Versione
6 novembre 1968
6 novembre 1968
>
Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 11. ((Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di eta' se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
L'assegno non puo' essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di eta' inferiore a 65 anni.
L'assegno, salvo il diritto di opzione, e' sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non e' cumulabile ne' con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con la indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'eta' del pensionamento.
Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
L'opzione di cui al precedente terzo comma e' irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.
I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.
Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonche' quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni))
L'assegno non puo' essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di eta' inferiore a 65 anni.
L'assegno, salvo il diritto di opzione, e' sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non e' cumulabile ne' con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con la indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'eta' del pensionamento.
Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
L'opzione di cui al precedente terzo comma e' irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.
I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.
Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonche' quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni))
Commentari • 12
- 1. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 14.160814
A mente del primo comma dell'articolo 69 della legge n. 153/1969, “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti ... Leggi tutto…
Leggi di più…
Giurisprudenza • 297
- 1. Trib. Bari, sentenza 25/01/2023, n. 187Provvedimento: […] 3 primo comma che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti a carico dell'CP_1 così come gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 1115 del 1968, "possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, […] 1^ comma, legge n. 153 del 1969 secondo cui le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del r.d.l. n. 1827 del 1935 (tra i quali rientra la pensione d'invalidità), e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli assegni di cui all'art. 11 legge n. 1115 del 1968 possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, […]Leggi di più...
- art. 2033 c.c.·
- compensazione legale·
- ripetizione indebito·
- disoccupazione agricola·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 69 L. 153/1969·
- trattamento minimo pensionistico·
- impignorabilità pensione·
- onere della prova