Articolo 137 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 136Articolo 138
Versione
6 maggio 1952
Art. 137.
(Compenso dei marittimi autorizzati)


Il compenso per i marittimi autorizzati e' stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l'articolo 135 e l'ordine di introito e' redatto dal pilota.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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