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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5337 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO SELITTO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Mercato San Severino alla Via Largo Galdo n.
3; parte ricorrente
E
Controparte_1 parte resistente non costituita
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2021, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 03.05.2008 e che dall'unione Controparte_1 coniugale erano nati due figli ed rispettivamente in data 29.07.2008 e in data Per_1 Per_2
04.10.2011. Esponeva, altresì, che con decreto emesso in data 21.11.2018 il Tribunale di
Nocera Inferiore aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale e che, da quella data, non era più ripresa l'unione coniugale. Al contempo, esponeva che il resistente si era disinteressato della prole, non avendo mai contribuito al mantenimento della prole e non era stato mai presente nella vita delle figlie minori. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con affido condiviso Controparte_1 delle minori e assegnazione a sé della casa coniugale e con onere in capo al coniuge resistente di corrispondere la somma mensile di €. 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie nonché la somma di €. 200,00 a titolo di mantenimento personale. non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e, a seguito della discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa dei relativi patti
(cfr. copia decreto di omologa allegato al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando alle ulteriori domande, va rilevato che la domanda di mantenimento personale proposta da parte ricorrente va più correttamente riqualificata come domanda di corresponsione di assegno divorzile, trattandosi di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sul punto, giova ricordare che è onere della parte richiedente l'assegno divorzile provare la sussistenza dei presupposti per la concessione della predetta somma, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile (assistenziale, nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economicamente autosufficiente, e compensativa, per i casi di matrimonio di lunga durata, in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tal modo, comunque, a creare il patrimonio familiare). Nel valutare la funzione assistenziale dell'assegno, bisogna tener conto dell'autosufficienza economica della parte nonché dell'adeguatezza dei redditi della parte o dell'impossibilità oggettiva per la stessa di procurarsi delle entrate di sostentamento.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente si è limitata semplicemente a formulare la predetta domanda nell'atto introduttivo;
inoltre, non è stata svolta attività istruttoria diretta proprio a provare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile.
Ne deriva che, in assenza di attività istruttoria la parte resistente non ha provato la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile. nfatti, la giurisprudenza
è pacifica nel ritenere che “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare
l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (Cass. civile sez. I,
09/08/2019, n.21234).
Pertanto, la domanda proposta dalla parte ricorrente va rigettata.
Ciò posto, passando agli ulteriori provvedimenti, va confermato il contenuto dell'ordinanza presidenziale resa in data 03.07.2023 (v. verbale del 03.07.2023) in ordine alle statuizioni riguardanti la prole ed in particolare, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria nel corso del presente giudizio, si conferma la misura dell'assegno di mantenimento per i figli minori ed nella misura di €. 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 Per_2
(come stabilito dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto di omologa reso in data
21.11.2018).
Le spese di lite sarebbero state compensate in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti;
tuttavia, attesa la mancata costituzione della parte resistente, le spese di lite rimangono a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e coniugi per matrimonio contratto in data
[...] Controparte_1
03.05.2008 in CI (atto 3 parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2008);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att.
c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente;
4. conferma per il resto l'ordinanza presidenziale depositata in data 03.07.2023;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire