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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 29/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. iscritto al N.R.G. 699/2023 instaurato da:
(C.F. , nata in [...] in Parte_1 C.F._1 data 29/03/1968, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Giansante e Mirko Di Michele, entrambi del Foro di Pescara, presso il cui studio sito in Pescara (PE) alla Via Nicola Fabrizi n. 61 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato in ARGENTINA in [...] Controparte_1 C.F._2
14/09/1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Lavalle del Foro di Sulmona (AQ) presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta dell'8.11.2024, riportandosi ai propri atti e chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti nel giudizio di separazione.
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta del 14.11.2024: “Piaccia all'On.le
Tribunale di Sulmona, contrariis rejectis, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Argentina e trascritto nel Comune di Gral San Martino al n. 132 T 1° A
Foglio 66 anno 1986 in data 31.1.1986 alle seguenti statuizioni: a) nulla per il mantenimento essendo entrambe le parti autosufficienti o comunque in grado di reperire occupazione a tal fine;
b) il Sig.
verserà direttamente alla figlia - nata in [...] il Controparte_1 Persona_1
7.3.1997 ( ), residente con la Sig.ra CodiceFiscale_3 Parte_1
1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente - un contributo al mantenimento di Euro
150,00 mensili, da corrispondersi su un c/c ad essa intestato e tale documentato entro il giorno 25 di ogni mese;
detta somma potrà essere versata a richiesta dell'obbligato dalla (C.F. Controparte_2
), datrice di lavoro del Sig. , mediante trattenuta sullo P.IVA_1 Controparte_1 stipendio con prevalenza su ogni altra somma dovuta, come per Legge, a favore di eventuali altri creditori;
in ogni caso, obbligato principale sarà il Sig. ; c) il Sig. Controparte_1
rimborserà, previa presentazione della ricevuta, il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie occorrenti alla figlia alla sola duplice condizione che sia previamente documentato che le stesse spese non siano coperte, direttamente o per equivalente, da provvidenze economiche e/o agevolazioni e/o esenzioni pubbliche (anche dal SSN od equivalente ed equipollente) di cui la stessa figlia è destinataria e che le stesse spese siano previamente assentite esplicitamente e per iscritto dallo stesso , con esclusione di qualsiasi ipotesi di silenzio-assenso. Le Controparte_1 spese del giudizio resteranno integralmente compensate tra le parti che, ad oggi, nulla hanno a pretendere reciprocamente ad alcun altro titolo, anche se dedotto nel presente giudizio qui integralmente rinunciato”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 20.12.2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Sulmona al fine di sentir dichiarare la separazione personale nei confronti di
[...]
e, decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 898/70, previo passaggio in giudicato Controparte_1 della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio. Nell'atto introduttivo parte ricorrente ha premesso:
•di avere contratto matrimonio in Argentina con il Sig. trascritto nell'archivio Controparte_1 anagrafico dell'Ufficio di Gral San Martino al n. 132 T 1° A foglio 66 Anno 1986, in data 31.01.1986;
•che dal matrimonio sono nate le figlie maggiorenne ma non economicamente non Persona_1 autosufficiente e affetta sin dalla nascita da “disturbo di personalità N.A.S., ritardo mentale N.A.S., sordomutismo congenito”, riconosciuta per tale causa invalida con handicap in situazione di gravità ex. L
104 e percettrice di reddito, nonché maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_2
•che la convivenza da tempo è divenuta intollerabile ed è venuta meno tra le parti la comunione materiale e spirituale di vita fra i coniugi, che di fatto non coabitano a far data dall'anno 2019;
•che la propria situazione economica è senz'altro deteriore rispetto a quella del convenuto (che può contare su un reddito da lavoro dipendente pari ad € 25.000,00 annui), atteso che al momento la ricorrente vive a casa di amici di famiglia ed è priva di entrate economiche in quanto impossibilitata a lavorare in ragione dell'assistenza che negli anni ha prestato in via esclusiva alla figlia;
-l'unico bene in possesso di è l'automobile Fiat Freemont tg. EV861AE, acquistata dalla Parte_1 ricorrente con i proventi derivanti da lavori saltuari svolti in costanza di matrimonio, formalmente intestata a;
CP_1
-ha chiesto che questo Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi, ponendo in capo a parte convenuta l'obbligo di corrispondere mensilmente a proprio favore l'importo di € 350,00 a titolo di mantenimento, oltre alla cessione dell'autovettura mediante formale passaggio di proprietà; inoltre, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio confermando a carico del l'obbligo di versamento si € 350,00 a CP_1
2 titolo di assegno divorzile.
Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 cod. proc. civ. al P.M.
Con comparsa del 12.3.2024 si è costituito in giudizio aderendo sia alla Controparte_1 domanda di separazione personale tra i coniugi e, decorsi i termini di legge, di scioglimento di matrimonio, che a quella relativa al passaggio di proprietà dell'auto in possesso della ricorrente ed opponendosi invece alla avversa domanda di mantenimento, sulla scorta dei seguenti rilievi: la vivrebbe da tempo Parte_1
(cinque anni) senza alcun contributo maritale, convivrebbe stabilmente more uxorio con altro soggetto, percepirebbe la pensione della figlia che accudirebbe volontariamente, non sarebbe inabile al lavoro e, infine, sosterrebbe integralmente i costi dell'autovettura in proprio possesso. Di contro, il resistente, dopo aver premesso la tendenziale precarietà del tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, ha eccepito di avere 63 anni, di possedere una modesta utilitaria (Opel Meriva del 2006 tg. DB344VD), di lavorare stabilmente solo dall'ottobre 2022 e di percepire mediamente € 1.400,00 mensili, importo dal quale vanno sottratti i costi sostenuti a titolo di spese di locazione della casa (€ 250,00 mensili), spese quotidiane (€ 200,00 mensili), trattenute a titolo di pignoramenti presso terzi e un contributo per l'assistenza della figlia.
Comparsi entrambi i coniugi, all'udienza del 13.3.2024 le parti hanno congiuntamente chiesto un breve rinvio per addivenire ad una composizione bonaria della controversia.
All'udienza del 16.5.2024 sono state depositate le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata presa in riserva per la decisione collegiale.
Con sentenza n. 127/2024 del 4.06.2024 il Tribunale di Sulmona ha pronunciato la sentenza parziale di separazione, disponendo, con separata ordinanza, la sospensione del processo relativo alla residua domanda di scioglimento di matrimonio fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'esito dell'istanza depositata in data 9.7.2024 a cura di tesa alla riassunzione Controparte_1 del giudizio ex art. 473-bis.49 c.p.c., e della successiva produzione in giudizio dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 127/2024 il Giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, ha fissato per il prosieguo del processo l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 28.11.2024, ossia ad una data successiva al decorso di sei mesi dall'udienza di comparizione del
16.05.2024.
Con istanza congiunta del 9.9.2024 – accolta in data 10.9.2024 - le parti hanno manifestato la propria volontà di voler rinunciare alla comparizione personale, confermando contestualmente la volontà di non riconciliarsi e instando per la sostituzione dell'udienza già fissata per il 28.11.2024 con il deposito di note di trattazione scritta.
Le parti hanno quindi depositato note conclusive, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni già condivise in sede di separazione (ed espressamente ivi previste anche per la fase del divorzio), con ovvia limitazione alle sole clausole non superate dagli eventi (come l'intestazione dell'autovettura alla ricorrente, già effettuata come da documento versato in atti) o rese superflue dalla fase di divorzio (come l'interruzione della convivenza).
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il contenuto degli scritti introduttivi e la concorde volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la
3 sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per farsi luogo alla chiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La domanda è procedibile, atteso che le parti hanno prodotto l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 127/2024 del Tribunale di Sulmona e che sono decorsi i termini di legge per procedere allo scioglimento del matrimonio, posto che ai sensi dell'art. 3, comma
2, L. 898/1970 sono decorsi sei mesi dalla prima udienza di comparizione delle parti del 16.5.2024 e il procedimento di separazione è stato definito consensualmente, mediante il deposito di condizioni congiunte (circostanza del tutto assimilabile ad un giudizio contenzioso poi trasformatosi in consensuale).
Consta poi che dall'epoca della separazione i coniugi non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda – apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi – deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti.
Quanto alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, le stesse appaiono pienamente conformi alle previsioni di legge e all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...] in Argentina e trascritto nel Comune di Gral San Martino al n. 132 T 1° A Foglio 66 anno Controparte_1
1986 in data 31.1.1986, alle seguenti condizioni:
-Di verserà direttamente alla figlia - nata in [...] il [...] Controparte_1 Persona_1
(C.F. ), residente con la madre maggiorenne ma C.F._4 Parte_1 economicamente non autosufficiente - un contributo al mantenimento di Euro 150,00 mensili, da corrispondersi su un c/c ad essa intestato e tale documentato entro il giorno 25 di ogni mese;
detta somma potrà essere versata a richiesta dell'obbligato dalla (C.F. ), datrice di lavoro di Controparte_2 P.IVA_1
mediante trattenuta sullo stipendio con prevalenza su ogni altra somma dovuta, Controparte_1 come per legge, a favore di eventuali altri creditori;
in ogni caso, obbligato principale sarà
[...]
Controparte_1
-Di rimborserà, previa presentazione della ricevuta, il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 occorrenti alla figlia alla sola duplice condizione che sia previamente documentato che le stesse spese non siano coperte, direttamente o per equivalente, da provvidenze economiche e/o agevolazioni e/o esenzioni pubbliche (anche dal SSN od equivalente ed equipollente) di cui la stessa figlia è destinataria e che le stesse spese siano previamente assentite esplicitamente e per iscritto dallo stesso con Controparte_1 esclusione di qualsiasi ipotesi di silenzio assenso.
-Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473-bis.49 c.p.c. iscritto al N.R.G. 699/2023 instaurato da:
(C.F. , nata in [...] in Parte_1 C.F._1 data 29/03/1968, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Giansante e Mirko Di Michele, entrambi del Foro di Pescara, presso il cui studio sito in Pescara (PE) alla Via Nicola Fabrizi n. 61 è elettivamente domiciliata come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato in ARGENTINA in [...] Controparte_1 C.F._2
14/09/1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Lavalle del Foro di Sulmona (AQ) presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta dell'8.11.2024, riportandosi ai propri atti e chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti nel giudizio di separazione.
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta del 14.11.2024: “Piaccia all'On.le
Tribunale di Sulmona, contrariis rejectis, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Argentina e trascritto nel Comune di Gral San Martino al n. 132 T 1° A
Foglio 66 anno 1986 in data 31.1.1986 alle seguenti statuizioni: a) nulla per il mantenimento essendo entrambe le parti autosufficienti o comunque in grado di reperire occupazione a tal fine;
b) il Sig.
verserà direttamente alla figlia - nata in [...] il Controparte_1 Persona_1
7.3.1997 ( ), residente con la Sig.ra CodiceFiscale_3 Parte_1
1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente - un contributo al mantenimento di Euro
150,00 mensili, da corrispondersi su un c/c ad essa intestato e tale documentato entro il giorno 25 di ogni mese;
detta somma potrà essere versata a richiesta dell'obbligato dalla (C.F. Controparte_2
), datrice di lavoro del Sig. , mediante trattenuta sullo P.IVA_1 Controparte_1 stipendio con prevalenza su ogni altra somma dovuta, come per Legge, a favore di eventuali altri creditori;
in ogni caso, obbligato principale sarà il Sig. ; c) il Sig. Controparte_1
rimborserà, previa presentazione della ricevuta, il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie occorrenti alla figlia alla sola duplice condizione che sia previamente documentato che le stesse spese non siano coperte, direttamente o per equivalente, da provvidenze economiche e/o agevolazioni e/o esenzioni pubbliche (anche dal SSN od equivalente ed equipollente) di cui la stessa figlia è destinataria e che le stesse spese siano previamente assentite esplicitamente e per iscritto dallo stesso , con esclusione di qualsiasi ipotesi di silenzio-assenso. Le Controparte_1 spese del giudizio resteranno integralmente compensate tra le parti che, ad oggi, nulla hanno a pretendere reciprocamente ad alcun altro titolo, anche se dedotto nel presente giudizio qui integralmente rinunciato”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 20.12.2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Sulmona al fine di sentir dichiarare la separazione personale nei confronti di
[...]
e, decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 898/70, previo passaggio in giudicato Controparte_1 della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio. Nell'atto introduttivo parte ricorrente ha premesso:
•di avere contratto matrimonio in Argentina con il Sig. trascritto nell'archivio Controparte_1 anagrafico dell'Ufficio di Gral San Martino al n. 132 T 1° A foglio 66 Anno 1986, in data 31.01.1986;
•che dal matrimonio sono nate le figlie maggiorenne ma non economicamente non Persona_1 autosufficiente e affetta sin dalla nascita da “disturbo di personalità N.A.S., ritardo mentale N.A.S., sordomutismo congenito”, riconosciuta per tale causa invalida con handicap in situazione di gravità ex. L
104 e percettrice di reddito, nonché maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Persona_2
•che la convivenza da tempo è divenuta intollerabile ed è venuta meno tra le parti la comunione materiale e spirituale di vita fra i coniugi, che di fatto non coabitano a far data dall'anno 2019;
•che la propria situazione economica è senz'altro deteriore rispetto a quella del convenuto (che può contare su un reddito da lavoro dipendente pari ad € 25.000,00 annui), atteso che al momento la ricorrente vive a casa di amici di famiglia ed è priva di entrate economiche in quanto impossibilitata a lavorare in ragione dell'assistenza che negli anni ha prestato in via esclusiva alla figlia;
-l'unico bene in possesso di è l'automobile Fiat Freemont tg. EV861AE, acquistata dalla Parte_1 ricorrente con i proventi derivanti da lavori saltuari svolti in costanza di matrimonio, formalmente intestata a;
CP_1
-ha chiesto che questo Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi, ponendo in capo a parte convenuta l'obbligo di corrispondere mensilmente a proprio favore l'importo di € 350,00 a titolo di mantenimento, oltre alla cessione dell'autovettura mediante formale passaggio di proprietà; inoltre, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio confermando a carico del l'obbligo di versamento si € 350,00 a CP_1
2 titolo di assegno divorzile.
Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 cod. proc. civ. al P.M.
Con comparsa del 12.3.2024 si è costituito in giudizio aderendo sia alla Controparte_1 domanda di separazione personale tra i coniugi e, decorsi i termini di legge, di scioglimento di matrimonio, che a quella relativa al passaggio di proprietà dell'auto in possesso della ricorrente ed opponendosi invece alla avversa domanda di mantenimento, sulla scorta dei seguenti rilievi: la vivrebbe da tempo Parte_1
(cinque anni) senza alcun contributo maritale, convivrebbe stabilmente more uxorio con altro soggetto, percepirebbe la pensione della figlia che accudirebbe volontariamente, non sarebbe inabile al lavoro e, infine, sosterrebbe integralmente i costi dell'autovettura in proprio possesso. Di contro, il resistente, dopo aver premesso la tendenziale precarietà del tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, ha eccepito di avere 63 anni, di possedere una modesta utilitaria (Opel Meriva del 2006 tg. DB344VD), di lavorare stabilmente solo dall'ottobre 2022 e di percepire mediamente € 1.400,00 mensili, importo dal quale vanno sottratti i costi sostenuti a titolo di spese di locazione della casa (€ 250,00 mensili), spese quotidiane (€ 200,00 mensili), trattenute a titolo di pignoramenti presso terzi e un contributo per l'assistenza della figlia.
Comparsi entrambi i coniugi, all'udienza del 13.3.2024 le parti hanno congiuntamente chiesto un breve rinvio per addivenire ad una composizione bonaria della controversia.
All'udienza del 16.5.2024 sono state depositate le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata presa in riserva per la decisione collegiale.
Con sentenza n. 127/2024 del 4.06.2024 il Tribunale di Sulmona ha pronunciato la sentenza parziale di separazione, disponendo, con separata ordinanza, la sospensione del processo relativo alla residua domanda di scioglimento di matrimonio fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
All'esito dell'istanza depositata in data 9.7.2024 a cura di tesa alla riassunzione Controparte_1 del giudizio ex art. 473-bis.49 c.p.c., e della successiva produzione in giudizio dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 127/2024 il Giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, ha fissato per il prosieguo del processo l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 28.11.2024, ossia ad una data successiva al decorso di sei mesi dall'udienza di comparizione del
16.05.2024.
Con istanza congiunta del 9.9.2024 – accolta in data 10.9.2024 - le parti hanno manifestato la propria volontà di voler rinunciare alla comparizione personale, confermando contestualmente la volontà di non riconciliarsi e instando per la sostituzione dell'udienza già fissata per il 28.11.2024 con il deposito di note di trattazione scritta.
Le parti hanno quindi depositato note conclusive, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni già condivise in sede di separazione (ed espressamente ivi previste anche per la fase del divorzio), con ovvia limitazione alle sole clausole non superate dagli eventi (come l'intestazione dell'autovettura alla ricorrente, già effettuata come da documento versato in atti) o rese superflue dalla fase di divorzio (come l'interruzione della convivenza).
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il contenuto degli scritti introduttivi e la concorde volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la
3 sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per farsi luogo alla chiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La domanda è procedibile, atteso che le parti hanno prodotto l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 127/2024 del Tribunale di Sulmona e che sono decorsi i termini di legge per procedere allo scioglimento del matrimonio, posto che ai sensi dell'art. 3, comma
2, L. 898/1970 sono decorsi sei mesi dalla prima udienza di comparizione delle parti del 16.5.2024 e il procedimento di separazione è stato definito consensualmente, mediante il deposito di condizioni congiunte (circostanza del tutto assimilabile ad un giudizio contenzioso poi trasformatosi in consensuale).
Consta poi che dall'epoca della separazione i coniugi non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda – apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi – deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti.
Quanto alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, le stesse appaiono pienamente conformi alle previsioni di legge e all'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...] in Argentina e trascritto nel Comune di Gral San Martino al n. 132 T 1° A Foglio 66 anno Controparte_1
1986 in data 31.1.1986, alle seguenti condizioni:
-Di verserà direttamente alla figlia - nata in [...] il [...] Controparte_1 Persona_1
(C.F. ), residente con la madre maggiorenne ma C.F._4 Parte_1 economicamente non autosufficiente - un contributo al mantenimento di Euro 150,00 mensili, da corrispondersi su un c/c ad essa intestato e tale documentato entro il giorno 25 di ogni mese;
detta somma potrà essere versata a richiesta dell'obbligato dalla (C.F. ), datrice di lavoro di Controparte_2 P.IVA_1
mediante trattenuta sullo stipendio con prevalenza su ogni altra somma dovuta, Controparte_1 come per legge, a favore di eventuali altri creditori;
in ogni caso, obbligato principale sarà
[...]
Controparte_1
-Di rimborserà, previa presentazione della ricevuta, il 50% delle spese straordinarie Controparte_1 occorrenti alla figlia alla sola duplice condizione che sia previamente documentato che le stesse spese non siano coperte, direttamente o per equivalente, da provvidenze economiche e/o agevolazioni e/o esenzioni pubbliche (anche dal SSN od equivalente ed equipollente) di cui la stessa figlia è destinataria e che le stesse spese siano previamente assentite esplicitamente e per iscritto dallo stesso con Controparte_1 esclusione di qualsiasi ipotesi di silenzio assenso.
-Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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