Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4651/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4651/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: commessa presso la società “Lidl Italia S.r.l. a Socio Unico” reddito: euro 1.700,00 al mese per 14 mensilità
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio metalmeccanico presso la società “Mille S.r.l.” reddito: euro 2.100,00 al mese per 13 mensilità
entrambi con l'Avv. Anna Barbara Guerzoni presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a GN (VR) il 20-7-2019 (anno 2019, Numero 48, Parte II, serie C, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori e la Per_1 Persona_3 loro collocazione prevalente sarà presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa coniugale sita in Castelmassa (RO) via XXV Aprile 10/A è assegnata alla moglie con tutti gli arredi e corredi, che vi abiterà con i figli. Parte_1
Il Sig. trasferirà tutti i suoi effetti personali entro e non oltre 15 Parte_2
(quindici) giorni dal deposito del presente atto.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicate:
- nei fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
- un giorno infrasettimanale dall'uscita della scuola fino al dopo cena (il mercoledì) quando i minori trascorreranno il fine settimana con il padre e due giorni infrasettimanali (il lunedì e il giovedì) all'uscita della scuola fino al dopo cena, quando i minori trascorreranno il fine settimana con la madre, salvo modifiche da concordare in base ai turni lavorativi dei genitori;
- durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno ugual tempo con entrambi i genitori, in ogni caso alterneranno Natale / Santo Stefano e il 31 dicembre / 06 gennaio e così ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti.
- le vacanze infrascolastiche saranno alternate tra i genitori.
- durante le vacanze Pasquali i figli trascorreranno 3 (tre) giorni con un genitore 3 (tre) giorni con l'altro alternando Pasqua e Pasquetta.
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie entro il giorno Parte_2
20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e sino a che gli stessi non si renderanno economicamente autosufficienti, la somma di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al buono spesa del valore di € 150,00 che mensilmente percepisce dalla propria azienda, così per complessivi
€ 500,00. Si precisa che il Sig. nel caso in cui non dovesse Parte_2 percepire, per qualsiasi ragione, il predetto bonus, integrerà l'assegno di mantenimento con pari somma. I genitori si impegnano a versare nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie anticipate e documentate, nonché preventivamente concordate, se necessario, secondo lo schema seguente: a) Spese mediche documentate che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione, farmaci e presidi prescritti dal medico curante, trattamenti sanitari urgenti anche se non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari
2 b) Spese mediche documentate che richiedono il preventivo accordo: Spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e relativi presidi, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private. c) Spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: spese d'iscrizione, acquisto dei libri scolastici e del corredo scolastico di cancelleria di inizio anno, visite guidate organizzate dalla scuola senza il pernottamento, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica, spese per lezioni private, e/spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola entro il limite di spesa di € 600,00. d) Spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese per alloggio -ove fuori sede- di università pubbliche o private, corsi di specializzazione e master post- universitari, corsi di recupero e lezioni private, viaggi d'istruzione con pernottamento organizzati dalla scuola, frequenza del conservatorio o scuole di formazione, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi, viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. e) Spese documentate di natura ludica o ricreativa che non richiedono il preventivo accordo: spese relative ad un'attività sportiva e/o ricreativa extrascolastica e relativa attrezzatura purché l'esborso non superi € 500,00 annui. f) Spese di natura ludica o ricreativa che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche, corsi d'informatica con la relativa strumentazione, corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, corsi privati per l'apprendimento di lingue straniere. g) Altre spese che non richiedono preventivo accordo: spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria per il mezzo di trasporto se acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. h) Altre spese che richiedono preventivo accordo: spese per il conseguimento di patenti di guida (corso e lezioni), spese di acquisto di mezzi di trasporto e la sua manutenzione straordinaria. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
6. L'assegno unico e universale erogato per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
3 7. Le parti dichiarano che dal punto di vista economico-patrimoniale, non hanno più nulla da che pretendere una nei confronti dell'altra.
8. Le spese del presente ricorso saranno compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.4651/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a GN (VR) il 20-7- Parte_2
2019, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
4 di GN (VR), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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