Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 4.12.2024., visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 5557/2018 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone e domiciliata Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Massimiliano Minicucci , elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Resistente
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.9.2018 , la ricorrente in epigrafe deduceva:
- che, in data 12.7.2016, sussistendone tutti i requisiti di legge, presentava all' domanda CP_1 per ottenere l'indennità di disoccupazione Naspi;
CP_
- che l' accoglieva la domanda e, in data 13.4.2017, poneva in pagamento i relativi emol ti maturati dal 13.7.2016 al 2.2.2017, come da documentazione allegata;
- che la somma calcolata dall' a titolo di indennità Naspi spettante dal 13.7.2016 al CP_1
2.2.2017( 6 mesi e 21 giorn ata pari ad euro 3213,00 (come da conteggio analitico riportato in ricorso alla prima pagina);
- che, tuttavia, nulla veniva corrisposto alla ricorrente;
CP_
- che, dopo una rapida verifica presso la sede di San Giuseppe Vesuviano, le veniva informalmente comunicato che l'intera somm urata a titolo di Naspi 22016-017, pari ad euro 3213,00, era stata trattenuta dall' in via di compensazione con indebiti CP_1 previdenziali dovuti dalla ricorrente all' CP_2
Tanto premesso, dedotta l'illegittimità della compensazione totale operata dall' per CP_2 violazione del limite di 1/5 della somma vantata dall'istante quale credito, nonc ite consistente nel rispetto del trattamento minimo- e, dunque, la sussistenza del diritto al pagamento dei 4/5 della somma riconosciutale a titolo di Naspi, ha concluso chiedendo accertarsi
1
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto sulla scorta delle motivazioni che si vanno ad esporre. Ai fini della preliminare e necessaria delimitazione del tema di indigine deve rilevarsi che la parte ricorrente non contesta né l'esistenza, né la fondatezza dell'indebito fatto valere dall' : parte CP_2 istante, invero, si duole unicamente del provvedimento di compensazione che nerato trattenute in misura superiore al duplice limite di legge consistente, a suo dire, nella circostanza che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di 1/5 della pensione, assegno o indennità, e che sia fatto salvo comunque il trattamento minimo. È altrettanto pacifica tra le parti l'esistenza del credito dell'istante per euro 3213,00 a titolo di indennità di disoccupazione Naspi, prestazione (pacificamente) riconosciuta dall'Istituto su domanda amministrativa del 12.7.2016. Ed invero risulta versato in atti il provvedimento dell' datato 13.4.2017, di accoglimento CP_1 della domanda del 12.7.2016, nel quale si specifica la nza, la durata della prestazione, la base di calcolo e la misura della prestazione (v.si doc. prod.ricorrente). Parte resistente non ha poi contestato il conteggio del quantum spettante, come effettuato dall'istante, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi accertato in via definitiva. Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire e fare proprio l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”(Cass. 9285/2003). Si è, altresì, precisato che" nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass., 4051/11). Tanto chiarito, si osserva quanto segue. In punto di diritto, il quadro della pignorabilità delle pensioni e degli emolumenti erogati in dipendenza del rapporto di lavoro ha conosciuto, negli ultimi decenni, una notevole evoluzione normativa, sulla spinta di reiterati interventi della Corte Costituzionale. Il complessivo sistema ha raggiunto dapprima un punto di equilibrio nella sostanziale unificazione del regime di pignorabilità di stipendi e pensioni entro il quadro generale di cui al d.p.r. 180/1950, il cui evolversi normativo è stato nel senso di riportare ad esso la disciplina del pignoramento di tutte le retribuzioni, anche se erogate da aziende private (per effetto dell'aggiunta della corrispondente dizione nell'art. 1 d.p.r. 150 cit., ai sensi dell'art. 137 lett a L.
2 311/2004), come anche delle pensioni (art. 2 cl.p.r. cit.) e della concorrenza tra cessioni e pignoramenti (per effetto della modifica della rubrica del titolo III del d.p.r. citato ad opera della lett. b dello stesso art. 137 cit.). Tale sistema ha poi trovato conferma nel testo dell'art. 545 c.p.c., quale risultante in esito alle integrazioni apportate dall'art. 13, comma 1 L. 132/2015, che viene sostanzialmente ad affiancarsi alle previsioni del d.p.r. 150 cit., in parte duplicandole, in parte lasciando al d.p.r. la regolazione esplicita di alcuni profili (ad es. il concorso di cessioni e pignoramenti già menzionato) e in altra ulteriore parte regolando aspetti non disciplinati dal d.p.r. (ad esempio, i limiti generali di pignorabilità delle pensioni e i pignoramenti delle erogazioni pensionistiche confluite su conto corrente bancario). Il tema specifico del pignoramento delle pensioni è dunque regolato in via generale dall'art. 2 del d.p.r. 150 cit., in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall'art. 545, co. 7 ss. c.p.c. Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2 stabilisce peraltro che esse, in ogni caso, siano valutate «al netto di ritenute». Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, derivante da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali. Rispetto al pignoramento delle pensioni e delle prestazioni di cui al DL 1827/1935 e successive modifiche e integrazioni- tra cui sono comprese anche le prestazioni per la disoccupazione come nel caso in esame - va tuttavia considerato l'art. 69 L. 153/1969, che è la norma specifica da applicare nella presente controversia, il quale dispone che : “Le pensioni, gli assegni e le indennita' spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_3 derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall stesso, ovvero da CP_2 omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni am tive”. Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, cit., che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota pignorabile non transita CP_1 per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici ( cfr. da ultimo, in questi termini, Cass., sent. n. 3648/2019). Non può però dirsi che, rispetto al quadro generale come sopra ricostruito e tale per cui il pignoramento ha testualmente ad oggetto le pensioni (come anche le retribuzioni e le altre indennità tra cui quelle conseguenti alla disoccupazione come nel caso in esame) «valutate al netto di ritenute», vi siano elementi da cui desumere che l'ipotesi dell'art. 69 postuli un calcolo della quota pignorabile sul "lordo" del trattamento da percepire. Infatti l'art. 69 cit., pur nella sua diversa dinamica e nella specificità del referente soggettivo (l' si inserisce in ogni caso, nel sistema generale del pignoramento delle pensioni quale CP_1
s struito, le cui modalità di funzionamento non possono che essere omogenee, salvo i profili che siano espressamente regolati in modo diverso, tra cui non vi è quello del calcolo della quota pignorabile al netto delle ritenute fiscali. Tali principi devono senza dubbio applicarsi anche all'ipotesi in cui si sia in presenza non di un pignoramento o di un sequestro, ma anche nella diversa ipotesi, ricorrente nel caso in esame, in cui si sia in presenza di una trattenuta effettuata dall' a titolo di compensazione con crediti CP_2 vantati dallo stesso nei confronti del benefic lla prestazione. CP_2
Sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di indebito CP_ previdenziale, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale
3 principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11 quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153” (cfr. Cass. 9001/2003). La Suprema Corte si è più volte espressa sul meccanismo del recupero di indebiti mediante trattenute in compensazione (si veda da ultimo la sent. n. 206 dell'11.1.2016). In particolare ha affermato che in materia di indebito previdenziale è consentito all'Ente procedere con il recupero delle somme vantate mediante trattenute in compensazione sulle dovute anche a titolo di pensione o altre indennità, purchè non venga superato il limite di un quinto dell'importo dell'indennità assoggettata a trattenuta e venga garantito il trattamento minimo di pensione. Tale regime di compensazione limitato viene ad essere operante anche con riguardo a ratei per arretrati di pensione, oltre che alle ordinarie rate periodiche. In conclusione, posto che nel caso di specie l'importo spettante a titolo di Naspi era CP_ pacificamente pari ad € 3213,00, la trattenuta integrale operata dall' a compensazione dell'incontestato indebito, appare illegittima, in quanto dall' importo netto totale l avrebbe CP_2 potuto operare una trattenuta pari ad un quinto dello stesso, per un totale di euro Per tale ragione, la somma indebitamente trattenuta dall' è pari ad euro 2570,40. CP_2
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta e, pe to, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 2570,40 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenuto CP_2 conto del valore della controversia e dell'assenz vità istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento, in favore CP_2 dell'istante, della somma di € 2570,40 oltre interessi legali dal dì della maturazione al soddisfo;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che si liquidano in complessivi 6,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi Nola, 04.04.2025
IL Giudice Dott.ssa Filomena Naldi
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