TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/03/2026, n. 4328
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Carenza di potere e conflitto di interessi dell’organo deliberante

    Il Collegio ritiene che la divergenza di opinioni all'interno di un organo collegiale non configuri un interesse personale diretto e incompatibile con la funzione giudicante. La decisione di attivare la procedura e accertare la violazione del Codice Etico è espressione della funzione istituzionale di garanzia del buon andamento dell'organo collegiale. La legge prevede che siano i colleghi a giudicare la condotta di un componente, rendendo inoperante il meccanismo di garanzia se si accogliesse la tesi della ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione del principio di parità di trattamento e omessa motivazione

    Le dichiarazioni della ricorrente si differenziano qualitativamente da quelle degli altri Commissari in quanto anticipavano una presa di posizione sostanziale nel merito, contestavano il ritiro della notifica e assumevano toni critici verso la maggioranza consiliare. Le dichiarazioni degli altri Commissari erano di natura procedurale o riguardavano materie diverse. La differenza qualitativa giustifica la diversa reazione dell'Autorità, non configurando disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Omessa indagine e segnalazione per fuga di notizie

    Nessuna legge prevede un dovere tipizzato di attivazione investigativa in relazione a indiscrezioni giornalistiche. Le dichiarazioni del Presidente indicano che non vi era motivo di ritenere sussistenti fughe di notizie dall'Autorità. La mancata attivazione di verifiche interne non elide la violazione perpetrata dalla ricorrente né costituisce causa di illegittimità della delibera.

  • Inammissibile
    Violazione del diritto UE in relazione al procedimento di coinvestimento TI

    La legittimità o illegittimità della scelta regolatoria del Consiglio in ordine al ritiro della notifica non ha rilevanza nel presente giudizio, il cui oggetto è esclusivamente la delibera di accertamento della violazione dell'art. 14 del Codice Etico. La fondatezza o infondatezza delle opinioni espresse dalla ricorrente è irrilevante ai fini della valutazione della conformità delle modalità di espressione all'art. 14 del Codice Etico. Inoltre, il procedimento si è concluso con un esito che prescinde dall'oggetto della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/03/2026, n. 4328
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4328
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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