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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 372/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 372/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. GIANNANDREA DAVIDE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 02/10/1999 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
15/07/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in Pescara il 02/10/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Pescara, nell'anno 1999 atto numero 107 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 - il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile, l'importo di € 680,00 (euro seicentottanta/00) mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. La somma dovrà essere corrisposta tramite bonifico sulla postapay della SI.ra , le cui coordinate IBAN il SI. Pt_2
dichiara di conoscere, entro il giorno 5 di ogni mese. Ai fini del rispetto Parte_1
della scadenza i coniugi concordano che si debba considerare la data in cui è impartito l'ordine di bonifico e non quella di ricevimento/accredito;
- i beni mobili, registrati e non, nonché immobili oggi in possesso e proprietà di esso e di essa così come indicati in atti, rimarranno tali senza che al Parte_1 Pt_2
riguardo si apportino modifiche rispetto a quanto fra loro concordato ed esplicitato in sede di separazione;
- oltre all'assegno divorzile come sopra indicato nessun altro importo e/o rimborso sarà dovuto dal SI. alla SI.ra . Parte_1 Parte_2
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 372/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. GIANNANDREA DAVIDE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che in data 02/10/1999 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
15/07/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Parte_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in Pescara il 02/10/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Pescara, nell'anno 1999 atto numero 107 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 - il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile, l'importo di € 680,00 (euro seicentottanta/00) mensili da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. La somma dovrà essere corrisposta tramite bonifico sulla postapay della SI.ra , le cui coordinate IBAN il SI. Pt_2
dichiara di conoscere, entro il giorno 5 di ogni mese. Ai fini del rispetto Parte_1
della scadenza i coniugi concordano che si debba considerare la data in cui è impartito l'ordine di bonifico e non quella di ricevimento/accredito;
- i beni mobili, registrati e non, nonché immobili oggi in possesso e proprietà di esso e di essa così come indicati in atti, rimarranno tali senza che al Parte_1 Pt_2
riguardo si apportino modifiche rispetto a quanto fra loro concordato ed esplicitato in sede di separazione;
- oltre all'assegno divorzile come sopra indicato nessun altro importo e/o rimborso sarà dovuto dal SI. alla SI.ra . Parte_1 Parte_2
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3