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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n. 11452/2022 RGL, promosse
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti. Davide Antonuccio e Parte_1
Giuseppe Chiaramonte ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in
Milano, Galleria San Babila n. 4/a, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale Distrettuale , sito in Via CP_1
Laurana n. 59 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo, giusta procura indicata in atti.
- opposto –
E
- in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore,
- opposto contumace-
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 10 gennaio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
1 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando,
❖ Dichiara la contumacia di Controparte_2
❖ Annulla gli avvisi di addebito nn. 59620130004974855000, 59620140001477331000,
59620160002397080000 e 59620160007447586000 di cui all'intimazione di pagamento opposta n. 29620229009128961/000
❖ Rigetta per il resto il ricorso.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2022 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo opposizione CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229009128961/000 - notificata il
28.10.2022 - con riguardo ai seguenti atti rientranti nella cognizione del Giudice del
Lavoro:
1. AVA n. 59620130004974855000
2. AVA n. 59620140001477331000
3. AVA n. 59620160002397080000
4. AVA n. 59620160007447586000
5. AVA n. 59620160009334779000
6. AVA n. 59620170004149814000
7. AVA n. 59620170005640036000.
A sostegno del ricorso deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento opposta l'illegittimità per i seguenti motivi:
- nullità derivata dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
- difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare:
- il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi afferenti all'intimazione di pagamento di competenza dell'ente riscossore;
2 - la disintegrità del contraddittorio non essendo stato evocato in giudizio l'ente riscossore;
- la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito.
Chiedeva, comunque, di esser autorizzata a chiamare in giudizio CP_2
Autorizzata la chiamata in giudizio dell'ente riscossore, questo non si costituiva.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 10 gennaio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Anzitutto va dichiarata la contumacia dell'ente riscossore che ritualmente evocato in giudizio non si costituiva.
Ritiene questo giudice, una volta sinteticamente esposte le domande, eccezioni e difese delle parti, di esaminare in primis le eccezioni di carattere pregiudiziale.
Anzitutto va disattesa l'eccezione di nullità per difetto di motivazione (vizio proprio dell'atto impugnato), in quanto esso risulta conforme al modello ministeriale e contiene l'espressa indicazione degli atti impugnati cosicché nessuna lesione del diritto di difesa può essere ipotizzata e, comunque, configurandosi come atto vincolato, non è suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione.
A tal proposito, oltretutto, è reiteratamente intervenuta la Suprema Corte (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/04/2024, n. 10692; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
09/11/2018, n. 28689; Cass. civ., Sez. V, Sent. del 18/01/2018, n. 1111; Cass. civ., Sez. VI -
5, Ord, dell'11/10/2018, n. 25343; Cass. civ., Sez. V, Sent. del 25/05/2011, n. 11466) che ha sottolineato come «[..] L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 , ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia».
Pertanto, «non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta
l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione
3 promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del D.M. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n.
212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del
2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”».
Sul punto si è espressa anche la locale Corte d'Appello (cfr. ex multis Corte d'Appello
Palermo, Sez. lavoro, Sent. dell'08/06/2020, n. 41) precisando che «[..] è sufficiente osservare che il requisito della motivazione, in cui rientra anche la natura del tributo e dell'Ente impositore, la cui assenza determina la nullità dell'atto alla quale la stessa si riferisce, costituisce elemento sostanziale indefettibile solo della cartella di pagamento, atto prodromico nonché presupposto dell'atto oggi impugnato. Il predetto requisito è, infatti, proprio della fase impositiva, come riportata nella cartella di pagamento, nel cui ambito il contribuente viene reso edotto ed informato di tutti gli elementi necessari alla intelligenza della pretesa creditoria e al connesso esercizio del diritto di difesa;
)».
Va pure disattesa, quanto meno in parte l'eccezione di tardività sollevata dall . CP_1
Invero, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti de quibus, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
Appare, all'uopo, opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: «Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia
4 mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante
l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ.,
e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981».
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'avviso di addebito ritualmente notificato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n. 16893).
5 La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale (costituito ad esempio dal procedimento monitorio - finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale) necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito ritualmente notificati
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente riscossore, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …».
Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
6 Conseguentemente, era onere di parte opposta dimostrare d'aver compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti impugnati, va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
7 Infatti, occorre tenere distinta la sospensione dei procedimenti esecutivi (per 541 giorni), sicuramente presente nella legislazione COVID, dalla sospensione del termine di prescrizione dettata dalla legislazione emergenziale che, come ritento anche dalla locale
Corte d'Appello (Sentenza n. 319 del 2 maggio 2024) è al massimo di 311 giorni.
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione della cd nullità derivata delle intimazioni di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti.
Alla luce della documentazione versata in atti è evidente che l'onere probatorio in ordine alla ritualità della notifica degli avvisi di addebito de quibus è stato assolto solo parzialmente con conseguente parziale accoglimento del ricorso.
Appare opportuno procedere partitamente esaminando i singoli avvisi di addebito oggetto di contestazione.
➢ Con riferimento all'AVA n° 59620130004974855000, esso risulta ritualmente notificato per posta (racc. n. 65017311718-6) in data 19.02.2014 per compiuta giacenza (nella busta sono presenti tutti gli elementi identificativi ai fini della ritualità della notifica)
Non possono, infatti, condividersi le doglianze esposte sul punto dal ricorrente in note conclusive, lamentandosi l'omesso invio della CAD, in quanto, condividendosi le argomentazioni della locale Corte d'Appello ( cfr. Sentenza n. 862/2024 del
21.11.2024) « gli avvisi di addebito predisposti dall ai sensi dell'art.30, co.4, CP_1
D.L. 78/2010, possono essere notificati anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trattandosi di meri atti recettizi non giudiziali, alla notifica si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito adottato con
D.M. 01.10.2008 – contenente la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli “invii con firma”, tra cui le raccomandate, che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, vengono consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso (artt. 24-25). Non si applicano, cioè, le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente,
i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio
8 postale ordinario. (Cass. n. 17598/2010). L'agente postale non è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dovendosi limitare a
“rilasciare” tale avviso immettendolo nella cassetta postale del destinatario.
Attività, questa, che nel caso di specie risulta effettuata dall'agente postale, come da annotazioni riportate sulla busta inesitata dell'avviso». Ciononostante , in assenza di prova di successivi atti interruttivi, alla data di notifica (28 ottobre 2022) dell'intimazione di pagamento n. 29620229009128961000, il credito risultava prescritto.
➢ Con riferimento all'AVA n° 59620140001477331000, esso (spedito con racc.
65025751842-0 ed afferente a Contributi IVS – Gestione Commercianti del 2013) non risulta ritualmente notificato in quanto non reca alcun timbro postale che consenta di dedurne data certa e contiene solo il timbro “al mittente per compiuta giacenza” con una sigla illeggibile e senza alcuna data, né l'ente previdenziale, a fronte di tale documentazione carente, si è premurato di ottenere dall'ente postale una certificazione idonea a verificare esattamente quando e se si sia perfezionata la compiuta giacenza, in quanto l'avviso di addebito quale titolo di formazione stragiudiziale - oltre che interruttivo della prescrizione - è necessariamente atto ricettizio); pertanto, anche i crediti contributivi ivi portati, in assenza di prova di atti interruttivi, risultavano già prescritti alla data del 28.10.2022.
➢ Con riferimento agli AVA nn 59620160002397080000 e 59620160007447586
(afferenti a Contributi IVS Gestione Commercianti entrambi per l'annualità 2015) non è stata provata la loro rituale notifica in quanto l'ente previdenziale ha depositato esclusivamente le ricevuta in formato “xml”, non fornendo la prova del contenuto della notifica e pertanto, deve esserne dichiarata la nullità.
Invero, quando la notifica viene effettuata via pec il gestore del mittente, previa verifica della correttezza formale del messaggio e dell'assenza di virus, in caso di esito positivo, restituisce al mittente la “ricevuta di accettazione” e genera automaticamente la “busta di trasporto” che contiene: a) il file “postacert.eml” che contiene il messaggio originale;
b) il file “daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio). Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a
9 quello del mittente una “ricevuta di avvenuta consegna” e dette ricevute possono essere in formato “.eml” (contenente sia il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati sia il file “daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni (contenente i dati di certificazione costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di Posta Elettronica Certificata del mittente), o nel solo formato tecnico “xml” (che, però, non consente di individuare - neppure per estremi - il contenuto del messaggio). Pertanto, essendo stata depositata la ricevuta in formato “.xml” si attesta l'avvenuta notifica di un atto ma non anche il contenuto del messaggio (non viene neppure indicata la tipologia di atto notificato).
A tal riguardo si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ.
Sez. III, Ordinanza, n. 16189 dell'8/06/2023; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
27/05/2024, n. 14790) che, seppur intervenuta in una fattispecie diversa (prova della notifica di un atto giudiziario mediante deposito in PCT), ha avuto modo di precisare che l'omesso deposito «[..] delle ricevute di accettazione e consegna in formato
".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina la nullità della notificazione. Atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario
[..]».
Pertanto, i crediti portati nei suddetti avvisi di addebito risultano prescritti in quanto, trattandosi di contributi IVS dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2015, si sarebbero dovuti versare entro il 6 luglio 2016 (come da DPCM del 15.6.2016), data da cui decorre il termine quinquennale;
per cui, anche computando il periodo di
10 sospensione previsto dalla legislazione emergenziale, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (28.10.2022) il termine prescrizionale era già decorso (13 maggio 2022).
Invece, appare fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'ente previdenziale con riferimento ai restanti atti (n. 59620160009334779000, n.
59620170004149814000 e n. 59620170005640036000).
A tal riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99:
«contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento».
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, in funzione recuperatoria, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, sia intervenuta la rituale notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito e gli stessi non siano stati tempestivamente opposti nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione nel merito avverso tale atto,
divenendo intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale.
Invero, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.
del 2-11-2017, n. 26101 ) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel
merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in
assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a
consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà
discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v.
Corte costituzionale, Ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo
11 comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla
proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore».
Orbene emerge per tabulas che gli avvisi di addebito n. 59620160009334779000, n.
59620170004149814000 e n. 59620170005640036000 risultano notificati per PEC rispettivamente in data 08.01.2017, 12.10.2017, e 18.10.2017 per cui alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (28 ottobre 2022) il termine di 40 giorni previsto ex lege era già decorso né alcuna prescrizione successiva a tale notifica era ancora maturata computando il periodo di sospensione (311 giorni) previsto dalla legislazione emergenziale
(13.11.2022, 19.8.2023, 25.8.2023).
Ne consegue che l'opposizione con riferimento a tali atti va ritenuta tardiva e, come tale, inammissibile.
Né, all'uopo, può essere accolta l'eccezione dell'opponente (cfr. note conclusive)
d'inesistenza dei suddetti atti in quanto notificati dall' da un indirizzo pec non inserito CP_1
nei pubblici registri.
Invero, i requisiti di validità e probatori della notifica via pec di atti impositivi seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2005 e s.m., che sono rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, nel quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuto dal destinatario.
Sulla scorta della documentazione depositata dall' (cfr. ricevute di consegna in CP_1
formato “.eml” ) legittimo si appalesa il procedimento notificatorio via pec degli avvisi in questione.
Sul punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dai Tribunali di Roma (Sent. n. 3342 del 16.6.2020) e LÌ (Sent n. 249 del 03/11/2021) che hanno puntualizzato che «L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R.
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario
12 risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600”. La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inerire nel registro INI-78/2010, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente. [..]. Dal canto suo, il D.P.R. n. 68 del 2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del
1973 e l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e
30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale
è assicurata - a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex L. n. 53 del 1994, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali
o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non
è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Alla luce di tali considerazioni
e preso atto che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito [..]».
E sul punto è intervenuto recentemente il Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5,
Ordinanza, 28/02/2023, n. 6015) che, sulla scia di precedenti arresti della stessa Corte ( cfr.
13 Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del 16/01/2023, n. 982; Cass. civ. Sez. Unite, Sent. del
18/05/2022, n. 15979) ha statuito che «In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale [..] non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994L. 21/01/1994, n. 53
(per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.».
Ed ancora nella pronuncia n. 982/2023 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord. del
16/01/2023, n. 982) si legge testualmente «Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa
Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela
l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020;
Cass. n. 29879 del 2021)».
E anche nel caso in esame parte ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica degli avvisi di addebito non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri. CP_2
14 In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
In ordine alle spese di lite, sussistono giusti motivi (connessi alla reciproca soccombenza) per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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