Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/03/2026, n. 5833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5833 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07529/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7529 del 2025, proposto da LV EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Viglione, Noemi Tsuno, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D AB05933 REG2025 0200330 23-04-2025, notificato il 23.4.2025 ed avente ad oggetto il diniego della riammissione alla ferma iniziale quale volontario delle Forze Armate a seguito di dimissione su istanza di parte;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. CA ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto dirigenziale prot. n. 0612315, pubblicato sul portale “inPA” in data 24/10/2023, il Ministero della Difesa indiceva un concorso per il reclutamento, per il 2024, di 2.500 VFI nella Marina Militare, al quale il ricorrente chiedeva di partecipare, con domanda presentata in data 30/10/2023. In esito alla procedura concorsuale, il ricorrente risultava vincitore, avendo ottenuto il punteggio di 7,075.
Il ricorrente veniva pertanto incluso nell’elenco dei soggetti convocati per il 4° incorporamento, con obbligo di presentarsi presso la Scuola Sottoufficiali della Marina Militare “Lorenzo Bezzi” di Taranto alle ore 07:30 del giorno 07/01/2025. Così come risulta dal verbale di incorporamento del 22/01/2025, tuttavia, nei confronti del ricorrente, regolarmente presentatosi per l’arruolamento, veniva disposto il congedo illimitato per dimissioni con decorrenza 08/01/2025; con domanda del 08/01/2025, infatti, il ricorrente aveva chiesto “di essere dimesso dalla Ferma Prefissata Iniziale, ai sensi dell’art. 958, co. 3, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni”. La predetta richiesta di dimissioni veniva sanzionata in pari data dal Direttore della Scuola Corsi di Taranto.
Successivamente, con nota datata 28/03/2025 e notificata tramite il suo legale difensore in data 31/03/2025, il ricorrente chiedeva all’Amministrazione di prendere atto che egli intendeva revocare la domanda di dimissioni del 08/01/2025 e per l’effetto chiedeva di convocarlo quale VFI in ragione dell’avvenuto superamento della procedura concorsuale.
Il Ministero della Difesa – Direziona Generale per il personale militare riscontrava la predetta nota con provvedimento M_D AB05933 REG2025 0200330 del 23/04/2025 con cui in esito alla richiesta attorea comunicava “che la stessa non può trovare accoglimento in quanto, secondo il quadro normativo vigente in materia, non è possibile la riammissione alla ferma iniziale quale volontario nelle Forze Armate, a seguito di avvenuta dimissione su istanza di parte, nel caso specifico sanzionata dalla Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto con nota protocollo M_DMSCLTA0000237 dell’8 gennaio 2024”.
2. Avverso il predetto atto di diniego è insorto il ricorrente, il quale, premesso che le dimissioni erano state presentate in ragione della grave situazione personale e familiare vissuta in quel momento, essendo sua madre deceduta in data 02/10/2024 e avendo egli dovuto in quel periodo assistere il padre convivente che versava, anche a seguito della perdita, in un profondo stato depressivo, ha affidato il gravame ad un unico composito motivo di diritto rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA – ILLOGICITÀ - ABNORMITA’”.
In primo luogo, il ricorrente censura la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato; invero, da una piana lettura dell’atto non sarebbe possibile evincere le ragioni che hanno portato l’Amministrazione a ritenere impossibile l’accoglimento dell’istanza di revoca delle dimissioni, non essendo a ciò sufficiente il generico richiamo al quadro normativo vigente in materia.
In ogni caso, secondo la tesi attorea, l’Amministrazione non avrebbe dovuto basare il diniego sulla dedotta impossibilità di accogliere la domanda di revoca delle dimissioni, bensì avrebbe dovuto accertare se la riammissione in servizio fosse compatibile con le proprie esigenze organizzative (sul punto, viene richiamata la sentenza di questo Tribunale, Sez. V, n. 628/2023).
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato memorie con cui, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare inammissibile il gravame per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato e nel merito ha domandato il rigetto del ricorso.
Invero, secondo la tesi dell’Avvocatura, l’unica ipotesi prevista dal codice dell’ordinamento militare di riammissione in servizio di volontari in ferma prefissata è quella contemplata dall’articolo 962, comma 1, secondo cui “1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche e se non sono scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. 2. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma”. Detta norma consente ai volontari in ferma prefissata prosciolti di presentare richiesta di riammissione quando il proscioglimento sia stato causato e/o determinato dal fatto di essere risultati idonei vincitori in un concorso per allievi ufficiali e, successivamente, i volontari precedentemente prosciolti abbiano perso a qualità di allievo ufficiale e, comunque, se la ferma prefissata originariamente contratta è ancora in corso e condizionatamente alle consistenze organiche; al di fuori di questa disposizione riguardante gli allievi ufficiali, invece, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, non sarebbe configurabile alcun diritto alla riammissione in servizio di un volontario in ferma prefissata che abbia presentato le dimissioni.
Il gravato provvedimento di diniego, pertanto, sarebbe stato correttamente adottato ai sensi dell’art. 958, comma 3, cod. ord. mil. ai sensi del quale “ I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione ” e, inoltre, lo stesso sarebbe adeguatamente motivato dal momento che corrisponde al vero che sulla base del quadro normativo vigente in materia l’istanza di revoca delle dimissioni non poteva essere accolta.
A ulteriore conferma di ciò, l’Avvocatura richiama il disposto dell’art. 958, comma 3-bis, cod. ord. mil. il quale dispone che “ Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi del comma 3 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale banditi nello stesso anno dalla stessa Forza armata ”; invero, non si comprende perché lo stesso ordinamento che impedisce ai VFI idonei vincitori di un concorso di ripresentare domanda di partecipazione nell’anno solare in corso, dovrebbe poi parallelamente consentire ai medesimi VFI dimissionari su istanza di parte di presentare istanza di riammissione alla ferma prefissata iniziale dalla quale erano su loro richiesta stati dimissionati. Viene altresì richiamato il disposto dell’art. 643, comma 3, cod. ord. mil. ai sensi del quale “Se alcuni posti messi a concorso restano scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione militare ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria e salvo diverse disposizioni del presente codice, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, fermo restando l'accertamento dell'ulteriore possesso dei requisiti […]” ; anche tale disposizione rappresenterebbe una norma di sbarramento a qualsiasi ipotesi di riammissione di un VFI dimissionario in quanto se il legislatore avesse voluto prevedere formalmente tale fattispecie l’avrebbe sicuramente enunciata e configurata.
4. In vista della camera di consiglio fissata per l’esame della istanza cautelare, parte ricorrente ha depositato memorie con cui ha rilevato che quanto affermato dall’Avvocatura in sede di memorie difensive rappresenti una inammissibile integrazione postuma del provvedimento. Il ricorrente, inoltre, ritiene che il riferimento all’art. 962 cod. ord. mil. sia erroneo essendo diversa la fattispecie in esame da quella disciplinata dall’anzidetta disposizione di legge.
5. All’esito della camera di consiglio, la Sezione ha adottato l’ordinanza n. 4103 del 31/07/2025 con cui la domanda cautelare è stata respinta con la seguente motivazione:
“Ritenuto che il ricorso non presenta profili di manifesta prospettica fondatezza;
Apprezzato, invero, l’apparente corretto esercizio del potere da parte dell’amministrazione, poiché l’atto impugnato appare conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 66/2010, applicabile ai Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI); né, altresì, di segno contrario risulta la sentenza citata dal ricorrente (TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 628/2023), poiché riferita ad un caso in cui trovava applicazione il D. Lgs. n. 443/1992 (polizia penitenziaria), che all’art. 42 richiama quanto previsto dall’art. 132 D.P.R. n. 3/1957 in tema di “riammissione in servizio”;
Ritenuto, dunque, di rigettare la domanda cautelare e di compensare le spese della fase in presenza dei presupposti di legge”.
L’appello cautelare è stato accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3802 del 22/10/2025 ai soli fini della fissazione della udienza di merito, con la seguente motivazione:
“Considerato che le censure sollevate richiedono l’esame del merito in primo grado;
Ritenuto, pertanto, che le esigenze dell’appellante possano essere adeguatamente tutelate con la fissazione del merito in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della presente fase”.
6. In data 30/01/2026 il ricorrente ha depositato memorie con cui ha insistito per l’accoglimento del gravame, evidenziando come il richiamo operato dall’Avvocatura all’art. 958, comma 3-bis, cod. ord. mil. sia inconferente posto che la fattispecie in esame sarebbe del tutto diversa da quella disciplinata dall’anzidetta disposizione di legge.
7. Da ultimo, all’udienza pubblica del 04/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e da respingere, il che esime questo Collegio da scrutinare l’eccezione di rito formulata dall’Avvocatura.
9. L’art. 957 cod. ord. mil., il quale disciplina i casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma dei volontari in ferma prefissata, stabilisce, infatti, al comma 1 che “ Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: a) domanda presentata dall'interessato” ; a sua volta, l’art. 958 cod. ord. mil., rubricato “ Proscioglimento a domanda”, al comma 3 prevede che “I giovani ammessi alla ferma prefissata possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione”.
Dal combinato disposto di tali norme discende che il volontario in ferma prefissata può rassegnare le dimissioni entro 15 giorni dalla data di incorporazione e quando ciò avvenga il militare è prosciolto dalla ferma; infine, ai sensi dell’art. 956 cod. ord. mil., a seguito del proscioglimento dalla ferma, il volontario in ferma prefissata è collocato in congedo illimitato.
Ebbene, ciò è esattamente quello che è avvenuto nel caso di specie: il ricorrente, infatti, divenuto volontario in ferma prefissata a seguito dell’incorporazione avvenuta in data 07/01/2025, ha presentato domanda di dimissioni ai sensi dell’art. 958, comma 3, cod. ord. mil. in data 08/01/2025 (domanda sanzionata in pari data dal Direttore della Scuola Corsi di Taranto) e per l’effetto, così come risulta dal verbale di incorporamento del 22/01/2025, è stato collocato in congedo illimitato con decorrenza 08/01/2025.
10. Ciò posto, il ricorrente non poteva vantare alcun diritto alla revoca della domanda di dimissioni e ad una nuova convocazione per l’incorporamento.
Non esiste, infatti, alcuna norma giuridica che permetta alla persona (ex volontario in ferma prefissata) collocata in congedo illimitato di essere incorporata, dopo che l’effetto del proscioglimento si sia prodotto.
A tal proposito, il Collegio intende innanzitutto confermare quanto statuito in sede cautelare relativamente alla non condivisibilità del richiamo operato da parte ricorrente alla sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 628/2023. In quel caso, infatti, si trattava di un dipendente della polizia penitenziaria che aveva presentato le proprie dimissioni e che successivamente aveva chiesto di essere riammesso in servizio ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il quale rinvia all’art. 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; detta disposizione, la quale prevede che “ L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni […] può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione”, tuttavia, non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che si tratta di norma specificatamente dettata per gli impiegati civili dello Stato, mentre nel caso di specie viene in rilievo un militare.
In secondo luogo, il Collegio richiama, a conferma dell’inesistenza di una norma che all’interno dell’ordinamento militare permetta al volontario in ferma prefissata la revoca delle dimissioni, la sentenza di questa Sezione n. 8581/2004 laddove, in un caso analogo, è stato statuito che “ E’ pure principio consolidato in giurisprudenza che le dimissioni, una volta che le stesse siano state formalizzate con provvedimento di accettazione, ritualmente portato a conoscenza dell’interessato, non sono più revocabili, avendo a quel punto l’atto di volontà, comportante la dismissione di un diritto sotto forma di recesso, determinato conseguenze giuridiche nella sfera del destinatario, nel caso di specie, la P.A. Sotto questo profilo, dunque, il provvedimento di accettazione delle dimissioni del ricorrente è stato validamente adottato, ricorrendone tutti i presupposti di legge: domanda di parte supportata da documentazione comprovante la sussistenza di motivazioni della specie espressamente prevista dalla norma sopra richiamata, e deliberazione finale dell'Amministrazione di recepimento della stessa, senza che, dunque, potesse rilevare che l’interessato, nella formulazione della stessa istanza fosse in ipotesi incorso in errore, come dedotto da parte ricorrente, non essendo, peraltro, nella specie, nemmeno riconoscibile da parte della P.A. ricevente, siccome oggettivamente plausibile. Osserva il Collegio che la rilevanza dei vizi della volontà nell’atto di dimissioni a domanda va ricondotto nei limiti previsti dal codice civile”.
11. Infine, essendo il rigetto dell’istanza conforme alla normativa in materia, deve ritenersi adeguatamente motivato il gravato provvedimento di diniego, anche in considerazione della circostanza che nella istanza di revoca delle dimissioni (e, peraltro, anche in sede di ricorso) il ricorrente non ha indicato sulla base di quale disposizione avesse diritto ad un nuovo incorporamento; il richiamo al “quadro normativo vigente in materia”, quindi, benché sintetico deve essere ritenuto sufficiente, non potendo essere onerata l’Amministrazione di esplicitare tutte le ragioni per le quali l’istanza non poteva essere accolta, in difetto peraltro di una perimetrazione della normativa applicabile da parte dell’istante.
12. In definitiva, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
13. Le spese possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
CA ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ME | VA NI |
IL SEGRETARIO