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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Michele Cappai Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Vito Romano (RM), Via del Castagno n.5/a, presso lo studio dell'Avv. Nadia Sallusti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
San Vito Romano (RM), Via del Castagno n.5/a, presso lo studio dell'Avv. Nadia Sallusti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Palestrina (RM), in data 21.12.2015, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 33, Parte 1, Ufficio 2, Anno 2015). Con Sentenza non definitiva del 18.06.2024, è stata dichiarata la separazione personale tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data della prima udienza del 04.06.2024, nell'ambito del
1 presente giudizio. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. All'udienza del 11.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione, le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni di scioglimento del matrimonio:
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palestrina.
- Confermare che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento in quanto ciascuno è autonomo economicamente.
- Per il resto confermare tutte le precedenti statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
- I coniugi si rinnovano il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o documenti di identità equipollenti e validi per l'espatrio.
- I coniugi sin d'ora rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza di divorzio.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Le condizioni indicate sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio. La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
presso il Comune di Palestrina, in data 21.12.2015; Controparte_1
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Palestrina (Atto n. 33, Parte 1, Ufficio 2, Anno 2015);
3) Dispone che le condizioni di scioglimento del matrimonio siano conformi a quelle oggetto di conclusioni congiunte;
4) Compensa le spese di lite.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio virtuale del 7.3.2025
Il Giudice rel. ed est. Beatrice Ruperto
Il Presidente
Michele Cappai
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Michele Cappai Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice Beatrice Ruperto Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Vito Romano (RM), Via del Castagno n.5/a, presso lo studio dell'Avv. Nadia Sallusti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
San Vito Romano (RM), Via del Castagno n.5/a, presso lo studio dell'Avv. Nadia Sallusti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Palestrina (RM), in data 21.12.2015, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 33, Parte 1, Ufficio 2, Anno 2015). Con Sentenza non definitiva del 18.06.2024, è stata dichiarata la separazione personale tra le parti e la causa è stata rimessa sul ruolo per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data della prima udienza del 04.06.2024, nell'ambito del
1 presente giudizio. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. All'udienza del 11.02.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione, le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni di scioglimento del matrimonio:
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Palestrina.
- Confermare che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento in quanto ciascuno è autonomo economicamente.
- Per il resto confermare tutte le precedenti statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
- I coniugi si rinnovano il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o documenti di identità equipollenti e validi per l'espatrio.
- I coniugi sin d'ora rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza di divorzio.
- Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Le condizioni indicate sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio. La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
presso il Comune di Palestrina, in data 21.12.2015; Controparte_1
2) Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Palestrina (Atto n. 33, Parte 1, Ufficio 2, Anno 2015);
3) Dispone che le condizioni di scioglimento del matrimonio siano conformi a quelle oggetto di conclusioni congiunte;
4) Compensa le spese di lite.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio virtuale del 7.3.2025
Il Giudice rel. ed est. Beatrice Ruperto
Il Presidente
Michele Cappai
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