Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 246/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 246/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GIORGI GIOVANNI, con domicilio eletto presso il suo studio in Stradella (PV), P.zza Vittorio Veneto, 20
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NI , in data 27/10/2007, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di NI alla Parte II, Serie A
n. 11, dell'anno 2007;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1- I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2- il marito, che con il consenso della moglie, ha già abbandonato la casa coniugale di RO
(PV), Via Bruno Eseguiti n.3/A, condotta in locazione da entrambi i coniugi al 50% ciascuno, ha già reperito idonea abitazione sempre condotta in locazione in RO Via Carlo Arnaboldi n.27 ove ha trasferito la propria residenza;
3- la casa coniugale resta assegnata in uso alla moglie, con tutti gli arredi ivi contenuti;
le spese relative alle utenze di acqua, luce e gas dell'attuale casa coniugale sono poste a carico esclusivo della moglie;
4- i coniugi concordano l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_1 prevalente residenza dello stesso presso l'abitazione materna di modo che tutte le decisioni riguardanti l'educazione e la salute dello stesso verranno concordate e condivise dai genitori;
5- il padre potrà vedere il figlio minore senza limitazione alcuna -dietro congruo accordo telefonico- e potrà portarlo con sé per due giorni la settimana prelevandolo dalla madre o meglio dall'uscita della scuola alle ore 14:00 e riportandolo dalla madre entro le ore 22:00 ; il giorno in questione varierà in base agli eventuali impegni lavorativi dei genitori nonché delle eventuali esigenze del figlio minore;
6- pertanto il padre- fermo restando il diritto di visita di cui al punto precedente- potrà in futuro tenere il figlio minorenne con sé a fine settimana alterni, prelevandolo dall'abitazione materna alle ore 18:00 del Venerdì per ricondurlo a casa della madre la Domenica sera entro le ore
22:00;
7- per quanto riguarda le festività natalizie ad anni alterni ciascun genitore terrà con sé il figlio dal 24 al 31 dicembre fino alle ore 17.00 oppure dal 31 dicembre fino al 6 gennaio fino alle ore
17.00; per quanto riguarda invece le vacanze pasquali i genitori trascorreranno le vacanze stesse con il figlio ad anni alterni;
8- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il padre nel periodo estivo potrà tenere con sé il figlio per tre settimane- di cui al massimo due consecutive, previo congruo preventivo accordo;
9- i genitori si alterneranno nel tenere con sé il figlio in occasione dei c.d. “ponti”, e così ad es. se la madre avrà con sé il minore il 1° maggio il padre lo avrà il 2 giugno, la madre il 1° novembre e così via;
10- il marito nulla corrisponderà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore dal momento che la medesima percepisce la totalità dell'assegno Persona_1 unico mensile, mentre corrisponderà direttamente al figlio maggiorenne Persona_2
l'assegno mensile di € 200,00 fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
tale assegno è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
il relativo assegno familiare sotto forma del c.d. “Assegno Unico” verrà quindi destinato direttamente alla madre;
11- le spese straordinarie ( per esempio: scolastiche, quali rette e tasse per istituti privati, gite scolastiche, corsi di recupero e lezioni private;
per attività extrascolastiche, sportive e ricreative, quali corsi di calcio, di lingua ecc., centri estivi, viaggi e vacanze;
mediche, quali quelle per visite specialistiche e trattamenti non erogati dal SSN, cure dentistiche, farmaci particolari, ecc. ) saranno pagate da ciascuno dei coniugi al 50%, purché preventivamente concordate e debitamente documentate e comunque secondo il Protocollo d'Intesa intervenuto fra il
Tribunale di Pavia ed il relativo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
qualora dette spese siano anticipate da uno dei coniugi, l'altro provvederà a rimborsargli la propria quota entro 10 giorni previa esibizione della relativa pezza giustificativa;
Pag. 2 di 4 12- le autovetture Hyundai i40 Tg. EY579XM intestata in proprietà esclusiva alla moglie verrà assegnata in uso al marito che provvederà a proprie spese all'assicurazione R.C. del mezzo, al bollo ed ad ogni riparazione del medesimo e ad ogni altra eventuale spesa accessoria o pregiudizievole ( sanzioni amministrative ) mentre la Ford Fiesta Tg. FP579LH intestata in proprietà esclusiva alla moglie rimane assegnata in uso alla medesima che provvederà a proprie spese all'assicurazione R.C. del mezzo, al bollo ed ad ogni riparazione dei medesimi e ad ogni altra eventuale spesa accessoria o pregiudizievole ( sanzioni amministrative ) ;
13- i coniugi ribadiscono di voler reciprocamente rinunciare ad ogni pretesa in ordine all'assegno di mantenimento poiché entrambi autosufficienti in ragione di redditi nascenti da lavoro dipendente;
14- gli stessi precisano che ogni altra questione economica è già stata definita dai coniugi che si impegnano ad osservare il contenuto delle condizioni di separazione qui concordate dal giorno del deposito del presente ricorso;
15- i coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti equipollenti, con facoltà per entrambi di iscrivere sugli stessi il figlio minore , nonché, stabilendo però sin d'ora il necessario concorde assenso di Persona_1 entrambi per la richiesta di passaporto ed autorizzazione all'espatrio per il medesimo figlio.
16- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (PV) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 14.03.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Pag. 3 di 4 Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 27/10/2007, in NI (atto Parte_2
n.11, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 14.4.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4