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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2024, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 378/2024 R.G.A.G., promossa da (C.F.: ), nato a [...] l'11 Parte_1 C.F._1 giugno 1964, elettivamente domiciliato in Brolo Via Vittorio Emanuele III n. 132, presso lo studio dell'avv. Carmela Sciacca che lo rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cefalù, Via Prestisimone n. 21/B, presso lo studio dell'avv. Elena Tasca che la rappresenta e difende, resistente, E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti (comunicazione al P.M. in data 5 aprile 2024);
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: i procuratori e le parti comparse hanno concluso come da verbale del 28 novembre 2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 aprile 2024, ha premesso di Parte_1 essere divorziato giudizialmente da , Controparte_1 giusta sentenza n. 71 del 2010 emessa dal Tribunale di Mistretta che aveva previsto un assegno divorzile pari alla somma di euro 1.150,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, che ammonta – alla data odierna – ad euro 1.259,02; di avere subito una diminuzione patrimoniale a causa del pensionamento che ha comportato un sostanziale decremento del reddito annuo netto complessivamente percepito;
e di essere stato riconosciuto invalido all'85% con conseguenti spese connesse alle cure delle relative patologie.
Ciò premesso, – ex art. 473 bis.12 c.p.c. – ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo un assegno divorzile pari alla somma di euro 600,00 mensili o quell'altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4 giugno 2024, si è costituita in giudizio che, contestando quanto Controparte_1 dedotto ed eccepito dal ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza n.71 del 2010, emessa dal Tribunale di Mistretta, con vittoria di spese e compensi.
Il ricorrente ha depositato la sentenza n. 71 del 2010 del Tribunale di
Mistretta che aveva disposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'udienza dell'11 luglio 2024, il Giudice Delegato ha formulato una proposta conciliativa prevedendo la rideterminazione dell'assegno divorzile in euro 900,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 28 novembre 2024, le parti hanno accettato la proposta conciliativa con decorrenza dal mese di agosto 2024.
Il Giudice Delegato ha assunto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio giudicante.
Nel merito, la modifica unilaterale delle condizioni di divorzio deve ritenersi ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c. (Tribunale Milano Sez. IX, 05/05/2023); trattasi, invero, di provvedimenti emessi rebus sic stantibus suscettibili di modifica al variare delle condizioni che li hanno presupposti. L'attore ha allegato la propria diminuzione patrimoniale dovuta al pensionamento, così da percepire una retribuzione mensile netta di euro
3.277,66, a differenza del periodo precedente ove ammontava a circa
6.500,00 euro. Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto l'accordo per la modifica dell'assegno divorzile mensile con diminuzione dello stesso alla luce della contrazione dei redditi del ricorrente.
L'attore, in forza dell'accordo raggiunto, verserà la somma mensile di euro 900,00, oltre rivalutazione ISTAT, in favore della convenuta, a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal mese di agosto 2024; va confermata, per il resto, ogni altra statuizione della sentenza n. 71 del 2010 emessa dal
Tribunale di Mistretta non oggetto di modifica. L'accordo raggiunto dalle parti non risulta contrastante con norme imperative o norme di ordine pubblico e può essere recepito per la decisione della causa.
Le spese del giudizio, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti e della richiesta concorde in tale senso, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 378/2024 R.G.A.C., così provvede:
- ridetermina, sulla base dell'accordo raggiunto tra le parti, l'assegno divorzile in favore di in euro 900,00 Controparte_1 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aggiornamenti annuali ISTAT (dalla data di deposito del presente provvedimento e per gli anni successivi alla presente decisione), con decorrenza dal mese di agosto
2024; conferma, per il resto, le disposizioni della sentenza emessa da
Tribunale di Mistretta in data 8 giugno 2010 non oggetto di modifica;
- compensa tra le parti le spese di lite. Patti, 4 dicembre 2024
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi