Sentenza 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2025, proposto da
IZ LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 270 del 18.07.2024 emessa dal Tribunale di Prato Sezione Lavoro (NRG. 947/2023).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 25 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. GU IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 25 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato l’ottemperanza del Ministero resistente, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, atteso che il predetto pagamento è stato eseguito successivamente alla instaurazione del giudizio.
Ritenuto di dovere dichiarare cessata la materia del contendere, attesa la piena satisfattività dell’interesse azionato, come dichiarato dalla ricorrente.
Ritenuto di dovere condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, attesa la corresponsione delle somme dovute solo successivamente alla proposizione dell’azione di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre il rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO MA BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
GU IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU IE | TO MA BU |
IL SEGRETARIO