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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2613/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 2613/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Francesca DONADIO (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e , hanno esposto: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Dronero (CN) il 1° settembre 1996, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 1996;
- che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo (CN) il 15/07/2002, , a Persona_1 Persona_2
Cuneo (CN) l'08/01/2006 e , a Cuneo (CN) il 10/12/2015; Persona_3
1 - che il rapporto tra i coniugi era deteriorato sicché gli stessi erano addivenuti ad una separazione consensuale omologata dal Tribunale di Cuneo con decreto pubblicato il 28/10/2021;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis.51 co
2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 11/10/2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli nati dal matrimonio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per i figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, e , nonché condivisibili condizioni di Per_1 Per_2 affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento anche per il figlio minore per il Per_3 quale si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il [...] a Parte_1
Dronero (CN), e , nato il [...] Dronero (CN), celebrato in Dronero (CN) Controparte_1
l'01/09/1996, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II,
Serie A, dell'anno 1996;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DRONERO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 2613/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Francesca DONADIO (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e , hanno esposto: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in Dronero (CN) il 1° settembre 1996, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 1996;
- che dal matrimonio sono nati i figli , a Cuneo (CN) il 15/07/2002, , a Persona_1 Persona_2
Cuneo (CN) l'08/01/2006 e , a Cuneo (CN) il 10/12/2015; Persona_3
1 - che il rapporto tra i coniugi era deteriorato sicché gli stessi erano addivenuti ad una separazione consensuale omologata dal Tribunale di Cuneo con decreto pubblicato il 28/10/2021;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis.51 co
2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data 11/10/2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli nati dal matrimonio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per i figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, e , nonché condivisibili condizioni di Per_1 Per_2 affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento anche per il figlio minore per il Per_3 quale si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata il [...] a Parte_1
Dronero (CN), e , nato il [...] Dronero (CN), celebrato in Dronero (CN) Controparte_1
l'01/09/1996, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II,
Serie A, dell'anno 1996;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DRONERO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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