Articolo 3 della Legge 24 gennaio 1978, n. 14
Articolo 2Articolo 4
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16 febbraio 1978
Art. 3.
L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione puo' provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1978
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