Sentenza breve 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 03/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2025, proposto da
AL CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Gregori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostra, rappresentato e difeso dall'avvocato Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del diniego all’istanza in autotutela prot. n. 0010519 del 10/09/2025 notificato in data 11/09/2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare della relazione tecnica del Responsabile del Procedimento del Comune di Ostra del 28.01.2025, con cui si esprime parere negativo in merito all'istanza di delocalizzazione ID n. 280972 presentata dal Ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare della nota del Vice Commissario Delegato prot. n. 0004191 dell’11.04.2025, nella parte in cui, recependo la relazione comunale del 28/01/2025, esclude l'istanza del Ricorrente (ID 280972) dal riscontro positivo concesso a tutte le altre pratiche di delocalizzazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NN UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente propone ricorso avverso i provvedimenti comunali in epigrafe nella parte in cui è negato il contributo di delocalizzazione dell’immobile, interessato dall’alluvione del 15 settembre 2022, di cui alla domanda presentata dal ricorrente in data 25 ottobre 2022, secondo quanto disposto o dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 932 del 13 ottobre 2022.
Il contributo veniva negato sulla base delle caratteristiche dell’edificio.
In particolare:
-l’abitazione non poteva essere demolita perché parte di un “aggregato strutturale” ciò “ai sensi del punto 2.1., lett. B) dell’ordinanza n. 932/2022”;
-l’inabitabilità era legata a condizioni igienico-sanitarie asseritamente ripristinabili;
-non risultavano visibili danni strutturali;
-i fattori di rischio esterni erano stati asseritamente ridotti a seguito degli interventi realizzati nell’area in cui rientra l’edificio;
Il ricorrente presentava un’istanza di autotutela in data 29 luglio 2025, basata su una perizia relativa all’inagibilità dell’immobile.
Con l’impugnato diniego n. 10519 del 10 settembre 2025 l’istanza veniva rigettata-
Gli atti impugnati sono contestati con i seguenti motivi:
I)Violazione di legge per errata e falsa applicazione dell'art. 3.6, allegato b, dell'OCDPC n. 932/2022. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Il punto 3.6 dell’Ordinanza Commissariale sarebbe stato interpretato erroneamente dal Comune nella parte in cui sostiene che la delocalizzazione non è consentita nei casi in cui l'abitazione sia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale.
II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il secondo motivo si sofferma sull’errata interpretazione fornita dal Comune relativamente al concetto di agibilità.
III) Eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del legittimo affidamento.
Vi sarebbe una manifesta contraddittorietà e violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino nell'azione amministrativa, particolare con riferimento a precedent orientamenti espressi dal Sindaco del Comune di Ostra nel confronto con la Protezione Civile.
IV) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e manifesta illogicità della motivazione.
L'intero iter procedimentale che ha condotto al diniego sarebbe viziato da un grave difetto d’istruttoria.
V) Eccesso di potere per disparità di trattamento.
A fronte di cinque istanze relative a immobili in situazioni simili presentate nel Comune, solo quella del ricorrente sarebbe stata respinta.
VI) Violazione della normativa sulla protezione dei dati personali (reg. ue 2016/679 e d. lgs. 196/2003).
Il provvedimento è stato comunicato ai proprietari dell’immobile attiguo a quello del ricorrente, in violazione della normativa sui dati personali.
Si è costituito il Comune di Ostra, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025, il Collegio rilevava la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia. La trattazione della domanda cautelare veniva quindi rinviata . Alla successiva Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026, il Collegio rilevava d’ufficio la tardività della memoria depositata dal ricorrente in data 13 gennaio 2026 alle ore 22:02. Il Collegio dava altresì avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Dopo la discussione orale, la causa passava in decisione.
1 In primo luogo, come anticipato a verbale, la memoria depositata dal ricorrente il 13 gennaio 2026 non può essere presa in considerazione, a fronte del mancato deposito nei termini di cui all’art. 55 comma 5 Cpa (Cons. Stato VI, 4 giugno 2024, n. 4997). Parte ricorrente non ha fatto osservazioni sulla comunicazione della possibile definizione del giudizio in forma semplificata, regolarmente formulata a verbale dell’odierna camera di consiglio. Il giudizio viene quindi definito, sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2 Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente a quanto eccepito dal Tribunale ai sensi dell’art. 73 comma 3 CPA:
2.1 Il Collegio ritiene che al caso in esame sia applicabile la costante giurisprudenza relativa ai contributi per eventi sismici. Infatti, pur prendendo atto della presenza di decisioni di senso contrario (Cons. Giust. Amm- giur. 18 gennaio 2022 n.81), non si può che evidenziare la simmetria del caso in esame con la giurisprudenza nella materia affine. Non vi è quindi motivo di discostarsi dall’orientamento consolidato della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi (si veda Cons. Stato I parere 21 luglio 2025 n. 749 e le decisioni ivi richiamate).
2.2 Deve escludersi che si possa configurare una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art.133, comma 1, lettera f), c.p.a., trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all'uso ed assetto del territorio (tra le tante Cass. Sez. Un., n.2369 del 2002; n.15439 del 2002; n.6405 del 2004; n.6486 del 2004; n.466 del 2005; n.21000 del 2005, nelle quali è espressamente affermata la giurisdizione del giudice).
2.3 In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche è fondamentale la distinzione tra le ipotesi in cui il contributo sia riconosciuto direttamente dalla legge e all’Amministrazione è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, e le diverse ipotesi in cui, invece, la legge attribuisce all’Amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell'erogazione (Cass., Sez. Un., n.16896 del 2006; n.3848 del 2007; n.21062 del 2011).
2.4 Sussiste, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle controversie relative alla spettanza del contributo post-sisma, trattandosi di provvidenza la cui erogazione dipende dal mero ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa in materia, senza alcun contingentamento o valutazione discrezionale di sorta da parte dell'amministrazione, involgente la cognizione di una posizione di diritto soggettivo ed in assenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva. Del resto, il riconoscimento di un diritto non è mai astratto ma attiene al diritto in concreto spettante e, quindi, investe non solo l'astratta pronuncia sull’an ma anche quella sul quantum ed eventualmente sul quomodo, essendo peraltro appena il caso di sottolineare che il riconoscimento del diritto al contributo in concreto spettante (quindi siccome quantificato) non comporta una valutazione discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell'amministrazione, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti (Cass. civ., Sez. Un., ord., 29 marzo 2017, n. 8115).
2.5.Nella specie, come riportato nell’Ordinanza Commissariale del 13 ottobre 2022, con l'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. La medesima disposizione dispone che alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai citati fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.
2.6 Nel caso in specie, l’Ordinanza n. 932 del 2022 individua con chiarezza i casi in cui sono riconosciuti i contributi in favore delle popolazioni colpite dall’evento alluvionale del 2022. Confermano il carattere vincolato del riconoscimento di detti contributi i punti 2 e 3 dell’ordinanza, denominati “Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità” e “Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione “. I criteri ivi indicati non lasciano non lasciano margini di discrezionalità all'Amministrazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per poter accogliere le domande di ammissione. (Cons. Stato, Sez. III, 4 agosto 2021, n.5736).
3 Ne consegue che la pretesa oggetto del ricorso, come già accennato, è del tutto assimilabile alle controversie sui contributi post sisma, trattandosi di provvidenza la cui erogazione dipende dal mero ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa in materia, senza alcuna attività discrezionale dell’Amministrazione.
3.1 La presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione permette la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM AN, Presidente
NN UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN UI | Renata EM AN |
IL SEGRETARIO