TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 03/02/2026, n. 134
TAR
Sentenza breve 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che al caso in esame sia applicabile la costante giurisprudenza relativa ai contributi per eventi sismici, evidenziando la simmetria con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Ha escluso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.133, comma 1, lettera f), c.p.a., poiché la materia non rientra nell'urbanistica ed edilizia. Ha distinto tra contributi riconosciuti direttamente dalla legge e quelli la cui erogazione è discrezionale. Nel caso specifico, l'Ordinanza n. 932 del 2022 individua chiaramente i casi di contributo, confermando il carattere vincolato del riconoscimento e l'assenza di discrezionalità amministrativa nella valutazione dei presupposti e requisiti.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che al caso in esame sia applicabile la costante giurisprudenza relativa ai contributi per eventi sismici, evidenziando la simmetria con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Ha escluso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.133, comma 1, lettera f), c.p.a., poiché la materia non rientra nell'urbanistica ed edilizia. Ha distinto tra contributi riconosciuti direttamente dalla legge e quelli la cui erogazione è discrezionale. Nel caso specifico, l'Ordinanza n. 932 del 2022 individua chiaramente i casi di contributo, confermando il carattere vincolato del riconoscimento e l'assenza di discrezionalità amministrativa nella valutazione dei presupposti e requisiti.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che al caso in esame sia applicabile la costante giurisprudenza relativa ai contributi per eventi sismici, evidenziando la simmetria con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Ha escluso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.133, comma 1, lettera f), c.p.a., poiché la materia non rientra nell'urbanistica ed edilizia. Ha distinto tra contributi riconosciuti direttamente dalla legge e quelli la cui erogazione è discrezionale. Nel caso specifico, l'Ordinanza n. 932 del 2022 individua chiaramente i casi di contributo, confermando il carattere vincolato del riconoscimento e l'assenza di discrezionalità amministrativa nella valutazione dei presupposti e requisiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 03/02/2026, n. 134
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 134
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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