto al danno all'immagine lo stesso – oltre a non risultare dimostrato - costituisce un danno autonomo “da diffamazione”, legato a condotte diverse da quelle oggetto di imputazione, non tempestivamente domandato nell'atto di costituzione di parte civile ed in ogni caso prescritto poiché azionato per la prima volta nel presente giudizio.
Successivamente al deposito della comparsa di risposta, inoltre, con atto denominato
“integrazione alla comparsa di costituzione e risposta” depositato in data 10/1/2020 CP_1
ha eccepito l'inammissibilità della domanda di liquidazione del danno svolta da
[...]
8 nel presente giudizio per intervenuta formazione del giudicato – poiché “con Parte_1
l'atto di riassunzione dinanzi la corte d'Appello di Ancona in sede civile, quale giudice del rinvio, il sig. ha volontariamente limitato la domanda risarcitoria soltanto ad un accertamento sull'an Parte_1 così implicitamente rinunciando alla domanda risarcitoria in ordine al quantum che pure era contenuta nell'atto di costituzione di parte civile con il quale aveva esercitato la domanda risarcitoria nel processo penale.
Una siffatta scissione della domanda compiuta per la prima volta in sede di rinvio costituisce una non consentita mutatio libelli, per cui la sentenza che ha deciso solo sull'an ha definito il processo e deciso sulla domanda risarcitoria che era stata formulata dalla parte civile nel processo penale, e, non avendo statuito sul quantum, la domanda di quantificazione del danno deve comunque ritenersi implicitamente rigettata indipendentemente dalla espressione usata dalla Corte di Appello con la sentenza che ha deciso il giudizio di rinvio con rimessione delle parti dinanzi ad altro giudice civile”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/1/2020 si sono costituiti in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e deducendo sotto il profilo fattuale
[...] che:
− e quali componenti della Giunta Municipale di Controparte_3 Controparte_4
Montelparo, nonché e quali membri della Parte_2 Controparte_2 commissione aggiudicatrice, sono stati imputati del reato previsto dall'art. 323 c.p. poiché in concorso tra loro “arrecavano un danno ingiusto alla in Controparte_5 quanto illegittimamente esclusa dall'aggiudicazione della gara di appalto avente ad oggetto “servizi notturni e diurni, infermiere professionale e fisioterapista Istituto Mancinelli e Casa di Riposo
Antolini” indetta con delibera n. 57 del 31/12/1999, ovvero procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale alla , che veniva nominata vincitrice con successiva delibera n. Parte_4
20 del 26/02/2000”;
− con sentenza n. 343/2006 emessa in data 6/6/2006 il Tribunale di Fermo ha assolto gli imputati dal reato ascritto “perché il fatto non costituisce reato”;
− successivamente a seguito di impugnazione proposta dal PM e dalle parti civili la
Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1477/2011 emessa in data 22/9/2011, ha dichiarato “non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione” del reato, condannando gli stessi in solido al risarcimento del danno in favore della
Cooperativa NI r.l. (liquidati equitativamente in euro 10.000) e rimettendo al
9 giudice civile la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da
; Parte_1
− a seguito di ricorso per cassazione proposto dagli odierni convenuti la Corte con sentenza n. 28601 emessa in data 19/3/2013 limitatamente alle statuizioni civili riguardanti la posizione di ha annullato la sentenza impugnata con Parte_1 rinvio al giudice civile per la liquidazione;
− ha quindi riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Ancona limitando la domanda alla sola statuizione sull'an (rinunciando alla pronuncia sul quantum);
− La Corte d'Appello di Ancona, nel giudizio civile di rinvio, con sentenza n.
2410/2018 (passata in giudicato) ha dichiarato il diritto di al Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, rimettendo al giudice civile per la liquidazione.
Ciò premesso in merito alla ricostruzione della vicenda i convenuti hanno eccepito:
• la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 1 c.p.c. poiché non contenente l'avvertimento dell'art. 163 n. 7 c.p.c.;
• l'inammissibilità della domanda risarcitoria svolta nella presente sede da
[...]
essendosi formato il giudicato sulla sentenza n. 2410/2018 emessa Pt_1 dalla Corte d'Appello che non ha statuito sul quantum - avendo il in Pt_1 quella sede limitato la domanda al solo accertamento dell'an con inammissibile mutatio libelli (rispetto alle domande in precedenza svolte sin dalla costituzione di parte civile) e non essendo, pertanto, nell'attualità più possibile un ulteriore giudizio sul quantum;
• l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno – decorrendo il termine quinquennale dal fatto illecito verificatosi nell'anno 1999;
• il difetto di prova del danno patrimoniale lamentato da e del Parte_1 nesso di causalità tra la asserita diminuzione dei redditi personali (dall'anno
2000 all'anno 2018) ed il fatto di reato occorso – considerato che l'appalto oggetto di aggiudicazione aveva durata solo annuale (con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno) e che il agisce quale presidente e legale Pt_1
10 rappresentante della cooperativa che ha già ricevuto a titolo CP_5 risarcitorio la somma di euro 126.731,57 (riconosciuta dal Tar Marche);
• il difetto di prova del danno non patrimoniale lamentato per non aver l'attore dimostrato il nesso di causalità tra le patologie lamentate e la condotta dei convenuti;
• il difetto di prova del quantum del danno poiché genericamente allegato e non dimostrato.
5. Alla prima udienza del 30/6/2020 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. Parte attrice con la propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. oltre ad insistere nelle difese già svolte ha dedotto: a) l' infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, poiché sanata dalla costituzione di tutti i convenuti, non limitata alla sola deduzione della nullità; b) l'infondatezza dell'eccezione di formazione del giudicato sulla domanda risarcitoria svolta nel presente giudizio, atteso che la Corte d'Appello nel dispositivo della sentenza n.
2410/2018 ha espressamente “'dichiara[to] il diritto di al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale per i fatti di causa […] rimettendo al giudice civile per la liquidazione”, statuizione non impugnata dagli odierni convenuti;
c) la sussistenza del nesso causale tra le patologie lamentate dall'attore ed il fatto di reato accertato giudizialmente, considerata la natura psicosomatica delle stesse e la “coincidenza temporale tra detto evento e l'insorgere e lo svilupparsi delle malattie”; d) sussistenza del nesso di causalità tra il fatto di reato ed il peggioramento della condizione economica del avendo la mancata aggiudicazione Pt_1 dell'appalto ridotto il fatturato della cooperativa e di conseguenza anche il reddito del Pt_1
Le ulteriori memorie istruttorie depositate dalle parti non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
All'esito della successiva udienza del 10/12/2020 sono state ammesse parzialmente le prove orali (i testi ammessi sono stati escussi all'udienza del 24/6/2021) ed è stata disposta CTU medico-legale in merito ai danni non patrimoniali lamentati dal in conseguenza Pt_1 dell'illecito. L'elaborato redatto dal dott. è stato depositato in data Persona_1
24/1/2023. All'esito dell'udienza del 23/2/2023 è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all' udienza del 21/11/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
11 4. Ciò sinteticamente riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda di parte attrice va rigettata per i motivi di seguito meglio esplicati.
4.1. Preliminarmente, va rilevato che la nullità della citazione eccepita dai convenuti risulta sanata dalla costituzione degli stessi in giudizio, avendo essi compiutamente dedotto nella comparsa di costituzione su tutti i motivi di opposizione svolti dall'attore – richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di procedimento civile, l'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell'avvertimento ai sensi dell'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione” (cfr. Cass. 21910/2014).
5. Sempre in via preliminare, anteriormente all'esame delle domande svolte, appare opportuno procedere alla ricostruzione della vicenda fattuale che ha condotto all'avvio del presente giudizio.
Dagli atti di causa e dai documenti prodotti è emerso che i convenuti , Controparte_1
, e sono stati Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 imputati nel processo penale RGNR 867/2000 dinanzi al Tribunale di Fermo del “Reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 323 c.p. perché, in concorso tra loro ed intenzionalmente, nelle qualità di pubblici ufficiali così specificate: - , in qualità di componenti della Giunta CP_3 CP_4 CP_6
Municipale di Montelparo, che, ai sensi dell' art. 3 L.R. 14/1978, agiva come amministratore straordinario dell'Istituto Medico Psico Pedagogico (I.M.P.P.) G. Mancinelli e Casa di Riposo F. Antolini;
- e in qualità di CP_2 Parte_3 CP_1 Parte_2 membri della commissione aggiudicatrice dell'appalto "servizi notturni e diurni, infermiere professionale e fisioterapista Istituto Mancinelli e Casa di Riposo Antolini anno 2000, indetto con delibera nr. 57 del
31.12.1999; arrecavano un danno ingiusto alla Illegittimamente esclusa Controparte_5 dall'aggiudicazione, ovvero procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale alla , Parte_4 che infine veniva nominata vincitrice con delibera nr. 20 del 26.2.2000, il tutto con le seguenti condotte poste in essere in violazione di norme di legge o di regolamento: -a commissione aggiudicatrice CP_2
e sospendeva la gara una volta rilevato che, attraverso l'apertura dei Parte_3 CP_1 Parte_2
12 plichi contenenti le offerte e la visione dettagliata della loro composizione, sarebbe risultata aggiudicataria l'associazione temporanea d'imprese con a capo la con ciò ponendo in essere un atto Controparte_5 macroscopicamente illegittimo, in quanto espressione di un inesistente potere di autotutela, in realtà in contrasto con l'obbligo di concludere la gara ed espressione dell'intento di impedire l'aggiudicazione dell'appalto da parte di detta Cooperativa, ovvero di procurare l'aggiudicazione ad altro candidato;
la Giunta
Municipale ( e , dietro segnalazione della Commissione aggiudicatrice e sul rilievo CP_3 CP_4 CP_6 di non meglio specificate ed inesistenti "difficoltà a concludere l'aggiudicazione", con delibera nr. 84 del
31.12.1999, annullava l'intera procedura di appalto a trattativa privata ai sensi della L.R. 50/95 quando era giunta alla conclusione dei suoi lavori, e ciò nonostante la conoscenza delle risultanze conseguenti all'apertura dei plichi e con evidente violazione del principio di imparzialità della Pubblica
Amministrazione; sempre la Giunta Municipale, con delibera nr. 86 del 31.12.1999 indiceva una nuova gara di appalto ta quale, senza apparenti ragioni logiche, limitava l'invito a sole cooperative sociali singole e non quali membri di associazioni temporanee o di consorzio o di generici raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara, confermando per la nuova gara gli stessi membri della precedente commissione aggiudicatrice;
infine la Commissione, con delibera nr. 20 del 26.2.2000, nominava vincitrice la cooperativa ", che Parte_4 diminuiva nel frattempo il ribasso originariamente offerto nella prima gara di appalto, il tutto al fine di escludere la o di avvantaggiare la , costituita in CP_5 Parte_4 [...]
nonostante che fosse risultato alla Commissione che l'aggiudicataria non aveva Controparte_8
i requisiti richiesti ed in particolare il numero di maestranze sufficiente per l'espletamento del servizio;
tutte condotte poste in essere in violazione del generale e precettivo principio sancito dall'art. 97 della Costituzione
(imparzialità e buon andamento della PA), pure fatti propri nella delibera n. 57 dell' 11 ottobre 1999 adottata dalla G.M.- del comune di Montelparo, nonché con violazione dell'art. 3 L. 241/90, art. 56 L.
156/90 (ora D. L.vo. 18.8.2000 n. 267), art. 2 D.P.R. 30.6.72 n. 627, L.R. Marche n. 50/95. In
Montelparo sino al 26 Febbraio 2000” (cfr. capo di imputazione riportato nella sentenza di primo grado).
Nel predetto giudizio si sono costituiti parti civili sia che Controparte_7
il quale ultimo ha domandato il risarcimento di danni: a) patrimoniali pari Parte_1 ad euro 32.752 considerata “la differenza tra il reddito del 1999 e la media dei cinque anni successivi alla perdita dell'appalto” oltre a “contributi […] scatti di anzianità, indennità di produzione”; b) non patrimoniali-morali per il drastico ridimensionamento dell'organico aziendale con aggravio del carico di lavoro e danno all'immagine; c) danni alla vita di relazione legati a “sentimenti e
13 stati d'animo negativi, scarsa fiducia nelle persone in genere”; d) danni biologici per patologie cliniche dovute allo stress e alla tensione psicologica (esofagite da reflusso, ernia iatale, gastrite, duodenite).
Con sentenza n. 343/2006 il Tribunale di Fermo ha assolto tutti gli imputati “perché il fatto non costituisce reato”.
A seguito di appello proposto dal PM e dalle parti civili ( e Controparte_7
), la Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 1477/2011 in riforma della Parte_1 precedente sentenza ha “dichiara[to] non doversi procedere nei confronti degli imputati” ed ha accertato, in via incidentale, la penale responsabilità degli stessi ai soli fini della valutazione delle richieste delle parti civili così statuendo: “condanna gli imputati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della Coop. NI che liquida in via equitativa in complessivi euro
10.000; rimette al Giudice civile la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale riguardante
. Parte_1
A seguito di ricorso in Cassazione degli imputati la Corte con sentenza n 28601/2013 - dato atto quanto alla cooperativa che “la Corte di merito non ha fornito una spiegazione logicamente convincente dell'alterità del danno non patrimoniale riconosciuto e liquidato equitativamente in favore della
Coop. NI, rispetto a quanto alla stessa già riconosciuto in sede di giurisdizione amministrativa a titolo di danno c.d. curriculare” e quanto a che “se è vero che, ai fini della pronuncia di Parte_1 condanna generica al risarcimento dei danni in favore della P.C., non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, è comunque necessario che sia individuata una potenziale derivazione di conseguenze dannose dal fatto accertato: punto su cui manca nella sentenza impugnata qualsivoglia motivazione, essendosi la stessa limitata ad asserire, a proposito della P.C. in proprio, il principio, esatto ma che da apoditticamente per acquisita Parte_1 la individuazione predetta, che i singoli soci, che subiscono le conseguenze patrimoniali dell'illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile” – ha annullato la sentenza penale n. 1477/2011 della
Cosrte d'Appello di Ancona limitatamente alle statuizioni civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado d'appello “che provvederà a colmare le carenze e le illogicità illustrate”.
Conseguentemente, la Corte d'Appello di Ancona all'esito del giudizio di rinvio, con sentenza n. 2410/2018 quanto alla posizione di oggetto del presente Parte_1 processo – rilevato che “è preclusa la valutazione in ordine al diritto dei soci di avanzare pretese
14 risarcitorie nei confronti di un soggetto terzo che con il suo comportamento abbia danneggiato la società
(secondo la prospettazione delle resistenti e , posto che sul punto la Corte di Cassazione, CP_3 CP_4 dopo aver ribadito che "ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della
P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito" ammettendo quindi, a maggior ragione nel presente procedimento che
è vincolato al termini stabiliti della sentenza di cassazione, la possibiltà di emettere una pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile socio e legale Parte_1 rappresentante della Coop. NI, ha precisato che "è comunque necessario che sia individuata una potenziale derivazione di conseguenze dannose del fatto accertato" censurando sul punto l'assenza di motivazione nella sentenza della corte di merito. La S.C, ha ulteriormente precisato che è corretto il principio affermato dalla Corte di Appello di Ancona secondo cui i singoli soci che subiscono le conseguenze patrimoniali dell'illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile, e su questo punto è preclusa ogni ulteriore decisione in questa fase di rinvio. Pur essendo escluso margine di autonomo apprezzamento nella presente fase di rinvio, si osserva tuttavia che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle resistenti e la giurisprudenza richiamata esclude che i soci (di una società di capitali nel caso della CP_3 CP_4 sentenza 27733/2013) abbiano "titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito (e risarcibile in favore della ) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio" facendo salva tuttavia la risarcibilità dei "danni arrecati alla sfera personale del socio (diritto all'onore o alla reputazione) - come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative". Tale autonoma area di pregiudizio deve ritenersi senz'altro esistente nel caso di specie in favore di legale Parte_1 rappresentante e socio della Coop. NI, non costituente mero riflesso del pregiudizio arrecato e risarcito alla società cooperativa. E infatti trattandosi di compagine sociale di limitata estensione e stante la forma sociale (cooperativa) in cui prevale l'aspetto personale, è apprezzabile un pregiudizio personale del legale rappresentante che ha agito in nome e per conto della nella partecipazione alla gara per CP_5
l'aggiudicazione dell'appalto in relazione a plurimi profili, che vanno dalla lesione alla professionalità, sia nei confronti dei soci che del contesto sociale, messa in dubbio dall'esclusione dalla gara in relazione a possibili
"errori" nella predisposizione della documentazione e nella proposta del "ribasso" che avrebbe consentito l'aggiudicazione, al patema 'animo, all'impegno ed alla tensione morale derivante dal promovimento delle iniziative giudiziarie sia in sede penale che amministrativa protrattasi per anni al fine di ottenere decisioni atte a ristabilire la legittimità procedimentale violata, all'immagine quale persona "litigiosa" conseguente alla
15 instaurazione di tali giudizi, all'aggravio del carico di lavoro personale all'interno della cooperativa per la necessità degli altri soci di cercare altrove fonti di reddito stante la mancata conclusione dell'appalto, al sentimento di "fallimento" personale con riferimento all'attività della società che si stava affermando sul territorio. A ciò deve aggiungersi il forte coinvolgimento personale del nella vicenda penale, individuato Pt_1 nella sentenza della Corte di Appello di Ancona nell'esistenza di forti contrasti tra l'imputata e il CP_3
conseguenti alla comune militanza in un partito politico, da cui il si era allontanato (pag.15 Pt_1 Pt_1 della sentenza), circostanza che la Corte ha valorizzato quale indizio a favore della sussistenza di una precisa volontà di pregiudicare la cooperativa e che integra una forte personalizzazione e ricaduta CP_5 sul legale rappresentante del danno subito dalla società, anche per la percezione da parte dei Parte_1 soci di essere stati pregiudicati per situazioni personali facenti capo al Tutto quanto esposto integra i Pt_1 presupposti per riconoscere la fondatezza della pretesa risarcitoria (an debeatur) avanzata da
[...] nei confronti di , , Pt_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4
, e conseguenti al reato ex art.323 c.p. per cui Parte_3 Controparte_1 Controparte_3
è causa. Va dichiarato pertanto che ha diritto ad ottenere l'integrale risarcimento dei patiti Parte_1 danni patrimoniale e non patrimoniale, da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile come da conformi conclusioni formulate dal dinanzi al giudice del rinvio” - ha disposto “Dichiara il diritto di Pt_1 [...] al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per i fatti di causa, e per l'effetto Pt_1 condanna , , Parte_2 Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4 Parte_3
, e al relativo risarcimento rimettendo al giudice civile per
[...] Controparte_1 Controparte_3 la liquidazione”. ha, quindi, avviato il presente giudizio domandando il risarcimento dei Parte_1 seguenti danni: i) danno patrimoniale pari ad euro 173.665,41 per la diminuzione reddituale subita dal 2000 alla data di proposizione del presente giudizio, tenuto conto della “differenza tra la somma percepita e quella che presumibilmente avrebbe potuto percepire sempre in riferimento al reddito del 1999” e della “percentuale INPS […] e INAIL […] in riferimento alla differenza di reddito mancante, non percepito”; ii) danno non patrimoniale biologico e morale quantificato in euro
20.000 (“a cui aggiungere la rivalutazione ed interessi per totali euro 36.309,97”), poiché in data
6/5/2000 a è stata diagnosticata “esofagite di secondo grado con ernia iatale”, in Parte_1 data 18/1/2003 allo stesso è stata diagnosticata “esofagite da reflusso, ernia iatale, gastrite, duodenite” ed in data 18/7/2019 “psoriasi” – tutte conseguenze dello stress subito in occasione del fatto di reato e dei successivi processi;
iii) danno all'immagine quantificato in euro
16 36.309,97 poiché a seguito del fatto di reato sono stati pubblicati svariati articoli di giornale dedicati alla vicenda nei quali “la reputazione umana e professionale [del di persona affidabile e Pt_1 discreta veniva ad essere irrimediabilmente compromessa”; inoltre nel palazzo comunale di
Montelparo e nel centro abitato del medesimo Comune è stato apposto “a firma del sindaco
” un manifesto che non menzionava “direttamente il ma a lui riferendosi Controparte_3 Pt_1 senza particolare sforzo interpretativo [… in cui…] si rinviene nella parte finale l'esortazione alla popolazione di…isolarlo”.
6. Ciò premesso quanto alla ricostruzione dei fatti di causa, va preliminarmente rigettata l'eccezione svolta dai convenuti di inammissibilità della domanda proposta dal nel presente giudizio - per essersi formato il giudicato sulla sentenza n. Pt_1
2410/2018 della Corte d'Appello che avrebbe erroneamente limitato la statuizione all'an della pretesa, avendo il in quella sede illegittimamente ridotto la domanda iniziale e Pt_1 non essendo, quindi, più possibile un giudizio sul quantum.
Vero è che secondo la giurisprudenza di legittimità “Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario” (cfr. Cass. n. 9952/2022), atteso che
“qualora sia stata proposta una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non può pronunciare una condanna generica, in quanto l'istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio”, (cfr. Cass. n. 10323 del 29/05/2020; cfr. in motivazione Cass. SU n. 29862/2022).
Tuttavia è, altresì, ammesso che “Nel giudizio di risarcimento del danno, in presenza dell'accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio medesimo, che è di norma unitario, e limitare la pronuncia all'"an debeatur"” (cfr. Cass. n. 23707/2009).
In specie nella sentenza civile della Corte d'Appello di Ancona n. 2410/2018 pronunciata a seguito di rinvio ex art. 622 c.p.p. è dato atto che la condanna generica è emessa “come da conformi conclusioni formulate dal dinanzi al giudice del rinvio”, mentre non emerge dagli atti Pt_1 alcuna opposizione dei convenuti alla pronuncia di condanna generica (come domandata del
17 in quella sede). Inoltre, la predetta sentenza che ha espressamente pronunciato Pt_1 condanna generica “rimettendo al giudice civile per la liquidazione” risulta passata in giudicato.
Alla luce dei principi sopra richiamati, pertanto – considerata la mancanza di opposizione degli odierni convenuti alla pronuncia di condanna generica e l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 2410/2018 della Corte d'Appello di Ancona - l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta nel presente giudizio da va rigettata. Parte_1
7. Quanto all'eccezione di prescrizione la stessa va ritenuta solo parzialmente fondata.
Al riguardo va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, una volta passata in giudicato la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, la successiva azione volta alla determinazione del quantum debeatur, per il disposto dell'art. 2953 c.c., non è soggetta alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., ma a quella decennale, decorrente dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (cfr. Cass. 16289/2019) - ciò in ragione delle caratteristiche strutturali della sentenza generica di condanna, la quale costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva pronuncia sul quantum.
L'eccezione va, pertanto, ritenuta infondata con riguardo ai danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dal in conseguenza del fatto di reato. Pt_1
Diversamente, l'eccezione di prescrizione appare fondata con riguardo al danno all'immagine - lamentato (per la prima volta nel presente giudizio) in relazione alla pubblicazione di articoli di giornale dedicati alla vicenda che avrebbero leso la reputazione del ed, altresì, in relazione all'avvenuta apposizione nel palazzo comunale di Pt_1
Montelparo di un manifesto “a firma del sindaco ” che non menzionava Controparte_3
“direttamente il ma a lui riferendosi senza particolare sforzo interpretativo [… in cui…] si rinviene Pt_1 nella parte finale l'esortazione alla popolazione di…isolarlo”.
I fatti posti a base della specifica richiesta risarcitoria avvenuti tra il 2002 ed il 2007 (cfr. articoli di giornale di cui all'All. 5 all'atto di citazione) – oltrechè genericamente dedotti - risultano autonomi e successivi rispetto a quelli accertati nella sentenza penale e non oggetto né dell'iniziale domanda risarcitoria (di cui alla costituzione di parte civile), né della condanna generica pronunciata con sentenza n. 2410/2018 della Corte d'Appello di Ancona.
18 Pertanto – pur essendo ammissibile che nel giudizio di liquidazione successivo ad una condanna generica venga richiesto anche il risarcimento di danni non collegati alla prima domanda e riconducibili a fatti diversi da quelli dedotti nel primo giudizio, fermo l'ordinario onere probatorio gravante sull'interessato (cfr. Cass. 10498/2018) - essendo stato in specie il risarcimento domandato solo nel 2019 (per un fatti occorsi tra il 2002 ed il 2007), l'azione risulta prescritta.
8. Quanto agli ulteriori danni - patrimoniali e non patrimoniali – di cui
[...]
ha chiesto il risarcimento nel presente giudizio, va rilevato che – fermo il principio Pt_1 generale per cui “il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia
[… sicchè…] quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, nè risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda: cfr. Cass., 2/4/2002, n. 4628; Cass., 10/9/1999, n. 9619) deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale” (cfr. fra le tante anche in motivazione Cassazione civile sez. III, 25/01/2018, n.1828) – quanto al rapporto tra sentenza di condanna generica e successivo giudizio di liquidazione del danno la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno integra solo un accertamento di potenziale idoneità a produrre conseguenze pregiudizievoli a prescindere dalla misura, ma anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronunzia non osta a che sul giudizio instaurato per la liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della constatazione che il danno non si sia in effetti prodotto, senza che ciò costituisca violazione del giudicato sull'an debeatur (Cass. 22.11.2000, n. 15066).
Tale principio trova applicazione non solo nell'ipotesi, specificamente prevista dall'art. 278 c.p.c., in cui risultando accertata la sussistenza di un diritto, ma essendo controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice su istanza di parte si limiti a pronunciare con sentenza non definitiva la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione, ma altresì nel caso in cui l'attore proponga ab origine domanda limitata alla sola condanna generica, riservando a separato giudizio la domanda di determinazione della prestazione dovuta. La condanna generica, quindi, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento di un comportamento almeno colposo imputabile al debitore (salve le ipotesi di cd. responsabilità oggettiva), non
19 altrimenti giustificato dall'ordinamento, della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso, dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno astretto da rapporto eziologico con il fatto illecito” (cfr. Cass. 26021/2011; conformi tra le altre Cass. 23429/2014 e Cass.
5660/2018 secondo cui “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”; cfr. conforme anche
Cass. 5131/2024 secondo cui – a contrario – “In caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato”).
8.1. Ciò premesso, poiché in specie, la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di
Ancona n. 2410/2018 – dopo aver espressamente in motivazione “ribadito che "ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito" - è pervenuta ad una condanna generica al risarcimento dei danni in favore di sulla sola base di una valutazione astratta della potenzialità dannosa del fatto Parte_1 nei confronti del socio della cooperativa. Pertanto, costituisce oggetto del presente giudizio l'accertamento – con onere probatorio a carico dell'attore - sia dell'esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate al dal fatto individuato come Pt_1
“potenzialmente” dannoso, che del concreto nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati.
8.2. Alla luce di ciò va rigettata - per difetto di prova dell'effettivo pregiudizio subito in conseguenza del fatto di reato - la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale lamentato da Parte_1
20 Il infatti, ha del tutto genericamente rappresentato nel presente giudizio un Pt_1 abbassamento del proprio reddito personale a seguito della perdita dell'aggiudicazione dell'appalto da parte della Cooperativa NI r.l., senza fornire specificazione alcuna del come la descritta perdita dell'appalto (di durata peraltro annuale, con possibile proroga biennale) da parte della (già integralmente risarcita) abbia effettivamente influito CP_5 sul proprio reddito personale, anche in termini di perdita di opportunità economiche e lavorative.
Il si è limitato nell'atto di citazione alla generica ricostruzione del proprio reddito Pt_1 annuo complessivo – a partire dall' anno 1999 (di euro 10.457) fino all'anno 2018 (di euro
6.954). Inoltre lo stesso - nonostante le contestazioni di controparte in merito alla genericità delle allegazioni - con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. si è limitato ad ulteriormente dedurre, in maniera altrettanto generica, che la mancata aggiudicazione dell'appalto ha comportato una diminuzione del fatturato della cooperativa con ripercussioni sulla retribuzione percepita dal e lo ha costretto a sostenere ingenti spese legali. Pt_1
Considerato che i danni patrimoniali subiti dalla cooperativa sono già stati integralmente risarciti, che le spese legali sono state tutte integralmente refuse (avendo la sentenza della
Corte d'Appello previsto la condanna degli odierni convenuti al pagamento in favore del delle spese di tutti i gradi di giudizio) e che la ricostruzione reddituale operata Pt_1 dall'attore nella presente sede giudiziale, oltre a risultare generica, mostra un andamento del reddito del tutto altalenante - difetta la prova dell'effettiva incidenza del fatto di reato sulla condizione economica personale del Pt_1
Infatti, la documentazione prodotta dall'attore - attestante un andamento altalenante del reddito, che appare di poco sceso nei primi due anni successivi al fatto, mentre vede per alcune annualità un calo drastico fino a zero, per poi risalire in altre annualità (risultando negli anni 2002, 2003, 2011, 2013 un reddito superiore agli 8.000 euro di poco ridotto rispetto a quello documentato per l'anno 1999 – cfr. atto di citazione) - non è idonea a dimostrare l'effettivo collegamento tra l'evento dannoso e il descritto calo del reddito, anche in considerazione dell'alterità soggettiva tra il socio e la società.
8.3. Va altresì rigettata la domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale -
“biologico e morale” per essere state diagnosticate al a causa dello stress subito “esofagite Pt_1 da reflusso, ernia iatale, gastrite, duodenite” e successivamente in data 18/7/2019 “psoriasi”.
21 Dalla CTU svolta in corso di causa è emerso che “lo stato di stress psichico che il sig.
[...] riferisce di aver sofferto, all'origine delle patologie lamentate, è solo presunto e non documentato da Pt_1
certificazioni mediche o prescrizioni farmacologiche […] La certificazione allegata in atti dimostra la sussistenza: – a partire dal maggio 2000 di una esofagite da reflusso e di una ernia iatale confermate ai controlli endoscopici successivi del gennaio 2003, aprile 2003 e novembre 2013 fino al trattamento chirurgico di correzione dell'ernia iatale eseguito nel gennaio 2014; da allora non risulta siano state eseguite EGDS di controllo;
– a partire dal gennaio 2003 di una gastroduodenite scomparsa nell'aprile dello stesso anno, – di una gastrite cronica lieve rilevata nel marzo 2006 e della presenza di una lieve iperemia dell'antro gastrico nel 2013. Dopo tale data non sono state eseguite ulteriori EGDS. In merito alla malattia psoriasica risulta, dall'unica certificazione specialistica prodotta, che essa era in cura nel 2005. Le sue manifestazioni cutanee sono tuttora presenti e sono state descritte nell'esame obiettivo. Non si hanno, inoltre, sufficienti elementi documentali per stabilire il suo andamento nel corso degli anni e la sua precisa data di insorgenza. In merito agli altri quesiti posti è possibile affermare che: 1) la documentazione clinica esaminata consente di ritenere le patologie in questione presenti all'epoca dei fatti ma non consente di escludere che esse siano state già presenti antecedentemente ad essi. In particolare non è stato fornito alcun raccordo anamnestico, redatto in ambito specialistico, attestante la data di insorgenza della malattia psoriasica e la sua evoluzione sino ad oggi. 2) la causa dell'esofagite da reflusso va ricondotta alla voluminosa ernia iatale, trattata chirurgicamente nel 2014 con risoluzione della sintomatologia, il quadro gastro-duodenitico ha avuto in quegli anni manifestazioni cliniche in forma lieve ed ha ben risposto alla terapia farmacologica all'epoca assunta, la causa della malattia psoriasica, la cui insorgenza non risulta documentalmente certificata e le cui manifestazioni cutanee sono attualmente presenti, data l'incertezza della sua eziologia e le ipotesi sopra riportate riguardo ad essa, non può essere in termini probabilistici ricondotta al “fatto di reato” (cfr. p. 22-24).
Quanto emerso dalla CTU – considerata altresì la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 24/6/2021 in merito alla condizione del - esclude la Pt_1 riconoscibilità del danno come lamentato dall'attore, da porre in nesso di dipendenza causale con il fatto di reato.
9. La domanda di parte attrice viene, pertanto, integralmente rigettata e – considerate la peculiarità del caso, il rigetto dell'eccezione preliminare di giudicato e la circostanza che il presente giudizio trae origine da condanna generica resa dalla Corte d'Appello di Ancona nella sentenza n. 2410/2018 “rimettendo al giudice civile per la liquidazione” - le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
22
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in I grado al R.G.
1949/2019, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA le domande svolta dall'attore;
DICHIARA
Integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fermo il 9/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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