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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1490/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1490 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa con atto di citazione da
CF ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'Avv. Adolfo Giuseppe Righetti giusta procura allegata all'atto di citazione in appello contro
(C.F. _1 C.F._2
APPELLATO rappresentato e difeso dagli avv.ti Cecilia Bonetti e Niccolò Mantovani giusta procura in atti.
Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona n. 7063/2023 pubblicata in data 25.7.2023
Conclusioni di parte appellante:
Previa riforma, revoca, annullamento dell'ordinanza datata 25/07/23 (repert. n. 2912/2023) emessa dal Tribunale di Verona nel giudizio n. 2331/2020 r.g., accogliersi tutte le domande svolte dalla sig.ra nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1
nonchè nella memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. Sub. 1 e precisamente:
I) accertarsi che le somme presenti sul dossier titoli presso n. 2053/784067 e CP_2
sul conto corrente n. 3193556 non appartengono pro-quota al sig. ; _1
II) accertarsi che lo stesso era mero intestatario fiduciario;
III) accertarsi, incidenter tantum, la qualifica di locatrice, nel contratto Amplifon, in capo alla sig.ra ; Parte_1
IV) accertarsi che le somme versate sul conto corrente n. 3193556 CP_2
provengono esclusivamente dalla rimessa di Amplifon di cui la ricorrente è locatrice.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta l'acquisizione in giudizio del fascicolo
d'ufficio e di parte del procedimento civile di primo grado n. 2331/2020 R.G. Tribunale di Verona.
Spese di lite di entrambi i giudizi, rifuse.
Ci si oppone alle domande nuove sia di merito che istruttorie.
Conclusioni di parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE:
1) Rigettarsi integralmente tutte le domande formulate dell'appellante in via principale
e in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare quanto statuito dall'ordinanza di primo grado per tutte le ragioni esposte in narrativa e, di conseguenza, confermare integralmente l'ordinanza di primo grado Trib. Verona.
IN VIA ISTRUTTORIA:
2) Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado n. RG 2331/2020.
IN OGNI CASO:
3) Spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre Iva se dovuta, Cpa e spese generali al 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio il fratello Parte_1
perché venisse accertato che le somme presenti sul dossier titoli presso _1
n. 2053/784067 e sul conto corrente n. 3193556 non appartengono pro-quota CP_2
al sig. , essendone lo stesso mero intestatario fiduciario nonché, a seguito _1
pag. 2/13 delle contestazioni formulate dal convenuto, per accertare, incidenter tantum, la qualifica di “locatrice” di Amplifon e che le somme versate sul conto corrente CP_2
n. 3193556 provengono esclusivamente dalla rimessa di Amplifon, con la conseguenza che le rimesse del dossier titoli n. 2053/784067, provenienti unicamente dal conto corrente n. 3193556, sono alimentate da somme provenienti dalla locazione CP_2
Amplifon di cui è co-locataria. Parte_1
Si costituiva in giudizio affermandosi contitolare unitamente ai genitori _1
del conto corrente n. 3193556 sul quale la sorella aveva una mera delega ad operare nonché del dossier titoli n. 2053/784067 e chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse accertato che le somme presenti su dossier titoli n. 2053/784067 e sul CP_2
conto corrente n. 000003193556 non appartengono pro-quota a con Parte_1
conseguente condanna di alla restituzione in suo favore di euro Parte_1
30.000,00 o della minor somma di euro 22.500,00, quale somma pro-quota indebitamente prelevata dal conto corrente n. 000003193556 e dal dossier titoli n. 2053/784067 oltre alla somma di € 9.484,28 a titolo di danno non CP_2
patrimoniale da reato.
Il Tribunale di Verona, disposto il mutamento del rito ed espletata CTU contabile per analizzare i movimenti sul dossier titoli nr. 2053/78067 e sul c/c nr. 3193556, CP_2
accertava e dichiarava che le somme presenti sul conto corrente nr. 3193556 non appartengono pro quota a e appartenendo invece pro quota (1/3) a Parte_1
, mentre quelle sul dossier titoli 2053/784067 appartenevano pro quota di _1
¼ in capo a e . Parte_1 _1
Condannava, quindi, alla restituzione in favore di della Parte_1 _1
somma di euro 25.314,82 oltre ad ulteriori euro 3.000,00 ex art. 2059 c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello contestando la ritenuta Parte_1
presunzione di contitolarità in favore del fratello del conto corrente e del conto titoli in realtà alimentati unicamente da denaro dei genitori e conseguentemente la condanna alla restituzione delle somme in favore del fratello nonché dell'ulteriore somma ex art. 2059
c.c. Contesta altresì l'omessa pronuncia in punto di accertamento della qualità di locatrice di Amplifon.
Si è costituito resistendo al gravame. _1
pag. 3/13 Disposta la sospensione ex art. 283 c.p.c. della provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado e assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., disposta la riassegnazione a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.4.2025.
2. La pronuncia impugnata va riformata nei termini di seguito indicati.
Il presente procedimento va contestualizzato nell'ambito di rapporti conflittuali familiari che hanno dato origine anche ad un procedimento penale a carico di Parte_1
a seguito di denuncia sporta dai genitori e dal fratello per appropriazione
[...]
indebita aggravata di denaro dal conto corrente nr. 3193556 e di titoli dal dossier
2053/78067. Procedimento concluso con l'archiviazione.
Secondo la prospettazione di il dossier titoli era alimentato unicamente Parte_1
con provviste derivanti dal conto corrente nr. 3193556, alimentato dalle pensioni dei genitori e e dalla locazione Amplifon di cui la stessa era SO Persona_2
co-locataria e, quindi, con diritto di percepire i canoni.
, ritenendo che si operassero abusi e prelievi arbitrari su alcuni titoli, in Parte_1
data 30/03/18 e in data 13/04/18 provvedeva a girare, su un proprio dossier, titoli per euro 90.000,00 con l'intenzione di ritrasferirli al padre non appena fosse stato nominato un amministratore di sostegno come dichiarato in sede di interrogatorio al G.i.P. reso nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito della denuncia per appropriazione indebita presentata dai genitori in data 24/07/18.
Alla richiesta dell'amministratore di sostegno – nominato su ricorso presentato dalla stessa – l'appellante restituiva la somma di pertinenza del padre. Parte_1
Dopo la denuncia propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per accertare Parte_1
l'assenza della contitolarità pro quota del fratello delle somme sul dossier titoli n. _1
2053/784067 ma solo co-intestatario fiduciario e così anche per le somme del conto corrente.
Secondo la prospettazione di egli è titolare, assieme alla madre _1 Per_2
ed al padre (deceduti nelle more del giudizio di primo grado),
[...] SO
del conto corrente Unicredit Spa n. 000003193556, mentre il conto titoli n.
2053/784067, pur cointestato a tutti e quattro i familiari, era alimentato unicamente con provvista derivante dal conto corrente nr. 000003193556 le cui somme derivavano dai pag. 4/13 risparmi dei coniugi e del figlio maturati ancora negli Persona_3 _1 anni '80.
In data 03.05.2018, in occasione di un accesso in filiale, la madre Persona_2
scopriva che la figlia, , in data 13.04.2018 aveva disposto un bonifico di Parte_1
euro 5.000,00 dal conto in parola in favore di altro conto corrente, acceso presso la medesima banca ed a lei esclusivamente intestato, operazione non autorizzata.
Non solo, in data 30.03.2018 la medesima aveva unilateralmente Parte_1
disposto un trasferimento titoli per un importo complessivo pari ad euro 85.000,00 dal conto titoli n. 2053/784067, di cui la stessa era cointestataria insieme ai genitori ed al fratello.
Da qui la presentazione della denuncia querela e le richieste svolte in via riconvenzionale dal per il riconoscimento della non contitolarità sulle _1 predette somme della sorella a fronte dell'azione giudiziaria proposta da Parte_1
per far accertare la non contitolarità pro quota delle somme depositate sul conto corrente e conto titoli a lui cointestati.
2.1. La titolarità delle somme di cui al conto corrente n. 3193556 e del CP_2
dossier titoli n. 2053/784067. Valenza e superamento della presunzione di contitolarità.
Tenuto conto che ha proposto domanda di accertamento negativo della Parte_1
contitolarità pro quota da parte del fratello delle somme depositate sia _1
sul conto corrente sia sul conto titolo e che ha proposto in via _1
riconvenzionale domanda di accertamento negativo della contitolarità pro quota da parte di dei titoli di cui al dossier titoli, pronunce (rispettivamente di rigetto e Parte_1
di accoglimento) su cui vi è stata specifica impugnazione, i motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo la medesima la questione giuridica ad essi sottesa.
Va, allora, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “la cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal
pag. 5/13 versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che
l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (Cass. Sez. 2 Ordinanza n.
29324 del 21/10/2021).
E ancora “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso
o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass.Sez. 2 sentenza n. 77 del 04/01/2018).
Dunque, il riferimento normativo posto alla base della decisione impugnata (art. 1854
c.c.) è errato dovendo piuttosto farsi riferimento all'art. 1298 c.c.
Né le argomentazioni svolte dall'appellante sul punto possono ritenersi espressione di ius novorum, come sostenuto dall'appellato, trattandosi, piuttosto, di inquadramento giuridico della fattispecie e non di diversa domanda, essendo immutati i fatti costitutivi e trattandosi esclusivamente di individuare (anche d'ufficio) la norma corretta applicabile in questa ipotesi, in virtù del principio jura novit curia.
Ciò premesso, stando agli esiti della CTU contabile svolta dal dott. Persona_4
vanno tenuti distinti due periodi: quello ante 2010, per il quale non c'è documentazione bancaria in quanto non disponibile, come riferito dalla banca al CTU, che dunque non ha potuto effettuare alcuna analisi dei movimenti e della provenienza della provvista e quello post 2010, per il quale l'analisi contabile ha evidenziato quanto segue:
- con riferimento al conto corrente n. 3193556 intestato ai genitori e al fratello CP_2
con sola delega di firma di : il CTU ha riscontrato che il primo saldo Parte_1
disponibile è quello al all'01/11/2010 ed è pari ad euro15.888,10 e che il conto corrente
è stato alimentato principalmente e periodicamente dall'accredito delle pensioni dei pag. 6/13 coniugi SIg.ri e e dal canone di locazione di un SO Persona_2
negozio sito in Villafranca di Verona, di cui il SI. è usufruttuario e la SO
figlia nuda proprietaria oltre che –in minimissima parte- da versamenti Parte_1
di contanti. Sul medesimo risultano inoltre gli accrediti delle cedole maturate sui titoli sottoscritti, nonché gli accrediti relativi alla vendita/estinzione dei depositi titoli e delle polizze vita. Tra le uscite bancarie, si riscontra il costante addebito di imposte ed utenze, il pagamento mensile di polizze vita intestate ai coniugi e SO Per_2
spese condominiali e costanti prelievi al bancomat ed allo sportello di cui è
[...]
impossibile identificare gli esecutori (detti prelievi ammontano ad € 166.250). Si evidenziano inoltre l'emissione di assegni per € 230.000 in favore dei SIg.ri Parte_1
e , due operazioni di giroconto per complessivi € 11.772,93 e la
[...] _1 sottoscrizione di titoli per complessivi € 495.395,76.
Il CTU ha riscontrato che spesso, una volta disinvestiti i titoli, una parte del capitale accreditato sul conto corrente veniva reinvestita in altri titoli ed un'altra parte del capitale usciva dal conto sotto forma di assegni (con beneficiari i figli per complessivi €
230.000 di cui € 110.000 in favore del SI. ed € 120.000 in favore della _1
SI.ra ). Parte_1
- con riferimento al deposito titoli n. 2053/784067 intestato a tutti e quattro i CP_2
soggetti, il CTU ha riscontrato che il primo saldo disponibile è quello al 31/12/2010
(euro 86.396,85) e non è quindi possibile identificare chi abbia provveduto alla suddetta provvista. E' emerso, comunque, che gli investimenti ed i disinvestimenti del deposito titoli venivano regolarmente accreditati/addebitati sul conto corrente n. CP_2
3193556; ciò sino al mese di Aprile/Maggio 2018, quando tutti i titoli presenti sul deposito -per un valore di € 101.259,29- sono stati trasferiti in altri depositi
(precisamente: € 85.050,65 sul deposito titoli di ed € 16.208,64 sul Parte_1
deposito titoli di e ). SO Persona_2 _1
Da tali evidenze è possibile dedurre che, per il periodo successivo al 2010, il conto corrente è stato alimentato unicamente da provvista proveniente dai coniugi ER
e , mentre non vi è traccia di accrediti/versamenti da parte dei
[...] Persona_2
figli (peraltro i versamenti in contanti in tale periodo constano di un importo assai marginale pari ad euro 3.949,00).
pag. 7/13 Deve dunque ritenersi superata la presunzione di contitolarità delle somme in conto corrente attesa la provenienza esclusiva del denaro da redditi o denari dei coniugi e . SO Persona_2
E' ben vero che una parte di tali proventi risultano derivare dal canone di locazione
Amplifon, locazione commerciale concessa in base a contratto sottoscritto sia da come usufruttuario sia da come nuda proprietaria, ma SO Parte_1
ciò non qualifica i canoni percepiti (e dunque le relative somme) come di comproprietà di , tenuto conto che spettano all'usufruttuario i frutti derivanti dal bene Parte_1
e che i canoni venivano versati sul conto corrente n. 3193556, che nell'art. 6 CP_2 del contratto di locazione viene indicato come intestato al (solo) – e che SO
pacificamente non è mai stato intestato a - a riprova della riscossione Parte_1
del canone da parte del solo A ciò si aggiunge il fatto che le imposte SO
del contratto di locazione sono sempre state pagate interamente dal padre ER
(doc. 11 fascicolo primo grado convenuto appellato).
[...]
Quanto al dossier titoli, pur a fronte dell'impossibilità di individuare la provvista iniziale al 2010, è pacifico che tale conto fosse alimentato esclusivamente con denaro proveniente dal conto corrente 3193556, di esclusiva pertinenza dei coniugi ER
e e che, nel corso del periodo in esame, vi siano state diverse
[...] Persona_2
operazioni di investimento/disinvestimento titoli sempre in appoggio a tale conto corrente per complessivi euro 495.395,76, sicchè è pacifico che i titoli al 30/03/18 – che sono quelli di cui si discute la debenza pro quota - erano diversi da quelli al 31/12/10
(cfr. pagg 13 e 16 relazione peritale) ed erano stati acquistati esclusivamente con provvista del conto corrente riconducibile ai soli coniugi e SO Per_2
dunque, a prescindere dalla provvista con cui sono stati acquistati i titoli iniziali,
[...]
sicuramente i titoli di cui si discute sono certamente attribuibili ai soli coniugi ER
e , tenuto conto che il saldo iniziale titoli è di euro 86.396,85 e il
[...] Persona_2
saldo finale di euro 101.259,29 (trasferiti per euro 85.050,65 sul deposito titoli di e per euro 16.208,64 sul deposito titoli di Parte_1 SO Per_2
e ) con un valore titoli complessivi sottoscritti nel periodo di euro
[...] _1
495.395,76.
Non risultano, infatti, confluiti denari esterni che possano attribuirsi a e Parte_1
pag. 8/13 , con la conseguenza che gli investimenti in tale periodo devono ritenersi effettuati _1
con esclusivo denaro dei coniugi e anche a fronte del SO Persona_2
fatto che la provvista del conto corrente al 2010 era di appena 15.888,10 euro e che per il periodo successivo, come si è visto, gli unici denari utilizzati per l'acquisto dei titoli erano di e . SO Persona_2
Va detto che, per le considerazioni che seguono, anche la provvista iniziale al 2010 deve ritenersi di esclusiva pertinenza dei coniugi e , sicchè è SO Persona_2
indubbio che il dossier titoli sia sempre stato alimentato esclusivamente con il denaro di costoro.
Per il periodo post 2010, per il quale la CTU non ha potuto fornire elementi utili alla ricostruzione della provenienza della provvista per mancanza di documentazione da analizzare, la presunzione di contitolarità del conto corrente (rispetto a ) e _1
dossier titoli (rispetto a e ) risulta superata da una serie di _1 Parte_1 inequivocabili indizi che depongono per l'esclusiva attribuibilità dei denari con i quali sono stati movimentati tali conti ai coniugi e . SO Persona_2
SInificative in tal senso le affermazioni rese dalle stesse parti e dai diretti interessati in diversi contesti, tutte coerenti nell'attribuire l'esclusiva provenienza dei denari ai coniugi e : SO Persona_2
- Atto di denuncia datato 24/07/18 presentato dai sig.ri e _1 Persona_2
(doc. 1 fascicolo primo grado ricorrente appellante) in cui testualmente si dice: “ … per consentire anche a lei di eseguire le operazioni bancarie disposte dai genitori
[...]
e unici proprietari dei denari depositati sul conto corrente ER Persona_2
in parola. Gli stessi coniugi hanno altresì acceso con i propri denari, Persona_3
sempre presso Unicredit Spa, il conto titoli n. 2053/784067, intestando lo stesso anche ai figli sig.ri e ...” Parte_1 _1
- Comparsa di costituzione e risposta a firma di nel giudizio n. 4028/18 _1
per la nomina dell'amministratore di sostegno (doc. 2 fascicolo primo grado ricorrente appellante) in cui a pagina 3 si legge “tale conto corrente è alimentato dai guadagni dei sig.ri e e che il dossier titoli era: “... alimentato SO Persona_2 esclusivamente con i guadagni dei due anziani coniugi ...” e a pagina 5 che “tutte le somme depositate sul conto corrente n. 3193556 nonché tutte le somme con le quali
pag. 9/13 sono stati acquistati i titoli di cui al conto n. 2053/784067 sono di proprietà dei sig.ri
e ...”. SO Persona_2
L'ordinanza di archiviazione del G.I.P. del 22.10.2020 risulta riportata solo per stralcio nella comparsa conclusionale dell'appellante (pag.3: “… La richiesta di archiviazione deve trovare accoglimento. E' innegabile, invero, che, in linea con quanto sostenuto nella denuncia querela sporta da e , l'indagata abbia Persona_2 _1
compiuto operazioni bancarie su due conti accesi presso la filiale Unicredit Spa di
Villafranca di Verona, interamente costituiti da somme di proprietà dei propri genitori
e , perché la circostanza è documentale e non SO CP_3 contestata. …. Peraltro, pacificamente, il denaro che alimentava il conto in questione era, al di là della formale intestazione (valevole nei rapporti con la banca) di proprietà dei genitori della come prospettato nella stessa querela. .... Peraltro, nel caso Pt_1
di specie, è assodato che il conto era alimentato esclusivamente con denari di proprietà dei genitori dell'indagata...”), ma l'intervenuta archiviazione non è in contestazione.
In tale contesto gli esiti della C.T.U. contabile, pur analizzando il periodo successivo al
2010, evidenziano una provenienza di denari e una operatività di conto attribuibile ai soli coniugi e , che legittima la presunzione di analoga SO Persona_2
operatività anche per il periodo precedente, anche perché nessuna delle parti ha dato indicazioni di una provenienza dei denari diversa e ulteriore rispetto a quella di esclusiva proprietà dei genitori.
A fronte di un quadro presuntivo univoco e concordante che attesta l'attribuibilità esclusiva sia del conto corrente sia del conto titoli ai soli coniugi e SO
, e non hanno introdotto né allegato Persona_2 Parte_1 _1
elementi di segno contrario – al di là della formale intestazione - che portino a ritenere che in quei conti siano confluiti anche risorse personali di costoro.
2.2. I motivi di appello.
Alla luce delle considerazioni svolte sub 2.1. vanno decisi i motivi di appello.
Primo motivo di appello: Nella parte in cui l'ordinanza afferma che la sig.ra
non ha fornito prova contraria atta a superare la presunzione di Parte_1
contitolarità ex art. 1854 c.c. e conseguentemente, secondo l'appellata ordinanza, la non appartenenza delle somme pro quota a . _1
pag. 10/13 Il motivo va accolto in quanto come visto sia le somme sul conto titoli sia le somme sul conto corrente devono ritenersi di esclusiva pertinenza di e SO Per_2
[...]
Dunque, in riforma dei capi A e B e in accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta da dovrà essere dichiarata la non appartenenza pro Parte_1
quota delle somme presenti sul dossier titoli presso n. 2053/784067 e sul CP_2
conto corrente n. 3193556 a . CP_2 _1
Il capo A andrà confermato, invece, nella parte in cui dichiara la non appartenenza pro quota a delle somme presenti sul conto corrente n. 3193556 in quanto Parte_1 non oggetto di impugnazione (e invero mai contestato dall'appellante) e il capo B non è suscettibile di riforma nella parte in cui accerta la contitolarità (anche) in capo a per la quota di ¼ del dossier titoli presso n. 2053/784067 non Parte_1 CP_2
essendo stato proposto appello incidentale sul punto.
Secondo motivo di appello: Nella parte in cui l'ordinanza non ha accertato la qualità di colocatrice della sig.ra nel contratto di locazione con Parte_1
. CP_4
Il motivo risulta assorbito, in quanto la pronuncia, richiesta solo incidenter tantum, era funzionale esclusivamente ad accertare la provenienza della provvista del conto corrente da somme di non appartenenza di al fine del superamento della _1
presunzione di contitolarità.
Del resto, che abbia sottoscritto il contratto di locazione come nuda Parte_1
proprietaria non è in discussione risultando dal contratto, altro è, invece, il diritto di incamerare il canone che, come si è visto, va riconosciuto al padre.
Terzo motivo di appello: Nella parte in cui l'ordinanza ha condannato la sig.ra
a versare al sig. la somma di €. 25.314,82. Parte_1 _1
Il motivo va accolto e l'ordinanza impugnata riformata nel capo B nella parte in cui ha condannato alla restituzione dell'importo al fratello, a fronte del fatto Parte_1
che è risultato accertato che non ha alcun titolo sulle somme prelevate _1
non potendo ritenersi contitolare né del conto corrente né del conto titoli né pre né post
2010.
In ogni caso, è bene precisare che, per il conto titoli, si è visto come sia dirimente pag. 11/13 l'accertamento dell'acquisto dei titoli del cui valore si chiede la restituzione (cioè quelli al 30/03/18) con denaro di esclusiva proprietà dei genitori (anche a prescindere dalle valutazioni sul periodo ante 2010).
Quanto al conto corrente, fermo restando quanto osservato sub 2.1. sull'assenza di contitolarità sia ante sia post 2010, preme evidenziare come il saldo al 2010 fosse di appena 15.888,10 euro (si vedano sul punto le osservazioni del CTU alle controdeduzioni del CTP, pag. 24 relazione peritale “L'unica somma che può presumibilmente essere attribuita ai genitori ed a , sono gli € 15.888,10 _1
presenti sul c/c alla data del 01/11/2010. Ciò in quanto non si dispone di documentazione bancaria antecedente a detta data”) con uscite in favore di _1
dal 2011 al 2018 (quando i denari erano certamente dei soli genitori) per oltre 100
[...]
mila euro, sicchè, comunque, nessun importo a suo favore può riconoscersi.
Quarto motivo di appello: Nella parte in cui l'ordinanza ha condannato la sig.ra
al risarcimento del danno in €. 3.000,00 ex art. 2059 c.c. Parte_1
Il motivo va accolto tenuto conto che nessuna qualifica di persona offesa o danneggiata dal reato (cioè quello di appropriazione di somme di denaro) può attribuirsi a _1
, in quanto, per le valutazioni espresse sub 2.1., non può ritenersi proprietario delle
[...] somme asseritamente “distratte” da , a prescindere dall'esito del Parte_1 procedimento penale, peraltro concluso con l'archiviazione.
Quinto motivo di appello: Nella parte in cui l'ordinanza ha condannato la sig.ra
al pagamento delle spese legali liquidate in €. 4.000,00 oltre Parte_1
accessori.
La riforma della sentenza impugnata comporta la rideterminazione del regolamento delle spese nei termini indicati al successivo punto 3.
3. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
pag. 12/13 E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del
13/03/2013).
Dunque, per quanto riguarda le spese processuali, in applicazione dei principi di cui alle
SU 32061/2022, le spese vanno integralmente compensate in entrambi i gradi di giudizio attesa la soccombenza reciproca e il contesto in cui è maturato il procedimento.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in misura equivalente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Verona n. 7063/2023, ferma in ogni altra sua parte, così dispone:
- accerta e dichiara che le somme presenti sul conto corrente nr. 3193556 non CP_2
appartengono pro quota a;
_1
- accerta e dichiara che le somme di cui al dossier titoli nr. 2053/78067 non CP_2
appartengono pro quota a;
_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna di alla restituzione Parte_1
delle somme proposta da;
_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna di al risarcimento del Parte_1
danno ex art. 2059 c.c. proposta da;
_1
- compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
2) compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1490/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1490 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa con atto di citazione da
CF ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'Avv. Adolfo Giuseppe Righetti giusta procura allegata all'atto di citazione in appello contro
(C.F. _1 C.F._2
APPELLATO rappresentato e difeso dagli avv.ti Cecilia Bonetti e Niccolò Mantovani giusta procura in atti.
Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona n. 7063/2023 pubblicata in data 25.7.2023
Conclusioni di parte appellante:
Previa riforma, revoca, annullamento dell'ordinanza datata 25/07/23 (repert. n. 2912/2023) emessa dal Tribunale di Verona nel giudizio n. 2331/2020 r.g., accogliersi tutte le domande svolte dalla sig.ra nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1
nonchè nella memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. Sub. 1 e precisamente:
I) accertarsi che le somme presenti sul dossier titoli presso n. 2053/784067 e CP_2
sul conto corrente n. 3193556 non appartengono pro-quota al sig. ; _1
II) accertarsi che lo stesso era mero intestatario fiduciario;
III) accertarsi, incidenter tantum, la qualifica di locatrice, nel contratto Amplifon, in capo alla sig.ra ; Parte_1
IV) accertarsi che le somme versate sul conto corrente n. 3193556 CP_2
provengono esclusivamente dalla rimessa di Amplifon di cui la ricorrente è locatrice.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta l'acquisizione in giudizio del fascicolo
d'ufficio e di parte del procedimento civile di primo grado n. 2331/2020 R.G. Tribunale di Verona.
Spese di lite di entrambi i giudizi, rifuse.
Ci si oppone alle domande nuove sia di merito che istruttorie.
Conclusioni di parte appellata:
IN VIA PRINCIPALE:
1) Rigettarsi integralmente tutte le domande formulate dell'appellante in via principale
e in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare quanto statuito dall'ordinanza di primo grado per tutte le ragioni esposte in narrativa e, di conseguenza, confermare integralmente l'ordinanza di primo grado Trib. Verona.
IN VIA ISTRUTTORIA:
2) Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado n. RG 2331/2020.
IN OGNI CASO:
3) Spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre Iva se dovuta, Cpa e spese generali al 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio il fratello Parte_1
perché venisse accertato che le somme presenti sul dossier titoli presso _1
n. 2053/784067 e sul conto corrente n. 3193556 non appartengono pro-quota CP_2
al sig. , essendone lo stesso mero intestatario fiduciario nonché, a seguito _1
pag. 2/13 delle contestazioni formulate dal convenuto, per accertare, incidenter tantum, la qualifica di “locatrice” di Amplifon e che le somme versate sul conto corrente CP_2
n. 3193556 provengono esclusivamente dalla rimessa di Amplifon, con la conseguenza che le rimesse del dossier titoli n. 2053/784067, provenienti unicamente dal conto corrente n. 3193556, sono alimentate da somme provenienti dalla locazione CP_2
Amplifon di cui è co-locataria. Parte_1
Si costituiva in giudizio affermandosi contitolare unitamente ai genitori _1
del conto corrente n. 3193556 sul quale la sorella aveva una mera delega ad operare nonché del dossier titoli n. 2053/784067 e chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse accertato che le somme presenti su dossier titoli n. 2053/784067 e sul CP_2
conto corrente n. 000003193556 non appartengono pro-quota a con Parte_1
conseguente condanna di alla restituzione in suo favore di euro Parte_1
30.000,00 o della minor somma di euro 22.500,00, quale somma pro-quota indebitamente prelevata dal conto corrente n. 000003193556 e dal dossier titoli n. 2053/784067 oltre alla somma di € 9.484,28 a titolo di danno non CP_2
patrimoniale da reato.
Il Tribunale di Verona, disposto il mutamento del rito ed espletata CTU contabile per analizzare i movimenti sul dossier titoli nr. 2053/78067 e sul c/c nr. 3193556, CP_2
accertava e dichiarava che le somme presenti sul conto corrente nr. 3193556 non appartengono pro quota a e appartenendo invece pro quota (1/3) a Parte_1
, mentre quelle sul dossier titoli 2053/784067 appartenevano pro quota di _1
¼ in capo a e . Parte_1 _1
Condannava, quindi, alla restituzione in favore di della Parte_1 _1
somma di euro 25.314,82 oltre ad ulteriori euro 3.000,00 ex art. 2059 c.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello contestando la ritenuta Parte_1
presunzione di contitolarità in favore del fratello del conto corrente e del conto titoli in realtà alimentati unicamente da denaro dei genitori e conseguentemente la condanna alla restituzione delle somme in favore del fratello nonché dell'ulteriore somma ex art. 2059
c.c. Contesta altresì l'omessa pronuncia in punto di accertamento della qualità di locatrice di Amplifon.
Si è costituito resistendo al gravame. _1
pag. 3/13 Disposta la sospensione ex art. 283 c.p.c. della provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado e assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., disposta la riassegnazione a nuovo giudice istruttore, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.4.2025.
2. La pronuncia impugnata va riformata nei termini di seguito indicati.
Il presente procedimento va contestualizzato nell'ambito di rapporti conflittuali familiari che hanno dato origine anche ad un procedimento penale a carico di Parte_1
a seguito di denuncia sporta dai genitori e dal fratello per appropriazione
[...]
indebita aggravata di denaro dal conto corrente nr. 3193556 e di titoli dal dossier
2053/78067. Procedimento concluso con l'archiviazione.
Secondo la prospettazione di il dossier titoli era alimentato unicamente Parte_1
con provviste derivanti dal conto corrente nr. 3193556, alimentato dalle pensioni dei genitori e e dalla locazione Amplifon di cui la stessa era SO Persona_2
co-locataria e, quindi, con diritto di percepire i canoni.
, ritenendo che si operassero abusi e prelievi arbitrari su alcuni titoli, in Parte_1
data 30/03/18 e in data 13/04/18 provvedeva a girare, su un proprio dossier, titoli per euro 90.000,00 con l'intenzione di ritrasferirli al padre non appena fosse stato nominato un amministratore di sostegno come dichiarato in sede di interrogatorio al G.i.P. reso nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito della denuncia per appropriazione indebita presentata dai genitori in data 24/07/18.
Alla richiesta dell'amministratore di sostegno – nominato su ricorso presentato dalla stessa – l'appellante restituiva la somma di pertinenza del padre. Parte_1
Dopo la denuncia propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per accertare Parte_1
l'assenza della contitolarità pro quota del fratello delle somme sul dossier titoli n. _1
2053/784067 ma solo co-intestatario fiduciario e così anche per le somme del conto corrente.
Secondo la prospettazione di egli è titolare, assieme alla madre _1 Per_2
ed al padre (deceduti nelle more del giudizio di primo grado),
[...] SO
del conto corrente Unicredit Spa n. 000003193556, mentre il conto titoli n.
2053/784067, pur cointestato a tutti e quattro i familiari, era alimentato unicamente con provvista derivante dal conto corrente nr. 000003193556 le cui somme derivavano dai pag. 4/13 risparmi dei coniugi e del figlio maturati ancora negli Persona_3 _1 anni '80.
In data 03.05.2018, in occasione di un accesso in filiale, la madre Persona_2
scopriva che la figlia, , in data 13.04.2018 aveva disposto un bonifico di Parte_1
euro 5.000,00 dal conto in parola in favore di altro conto corrente, acceso presso la medesima banca ed a lei esclusivamente intestato, operazione non autorizzata.
Non solo, in data 30.03.2018 la medesima aveva unilateralmente Parte_1
disposto un trasferimento titoli per un importo complessivo pari ad euro 85.000,00 dal conto titoli n. 2053/784067, di cui la stessa era cointestataria insieme ai genitori ed al fratello.
Da qui la presentazione della denuncia querela e le richieste svolte in via riconvenzionale dal per il riconoscimento della non contitolarità sulle _1 predette somme della sorella a fronte dell'azione giudiziaria proposta da Parte_1
per far accertare la non contitolarità pro quota delle somme depositate sul conto corrente e conto titoli a lui cointestati.
2.1. La titolarità delle somme di cui al conto corrente n. 3193556 e del CP_2
dossier titoli n. 2053/784067. Valenza e superamento della presunzione di contitolarità.
Tenuto conto che ha proposto domanda di accertamento negativo della Parte_1
contitolarità pro quota da parte del fratello delle somme depositate sia _1
sul conto corrente sia sul conto titolo e che ha proposto in via _1
riconvenzionale domanda di accertamento negativo della contitolarità pro quota da parte di dei titoli di cui al dossier titoli, pronunce (rispettivamente di rigetto e Parte_1
di accoglimento) su cui vi è stata specifica impugnazione, i motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo la medesima la questione giuridica ad essi sottesa.
Va, allora, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “la cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal
pag. 5/13 versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che
l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (Cass. Sez. 2 Ordinanza n.
29324 del 21/10/2021).
E ancora “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso
o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass.Sez. 2 sentenza n. 77 del 04/01/2018).
Dunque, il riferimento normativo posto alla base della decisione impugnata (art. 1854
c.c.) è errato dovendo piuttosto farsi riferimento all'art. 1298 c.c.
Né le argomentazioni svolte dall'appellante sul punto possono ritenersi espressione di ius novorum, come sostenuto dall'appellato, trattandosi, piuttosto, di inquadramento giuridico della fattispecie e non di diversa domanda, essendo immutati i fatti costitutivi e trattandosi esclusivamente di individuare (anche d'ufficio) la norma corretta applicabile in questa ipotesi, in virtù del principio jura novit curia.
Ciò premesso, stando agli esiti della CTU contabile svolta dal dott. Persona_4
vanno tenuti distinti due periodi: quello ante 2010, per il quale non c'è documentazione bancaria in quanto non disponibile, come riferito dalla banca al CTU, che dunque non ha potuto effettuare alcuna analisi dei movimenti e della provenienza della provvista e quello post 2010, per il quale l'analisi contabile ha evidenziato quanto segue:
- con riferimento al conto corrente n. 3193556 intestato ai genitori e al fratello CP_2
con sola delega di firma di : il CTU ha riscontrato che il primo saldo Parte_1
disponibile è quello al all'01/11/2010 ed è pari ad euro15.888,10 e che il conto corrente
è stato alimentato principalmente e periodicamente dall'accredito delle pensioni dei pag. 6/13 coniugi SIg.ri e e dal canone di locazione di un SO Persona_2
negozio sito in Villafranca di Verona, di cui il SI. è usufruttuario e la SO
figlia nuda proprietaria oltre che –in minimissima parte- da versamenti Parte_1
di contanti. Sul medesimo risultano inoltre gli accrediti delle cedole maturate sui titoli sottoscritti, nonché gli accrediti relativi alla vendita/estinzione dei depositi titoli e delle polizze vita. Tra le uscite bancarie, si riscontra il costante addebito di imposte ed utenze, il pagamento mensile di polizze vita intestate ai coniugi e SO Per_2
spese condominiali e costanti prelievi al bancomat ed allo sportello di cui è
[...]
impossibile identificare gli esecutori (detti prelievi ammontano ad € 166.250). Si evidenziano inoltre l'emissione di assegni per € 230.000 in favore dei SIg.ri Parte_1
e , due operazioni di giroconto per complessivi € 11.772,93 e la
[...] _1 sottoscrizione di titoli per complessivi € 495.395,76.
Il CTU ha riscontrato che spesso, una volta disinvestiti i titoli, una parte del capitale accreditato sul conto corrente veniva reinvestita in altri titoli ed un'altra parte del capitale usciva dal conto sotto forma di assegni (con beneficiari i figli per complessivi €
230.000 di cui € 110.000 in favore del SI. ed € 120.000 in favore della _1
SI.ra ). Parte_1
- con riferimento al deposito titoli n. 2053/784067 intestato a tutti e quattro i CP_2
soggetti, il CTU ha riscontrato che il primo saldo disponibile è quello al 31/12/2010
(euro 86.396,85) e non è quindi possibile identificare chi abbia provveduto alla suddetta provvista. E' emerso, comunque, che gli investimenti ed i disinvestimenti del deposito titoli venivano regolarmente accreditati/addebitati sul conto corrente n. CP_2
3193556; ciò sino al mese di Aprile/Maggio 2018, quando tutti i titoli presenti sul deposito -per un valore di € 101.259,29- sono stati trasferiti in altri depositi
(precisamente: € 85.050,65 sul deposito titoli di ed € 16.208,64 sul Parte_1
deposito titoli di e ). SO Persona_2 _1
Da tali evidenze è possibile dedurre che, per il periodo successivo al 2010, il conto corrente è stato alimentato unicamente da provvista proveniente dai coniugi ER
e , mentre non vi è traccia di accrediti/versamenti da parte dei
[...] Persona_2
figli (peraltro i versamenti in contanti in tale periodo constano di un importo assai marginale pari ad euro 3.949,00).
pag. 7/13 Deve dunque ritenersi superata la presunzione di contitolarità delle somme in conto corrente attesa la provenienza esclusiva del denaro da redditi o denari dei coniugi e . SO Persona_2
E' ben vero che una parte di tali proventi risultano derivare dal canone di locazione
Amplifon, locazione commerciale concessa in base a contratto sottoscritto sia da come usufruttuario sia da come nuda proprietaria, ma SO Parte_1
ciò non qualifica i canoni percepiti (e dunque le relative somme) come di comproprietà di , tenuto conto che spettano all'usufruttuario i frutti derivanti dal bene Parte_1
e che i canoni venivano versati sul conto corrente n. 3193556, che nell'art. 6 CP_2 del contratto di locazione viene indicato come intestato al (solo) – e che SO
pacificamente non è mai stato intestato a - a riprova della riscossione Parte_1
del canone da parte del solo A ciò si aggiunge il fatto che le imposte SO
del contratto di locazione sono sempre state pagate interamente dal padre ER
(doc. 11 fascicolo primo grado convenuto appellato).
[...]
Quanto al dossier titoli, pur a fronte dell'impossibilità di individuare la provvista iniziale al 2010, è pacifico che tale conto fosse alimentato esclusivamente con denaro proveniente dal conto corrente 3193556, di esclusiva pertinenza dei coniugi ER
e e che, nel corso del periodo in esame, vi siano state diverse
[...] Persona_2
operazioni di investimento/disinvestimento titoli sempre in appoggio a tale conto corrente per complessivi euro 495.395,76, sicchè è pacifico che i titoli al 30/03/18 – che sono quelli di cui si discute la debenza pro quota - erano diversi da quelli al 31/12/10
(cfr. pagg 13 e 16 relazione peritale) ed erano stati acquistati esclusivamente con provvista del conto corrente riconducibile ai soli coniugi e SO Per_2
dunque, a prescindere dalla provvista con cui sono stati acquistati i titoli iniziali,
[...]
sicuramente i titoli di cui si discute sono certamente attribuibili ai soli coniugi ER
e , tenuto conto che il saldo iniziale titoli è di euro 86.396,85 e il
[...] Persona_2
saldo finale di euro 101.259,29 (trasferiti per euro 85.050,65 sul deposito titoli di e per euro 16.208,64 sul deposito titoli di Parte_1 SO Per_2
e ) con un valore titoli complessivi sottoscritti nel periodo di euro
[...] _1
495.395,76.
Non risultano, infatti, confluiti denari esterni che possano attribuirsi a e Parte_1
pag. 8/13 , con la conseguenza che gli investimenti in tale periodo devono ritenersi effettuati _1
con esclusivo denaro dei coniugi e anche a fronte del SO Persona_2
fatto che la provvista del conto corrente al 2010 era di appena 15.888,10 euro e che per il periodo successivo, come si è visto, gli unici denari utilizzati per l'acquisto dei titoli erano di e . SO Persona_2
Va detto che, per le considerazioni che seguono, anche la provvista iniziale al 2010 deve ritenersi di esclusiva pertinenza dei coniugi e , sicchè è SO Persona_2
indubbio che il dossier titoli sia sempre stato alimentato esclusivamente con il denaro di costoro.
Per il periodo post 2010, per il quale la CTU non ha potuto fornire elementi utili alla ricostruzione della provenienza della provvista per mancanza di documentazione da analizzare, la presunzione di contitolarità del conto corrente (rispetto a ) e _1
dossier titoli (rispetto a e ) risulta superata da una serie di _1 Parte_1 inequivocabili indizi che depongono per l'esclusiva attribuibilità dei denari con i quali sono stati movimentati tali conti ai coniugi e . SO Persona_2
SInificative in tal senso le affermazioni rese dalle stesse parti e dai diretti interessati in diversi contesti, tutte coerenti nell'attribuire l'esclusiva provenienza dei denari ai coniugi e : SO Persona_2
- Atto di denuncia datato 24/07/18 presentato dai sig.ri e _1 Persona_2
(doc. 1 fascicolo primo grado ricorrente appellante) in cui testualmente si dice: “ … per consentire anche a lei di eseguire le operazioni bancarie disposte dai genitori
[...]
e unici proprietari dei denari depositati sul conto corrente ER Persona_2
in parola. Gli stessi coniugi hanno altresì acceso con i propri denari, Persona_3
sempre presso Unicredit Spa, il conto titoli n. 2053/784067, intestando lo stesso anche ai figli sig.ri e ...” Parte_1 _1
- Comparsa di costituzione e risposta a firma di nel giudizio n. 4028/18 _1
per la nomina dell'amministratore di sostegno (doc. 2 fascicolo primo grado ricorrente appellante) in cui a pagina 3 si legge “tale conto corrente è alimentato dai guadagni dei sig.ri e e che il dossier titoli era: “... alimentato SO Persona_2 esclusivamente con i guadagni dei due anziani coniugi ...” e a pagina 5 che “tutte le somme depositate sul conto corrente n. 3193556 nonché tutte le somme con le quali
pag. 9/13 sono stati acquistati i titoli di cui al conto n. 2053/784067 sono di proprietà dei sig.ri
e ...”. SO Persona_2
L'ordinanza di archiviazione del G.I.P. del 22.10.2020 risulta riportata solo per stralcio nella comparsa conclusionale dell'appellante (pag.3: “… La richiesta di archiviazione deve trovare accoglimento. E' innegabile, invero, che, in linea con quanto sostenuto nella denuncia querela sporta da e , l'indagata abbia Persona_2 _1
compiuto operazioni bancarie su due conti accesi presso la filiale Unicredit Spa di
Villafranca di Verona, interamente costituiti da somme di proprietà dei propri genitori
e , perché la circostanza è documentale e non SO CP_3 contestata. …. Peraltro, pacificamente, il denaro che alimentava il conto in questione era, al di là della formale intestazione (valevole nei rapporti con la banca) di proprietà dei genitori della come prospettato nella stessa querela. .... Peraltro, nel caso Pt_1
di specie, è assodato che il conto era alimentato esclusivamente con denari di proprietà dei genitori dell'indagata...”), ma l'intervenuta archiviazione non è in contestazione.
In tale contesto gli esiti della C.T.U. contabile, pur analizzando il periodo successivo al
2010, evidenziano una provenienza di denari e una operatività di conto attribuibile ai soli coniugi e , che legittima la presunzione di analoga SO Persona_2
operatività anche per il periodo precedente, anche perché nessuna delle parti ha dato indicazioni di una provenienza dei denari diversa e ulteriore rispetto a quella di esclusiva proprietà dei genitori.
A fronte di un quadro presuntivo univoco e concordante che attesta l'attribuibilità esclusiva sia del conto corrente sia del conto titoli ai soli coniugi e SO
, e non hanno introdotto né allegato Persona_2 Parte_1 _1
elementi di segno contrario – al di là della formale intestazione - che portino a ritenere che in quei conti siano confluiti anche risorse personali di costoro.
2.2. I motivi di appello.
Alla luce delle considerazioni svolte sub 2.1. vanno decisi i motivi di appello.
Primo motivo di appello: Nella parte in cui l'ordinanza afferma che la sig.ra
non ha fornito prova contraria atta a superare la presunzione di Parte_1
contitolarità ex art. 1854 c.c. e conseguentemente, secondo l'appellata ordinanza, la non appartenenza delle somme pro quota a . _1
pag. 10/13 Il motivo va accolto in quanto come visto sia le somme sul conto titoli sia le somme sul conto corrente devono ritenersi di esclusiva pertinenza di e SO Per_2
[...]
Dunque, in riforma dei capi A e B e in accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta da dovrà essere dichiarata la non appartenenza pro Parte_1
quota delle somme presenti sul dossier titoli presso n. 2053/784067 e sul CP_2
conto corrente n. 3193556 a . CP_2 _1
Il capo A andrà confermato, invece, nella parte in cui dichiara la non appartenenza pro quota a delle somme presenti sul conto corrente n. 3193556 in quanto Parte_1 non oggetto di impugnazione (e invero mai contestato dall'appellante) e il capo B non è suscettibile di riforma nella parte in cui accerta la contitolarità (anche) in capo a per la quota di ¼ del dossier titoli presso n. 2053/784067 non Parte_1 CP_2
essendo stato proposto appello incidentale sul punto.
Secondo motivo di appello: Nella parte in cui l'ordinanza non ha accertato la qualità di colocatrice della sig.ra nel contratto di locazione con Parte_1
. CP_4
Il motivo risulta assorbito, in quanto la pronuncia, richiesta solo incidenter tantum, era funzionale esclusivamente ad accertare la provenienza della provvista del conto corrente da somme di non appartenenza di al fine del superamento della _1
presunzione di contitolarità.
Del resto, che abbia sottoscritto il contratto di locazione come nuda Parte_1
proprietaria non è in discussione risultando dal contratto, altro è, invece, il diritto di incamerare il canone che, come si è visto, va riconosciuto al padre.
Terzo motivo di appello: Nella parte in cui l'ordinanza ha condannato la sig.ra
a versare al sig. la somma di €. 25.314,82. Parte_1 _1
Il motivo va accolto e l'ordinanza impugnata riformata nel capo B nella parte in cui ha condannato alla restituzione dell'importo al fratello, a fronte del fatto Parte_1
che è risultato accertato che non ha alcun titolo sulle somme prelevate _1
non potendo ritenersi contitolare né del conto corrente né del conto titoli né pre né post
2010.
In ogni caso, è bene precisare che, per il conto titoli, si è visto come sia dirimente pag. 11/13 l'accertamento dell'acquisto dei titoli del cui valore si chiede la restituzione (cioè quelli al 30/03/18) con denaro di esclusiva proprietà dei genitori (anche a prescindere dalle valutazioni sul periodo ante 2010).
Quanto al conto corrente, fermo restando quanto osservato sub 2.1. sull'assenza di contitolarità sia ante sia post 2010, preme evidenziare come il saldo al 2010 fosse di appena 15.888,10 euro (si vedano sul punto le osservazioni del CTU alle controdeduzioni del CTP, pag. 24 relazione peritale “L'unica somma che può presumibilmente essere attribuita ai genitori ed a , sono gli € 15.888,10 _1
presenti sul c/c alla data del 01/11/2010. Ciò in quanto non si dispone di documentazione bancaria antecedente a detta data”) con uscite in favore di _1
dal 2011 al 2018 (quando i denari erano certamente dei soli genitori) per oltre 100
[...]
mila euro, sicchè, comunque, nessun importo a suo favore può riconoscersi.
Quarto motivo di appello: Nella parte in cui l'ordinanza ha condannato la sig.ra
al risarcimento del danno in €. 3.000,00 ex art. 2059 c.c. Parte_1
Il motivo va accolto tenuto conto che nessuna qualifica di persona offesa o danneggiata dal reato (cioè quello di appropriazione di somme di denaro) può attribuirsi a _1
, in quanto, per le valutazioni espresse sub 2.1., non può ritenersi proprietario delle
[...] somme asseritamente “distratte” da , a prescindere dall'esito del Parte_1 procedimento penale, peraltro concluso con l'archiviazione.
Quinto motivo di appello: Nella parte in cui l'ordinanza ha condannato la sig.ra
al pagamento delle spese legali liquidate in €. 4.000,00 oltre Parte_1
accessori.
La riforma della sentenza impugnata comporta la rideterminazione del regolamento delle spese nei termini indicati al successivo punto 3.
3. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
pag. 12/13 E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del
13/03/2013).
Dunque, per quanto riguarda le spese processuali, in applicazione dei principi di cui alle
SU 32061/2022, le spese vanno integralmente compensate in entrambi i gradi di giudizio attesa la soccombenza reciproca e il contesto in cui è maturato il procedimento.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in misura equivalente.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Verona n. 7063/2023, ferma in ogni altra sua parte, così dispone:
- accerta e dichiara che le somme presenti sul conto corrente nr. 3193556 non CP_2
appartengono pro quota a;
_1
- accerta e dichiara che le somme di cui al dossier titoli nr. 2053/78067 non CP_2
appartengono pro quota a;
_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna di alla restituzione Parte_1
delle somme proposta da;
_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di condanna di al risarcimento del Parte_1
danno ex art. 2059 c.c. proposta da;
_1
- compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
2) compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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