Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/03/2026, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15922/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15922 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Anselmo, Ilaria Boiano e Pierpaolo Carbone con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
della Determinazione n. -OMISSIS- del Consiglio nell’esercizio delle funzioni di Comitato Etico, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del Codice Etico e di comportamento dell’Autorità, in data 28 settembre 2022, sottoscritta il 14 ottobre 2022 dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario Generale, notificata alla Commissaria Prof.ssa -OMISSIS--OMISSIS- in pari data, nonché, quali atti presupposti, le delibere del Consiglio, e con esse i relativi verbali, in parte qua, relativamente alla presunta violazione del Codice etico da parte della Commissaria -OMISSIS- e alle modalità di comunicazione dei Commissari, rispettivamente in data 28 settembre 2022, 14 settembre 2022, 7 giugno 2022, 15 giugno 2022, 23 giugno 2022, e con essi la richiesta di parere rivolta al Comitato Etico del Presidente, per come formulata, nonché il parere del Comitato Etico in data 14 luglio 2022 (prot. -OMISSIS-);
nonché:
della delibere del Consiglio dell’Autorità, rispettivamente in data 19 maggio 2022, 30 maggio 2022 e 7 giugno 2022 nella parte in cui, in palese violazione degli artt. 76 e ss. del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Direttiva 2018/1972, recepita con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207) e del precedente orientamento assunto dalla medesima Autorità con le Delibere, rispettivamente n. 110/21/CONS del 31 marzo 2021 di avvio del procedimento, n. 1/22 di Valutazione dello schema di provvedimento (comprensivo di Allegato B) e avvio di consultazione pubblica e del 7 aprile 2022 di valutazione conclusiva sulla Proposta di Impegni notificata dall’operatore TI ai sensi degli artt. 76 e 79 Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (per brevità CCEE) e notificata alla Commissione UE, la maggioranza del Consiglio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma e della Telecom Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. NI De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2022 e depositato il 30 novembre 2022, la Prof.ssa -OMISSIS- nella qualità di Commissaria dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha impugnato la delibera n. -OMISSIS- del 28 settembre 2022, con la quale il Consiglio dell'AGCOM, nell'esercizio delle funzioni di Comitato Etico ai sensi dell'art. 18, comma 6, del Codice Etico, ha accertato che la condotta dalla stessa tenuta, in relazione a dichiarazioni rilasciate alla stampa in data 1° giugno 2022 relativamente alla modifica dell'offerta di coinvestimento della società TI, fosse contraria all'art. 14 del medesimo Codice Etico.
2. La vicenda trae origine dal procedimento relativo all'offerta di coinvestimento presentata da TI S.p.A. ai sensi degli artt. 76-79 del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (CCEE), prima applicazione in Europa del nuovo regime normativo in materia. Con delibera n. 95/22/CONS del 7 aprile 2022, l'AGCOM approvava l'offerta consolidata di TI, caratterizzata da un meccanismo di prezzi fissi, procedendo alla notifica alla Commissione Europea in data 16 maggio 2022.
3. In data 18 maggio 2022, TI presentava istanza di modifica dell'offerta per introdurre l'indicizzazione dei prezzi all'inflazione. Nella seduta del 19 maggio 2022, il Consiglio prendeva atto dell'istanza, precisando che tale richiesta, configurandosi come modifica sostanziale dell'offerta già valutata, avrebbe interrotto l'iter procedimentale in corso. Nella successiva seduta del 30 maggio 2022, la maggioranza deliberava un rinvio per ulteriori approfondimenti, mentre la Commissaria -OMISSIS- votava contro tale decisione, ritenendo l'istanza inammissibile e gli elementi già sufficienti per una decisione.
4. Nel periodo compreso tra il 21 e il 30 maggio 2022 venivano diffuse indiscrezioni di stampa relative all'istanza di TI e al possibile ritiro della notifica. In data 1° giugno 2022, alle ore 12:40, l'agenzia Radiocor pubblicava un lancio che anticipava l'orientamento favorevole dell'AGCOM alla modifica richiesta da TI.
5. Nel pomeriggio del medesimo giorno, la ricorrente rilasciava un comunicato stampa nel quale, tra l'altro, affermava: «a rendere più difficile la lettura degli eventi sono le indiscrezioni fatte filtrare in merito alla valutazione da parte di AgCom sulla richiesta di TI di indicizzare i prezzi dell'offerta di coinvestimento al tasso di inflazione e sull'eventualità di ritirare la notifica dello schema di coinvestimento alla Commissione europea»; «né ritirare la notifica alla Commissione Europea da parte di AgCom sarebbe neutro dal punto di vista procedurale o privo di impatto sulle legittime aspettative dei partecipanti al coinvestimento approvato»; «non si può curare l'inflazione con l'inflazione. L'istanza di Tim di indicizzare i prezzi all'inflazione rischierebbe di generare una spirale di aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo».
6. Alle ore 19:08 del medesimo giorno, il Presidente dell'Autorità diffondeva un comunicato nel quale, pur senza entrare nel merito della questione, richiamava i principi di collegialità e riservatezza, evidenziando che l'istruttoria era ancora pendente e che nessuna decisione era stata assunta.
7. Nella seduta del 7 giugno 2022, il Consiglio, con il voto contrario della Commissaria -OMISSIS-, deliberava il ritiro della notifica alla Commissione UE, richiedendo a TI la presentazione di una nuova offerta. Nella medesima seduta, il Consiglio decideva di chiedere al Comitato Etico un parere sulla condotta della ricorrente, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del Codice Etico.
8. Con lettera del 13 giugno 2022, il Presidente trasmetteva al Comitato Etico la richiesta di parere, specificando che si trattava di valutare la conformità della condotta della Commissaria all'art. 14 del Codice Etico e allegando le dichiarazioni dalla stessa rese alla stampa.
9. La Commissaria -OMISSIS- presentava memoria difensiva in data 4 luglio 2022. Il Comitato Etico, nella riunione del 14 luglio 2022, esprimeva parere nel senso della sussistenza della violazione dell'art. 14 del Codice Etico, rilevando che: (i) le dichiarazioni non erano state concordate con il Presidente, in violazione del comma 1 dell'art. 14; (ii) la manifestazione di dissenso era stata espressa pubblicamente con l'istruttoria ancora aperta, quando ancora non si era formata la volontà del Consiglio, in violazione del comma 2 dell'art. 14.
10. Con mail dell'8 settembre 2022, il Presidente informava la Commissaria che le funzioni del Comitato Etico nei confronti dei Componenti si esauriscono nella valutazione della corretta applicazione delle norme del Codice, senza conseguenze sul piano disciplinare, invitandola a trasmettere documentazione e a intervenire personalmente nella seduta del 14 settembre 2022.
11. Nella seduta del 14 settembre 2022, alla quale la Commissaria non partecipava, il Consiglio rinviava la trattazione al 28 settembre per consentire al Commissario Relatore di approfondire il materiale prodotto dalla ricorrente. Nella seduta del 28 settembre 2022, il Consiglio, nell'esercizio delle funzioni di Comitato Etico, adottava la delibera n. -OMISSIS- impugnata, facendo integralmente proprie le conclusioni e le motivazioni del parere del Comitato Etico e accertando la violazione dell'art. 14 del Codice Etico.
12. Avverso tale delibera, la ricorrente ha proposto ricorso articolando quattro motivi di gravame: (I) violazione dell'art. 18, comma 6, del Codice Etico, carenza di potere, conflitto di interessi dell'organo deliberante; (II) violazione dell'art. 14 del Codice Etico, omessa motivazione, disparità di trattamento; (III) violazione degli obblighi di indagine e segnalazione per fuga di notizie; (IV) violazione del diritto UE in relazione al procedimento di coinvestimento TI.
13. Si è costituita l'Autorità intimata, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, stante l'assenza di conseguenze sanzionatorie della delibera impugnata, che avrebbe valore di mero autovincolo organizzativo e di moral suasion, e nel merito contestando la fondatezza dei motivi di ricorso.
14. Si è altresì costituita la società Telecom Italia S.p.A., chiedendo la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso ovvero il suo rigetto.
15. Con memoria del 19 dicembre 2025, la ricorrente ha depositato documentazione volta a dimostrare un uso selettivo del Codice Etico da parte della maggioranza consiliare, evidenziando che altri Commissari avrebbero rilasciato dichiarazioni pubbliche senza previo raccordo con il Presidente e senza che nei loro confronti fosse mai stato attivato alcun procedimento.
16. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui la delibera n. -OMISSIS- sarebbe priva di lesività in quanto si limiterebbe ad accertare la violazione del Codice Etico senza irrogare alcuna sanzione giuridica, con funzione di mera moral suasion e rilevanza esclusivamente interorganica. La difesa erariale osserva che il Codice Etico dell'AGCOM non prevede conseguenze sanzionatorie tipizzate in capo ai Componenti per la violazione delle sue disposizioni, che la delibera non è stata neppure pubblicata (essendo stata solo comunicata individualmente alla ricorrente), e che la violazione del Codice potrebbe astrattamente rilevare su tre piani — disciplinare, di responsabilità civile/amministrativa/contabile, e di risoluzione del rapporto —, nessuno dei quali risulta in concreto attivato o attivabile nei confronti dei Componenti dell'Autorità.
2. L'eccezione non merita accoglimento, pur apprezzandosene la serietà argomentativa.
Il Collegio ritiene che la ricorrente conservi un interesse qualificato all'impugnazione della delibera sotto il profilo dell'interesse morale. L'accertamento formale di una violazione del Codice Etico da parte dell'organo collegiale di appartenenza, ancorché privo di conseguenze sanzionatorie dirette, produce un effetto lesivo apprezzabile sulla sfera giuridica della ricorrente, in quanto:
— integra una qualificazione negativa della condotta di un pubblico ufficiale che, per quanto priva di effetti giuridici immediati, è suscettibile di incidere sulla sua reputazione professionale e istituzionale, anche in considerazione della possibilità che la circostanza divenga nota (come di fatto è avvenuto attraverso il presente giudizio);
— può astrattamente rilevare quale presupposto in sede di valutazione della responsabilità civile, amministrativa o contabile da parte delle autorità competenti, come riconosciuto dalla stessa difesa erariale;
— la giurisprudenza amministrativa ammette l'impugnazione di atti non direttamente sanzionatori quando producano un effetto stigmatizzante sulla sfera morale del destinatario (cfr., in materia di procedimenti disciplinari, Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 5199; TAR Lazio, Sez. I, 15 marzo 2021, n. 3186, in tema di interesse morale all'annullamento di atti aventi funzione di censura o biasimo, anche ove privi di effetti patrimoniali diretti).
Il ricorso è dunque ammissibile, pur dovendosi precisare — e il punto assumerà rilievo nell'esame del merito — che la natura non sanzionatoria della delibera impugnata ne delimita l'ambito di incidenza e concorre a definire il parametro di legittimità con cui il giudice deve rapportarsi nell'esaminare le censure della ricorrente.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente lamenta che i Commissari che hanno partecipato all'adozione della delibera n. -OMISSIS- versassero in una situazione di conflitto di interessi, in quanto portatori di un interesse personale a censurare le dichiarazioni della -OMISSIS-, essendo stati essi stessi i sostenitori della posizione avversa nell'ambito del procedimento TI. La tesi presuppone che la divergenza di opinioni all'interno dell'organo collegiale configuri un interesse personale e diretto, incompatibile con la funzione giudicante esercitata dal Consiglio in sede di Comitato Etico.
4. La censura non coglie nel segno. Il conflitto di interessi, per come elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, presuppone la titolarità, in capo al soggetto decidente, di un interesse personale, diretto o indiretto, distinto e potenzialmente configgente con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La fattispecie classica evocata dalla giurisprudenza è quella del titolare di un ufficio che partecipa all'adozione di un provvedimento dal quale possa derivare un vantaggio o uno svantaggio nella propria sfera giuridica personale — il consigliere comunale proprietario di un'area interessata dalla variante urbanistica (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693), il funzionario legato da vincoli parentali o economici con il concorrente in una procedura selettiva (Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2023, n. 9050).
5. Nel caso di specie, nulla di simile è ravvisabile. La maggioranza del Consiglio non è portatrice di un interesse privato estraneo alla funzione istituzionale: la decisione di attivare la procedura di accertamento della violazione del Codice Etico e la successiva deliberazione sulla sussistenza della violazione sono espressione — condivisibile o meno, ma non per questo viziata — della medesima funzione istituzionale di garanzia del buon andamento dell'organo collegiale. La circostanza che i Commissari votanti avessero sostenuto una posizione diversa da quella della ricorrente nella vicenda TI non li rendeva portatori di un interesse «proprio» nel censurare le sue dichiarazioni, ma — se mai — esponenti di un diverso orientamento istituzionale all'interno dell'organo collegiale, il che è fisiologico e non configura un conflitto di interessi rilevante.
6. D'altra parte, l'art. 18, comma 6, del Codice Etico prevede espressamente che, quando il procedimento riguarda un Componente dell'Autorità, le funzioni del Comitato Etico siano esercitate dal Consiglio medesimo «in assenza del diretto interessato», sentito il parere del Comitato Etico esterno. Il legislatore regolamentare ha dunque consapevolmente previsto e accettato che siano i colleghi a giudicare la condotta del Componente. L'assenza di un meccanismo di ricusazione nel Codice Etico non costituisce una lacuna da colmare in via analogica con gli istituti processuali, ma una scelta coerente con la natura dell'organo collegiale e con la specificità della funzione esercitata, che è — come si è detto — priva di effetti sanzionatori diretti.
7. Accogliere la tesi della ricorrente condurrebbe a un esito paradossale: ogniqualvolta un Componente si ponesse in contrasto con la maggioranza dell'organo collegiale, nessuno dei colleghi potrebbe legittimamente partecipare alla valutazione della sua condotta, rendendo di fatto inoperante il meccanismo di garanzia previsto dal Codice Etico. Una simile interpretazione svuoterebbe di contenuto l'art. 18, comma 6, e non è coerente con la funzione dell'istituto.
Il primo motivo è dunque infondato e deve essere respinto.
8. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Con esso la ricorrente deduce la violazione del principio di parità di trattamento e il difetto di motivazione, in quanto altri Componenti dell'Autorità — in particolare la Commissaria -OMISSIS-, il Commissario -OMISSIS-e il Commissario -OMISSIS-— avrebbero reso dichiarazioni alla stampa senza preventivo raccordo con il Presidente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Codice Etico, senza che nei loro confronti fosse attivato alcun procedimento. A giudizio della ricorrente, la contestazione mossa esclusivamente nei suoi confronti integrerebbe un'applicazione discriminatoria e selettiva del Codice Etico, volta a colpire la componente dissenziente.
9. La censura, pur comprensibile nella sua ispirazione di fondo, non resiste a un esame ravvicinato. Occorre premettere il quadro normativo rilevante. L'art. 14 del Codice Etico dell'AGCOM disciplina i «rapporti con i mezzi di informazione». Il comma 1 stabilisce che tali rapporti «sono tenuti dal Presidente e, in raccordo con il Presidente, dai Componenti». Il comma 2, per la parte qui rilevante, prevede che «l'orientamento dell'Autorità è di norma espresso attraverso comunicati ufficiali. I Componenti possono esprimere la propria diversa opinione, con forme, modi e tempi che non siano di pregiudizio all'Autorità, ferma restando la riservatezza dei lavori».
10. La ratio dell'art. 14 è chiara: tutelare la collegialità e l'unitarietà del processo decisionale dell'Autorità, evitando che singoli Componenti esprimano pubblicamente posizioni individuali su questioni istruttorie pendenti in forme tali da pregiudicare l'immagine di un'Autorità che decide collegialmente. L'art. 14, comma 2, non proibisce il dissenso in quanto tale — ciò che sarebbe, del resto, incompatibile con la natura di organo collegiale composto da soggetti indipendenti — ma ne disciplina le modalità di espressione, richiedendo che le opinioni divergenti siano manifestate con «forme, modi e tempi» non pregiudizievoli.
11. Tanto premesso, la doglianza della ricorrente presuppone che le condotte poste a confronto siano effettivamente comparabili, ossia che i Commissari indicati come termini di paragone si siano trovati in una situazione sostanzialmente identica a quella della ricorrente e siano stati nondimeno trattati diversamente. Il Collegio ritiene che tale presupposto non sia soddisfatto.
12. Le dichiarazioni della Commissaria -OMISSIS-, rese il 1° giugno 2022 — ossia prima della seduta consiliare del 7 giugno in cui il Consiglio avrebbe deliberato sul punto —, non si limitavano a un generico riferimento alla procedura in corso. Al contrario, la ricorrente:
a) anticipava una presa di posizione sostanziale nel merito della questione sub iudice, esprimendo una valutazione sulle conseguenze dell'indicizzazione dei prezzi («non si può curare l'inflazione con l'inflazione»);
b) contestava nel merito il prospettato ritiro della notifica alla Commissione europea, qualificandolo come non neutro rispetto alle legittime aspettative dei partecipanti;
c) denunciava la mancanza di trasparenza nell'operato dell'Autorità, facendo riferimento a «indiscrezioni fatte filtrare»;
d) rappresentava la propria posizione come quella dell'unico Commissario attento alla trasparenza, parlando dell'«AGCOM» come se ne fosse estranea.
13. Le dichiarazioni rese dagli altri Componenti, poste dalla ricorrente a confronto, presentano caratteristiche oggettivamente diverse.
La Commissaria -OMISSIS-, nelle dichiarazioni del 22-23 giugno 2022, si era limitata ad affermare che «ci sarà a breve una nuova notifica» — un'informazione di carattere procedurale, che anticipava un passaggio istruttorio imminente senza esprimere alcuna valutazione sul merito dell'offerta TI né sulla correttezza della scelta regolatoria operata dal Consiglio. Le dichiarazioni del Commissario -OMISSIS-riguardavano la materia del tutto diversa del Festival di Sanremo. Il Commissario -OMISSIS-era stato intervistato su temi generali relativi all'Autorità.
14. La differenza qualitativa tra queste condotte è rilevante ai fini del giudizio sulla comparabilità delle situazioni. Perché sussista disparità di trattamento, è necessario che le situazioni poste a confronto siano sostanzialmente analoghe (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2022, n. 10935; Cons. Stato, Sez. III, 10 gennaio 2023, n. 329). Se la violazione contestata alla Commissaria -OMISSIS- non consiste nel solo difetto formale di raccordo con il Presidente — che, in astratto, potrebbe essere ravvisato anche nelle comunicazioni degli altri Commissari — ma nella combinazione tra l'assenza di raccordo e l'anticipazione pubblica di una posizione sostanziale nel merito di un procedimento ancora in corso, con toni critici verso la maggioranza consiliare e l'operato dell'Autorità, allora gli altri casi invocati dalla ricorrente non costituiscono veri tertia comparationis.
15. L'Autorità poteva ragionevolmente distinguere — e ha di fatto distinto — tra una comunicazione meramente procedurale e generica, che integra una violazione formale dell'obbligo di raccordo ma non incide sulla riservatezza e collegialità del processo decisionale, e un comunicato che entra nel merito di un procedimento aperto, anticipa la posizione individuale del Componente prima della formazione della volontà collegiale, e assume toni critici verso l'operato dell'organo di appartenenza. La discrezionalità dell'Autorità nel graduare la propria reazione a violazioni di diversa gravità non è, in sé, indice di disparità di trattamento, purché la distinzione sia ragionevole — e nel caso di specie lo è, essendo fondata su una differenza oggettiva e verificabile nel contenuto e nel tenore delle rispettive dichiarazioni.
16. Il Collegio non ignora che l'art. 14, comma 1, del Codice Etico impone l'obbligo di raccordo con il Presidente per tutti i rapporti con i mezzi di informazione, senza distinzioni tra comunicazioni procedurali e sostanziali. Ne discende che anche le dichiarazioni degli altri Componenti, ove rese senza preventivo raccordo, integravano — almeno in via formale — una violazione dell'obbligo. Tuttavia, la mancata attivazione del Comitato Etico per violazioni meno gravi non rende illegittima l'attivazione per una violazione più grave: il principio di parità di trattamento non impone all'amministrazione di reagire a tutte le violazioni con identica intensità, ma di non riservare trattamenti diversi a situazioni identiche. E le situazioni qui poste a confronto non sono identiche.
17. Quanto alla libertà di espressione dei componenti di un'autorità indipendente, il Collegio riconosce la rilevanza della questione e l'esistenza di una tensione strutturale tra l'esigenza di collegialità e riservatezza, da un lato, e il diritto dei componenti di un organo collegiale di esprimere le proprie opinioni anche pubblicamente, dall'altro — tensione particolarmente significativa nel contesto delle autorità indipendenti, la cui legittimazione riposa anche sulla possibilità di un confronto dialettico trasparente. Nondimeno, l'art. 14, comma 2, del Codice Etico non comprime il diritto al dissenso in quanto tale: ne disciplina le modalità di espressione, richiedendo che le opinioni divergenti siano manifestate con «forme, modi e tempi che non siano di pregiudizio all'Autorità». Nel caso di specie, il comunicato della ricorrente andava oltre la mera espressione di una «diversa opinione» per configurarsi come un'anticipazione unilaterale della propria posizione di merito su una questione ancora all'esame del Consiglio, con toni che implicavano una critica all'operato dell'Autorità nel suo complesso. La valutazione del Consiglio, che ha ritenuto tali modalità di espressione non conformi ai canoni dell'art. 14, comma 2, non appare irragionevole.
Il secondo motivo è dunque infondato e deve essere respinto.
18. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente lamenta che l'Autorità avrebbe omesso di indagare sulle «fughe di notizie» che avevano dato origine agli articoli di stampa apparsi nei giorni precedenti le sue dichiarazioni, e che tale omissione renderebbe illegittima la delibera impugnata.
19. La censura è infondata sotto più profili. In primo luogo, né la legge istitutiva dell'AGCOM (l. 31 luglio 1997, n. 249), né il regolamento di organizzazione (delibera n. 315/12/CONS), né il Codice Etico prevedono un dovere tipizzato di attivazione investigativa da parte dei Componenti dell'Autorità o del Presidente in relazione a mere indiscrezioni giornalistiche. L'obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali presuppone la conoscenza di fatti circostanziati e determinati che configurino un'ipotesi tipica di reato, non la semplice circolazione mediatica di informazioni non riconducibili a un soggetto specifico.
20. In secondo luogo, come risulta dal verbale della seduta del 7 giugno 2022, il Presidente dell'Autorità aveva dato conto al Consiglio del fatto che «la stampa fa le indiscrezioni che vuole» e che non vi fosse motivo di ritenere sussistenti «fughe di notizie dall'Autorità, perché il tema era ampiamente noto anche nei giorni precedenti», e che il comunicato del Presidente «non era entrato nel merito ma nella procedura, dicendo cose già note: istruttoria aperta, nulla deciso perché sarà deciso il 7 giugno». Tali affermazioni non risultano contraddette dagli atti di causa.
21. In terzo luogo — e con rilievo dirimente —, la mancata attivazione di verifiche interne sulle presunte fughe di notizie non elide la violazione perpetrata dalla ricorrente né costituisce una causa di illegittimità della delibera impugnata. La doglianza sovrappone due piani distinti: il presunto illecito di terzi (la «fuga di notizie») e la condotta propria della ricorrente (le dichiarazioni alla stampa in violazione dell'art. 14). Anche qualora fossero sussistite effettive fughe di notizie, ciò non avrebbe reso legittime le dichiarazioni della ricorrente, né avrebbe imposto all'Autorità di astenersi dall'accertamento della violazione del Codice Etico.
Il terzo motivo è dunque infondato e deve essere respinto.
22. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse e, in ogni caso, improcedibile.
Con esso la ricorrente contesta, nel merito, l'illegittimità della decisione di ritirare la notifica alla Commissione europea dell'offerta di coinvestimento TI, e deduce che, essendo la propria posizione fondata nel merito, le dichiarazioni alla stampa sarebbero state sostanzialmente legittime.
23. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La legittimità o illegittimità della scelta regolatoria del Consiglio in ordine al ritiro della notifica non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, il cui oggetto è esclusivamente la delibera n. -OMISSIS- di accertamento della violazione dell'art. 14 del Codice Etico. La ratio di tale disposizione non è quella di limitare il diritto dei Componenti di sostenere posizioni sostanziali, bensì di disciplinare le modalità di comunicazione esterna in modo da preservare la collegialità e la riservatezza del processo decisionale. La fondatezza o infondatezza delle opinioni espresse dalla ricorrente nel comunicato del 1° giugno 2022 è, pertanto, del tutto irrilevante ai fini della valutazione della conformità delle modalità di espressione all'art. 14 del Codice Etico.
24. Il motivo è altresì improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Con delibera n. 339/23/CONS del 20 dicembre 2023, l'AGCOM ha concluso il procedimento di valutazione dell'offerta di coinvestimento TI senza approvare gli impegni, avendo ritenuto che l'offerta non soddisfacesse le condizioni previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche Europeo. TI ha successivamente abbandonato il progetto di coinvestimento (come accertato da Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2025, n. 4100). L'eventuale statuizione del Tribunale sulla legittimità del ritiro della notifica sarebbe dunque inutiliter data, essendosi il procedimento ormai concluso con un esito che prescinde dall'oggetto della presente controversia.
Il quarto motivo è dunque inammissibile e, in ogni caso, improcedibile.
25. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
26. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della novità delle questioni trattate, della peculiarità del contesto procedimentale e dell'assenza di precedenti specifici in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
NI De CO, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De CO | TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.