TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5512/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il NA di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SI ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 5512/2019, vertente fra le parti: in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Boccardi, presso il cui studio sito in AR alla via Raffaele Bovio n. 28 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO rappresentato e difeso da sé medesimo, congiuntamente e disgiuntamente CP_2 all'avv. Giuseppe Fersini, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in
Castrignano del Capo (Le) alla via Rimembranze n. 13, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: ripetizione di indebito oggettivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
17.03.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
SI ER Con atto di citazione notificato in data 08.04.2019, la società Controparte_1 [...] conveniva in giudizio dinanzi al NA di AR, al fine di Controparte_1 CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo NA adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare il diritto di Controparte_1 di ottenere la restituzione, da parte dell'Avv. , dell'importo di €. 25.118,29 al
[...] CP_2 medesimo corrisposto per le causali di cui in narrativa o quella somma diversa risultante dovuta in corso di causa;
per l'effetto - condannare l'Avv. al pagamento dell'importo di €. CP_2
25.118,29 oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi dal pagamento al saldo effettivo, o quella somma diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa … Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori tutti di legge e rimborso del C.U. pari ad €. 518,00”. esponeva in fatto che, nell'anno 1999, Controparte_1
l'avv. aveva instaurato, innanzi al NA di EC Sezione Lavoro, un CP_2 procedimento giudiziale recante R.G. n. 13025/1999 nei confronti della Gestione Commissariale
Governativa teso ad ottenere il riconoscimento Controparte_1 dell'indennità di trasferta in favore di un gruppo di dipendenti della società, conclusosi con la sentenza n. 3272/2001, che aveva rigettato la domanda avanzata dai lavoratori.
L'attrice deduceva che, avverso tale decisione, i dipendenti avevano proposto appello e la
Corte di Appello di EC, con sentenza n. 611/2003, aveva accolto il gravame sotto il profilo dell'an debeatur (stabilendo che il “punto di raccolta” dovesse essere preso in considerazione quale residenza di servizio ai fini della trasferta), aveva liquidato le spese dei due gradi di giudizio in favore degli appellanti, disponendo la distrazione in favore dell'avv. e quantificando le spese in €. CP_2
3.000,00 per il primo grado ed €. 2.500,00 per il grado di appello.
Rappresentava la parte attrice che, su richiesta dell'odierno convenuto, la Gestione aveva provveduto al pagamento complessivo di €. 8.213,77 con mandato n. 13840 del 14.10.2003 e relativo ordine di pagamento e che, successivamente, in conseguenza dell'esito favorevole sull'an debeatur,
l'avv. aveva patrocinato procedimenti per la liquidazione del quantum delle indennità CP_2 di trasferta in favore di singoli lavoratori.
La società attrice precisava che il NA di EC aveva emesso sentenze favorevoli per i dipendenti, che avevano liquidato onorari e spese in favore del procuratore antistatario, nei seguenti procedimenti e con i seguenti esiti di pagamento: 1) , sentenza n. 8328/2005, Controparte_3 onorari liquidati €. 1.600,00 oltre accessori, importo complessivo corrisposto €. 2.748,60 con valuta
03.03.2006; 2) sentenza n. 8342/2005, onorari liquidati €. 1.600,00 oltre Parte_1 accessori, importo complessivo corrisposto €. 2.748,60 con valuta 03.03.2006; 3) Parte_2 sentenza n. 8344/2005, onorari liquidati €. 1.600,00 oltre accessori, importo complessivo corrisposto
SI ER €. 2.748,60 con valuta 03.03.2006; 4) , sentenza n. 6806/2006, onorari liquidati €. Controparte_4
1.700,00 oltre accessori, importo complessivo corrisposto €. 2.886,24 con valuta 30.11.2006; 5)
, sentenza n. 6807/2006, onorari liquidati €. 1.700,00 oltre accessori, importo Parte_3 complessivo corrisposto €. 2.886,24 con valuta 30.11.2006; 6) , sentenza n. Parte_4
6808/2006, onorari liquidati €. 1.700,00 oltre accessori, importo complessivo corrisposto €. 2.886,24 con valuta 30.11.2006.
Parte attrice assumeva che i succitati pagamenti erano stati eseguiti mediante bonifici bancari disposti dalla Gestione sul conto corrente intestato all'avv. , acceso presso Banca Monte dei CP_2
Paschi di Siena filiale di Alessano, e che la somma complessivamente corrisposta a , Parte_5 per i suelencati provvedimenti ammontava a €. 25.118,29.
Riferiva la società attrice che la Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici aveva proposto impugnazione avverso la sentenza n. 611/2003 della Corte di
Appello di EC Sezione Lavoro e che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con decisione n.
11019/2007, aveva accolto il ricorso, cassando la pronuncia e rinviando alla Corte d'Appello di AR
Sezione Lavoro;
all'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di AR, con sentenza n.
1919/2009, aveva rigettato l'appello proposto dai dipendenti e aveva compensato le spese di tutti i gradi di giudizio.
Aggiungeva che i lavoratori avevano impugnato, dinanzi alla Corte di Controparte_1
Cassazione, la sentenza n. 1919/2009 della Corte di Appello di AR e che il ricorso era stato dichiarato infondato con sentenza della Suprema Corte n. 1273/2012, con la quale era stata definitivamente respinta la domanda di riconoscimento dell'indennità di trasferta secondo le modalità inizialmente richieste dai dipendenti.
Parallelamente, la Gestione Commissariale aveva impugnato le singole sentenze di liquidazione del quantum debeatur rese dal NA di EC nei procedimenti relativi ai lavoratori CP_
e in sede di appello, le predette pronunce erano state riformate con sentenze n. 2597/2009 Pt_3
e n. 2284/2009, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio e il successivo ricorso CP_ in Cassazione, proposto dal lavoratore , era stato respinto con sentenza n. 8206/2012.
A fronte delle pronunce di riforma e della definitiva conferma della non spettanza dell'indennità di trasferta, con note trasmesse tramite p.e.c. del 12.05.2017 e Controparte_1 del 31.08.2017, aveva richiesto all'avv. la restituzione delle somme percepite in CP_2 qualità di difensore antistatario;
le richieste erano rimaste inesitate, così come senza esito era rimasto l'ulteriore sollecito inviato tramite p.e.c. in data 08.11.2018.
In ragione della riforma e della cassazione delle pronunce che avevano costituito titolo del pagamento del compenso professionale, deduceva il diritto di ripetizione delle Controparte_1
SI ER somme versate all'avv. richiamando la giurisprudenza di legittimità, che individuava nel CP_2 difensore distrattario il soggetto tenuto alla restituzione nel caso in cui il titolo esecutivo fosse stato riformato, non rilevando la buona fede o mala fede del percettore.
Sulla scorta di tali allegazioni, rassegnava Controparte_1 le proprie conclusioni, come ripotate in premessa, instando per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione delle somme percepite dall'avv. a titolo di onorari e spese relativi alle CP_2 controversie di lavoro innanzi citate e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di €.
25.118,29, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, con vittoria di spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.08.2019, si costituiva tardivamente in giudizio l'avv. deducendo l'infondatezza della pretesa ripetitoria CP_2 avanzata da parte attrice;
il convenuto sollevava, in via preliminare, l'eccezione di inesistenza e nullità della procura alle liti allegata dal difensore della parte attrice, deducendo che la procura era stata rilasciata a firma del dott. il 21.03.2019 mentre, secondo la visura camerale Persona_1 storica della società prodotta in giudizio, i poteri e la carica del predetto erano stati revocati già il
03.05.2018, con la conseguenza che l'atto introduttivo era privo di efficacia giuridica e che il procuratore dell'attrice aveva agito senza valida rappresentanza processuale.
Parte convenuta eccepiva, altresì, l'incompetenza territoriale del NA di AR ai sensi dell'art. 18 c.p.c., assumendo che il foro competente sarebbe stato da individuarsi in quello di EC, nel cui circondario risiedeva il convenuto e dove erano sorte le obbligazioni alla base della domanda attrice;
in via subordinata, sempre in via preliminare e in rito, sollevava l'eccezione di incompetenza ratione materiae del NA di AR ai sensi dell'art. 389 c.p.c., deducendo che, trattandosi di domande consequenziali a pronunce della Corte di Cassazione, il Giudice competente era quello di rinvio e, segnatamente, la Corte di Appello di AR Sezione Lavoro.
Nel merito, formulava l'eccezione di prescrizione a carico delle singole CP_2 posizioni creditorie dedotte dall'attrice; con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di EC
n. 611/2003 che aveva accolto il gravame dei lavoratori sotto il profilo dell'an debeatur, assumeva che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere dalla pronuncia della Cassazione del 10.01.2007 e che il primo atto interruttivo dovesse individuarsi nella notifica dell'atto di citazione del presente giudizio risalente all'08.04.2019; con riferimento alle sentenze pronunciate sul quantum debeatur già passate in giudicato, asseriva che i termini prescrizionali erano già maturati, in ragione della decorrenza dal giorno della pronuncia.
In ordine ai pagamenti indicati dall'attrice, il convenuto contestava di aver ricevuto le somme indicate per le singole sentenze (nn. 8328/05, 8342/05, 8344/05, 6806/06, 6807/06, 6808/06),
SI ER rilevando che parte attrice non aveva prodotto distinte di pagamento o altri documenti da ritenersi idonei a provare l'effettivo accredito sul conto corrente bancario dell'avv. ; contestava altresì CP_2 la veridicità e l'efficacia probatoria delle p.e.c. di sollecito esibite dall'attrice.
In punto di diritto, il convenuto sosteneva l'autonomia delle sentenze di liquidazione del quantum debeatur rispetto alla sentenza sull'an debeatur, deducendo che non tutte le pronunce sul quantum erano automaticamente ricollegabili alla sentenza poi cassata e che, pertanto, la pretesa di ripetizione non avrebbe potuto avere efficacia in relazione a tutte le somme indicate dall'attrice.
L'avv. contestava, inoltre, la richiesta di interessi e rivalutazione poiché la domanda CP_2 attrice si sarebbe limitata ad avanzare tali pretese solo con l'atto di citazione notificato l'08.04.2019.
Nell'ipotesi di un eventuale rigetto delle eccezioni preliminari, parte convenuta dichiarava di vantare crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di SE, già inseriti nello stato passivo del concordato per l'importo complessivo di €. 20.972,63 chiedendo, in via subordinata, la compensazione di ogni somma eventualmente riconosciuta all'attrice con i crediti vantati nei confronti della medesima.
pertanto, così concludeva: “A) In via preliminare accertare e dare atto che la CP_2 procura ad litem conferita all'avv. Massimo Ozzola non è stata rilasciata da soggetto avente qualifica di legale rapp.te delle e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare inesistente e/o nullo l'atto introduttivo del presente giudizio;
B) In via subordinata dichiarare che il Giudice adito è territorialmente incompetente, essendo competente il
NA di EC;
C) Dichiarare comunque incompetente il NA Ordinario di AR, in luogo della Corte di Appello di AR - sez. Lavoro, ex art. 389 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
D)
Accertare in via preliminare che all'avv. non sono mai state corrisposte tutte le CP_2 somme di cui si chiede la ripetizione atteso che non vi è prova che competenze relative alle sentenze nn. 8328/05 ( , 8342/05 ( , 6808/06 ( Tommaso), Controparte_3 Parte_1 Pt_4
8344/05 ( , 6806/06 ( ) e 6807/06 ( ) siano mai state Parte_2 Controparte_4 Parte_3 versate da SE e per l'effetto dichiarare la domanda introduttiva infondata;
E) Nel merito, per quanto fin qui detto e sulla base della documentazione versata in atti dichiarare, sempre in via preliminare, prescritto il presunto dedito dell'avv. nei confronti di CP_2 [...]
in merito alle sentenze nn. 611/2003 ( Controparte_1 Persona_2 ed altri), 8328/05 ( ), 8342/05 ( , 6808/06 ( ), Controparte_3 Parte_1 Parte_4
8344/05 ( , tutte della Corte d'Appello di EC – Sezione Lavoro, così come meglio Parte_2 evidenziato in narrativa;
F) Rigettare, in ogni caso, perché infondata e non provata la domanda formulata dall'attrice SE, ivi compresa la richiesta del pagamento degli interessi e rivalutazione;
G) Dare comunque atto che l'avv. ha un credito, certo liquido ed esigibile nei CP_2
SI ER confronti di SE, già inserito nello stato passivo del concordato e parti ad € 20.972,63, come dettagliatamente indicato al punto VII della narrativa che precede;
per detta somma, nella denegata ipotesi in cui non dovesse accertarsi che le avverse pretese creditizie siano infondate o comunque prescritte, si chiede operare una compensazione;
H) Altra compensazione potrà essere operata per la somma di € 11.417,50, oltre accessori ed interessi dalle singole scadenze, come precisato al punto al richiamato al punto VII per i vari titoli dedotti;
anche per detta somma, nella denegata ipotesi in cui non dovesse accertarsi che le avverse pretese creditizie siano infondate o comunque prescritte, si chiede operare una compensazione;
I) Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei deducenti procuratori antistatari”.
Con ordinanza del 30.09.2019, alla luce dell'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla validità della procura alle liti allegata agli atti dalla parte attrice, il precedente Giudice rilevava che la medesima procura rilasciata dalla società attrice era stata sottoscritta da soggetto non più titolare di poteri rappresentativi, essendo cessato dalla carica in epoca antecedente all'introduzione del giudizio;
ritenuta pertanto la necessità di regolarizzare la rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., assegnava alla parte attrice il termine perentorio di 90 gg. dalla comunicazione del provvedimento per munirsi di valida procura alle liti conferita da soggetto legittimato, rinviando all'udienza del 03.02.2020 per la verifica dell'adempimento.
In ottemperanza a tale provvedimento, in data 28.10.2019 il difensore della parte attrice depositava atto di ratifica con allegato nuovo mandato alle liti, sottoscritto dall'ing. CP_5 nella qualità di Amministratore Delegato pro tempore della società con il Controparte_1 quale veniva conferito incarico all'avv. Ozzola di rappresentare e difendere la società attrice nel presente giudizio, espressamente facendo propria e confermando l'attività processuale già svolta in forza della procura in precedenza rilasciata dal dott. Persona_1
Rigettate dal precedente Giudice le eccezioni di incompetenza territoriale e funzionale nonché di prescrizione, sollevate dal convenuto, in quanto tardive alla luce delle preclusioni di cui agli artt.
38 co. 1 e 166 c.p.c., atteso che l'udienza ex art. 183 c.p.c. era stata fissata dall'attrice nell'atto di citazione per il 16.09.2019 e differita d'ufficio al 23.09.2019 ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4,
c.p.c., mentre il convenuto si era costituito in giudizio solo in data 05.08.2019, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, la causa veniva istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, come richiesto dalla parte attrice e, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 17.03.2025, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
SI ER Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dal convenuto, il quale ha dedotto l'inesistenza e/o la nullità della procura alle liti conferita all'avv.
Massimo Ozzola, in quanto sottoscritta in data 21.03.2019 da soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi della società attrice.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Con provvedimento del 30.09.2019, il Giudice designato in precedenza, ai sensi dell'art. 182
c.p.c., ha rilevato la necessità di regolarizzare la rappresentanza, assegnando alla parte attrice termine perentorio di novanta giorni per munirsi di valida procura.
In ottemperanza a tale ordine, in data 28.10.2019, l'avv. Ozzola ha depositato agli atti del giudizio l'atto di ratifica con allegato mandato alle liti sottoscritto dall'ing. CP_5
Amministratore Delegato pro tempore della società attrice, con il quale veniva conferito nuovo incarico e contestualmente ratificata l'attività processuale già svolta in forza della procura originariamente rilasciata.
La documentazione prodotta (lettera di incarico del 22.03.2018, procura originaria, atto di ratifica e nuova procura del 10.10.2019) dimostra l'avvenuta regolarizzazione nei termini fissati.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la regolarizzazione tempestiva ex art. 182
c.p.c. sana con effetto retroattivo l'originario vizio di rappresentanza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n.
9217/2010; Cass. Civ., Sez. Un., n. 23958/2020; Cass. Civ., Sez. Un., n. 21985/2021).
Ne consegue che l'eccezione sollevata dal convenuto deve essere respinta, essendo stata la procura validamente regolarizzata nei termini di legge, producendo l'effetto sanante ex tunc.
Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione, sollevata da parte attrice, relativa alla tardività della costituzione del convenuto e alle conseguenti decadenze in ordine alle eccezioni preliminari da egli sollevate.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 05.08.2019, oltre il termine utile desumibile dall'atto di citazione (nel quale l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il 16.09.2019) e dalla disciplina sulla sospensione feriale dei termini;
per effetto dell'applicazione alla fattispecie in esame del periodo di sospensione feriale vigente ratione temporis (decorrente dal 01.08.2019 al
31.08.2019), il termine ultimo per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta era da individuare nella data del 26.07.2019, atteso anche che non era stato disposto alcun differimento della prima udienza ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., bensì un mero rinvio d'ufficio della medesima al
23.09.2019.
SI ER Sul punto, va rammentato che “il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento. Tale principio è applicabile, in virtù del già evidenziato richiamo operato, per il giudizio di appello, dall'art. 343 cod. proc. civ. all'art. 166, anche al termine di costituzione dell'appellato, ai fini della proposizione dell'appello incidentale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 12087/2023).
Come rilevato anche dal precedente Giudice istruttore con provvedimento del 10.11.2020, tale tardività comporta - ai sensi degli artt. 38, 166 e 167 c.p.c. - la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, come l'eccezione di prescrizione, nonché l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la costituzione tardiva del convenuto preclude la proponibilità di simili eccezioni (cfr. Cass. Civ., n. 2299/2017; Cass. Civ., n. 17032/2008).
Le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili siccome tardive e, comunque, infondate per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla competenza territoriale, la domanda di ripetizione di somme di denaro integra un'obbligazione pecuniaria ex art. 1182 co. 3 c.c., per la quale il foro competente è quello del domicilio del creditore (forum destinatae solutionis), ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; nel caso di specie, essendo la sede legale della società creditrice in AR, la competenza territoriale spetta al NA di
AR (cfr. Cass. Civ., n. 7722/2019; Cass. Civ., n. 17127/2022).
Parimenti infondata è l'eccezione, non rilevabile d'ufficio, di prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione di una sentenza successivamente riformata o cassata è soggetto al termine decennale di prescrizione previsto dagli artt. 2033 e 2946
c.c., il quale decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia che, riformando o annullando la precedente decisione, accerta in via definitiva l'indebito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 3706/2018).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1273 del 30.01.2012, aveva definitivamente rigettato le domande dei lavoratori, determinando così l'insorgenza del diritto restitutorio in capo a è da tale data che deve decorrere il termine decennale di Controparte_1 prescrizione atteso che le decisioni della Corte di Cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3752/2024).
SI ER Dunque, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato in data 08.04.2019, è stato proposto entro il termine decennale;
ad abundantiam la prescrizione è stata interrotta da plurime richieste stragiudiziali formulate dalla società attrice (p.e.c. del 12.05.2017, del 31.08.2017 e dell'08.11.2018), specificamente riferite alle pretese oggetto di causa.
Ne deriva che, con riguardo a tutte le posizioni documentate e tempestivamente sollecitate, il diritto restitutorio deve ritenersi azionato nei termini.
Devono essere ora esaminate le eccezioni preliminari in rito rilevabili ex officio, sollevate dalla parte convenuta.
Quanto all'eccezione di incompetenza funzionale, invocata dal convenuto ex art. 389 c.p.c. in favore della Corte d'Appello quale Giudice del rinvio, va osservato che tale competenza funzionale sussiste solo se il giudizio di rinvio è ancora pendente ed è investito delle domande restitutorie;
diversamente, qualora il giudizio di rinvio si sia concluso con sentenza definitiva che non abbia statuito sulle restituzioni, queste ultime possono essere fatte valere in separato giudizio davanti al
Giudice ordinario, secondo i criteri generali di competenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 11291/1993;
Cass. Civ., n. 22359/2021).
Nel caso di specie, il giudizio di rinvio si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di
AR Sezione Lavoro che ha compensato le spese, senza pronunciare alcunché in ordine alla ripetizione delle somme già corrisposte, e la successiva pronuncia della Corte di Cassazione non ha introdotto un titolo restitutorio idoneo a radicare la competenza funzionale del Giudice del rinvio.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza funzionale è infondata e deve essere disattesa.
Il convenuto ha, altresì, eccepito la violazione del principio del ne bis in idem (rilevabile d'ufficio), assumendo che la domanda restitutoria proposta dall'attrice sarebbe preclusa dalla sentenza della Corte d'Appello di AR Sezione Lavoro n. 1919/2009, che aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
Anche detta eccezione è infondata e va rigettata.
La pronuncia richiamata, infatti, si è limitata a compensare le spese processuali, senza statuire alcunchè in ordine alla restituzione delle somme già corrisposte al procuratore antistatario in esecuzione delle sentenze riformate o cassate;
una simile statuizione non costituisce titolo esecutivo idoneo a regolare la sorte di tali somme, né può impedire alla parte che le ha versate di richiederne la restituzione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in mancanza di un'espressa condanna restitutoria contenuta nella sentenza di rinvio, la parte che abbia effettuato pagamenti in esecuzione di pronunce poi caducate deve necessariamente promuovere un autonomo giudizio di ripetizione, non
SI ER potendo la mera compensazione delle spese valere quale titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ. n.
12387/2016).
Nella fattispecie che ci occupa, non ricorre dunque alcuna duplicazione di giudizi, né può configurarsi una violazione del principio del ne bis in idem; la domanda attorea si fonda, infatti, su un autonomo titolo restitutorio e non si sovrappone a quanto già deciso dalla Corte d'Appello di AR, quale Giudice del rinvio.
Deve, ancora, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale allegata dall'attrice alla propria comparsa conclusionale per tardività, sollevata dal convenuto.
L'eccezione è meritevole di scrutinio.
Nel rito ordinario, applicabile ratione temporis, la produzione di documenti è ammessa, a pena di decadenza, entro i termini fissati dall'art. 183 co. 6 c.p.c., mediante deposito delle memorie istruttorie;
le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 c.p.c. hanno, per contro, funzione esclusivamente illustrativa e non possono contenere nuove allegazioni di merito, domande, eccezioni o produzioni documentali.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la produzione di nuovi documenti in sede di comparsa conclusionale è tardiva e inammissibile, salvo il caso di documenti indispensabili ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., di documenti acquisibili d'ufficio o, ancora, di documentazione meramente riproduttiva di quella già ritualmente acquisita (cfr. Cass. Civ., n.
1120/2015; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1438/2014).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge che la documentazione richiamata dall'attrice in comparsa conclusionale si compone in parte di atti già ritualmente prodotti durante il giudizio, dei quali l'attrice ha fornito un mero riepilogo o una riproduzione, in parte di allegazioni integrative nuove.
Per i primi, l'eccezione è infondata, trattandosi di semplici richiami a documentazione già presente in atti e, dunque, pienamente utilizzabile ai fini della decisione;
diversamente, i documenti del tutto inediti, prodotti soltanto in sede di comparsa conclusionale, non possono essere considerati dal Giudice ai fini della decisione perché tardivi.
Resta fermo che, quanto ai documenti contestati dal convenuto per asserita manipolazione informatica o artificiosa confezione in formato digitale, la generica contestazione non è sufficiente ad escluderne l'utilizzabilità, spettando al Giudice valutarne l'autenticità e la rilevanza probatoria;
nel caso concreto, non essendo stata fornita prova della falsità, la documentazione ritualmente acquisita e richiamata in comparsa conclusionale potrà essere valutata nel complesso probatorio.
SI ER L'eccezione di parte convenuta deve, dunque, essere parzialmente accolta, con esclusione dal novero della prova documentale dei nuovi atti prodotti unitamente alla comparsa conclusionale, restando invece utilizzabili quelli già acquisiti e successivamente richiamati o riprodotti dall'attrice.
Va, inoltre, essere esaminata la richiesta di ordine di cancellazione di frasi offensive e sconvenienti contenute nella memoria di replica del convenuto, avanzata da parte attrice.
Invero, nel superiore interesse della Giustizia al corretto svolgimento della lite e all'esercizio del diritto di difesa entro i limiti invalicabili del rispetto fra gli attori della vicenda processuale, il
Giudicante reputa sconvenienti ed offensive le espressioni utilizzate dal convenuto a pagina 1 della memoria di replica, nella parte in cui ha affermato che tutti i documenti prodotti dalla parte attrice in allegato alla comparsa conclusionale, oltre che tardivi e “non veritieri”, sarebbero stati “tutti confezionati e predisposti dalla stessa società e dall'Avv. Pietro BOCCARDI” e che trattasi di
“fotocopie modificate” nonché “modificate mediante programmi”, allo scopo di trarre in inganno il
Giudicante.
Tali espressioni, lungi dall'integrare una legittima censura di carattere tecnico-giuridico, si sostanziano in un giudizio di valore extragiuridico sull'operato del difensore di parte attrice non soltanto assolutamente gratuito e destituito di fondamento obiettivo, ma anche privo di rilevanza e di utilità per l'esercizio delle ragioni difensive della parte che ne fa uso, sicchè ricorrono nelle suddette espressioni i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. (carattere sconveniente ed offensivo).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che devono considerarsi offensive non solo le espressioni che assumano il tono dell'ingiuria, ma anche quelle che attribuiscono alla controparte comportamenti penalmente rilevanti o contrari alla correttezza professionale e istituzionale, qualora non strettamente necessarie all'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ., n.
5649/2014; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 3394/2016).
Nel caso concreto, l'accusa rivolta all'attrice di avere prodotto documenti falsi e manipolati artatamente eccede i limiti della critica consentita, assumendo carattere offensivo e denigratorio, oltre che non necessario ai fini della contestazione processuale della rilevanza o utilizzabilità dei medesimi documenti;
tale doglianza avrebbe potuto essere formulata con espressioni appropriate e pertinenti.
Passando al merito della controversia, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Al caso di specie va applicato il dettato normativo di cui all'art. 2033 c.c. che disciplina l'indebito oggettivo attribuendo il diritto a colui che ha eseguito un pagamento non dovuto di ripetere ciò che ha pagato: orbene la norma de qua si applica quando il solvens paga un debito che non esiste oppure paga un debito cui è tenuto ma ad una persona che non ha diritto al pagamento (indebito ex persona creditoris); secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 2033 c.c. è applicabile anche con
SI ER riferimento alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
n. 5624/2009).
Quanto all'onere probatorio, l'attore è tenuto a provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa giustificativa del pagamento ab origine o sopravventa.
Qualora il pagamento sia stato eseguito in adempimento di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata o cassata, la giurisprudenza statuisce che, al fine di ristabilire la situazione patrimoniale anteriore al pagamento, il difensore distrattario debba restituire quanto ricevuto (cfr. Cass. Civ., n. 8215/2013; Cass. Civ., n. 1526/2016), in quanto la caducazione del titolo giudiziale, su cui si fondava il pagamento, comporta - ai sensi dell'art. 336 co. 2 c.p.c. - la caducazione anche delle statuizioni accessorie, comprese quelle relative alle spese di lite, con conseguente obbligo restitutorio a carico del difensore distrattario che ne sia stato il percettore (cfr. Cass. Civ., n.
31443/2024; Cass. Civ., n. 8215/2013).
In tale prospettiva, la buona o la mala fede del percettore non assume rilievo decisivo ai fini della ripetizione (cfr. Cass. Civ., n. 21699/2011) e gli interessi decorrono dal giorno del pagamento indebito (cfr. Cass. Civ., n. 16559/2005; Cass. Civ., n. 10124/2009).
Acclarata l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 2033, deve essere accertato l'intervenuto effettivo pagamento, in favore del convenuto, delle somme richieste in restituzione;
in particolare, deve essere verificato se e in quale misura le somme reclamate da Controparte_1 siano state effettivamente corrisposte all'avv. .
[...] CP_2
Questo Giudice, sulla base del complesso probatorio raccolto, ritiene raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento per l'intero ammontare lordo di €. 25.118,29.
Principiando dalla sentenza n. 611/2003 della Corte d'Appello di EC (importo lordo €.
8.213,77), la distinta di mandato n. 13840 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione) riporta l'indicazione del pagamento e il timbro “ESEGUITO”; inoltre, nel corso dell'interrogatorio formale espletato all'udienza del 07.06.2021 il convenuto ha ammesso di avere percepito un importo netto riferibile a quel pagamento €. 6.871,65, confermandone così la sostanziale esecuzione.
La suddetta ammissione, dalla valenza confessoria, integrata dalla succitata distinta bancaria, costituisce prova dell'avvenuto pagamento.
In ordine alle ulteriori somme richieste in restituzione dalla società attrice, assumono rilievo decisivo, quali elementi probatori di conferma dell'avvenuto pagamento, la nota p.e.c. del 27.06.2019 inviata dall'avv. (cfr. doc. 30 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. di parte CP_2 attrice), il comportamento complessivamente tenuto dal convenuto, nonché la documentazione
SI ER prodotta dall'attrice in allegato all'atto di citazione, integrata da ulteriore documentazione depositata in sede di comparsa conclusionale (nella parte in cui la stessa sia da ritenersi ammissibile).
Orbene, la nota p.e.c. del 27.06.2019, con la quale l'avv. ha proposto a SE, tramite CP_2 il procuratore costituito avv. Ozzola, la compensazione tra i crediti professionali da egli vantati e le somme che la società reclamava in restituzione, non contiene alcuna contestazione circa l'an dell'avvenuto pagamento delle singole poste reclamate dall'attrice, limitandosi a formulare una proposta transattiva fondata sulla compensazione dei rispettivi crediti. Dunque, detta comunicazione può essere valutata alla stregua di implicito riconoscimento dell'esistenza dei crediti azionati in ripetizione e assumere valore di dichiarazione confessoria ai sensi degli artt. 2730 ss. c.c. nonché di comportamento processuale valutabile dal Giudice ex art. 116 c.p.c. secondo il suo prudente apprezzamento, atteso che il comportamento tenuto dalla parte nel corso del rapporto e nelle fasi prodromiche del giudizio può costituire elemento sintomatico idoneo a corroborare il quadro probatorio, anche laddove sia incompatibile con la tesi difensiva successivamente sostenuta.
Il contegno dell'avv. assume rilevanza, altresi', nell'ottica omissiva, non avendo egli CP_2 mai esercitato azioni esecutive né notificato precetti nei confronti della società attrice, per il recupero delle somme oggetto di causa.
La suddetta condotta appare difficilmente spiegabile se non ipotizzando l'avvenuta percezione del compenso;
viceversa, essa risulta coerente e in linea con la prassi contabile descritta in atti dall'attrice, secondo la quale SE, per contenere i costi di esecuzione, provvedeva al pagamento diretto delle spettanze dovute ai dipendenti e alla relativa corresponsione delle spese legali liquidate nelle sentenze.
Va ribadito che, secondo i principi consolidati in materia di valutazione delle prove, il Giudice può fondare il proprio convincimento anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c.; non è dunque necessario che vi sia un documento tecnico- contabile isolato che provi in via diretta ogni singolo pagamento, essendo sufficiente un complesso di elementi convergenti che, considerati unitariamente, conducano a un accertamento attendibile.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il Giudice del merito dispone di un ampio margine valutativo nella ricostruzione dei fatti, potendo valorizzare indizi plurimi e coerenti quali fatti noti idonei a fondare il convincimento sull'esistenza del fatto ignoto, senza che sia richiesto un riscontro documentale diretto ed esclusivo (cfr. Cass. Civ., n. 22209/2013; Cass. Civ., n.
17964/2010).
È stato, altresì, precisato che la prova presuntiva può essere tratta anche da elementi di comportamento processuale della parte, ove rivelatori di un atteggiamento incompatibile con la negazione del fatto (cfr. Cass. Civ., n. 20111/2022).
SI ER In questo senso, la consolidata giurisprudenza ribadisce che le presunzioni semplici, se basate su elementi gravi, precisi e concordanti, hanno la stessa dignità probatoria delle prove dirette e sono idonee a fondare la decisione (cfr. Cass. Civ., ord. n. 22366/2021).
Ulteriore conferma dell'avvenuto pagamento deriva dalle note specifiche trasmesse dall'avv.
e dalle conseguenti note interne dell'Ufficio Personale di SE, recanti le richieste di CP_2 liquidazione delle spese legali in favore del convenuto con l'indicazione del conto corrente bancario del convenuto, trasmesse alla Direzione Finanziaria della società (cfr. docc. nn. 11, 12, 13, 14, 15 e
16, allegati all'atto di citazione). CP_ Tali documenti, per le posizioni , , , e (sentenze CP_3 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 nn. 8328/2005, 8342/2005, 8344/2005, 6806/2006, 6807/2006 e 6808/2006), attestano la regolare attivazione del procedimento contabile-amministrativo volto alla liquidazione e al pagamento delle spese legali, confermando così la riferibilità delle somme azionate in restituzione.
Pertanto, l'insieme degli elementi acquisiti nel presente giudizio - la p.e.c. del 27.06.2019 del convenuto, le note interne dell'Ufficio Personale di SE, le distinte di mandato e i comportamenti concludenti del - integra un quadro indiziario univoco e coerente che, valutato nella sua CP_2 globalità, consente di ritenere raggiunta la prova dell'effettiva corresponsione dei pagamenti reclamati dall'attrice.
In tale prospettiva, le contestazioni del convenuto circa la mancata produzione di singoli CRO bancari o l'asserita manipolazione di taluni documenti informatici, non supportate da elementi probatori, non sono idonee a inficiare la valutazione complessiva, che si fonda su una pluralità di riscontri coerenti e convergenti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la prova dell'avvenuto pagamento delle somme reclamate dall'attrice deve ritenersi raggiunta anche per le posizioni , CP_3 Parte_1 Pt_2
CP_
, e (sentenze nn. 8328/2005, 8342/2005, 8344/2005, 6806/2006, 6807/2006 e Pt_3 Pt_4
6808/2006).
In conclusione, anche prescindendo dall'utilizzabilità dei documenti tardivamente versati in atti, la valutazione complessiva e convergente degli elementi documentali e delle ammissioni rese in interrogatorio, unitamente al comportamento processuale del convenuto (p.e.c. del 27.06.2019), consente di ritenere provato l'avvenuto pagamento delle somme indicate in narrativa e, conseguentemente, sussistente l'obbligo restitutorio dell'avv. per l'importo lordo CP_2 complessivo di €. 25.118,29.
La restituzione deve essere riferita agli importi al lordo delle ritenute fiscali operate alla fonte.
Su tale profilo, le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di prestazioni indebite, che il soggetto tenuto alla restituzione è obbligato per l'intero importo lordo percepito, potendo poi attivare
SI ER i rimedi restitutori o compensativi nei confronti dell'Erario (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 19499/2008), cosi' come richiesto da parte attrice.
Pertanto, va dichiara dovuta dall'avv. , a titolo di restituzione, la somma complessiva CP_2 di €. 25.118,29 quantificata come segue: 1) €. 8.213,77 in esecuzione della sentenza n. 611/2003
Corte d'Appello di EC;
2) €. 2.886,24 in esecuzione della sentenza n. 6806/2006 NA di
EC (Cillo); 3) €. 2.748,60 in esecuzione della sentenza n. 8328/2005 NA di EC (Del Sole);
4) €. 2.748,60 in esecuzione della sentenza n. 8342/2005 NA di EC (Fanciullo); 5) €.
2.886,24 in esecuzione della sentenza n. 6808/2006 NA di EC (Filieri); 6) €. 2.748,60 in esecuzione della sentenza n. 8344/2005 NA di EC (Memmi); 7) €. 2.886,24 in esecuzione della sentenza n. 6807/2006 NA di EC (Toma).
Definita la debenza delle somme principali, occorre pronunciarsi sulle domande accessorie relative agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nelle ipotesi di restituzione di somme corrisposte in esecuzione di provvedimenti successivamente riformati o cassati, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del pagamento indebito, in quanto da tale momento si configura la perdita patrimoniale in capo al solvens (cfr. Cass. Civ., n. 16559/2005; Cass. Civ., Sez.
Un., n. 19499/2008; Cass. Civ., n. 22096/2013).
Ove il creditore sia imprenditore, inoltre, l'art. 1224 co. 2 c.c. consente di riconoscere, oltre agli interessi legali, il maggior danno da svalutazione monetaria connesso alla mancata disponibilità delle somme indebitamente percepite, trattandosi di risorsa che avrebbe potuto essere utilmente investita nell'attività d'impresa.
Nel caso in esame, considerata la qualità imprenditoriale di e la Controparte_1 documentazione prodotta circa la risalenza nel tempo dei pagamenti, deve essere riconosciuto il diritto dell'attrice a percepire gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalle rispettive date dei pagamenti fino all'integrale soddisfo.
Deve, infine, essere esaminata l'eccezione di compensazione sollevata in via subordinata dal convenuto, il quale ha opposto il proprio credito professionale, asseritamente ammesso nello stato passivo del concordato preventivo di al credito restitutorio azionato Controparte_1 dall'attrice.
L'eccezione non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 56 L. Fall. (oggi trasfuso nell'art. 155 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), la compensazione è ammissibile soltanto se i crediti e i debiti contrapposti siano sorti entrambi anteriormente all'apertura della procedura concorsuale;
dopo l'apertura della
SI ER procedura, invece, non possono formarsi nuovi crediti opponibili in compensazione, poiché i creditori devono concorrere secondo le regole proprie del concorso.
Nel caso in esame, il credito restitutorio azionato da SE è sorto soltanto a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze di riforma/cassazione (anno 2012), dunque in epoca successiva all'apertura della procedura concordataria, con conseguente impossibilità di compensazione con il credito professionale vantato dal convenuto.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dal profilo temporale, va richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito del professionista già insinuato e ammesso al passivo deve trovare esclusiva soddisfazione in sede concorsuale, non essendo consentito al creditore sottrarsi alla par condicio creditorum attraverso la compensazione con pretese fatte valere dalla procedura stessa (cfr. Cass. Civ., n. 11930/2017; Cass. Civ., n. 9525/2013).
Va, altresì, ricordato che la disciplina concorsuale (art. 184 L. Fall., ora art. 117 CCII) fa sì che l'omologazione del concordato prevenga la proposizione di azioni legali (effetto esdebitatorio) relative a crediti già inclusi nella procedura concorsuale medesima, con conseguente preclusione a far valere all'esterno pretese già regolate all'interno della procedura.
Ne consegue che la richiamata eccezione di compensazione deve essere disattesa.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il NA di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Controparte_1 atto di citazione notificato in data 08.04.2019 nei confronti di ogni contraria istanza, CP_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta;
2) ACCOGLIE l'eccezione sollevata da parte convenuta di tardività della produzione documentale effettuata da parte attrice in sede di comparsa conclusionale limitatamente alla documentazione nuova;
3) ORDINA la cancellazione dagli atti di causa delle espressioni di seguito indicate: “[i documenti prodotti dall'attrice] non veritieri tutti confezionati e predisposti dalla stessa società e
SI ER dall'Avv. Pietro BOCCARDI”, “[I documenti prodotti tardivamente sono stati scansionati] su fotocopie modificate nonché montate e “modificate mediante programmi”;
4) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto:
a] ACCERTA il diritto di parte attrice ad Controparte_1 ottenere la restituzione da parte del convenuto avv. della somma pari a complessivi €. CP_2
25.118,29 al lordo delle ritenute fiscali operate alla fonte, percepite in qualità di antistatario ex art. 93 c.p.c. a titolo di onorari professionali;
b] CONDANNA la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte CP_2 attrice della somma di €. 25.118,29, oltre agli Controparte_1 interessi legali maturati e maturandi e alla rivalutazione monetaria, decorrenti dai singoli pagamenti fino all'integrale soddisfo;
5) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice CP_2
delle spese processuali che liquida in €. 5.077,00, Controparte_1
a titolo di compensi difensivi, oltre a esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge.
Così deciso in AR, il 02.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ER
SI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il NA di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SI ER, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 5512/2019, vertente fra le parti: in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Boccardi, presso il cui studio sito in AR alla via Raffaele Bovio n. 28 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice -
CONTRO rappresentato e difeso da sé medesimo, congiuntamente e disgiuntamente CP_2 all'avv. Giuseppe Fersini, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in
Castrignano del Capo (Le) alla via Rimembranze n. 13, giusta mandato in atti;
- parte convenuta -
OGGETTO: ripetizione di indebito oggettivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
17.03.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
SI ER Con atto di citazione notificato in data 08.04.2019, la società Controparte_1 [...] conveniva in giudizio dinanzi al NA di AR, al fine di Controparte_1 CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo NA adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare il diritto di Controparte_1 di ottenere la restituzione, da parte dell'Avv. , dell'importo di €. 25.118,29 al
[...] CP_2 medesimo corrisposto per le causali di cui in narrativa o quella somma diversa risultante dovuta in corso di causa;
per l'effetto - condannare l'Avv. al pagamento dell'importo di €. CP_2
25.118,29 oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi dal pagamento al saldo effettivo, o quella somma diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa … Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori tutti di legge e rimborso del C.U. pari ad €. 518,00”. esponeva in fatto che, nell'anno 1999, Controparte_1
l'avv. aveva instaurato, innanzi al NA di EC Sezione Lavoro, un CP_2 procedimento giudiziale recante R.G. n. 13025/1999 nei confronti della Gestione Commissariale
Governativa teso ad ottenere il riconoscimento Controparte_1 dell'indennità di trasferta in favore di un gruppo di dipendenti della società, conclusosi con la sentenza n. 3272/2001, che aveva rigettato la domanda avanzata dai lavoratori.
L'attrice deduceva che, avverso tale decisione, i dipendenti avevano proposto appello e la
Corte di Appello di EC, con sentenza n. 611/2003, aveva accolto il gravame sotto il profilo dell'an debeatur (stabilendo che il “punto di raccolta” dovesse essere preso in considerazione quale residenza di servizio ai fini della trasferta), aveva liquidato le spese dei due gradi di giudizio in favore degli appellanti, disponendo la distrazione in favore dell'avv. e quantificando le spese in €. CP_2
3.000,00 per il primo grado ed €. 2.500,00 per il grado di appello.
Rappresentava la parte attrice che, su richiesta dell'odierno convenuto, la Gestione aveva provveduto al pagamento complessivo di €. 8.213,77 con mandato n. 13840 del 14.10.2003 e relativo ordine di pagamento e che, successivamente, in conseguenza dell'esito favorevole sull'an debeatur,
l'avv. aveva patrocinato procedimenti per la liquidazione del quantum delle indennità CP_2 di trasferta in favore di singoli lavoratori.
La società attrice precisava che il NA di EC aveva emesso sentenze favorevoli per i dipendenti, che avevano liquidato onorari e spese in favore del procuratore antistatario, nei seguenti procedimenti e con i seguenti esiti di pagamento: 1) , sentenza n. 8328/2005, Controparte_3 onorari liquidati €. 1.600,00 oltre accessori, importo complessivo corrisposto €. 2.748,60 con valuta
03.03.2006; 2) sentenza n. 8342/2005, onorari liquidati €. 1.600,00 oltre Parte_1 accessori, importo complessivo corrisposto €. 2.748,60 con valuta 03.03.2006; 3) Parte_2 sentenza n. 8344/2005, onorari liquidati €. 1.600,00 oltre accessori, importo complessivo corrisposto
SI ER €. 2.748,60 con valuta 03.03.2006; 4) , sentenza n. 6806/2006, onorari liquidati €. Controparte_4
1.700,00 oltre accessori, importo complessivo corrisposto €. 2.886,24 con valuta 30.11.2006; 5)
, sentenza n. 6807/2006, onorari liquidati €. 1.700,00 oltre accessori, importo Parte_3 complessivo corrisposto €. 2.886,24 con valuta 30.11.2006; 6) , sentenza n. Parte_4
6808/2006, onorari liquidati €. 1.700,00 oltre accessori, importo complessivo corrisposto €. 2.886,24 con valuta 30.11.2006.
Parte attrice assumeva che i succitati pagamenti erano stati eseguiti mediante bonifici bancari disposti dalla Gestione sul conto corrente intestato all'avv. , acceso presso Banca Monte dei CP_2
Paschi di Siena filiale di Alessano, e che la somma complessivamente corrisposta a , Parte_5 per i suelencati provvedimenti ammontava a €. 25.118,29.
Riferiva la società attrice che la Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici aveva proposto impugnazione avverso la sentenza n. 611/2003 della Corte di
Appello di EC Sezione Lavoro e che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con decisione n.
11019/2007, aveva accolto il ricorso, cassando la pronuncia e rinviando alla Corte d'Appello di AR
Sezione Lavoro;
all'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di AR, con sentenza n.
1919/2009, aveva rigettato l'appello proposto dai dipendenti e aveva compensato le spese di tutti i gradi di giudizio.
Aggiungeva che i lavoratori avevano impugnato, dinanzi alla Corte di Controparte_1
Cassazione, la sentenza n. 1919/2009 della Corte di Appello di AR e che il ricorso era stato dichiarato infondato con sentenza della Suprema Corte n. 1273/2012, con la quale era stata definitivamente respinta la domanda di riconoscimento dell'indennità di trasferta secondo le modalità inizialmente richieste dai dipendenti.
Parallelamente, la Gestione Commissariale aveva impugnato le singole sentenze di liquidazione del quantum debeatur rese dal NA di EC nei procedimenti relativi ai lavoratori CP_
e in sede di appello, le predette pronunce erano state riformate con sentenze n. 2597/2009 Pt_3
e n. 2284/2009, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio e il successivo ricorso CP_ in Cassazione, proposto dal lavoratore , era stato respinto con sentenza n. 8206/2012.
A fronte delle pronunce di riforma e della definitiva conferma della non spettanza dell'indennità di trasferta, con note trasmesse tramite p.e.c. del 12.05.2017 e Controparte_1 del 31.08.2017, aveva richiesto all'avv. la restituzione delle somme percepite in CP_2 qualità di difensore antistatario;
le richieste erano rimaste inesitate, così come senza esito era rimasto l'ulteriore sollecito inviato tramite p.e.c. in data 08.11.2018.
In ragione della riforma e della cassazione delle pronunce che avevano costituito titolo del pagamento del compenso professionale, deduceva il diritto di ripetizione delle Controparte_1
SI ER somme versate all'avv. richiamando la giurisprudenza di legittimità, che individuava nel CP_2 difensore distrattario il soggetto tenuto alla restituzione nel caso in cui il titolo esecutivo fosse stato riformato, non rilevando la buona fede o mala fede del percettore.
Sulla scorta di tali allegazioni, rassegnava Controparte_1 le proprie conclusioni, come ripotate in premessa, instando per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione delle somme percepite dall'avv. a titolo di onorari e spese relativi alle CP_2 controversie di lavoro innanzi citate e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di €.
25.118,29, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, con vittoria di spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.08.2019, si costituiva tardivamente in giudizio l'avv. deducendo l'infondatezza della pretesa ripetitoria CP_2 avanzata da parte attrice;
il convenuto sollevava, in via preliminare, l'eccezione di inesistenza e nullità della procura alle liti allegata dal difensore della parte attrice, deducendo che la procura era stata rilasciata a firma del dott. il 21.03.2019 mentre, secondo la visura camerale Persona_1 storica della società prodotta in giudizio, i poteri e la carica del predetto erano stati revocati già il
03.05.2018, con la conseguenza che l'atto introduttivo era privo di efficacia giuridica e che il procuratore dell'attrice aveva agito senza valida rappresentanza processuale.
Parte convenuta eccepiva, altresì, l'incompetenza territoriale del NA di AR ai sensi dell'art. 18 c.p.c., assumendo che il foro competente sarebbe stato da individuarsi in quello di EC, nel cui circondario risiedeva il convenuto e dove erano sorte le obbligazioni alla base della domanda attrice;
in via subordinata, sempre in via preliminare e in rito, sollevava l'eccezione di incompetenza ratione materiae del NA di AR ai sensi dell'art. 389 c.p.c., deducendo che, trattandosi di domande consequenziali a pronunce della Corte di Cassazione, il Giudice competente era quello di rinvio e, segnatamente, la Corte di Appello di AR Sezione Lavoro.
Nel merito, formulava l'eccezione di prescrizione a carico delle singole CP_2 posizioni creditorie dedotte dall'attrice; con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di EC
n. 611/2003 che aveva accolto il gravame dei lavoratori sotto il profilo dell'an debeatur, assumeva che il termine di prescrizione iniziasse a decorrere dalla pronuncia della Cassazione del 10.01.2007 e che il primo atto interruttivo dovesse individuarsi nella notifica dell'atto di citazione del presente giudizio risalente all'08.04.2019; con riferimento alle sentenze pronunciate sul quantum debeatur già passate in giudicato, asseriva che i termini prescrizionali erano già maturati, in ragione della decorrenza dal giorno della pronuncia.
In ordine ai pagamenti indicati dall'attrice, il convenuto contestava di aver ricevuto le somme indicate per le singole sentenze (nn. 8328/05, 8342/05, 8344/05, 6806/06, 6807/06, 6808/06),
SI ER rilevando che parte attrice non aveva prodotto distinte di pagamento o altri documenti da ritenersi idonei a provare l'effettivo accredito sul conto corrente bancario dell'avv. ; contestava altresì CP_2 la veridicità e l'efficacia probatoria delle p.e.c. di sollecito esibite dall'attrice.
In punto di diritto, il convenuto sosteneva l'autonomia delle sentenze di liquidazione del quantum debeatur rispetto alla sentenza sull'an debeatur, deducendo che non tutte le pronunce sul quantum erano automaticamente ricollegabili alla sentenza poi cassata e che, pertanto, la pretesa di ripetizione non avrebbe potuto avere efficacia in relazione a tutte le somme indicate dall'attrice.
L'avv. contestava, inoltre, la richiesta di interessi e rivalutazione poiché la domanda CP_2 attrice si sarebbe limitata ad avanzare tali pretese solo con l'atto di citazione notificato l'08.04.2019.
Nell'ipotesi di un eventuale rigetto delle eccezioni preliminari, parte convenuta dichiarava di vantare crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di SE, già inseriti nello stato passivo del concordato per l'importo complessivo di €. 20.972,63 chiedendo, in via subordinata, la compensazione di ogni somma eventualmente riconosciuta all'attrice con i crediti vantati nei confronti della medesima.
pertanto, così concludeva: “A) In via preliminare accertare e dare atto che la CP_2 procura ad litem conferita all'avv. Massimo Ozzola non è stata rilasciata da soggetto avente qualifica di legale rapp.te delle e, per Controparte_1
l'effetto, dichiarare inesistente e/o nullo l'atto introduttivo del presente giudizio;
B) In via subordinata dichiarare che il Giudice adito è territorialmente incompetente, essendo competente il
NA di EC;
C) Dichiarare comunque incompetente il NA Ordinario di AR, in luogo della Corte di Appello di AR - sez. Lavoro, ex art. 389 c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
D)
Accertare in via preliminare che all'avv. non sono mai state corrisposte tutte le CP_2 somme di cui si chiede la ripetizione atteso che non vi è prova che competenze relative alle sentenze nn. 8328/05 ( , 8342/05 ( , 6808/06 ( Tommaso), Controparte_3 Parte_1 Pt_4
8344/05 ( , 6806/06 ( ) e 6807/06 ( ) siano mai state Parte_2 Controparte_4 Parte_3 versate da SE e per l'effetto dichiarare la domanda introduttiva infondata;
E) Nel merito, per quanto fin qui detto e sulla base della documentazione versata in atti dichiarare, sempre in via preliminare, prescritto il presunto dedito dell'avv. nei confronti di CP_2 [...]
in merito alle sentenze nn. 611/2003 ( Controparte_1 Persona_2 ed altri), 8328/05 ( ), 8342/05 ( , 6808/06 ( ), Controparte_3 Parte_1 Parte_4
8344/05 ( , tutte della Corte d'Appello di EC – Sezione Lavoro, così come meglio Parte_2 evidenziato in narrativa;
F) Rigettare, in ogni caso, perché infondata e non provata la domanda formulata dall'attrice SE, ivi compresa la richiesta del pagamento degli interessi e rivalutazione;
G) Dare comunque atto che l'avv. ha un credito, certo liquido ed esigibile nei CP_2
SI ER confronti di SE, già inserito nello stato passivo del concordato e parti ad € 20.972,63, come dettagliatamente indicato al punto VII della narrativa che precede;
per detta somma, nella denegata ipotesi in cui non dovesse accertarsi che le avverse pretese creditizie siano infondate o comunque prescritte, si chiede operare una compensazione;
H) Altra compensazione potrà essere operata per la somma di € 11.417,50, oltre accessori ed interessi dalle singole scadenze, come precisato al punto al richiamato al punto VII per i vari titoli dedotti;
anche per detta somma, nella denegata ipotesi in cui non dovesse accertarsi che le avverse pretese creditizie siano infondate o comunque prescritte, si chiede operare una compensazione;
I) Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei deducenti procuratori antistatari”.
Con ordinanza del 30.09.2019, alla luce dell'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla validità della procura alle liti allegata agli atti dalla parte attrice, il precedente Giudice rilevava che la medesima procura rilasciata dalla società attrice era stata sottoscritta da soggetto non più titolare di poteri rappresentativi, essendo cessato dalla carica in epoca antecedente all'introduzione del giudizio;
ritenuta pertanto la necessità di regolarizzare la rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., assegnava alla parte attrice il termine perentorio di 90 gg. dalla comunicazione del provvedimento per munirsi di valida procura alle liti conferita da soggetto legittimato, rinviando all'udienza del 03.02.2020 per la verifica dell'adempimento.
In ottemperanza a tale provvedimento, in data 28.10.2019 il difensore della parte attrice depositava atto di ratifica con allegato nuovo mandato alle liti, sottoscritto dall'ing. CP_5 nella qualità di Amministratore Delegato pro tempore della società con il Controparte_1 quale veniva conferito incarico all'avv. Ozzola di rappresentare e difendere la società attrice nel presente giudizio, espressamente facendo propria e confermando l'attività processuale già svolta in forza della procura in precedenza rilasciata dal dott. Persona_1
Rigettate dal precedente Giudice le eccezioni di incompetenza territoriale e funzionale nonché di prescrizione, sollevate dal convenuto, in quanto tardive alla luce delle preclusioni di cui agli artt.
38 co. 1 e 166 c.p.c., atteso che l'udienza ex art. 183 c.p.c. era stata fissata dall'attrice nell'atto di citazione per il 16.09.2019 e differita d'ufficio al 23.09.2019 ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4,
c.p.c., mentre il convenuto si era costituito in giudizio solo in data 05.08.2019, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, la causa veniva istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, come richiesto dalla parte attrice e, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 17.03.2025, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
SI ER Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dal convenuto, il quale ha dedotto l'inesistenza e/o la nullità della procura alle liti conferita all'avv.
Massimo Ozzola, in quanto sottoscritta in data 21.03.2019 da soggetto privo dei necessari poteri rappresentativi della società attrice.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Con provvedimento del 30.09.2019, il Giudice designato in precedenza, ai sensi dell'art. 182
c.p.c., ha rilevato la necessità di regolarizzare la rappresentanza, assegnando alla parte attrice termine perentorio di novanta giorni per munirsi di valida procura.
In ottemperanza a tale ordine, in data 28.10.2019, l'avv. Ozzola ha depositato agli atti del giudizio l'atto di ratifica con allegato mandato alle liti sottoscritto dall'ing. CP_5
Amministratore Delegato pro tempore della società attrice, con il quale veniva conferito nuovo incarico e contestualmente ratificata l'attività processuale già svolta in forza della procura originariamente rilasciata.
La documentazione prodotta (lettera di incarico del 22.03.2018, procura originaria, atto di ratifica e nuova procura del 10.10.2019) dimostra l'avvenuta regolarizzazione nei termini fissati.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la regolarizzazione tempestiva ex art. 182
c.p.c. sana con effetto retroattivo l'originario vizio di rappresentanza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n.
9217/2010; Cass. Civ., Sez. Un., n. 23958/2020; Cass. Civ., Sez. Un., n. 21985/2021).
Ne consegue che l'eccezione sollevata dal convenuto deve essere respinta, essendo stata la procura validamente regolarizzata nei termini di legge, producendo l'effetto sanante ex tunc.
Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione, sollevata da parte attrice, relativa alla tardività della costituzione del convenuto e alle conseguenti decadenze in ordine alle eccezioni preliminari da egli sollevate.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 05.08.2019, oltre il termine utile desumibile dall'atto di citazione (nel quale l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il 16.09.2019) e dalla disciplina sulla sospensione feriale dei termini;
per effetto dell'applicazione alla fattispecie in esame del periodo di sospensione feriale vigente ratione temporis (decorrente dal 01.08.2019 al
31.08.2019), il termine ultimo per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta era da individuare nella data del 26.07.2019, atteso anche che non era stato disposto alcun differimento della prima udienza ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., bensì un mero rinvio d'ufficio della medesima al
23.09.2019.
SI ER Sul punto, va rammentato che “il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento. Tale principio è applicabile, in virtù del già evidenziato richiamo operato, per il giudizio di appello, dall'art. 343 cod. proc. civ. all'art. 166, anche al termine di costituzione dell'appellato, ai fini della proposizione dell'appello incidentale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 12087/2023).
Come rilevato anche dal precedente Giudice istruttore con provvedimento del 10.11.2020, tale tardività comporta - ai sensi degli artt. 38, 166 e 167 c.p.c. - la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, come l'eccezione di prescrizione, nonché l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la costituzione tardiva del convenuto preclude la proponibilità di simili eccezioni (cfr. Cass. Civ., n. 2299/2017; Cass. Civ., n. 17032/2008).
Le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili siccome tardive e, comunque, infondate per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla competenza territoriale, la domanda di ripetizione di somme di denaro integra un'obbligazione pecuniaria ex art. 1182 co. 3 c.c., per la quale il foro competente è quello del domicilio del creditore (forum destinatae solutionis), ai sensi dell'art. 20 c.p.c.; nel caso di specie, essendo la sede legale della società creditrice in AR, la competenza territoriale spetta al NA di
AR (cfr. Cass. Civ., n. 7722/2019; Cass. Civ., n. 17127/2022).
Parimenti infondata è l'eccezione, non rilevabile d'ufficio, di prescrizione del diritto azionato dall'attrice.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione di una sentenza successivamente riformata o cassata è soggetto al termine decennale di prescrizione previsto dagli artt. 2033 e 2946
c.c., il quale decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia che, riformando o annullando la precedente decisione, accerta in via definitiva l'indebito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 3706/2018).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1273 del 30.01.2012, aveva definitivamente rigettato le domande dei lavoratori, determinando così l'insorgenza del diritto restitutorio in capo a è da tale data che deve decorrere il termine decennale di Controparte_1 prescrizione atteso che le decisioni della Corte di Cassazione passano in giudicato al momento della loro pubblicazione (cfr. Cass. Civ. sent. n. 3752/2024).
SI ER Dunque, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato in data 08.04.2019, è stato proposto entro il termine decennale;
ad abundantiam la prescrizione è stata interrotta da plurime richieste stragiudiziali formulate dalla società attrice (p.e.c. del 12.05.2017, del 31.08.2017 e dell'08.11.2018), specificamente riferite alle pretese oggetto di causa.
Ne deriva che, con riguardo a tutte le posizioni documentate e tempestivamente sollecitate, il diritto restitutorio deve ritenersi azionato nei termini.
Devono essere ora esaminate le eccezioni preliminari in rito rilevabili ex officio, sollevate dalla parte convenuta.
Quanto all'eccezione di incompetenza funzionale, invocata dal convenuto ex art. 389 c.p.c. in favore della Corte d'Appello quale Giudice del rinvio, va osservato che tale competenza funzionale sussiste solo se il giudizio di rinvio è ancora pendente ed è investito delle domande restitutorie;
diversamente, qualora il giudizio di rinvio si sia concluso con sentenza definitiva che non abbia statuito sulle restituzioni, queste ultime possono essere fatte valere in separato giudizio davanti al
Giudice ordinario, secondo i criteri generali di competenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 11291/1993;
Cass. Civ., n. 22359/2021).
Nel caso di specie, il giudizio di rinvio si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di
AR Sezione Lavoro che ha compensato le spese, senza pronunciare alcunché in ordine alla ripetizione delle somme già corrisposte, e la successiva pronuncia della Corte di Cassazione non ha introdotto un titolo restitutorio idoneo a radicare la competenza funzionale del Giudice del rinvio.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza funzionale è infondata e deve essere disattesa.
Il convenuto ha, altresì, eccepito la violazione del principio del ne bis in idem (rilevabile d'ufficio), assumendo che la domanda restitutoria proposta dall'attrice sarebbe preclusa dalla sentenza della Corte d'Appello di AR Sezione Lavoro n. 1919/2009, che aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
Anche detta eccezione è infondata e va rigettata.
La pronuncia richiamata, infatti, si è limitata a compensare le spese processuali, senza statuire alcunchè in ordine alla restituzione delle somme già corrisposte al procuratore antistatario in esecuzione delle sentenze riformate o cassate;
una simile statuizione non costituisce titolo esecutivo idoneo a regolare la sorte di tali somme, né può impedire alla parte che le ha versate di richiederne la restituzione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in mancanza di un'espressa condanna restitutoria contenuta nella sentenza di rinvio, la parte che abbia effettuato pagamenti in esecuzione di pronunce poi caducate deve necessariamente promuovere un autonomo giudizio di ripetizione, non
SI ER potendo la mera compensazione delle spese valere quale titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ. n.
12387/2016).
Nella fattispecie che ci occupa, non ricorre dunque alcuna duplicazione di giudizi, né può configurarsi una violazione del principio del ne bis in idem; la domanda attorea si fonda, infatti, su un autonomo titolo restitutorio e non si sovrappone a quanto già deciso dalla Corte d'Appello di AR, quale Giudice del rinvio.
Deve, ancora, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale allegata dall'attrice alla propria comparsa conclusionale per tardività, sollevata dal convenuto.
L'eccezione è meritevole di scrutinio.
Nel rito ordinario, applicabile ratione temporis, la produzione di documenti è ammessa, a pena di decadenza, entro i termini fissati dall'art. 183 co. 6 c.p.c., mediante deposito delle memorie istruttorie;
le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art. 190 c.p.c. hanno, per contro, funzione esclusivamente illustrativa e non possono contenere nuove allegazioni di merito, domande, eccezioni o produzioni documentali.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la produzione di nuovi documenti in sede di comparsa conclusionale è tardiva e inammissibile, salvo il caso di documenti indispensabili ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., di documenti acquisibili d'ufficio o, ancora, di documentazione meramente riproduttiva di quella già ritualmente acquisita (cfr. Cass. Civ., n.
1120/2015; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 1438/2014).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge che la documentazione richiamata dall'attrice in comparsa conclusionale si compone in parte di atti già ritualmente prodotti durante il giudizio, dei quali l'attrice ha fornito un mero riepilogo o una riproduzione, in parte di allegazioni integrative nuove.
Per i primi, l'eccezione è infondata, trattandosi di semplici richiami a documentazione già presente in atti e, dunque, pienamente utilizzabile ai fini della decisione;
diversamente, i documenti del tutto inediti, prodotti soltanto in sede di comparsa conclusionale, non possono essere considerati dal Giudice ai fini della decisione perché tardivi.
Resta fermo che, quanto ai documenti contestati dal convenuto per asserita manipolazione informatica o artificiosa confezione in formato digitale, la generica contestazione non è sufficiente ad escluderne l'utilizzabilità, spettando al Giudice valutarne l'autenticità e la rilevanza probatoria;
nel caso concreto, non essendo stata fornita prova della falsità, la documentazione ritualmente acquisita e richiamata in comparsa conclusionale potrà essere valutata nel complesso probatorio.
SI ER L'eccezione di parte convenuta deve, dunque, essere parzialmente accolta, con esclusione dal novero della prova documentale dei nuovi atti prodotti unitamente alla comparsa conclusionale, restando invece utilizzabili quelli già acquisiti e successivamente richiamati o riprodotti dall'attrice.
Va, inoltre, essere esaminata la richiesta di ordine di cancellazione di frasi offensive e sconvenienti contenute nella memoria di replica del convenuto, avanzata da parte attrice.
Invero, nel superiore interesse della Giustizia al corretto svolgimento della lite e all'esercizio del diritto di difesa entro i limiti invalicabili del rispetto fra gli attori della vicenda processuale, il
Giudicante reputa sconvenienti ed offensive le espressioni utilizzate dal convenuto a pagina 1 della memoria di replica, nella parte in cui ha affermato che tutti i documenti prodotti dalla parte attrice in allegato alla comparsa conclusionale, oltre che tardivi e “non veritieri”, sarebbero stati “tutti confezionati e predisposti dalla stessa società e dall'Avv. Pietro BOCCARDI” e che trattasi di
“fotocopie modificate” nonché “modificate mediante programmi”, allo scopo di trarre in inganno il
Giudicante.
Tali espressioni, lungi dall'integrare una legittima censura di carattere tecnico-giuridico, si sostanziano in un giudizio di valore extragiuridico sull'operato del difensore di parte attrice non soltanto assolutamente gratuito e destituito di fondamento obiettivo, ma anche privo di rilevanza e di utilità per l'esercizio delle ragioni difensive della parte che ne fa uso, sicchè ricorrono nelle suddette espressioni i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. (carattere sconveniente ed offensivo).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che devono considerarsi offensive non solo le espressioni che assumano il tono dell'ingiuria, ma anche quelle che attribuiscono alla controparte comportamenti penalmente rilevanti o contrari alla correttezza professionale e istituzionale, qualora non strettamente necessarie all'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ., n.
5649/2014; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 3394/2016).
Nel caso concreto, l'accusa rivolta all'attrice di avere prodotto documenti falsi e manipolati artatamente eccede i limiti della critica consentita, assumendo carattere offensivo e denigratorio, oltre che non necessario ai fini della contestazione processuale della rilevanza o utilizzabilità dei medesimi documenti;
tale doglianza avrebbe potuto essere formulata con espressioni appropriate e pertinenti.
Passando al merito della controversia, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Al caso di specie va applicato il dettato normativo di cui all'art. 2033 c.c. che disciplina l'indebito oggettivo attribuendo il diritto a colui che ha eseguito un pagamento non dovuto di ripetere ciò che ha pagato: orbene la norma de qua si applica quando il solvens paga un debito che non esiste oppure paga un debito cui è tenuto ma ad una persona che non ha diritto al pagamento (indebito ex persona creditoris); secondo la giurisprudenza consolidata, l'art. 2033 c.c. è applicabile anche con
SI ER riferimento alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi (cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
n. 5624/2009).
Quanto all'onere probatorio, l'attore è tenuto a provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di una causa giustificativa del pagamento ab origine o sopravventa.
Qualora il pagamento sia stato eseguito in adempimento di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata o cassata, la giurisprudenza statuisce che, al fine di ristabilire la situazione patrimoniale anteriore al pagamento, il difensore distrattario debba restituire quanto ricevuto (cfr. Cass. Civ., n. 8215/2013; Cass. Civ., n. 1526/2016), in quanto la caducazione del titolo giudiziale, su cui si fondava il pagamento, comporta - ai sensi dell'art. 336 co. 2 c.p.c. - la caducazione anche delle statuizioni accessorie, comprese quelle relative alle spese di lite, con conseguente obbligo restitutorio a carico del difensore distrattario che ne sia stato il percettore (cfr. Cass. Civ., n.
31443/2024; Cass. Civ., n. 8215/2013).
In tale prospettiva, la buona o la mala fede del percettore non assume rilievo decisivo ai fini della ripetizione (cfr. Cass. Civ., n. 21699/2011) e gli interessi decorrono dal giorno del pagamento indebito (cfr. Cass. Civ., n. 16559/2005; Cass. Civ., n. 10124/2009).
Acclarata l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 2033, deve essere accertato l'intervenuto effettivo pagamento, in favore del convenuto, delle somme richieste in restituzione;
in particolare, deve essere verificato se e in quale misura le somme reclamate da Controparte_1 siano state effettivamente corrisposte all'avv. .
[...] CP_2
Questo Giudice, sulla base del complesso probatorio raccolto, ritiene raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento per l'intero ammontare lordo di €. 25.118,29.
Principiando dalla sentenza n. 611/2003 della Corte d'Appello di EC (importo lordo €.
8.213,77), la distinta di mandato n. 13840 (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione) riporta l'indicazione del pagamento e il timbro “ESEGUITO”; inoltre, nel corso dell'interrogatorio formale espletato all'udienza del 07.06.2021 il convenuto ha ammesso di avere percepito un importo netto riferibile a quel pagamento €. 6.871,65, confermandone così la sostanziale esecuzione.
La suddetta ammissione, dalla valenza confessoria, integrata dalla succitata distinta bancaria, costituisce prova dell'avvenuto pagamento.
In ordine alle ulteriori somme richieste in restituzione dalla società attrice, assumono rilievo decisivo, quali elementi probatori di conferma dell'avvenuto pagamento, la nota p.e.c. del 27.06.2019 inviata dall'avv. (cfr. doc. 30 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. di parte CP_2 attrice), il comportamento complessivamente tenuto dal convenuto, nonché la documentazione
SI ER prodotta dall'attrice in allegato all'atto di citazione, integrata da ulteriore documentazione depositata in sede di comparsa conclusionale (nella parte in cui la stessa sia da ritenersi ammissibile).
Orbene, la nota p.e.c. del 27.06.2019, con la quale l'avv. ha proposto a SE, tramite CP_2 il procuratore costituito avv. Ozzola, la compensazione tra i crediti professionali da egli vantati e le somme che la società reclamava in restituzione, non contiene alcuna contestazione circa l'an dell'avvenuto pagamento delle singole poste reclamate dall'attrice, limitandosi a formulare una proposta transattiva fondata sulla compensazione dei rispettivi crediti. Dunque, detta comunicazione può essere valutata alla stregua di implicito riconoscimento dell'esistenza dei crediti azionati in ripetizione e assumere valore di dichiarazione confessoria ai sensi degli artt. 2730 ss. c.c. nonché di comportamento processuale valutabile dal Giudice ex art. 116 c.p.c. secondo il suo prudente apprezzamento, atteso che il comportamento tenuto dalla parte nel corso del rapporto e nelle fasi prodromiche del giudizio può costituire elemento sintomatico idoneo a corroborare il quadro probatorio, anche laddove sia incompatibile con la tesi difensiva successivamente sostenuta.
Il contegno dell'avv. assume rilevanza, altresi', nell'ottica omissiva, non avendo egli CP_2 mai esercitato azioni esecutive né notificato precetti nei confronti della società attrice, per il recupero delle somme oggetto di causa.
La suddetta condotta appare difficilmente spiegabile se non ipotizzando l'avvenuta percezione del compenso;
viceversa, essa risulta coerente e in linea con la prassi contabile descritta in atti dall'attrice, secondo la quale SE, per contenere i costi di esecuzione, provvedeva al pagamento diretto delle spettanze dovute ai dipendenti e alla relativa corresponsione delle spese legali liquidate nelle sentenze.
Va ribadito che, secondo i principi consolidati in materia di valutazione delle prove, il Giudice può fondare il proprio convincimento anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c.; non è dunque necessario che vi sia un documento tecnico- contabile isolato che provi in via diretta ogni singolo pagamento, essendo sufficiente un complesso di elementi convergenti che, considerati unitariamente, conducano a un accertamento attendibile.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il Giudice del merito dispone di un ampio margine valutativo nella ricostruzione dei fatti, potendo valorizzare indizi plurimi e coerenti quali fatti noti idonei a fondare il convincimento sull'esistenza del fatto ignoto, senza che sia richiesto un riscontro documentale diretto ed esclusivo (cfr. Cass. Civ., n. 22209/2013; Cass. Civ., n.
17964/2010).
È stato, altresì, precisato che la prova presuntiva può essere tratta anche da elementi di comportamento processuale della parte, ove rivelatori di un atteggiamento incompatibile con la negazione del fatto (cfr. Cass. Civ., n. 20111/2022).
SI ER In questo senso, la consolidata giurisprudenza ribadisce che le presunzioni semplici, se basate su elementi gravi, precisi e concordanti, hanno la stessa dignità probatoria delle prove dirette e sono idonee a fondare la decisione (cfr. Cass. Civ., ord. n. 22366/2021).
Ulteriore conferma dell'avvenuto pagamento deriva dalle note specifiche trasmesse dall'avv.
e dalle conseguenti note interne dell'Ufficio Personale di SE, recanti le richieste di CP_2 liquidazione delle spese legali in favore del convenuto con l'indicazione del conto corrente bancario del convenuto, trasmesse alla Direzione Finanziaria della società (cfr. docc. nn. 11, 12, 13, 14, 15 e
16, allegati all'atto di citazione). CP_ Tali documenti, per le posizioni , , , e (sentenze CP_3 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 nn. 8328/2005, 8342/2005, 8344/2005, 6806/2006, 6807/2006 e 6808/2006), attestano la regolare attivazione del procedimento contabile-amministrativo volto alla liquidazione e al pagamento delle spese legali, confermando così la riferibilità delle somme azionate in restituzione.
Pertanto, l'insieme degli elementi acquisiti nel presente giudizio - la p.e.c. del 27.06.2019 del convenuto, le note interne dell'Ufficio Personale di SE, le distinte di mandato e i comportamenti concludenti del - integra un quadro indiziario univoco e coerente che, valutato nella sua CP_2 globalità, consente di ritenere raggiunta la prova dell'effettiva corresponsione dei pagamenti reclamati dall'attrice.
In tale prospettiva, le contestazioni del convenuto circa la mancata produzione di singoli CRO bancari o l'asserita manipolazione di taluni documenti informatici, non supportate da elementi probatori, non sono idonee a inficiare la valutazione complessiva, che si fonda su una pluralità di riscontri coerenti e convergenti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la prova dell'avvenuto pagamento delle somme reclamate dall'attrice deve ritenersi raggiunta anche per le posizioni , CP_3 Parte_1 Pt_2
CP_
, e (sentenze nn. 8328/2005, 8342/2005, 8344/2005, 6806/2006, 6807/2006 e Pt_3 Pt_4
6808/2006).
In conclusione, anche prescindendo dall'utilizzabilità dei documenti tardivamente versati in atti, la valutazione complessiva e convergente degli elementi documentali e delle ammissioni rese in interrogatorio, unitamente al comportamento processuale del convenuto (p.e.c. del 27.06.2019), consente di ritenere provato l'avvenuto pagamento delle somme indicate in narrativa e, conseguentemente, sussistente l'obbligo restitutorio dell'avv. per l'importo lordo CP_2 complessivo di €. 25.118,29.
La restituzione deve essere riferita agli importi al lordo delle ritenute fiscali operate alla fonte.
Su tale profilo, le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di prestazioni indebite, che il soggetto tenuto alla restituzione è obbligato per l'intero importo lordo percepito, potendo poi attivare
SI ER i rimedi restitutori o compensativi nei confronti dell'Erario (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 19499/2008), cosi' come richiesto da parte attrice.
Pertanto, va dichiara dovuta dall'avv. , a titolo di restituzione, la somma complessiva CP_2 di €. 25.118,29 quantificata come segue: 1) €. 8.213,77 in esecuzione della sentenza n. 611/2003
Corte d'Appello di EC;
2) €. 2.886,24 in esecuzione della sentenza n. 6806/2006 NA di
EC (Cillo); 3) €. 2.748,60 in esecuzione della sentenza n. 8328/2005 NA di EC (Del Sole);
4) €. 2.748,60 in esecuzione della sentenza n. 8342/2005 NA di EC (Fanciullo); 5) €.
2.886,24 in esecuzione della sentenza n. 6808/2006 NA di EC (Filieri); 6) €. 2.748,60 in esecuzione della sentenza n. 8344/2005 NA di EC (Memmi); 7) €. 2.886,24 in esecuzione della sentenza n. 6807/2006 NA di EC (Toma).
Definita la debenza delle somme principali, occorre pronunciarsi sulle domande accessorie relative agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nelle ipotesi di restituzione di somme corrisposte in esecuzione di provvedimenti successivamente riformati o cassati, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del pagamento indebito, in quanto da tale momento si configura la perdita patrimoniale in capo al solvens (cfr. Cass. Civ., n. 16559/2005; Cass. Civ., Sez.
Un., n. 19499/2008; Cass. Civ., n. 22096/2013).
Ove il creditore sia imprenditore, inoltre, l'art. 1224 co. 2 c.c. consente di riconoscere, oltre agli interessi legali, il maggior danno da svalutazione monetaria connesso alla mancata disponibilità delle somme indebitamente percepite, trattandosi di risorsa che avrebbe potuto essere utilmente investita nell'attività d'impresa.
Nel caso in esame, considerata la qualità imprenditoriale di e la Controparte_1 documentazione prodotta circa la risalenza nel tempo dei pagamenti, deve essere riconosciuto il diritto dell'attrice a percepire gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalle rispettive date dei pagamenti fino all'integrale soddisfo.
Deve, infine, essere esaminata l'eccezione di compensazione sollevata in via subordinata dal convenuto, il quale ha opposto il proprio credito professionale, asseritamente ammesso nello stato passivo del concordato preventivo di al credito restitutorio azionato Controparte_1 dall'attrice.
L'eccezione non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 56 L. Fall. (oggi trasfuso nell'art. 155 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), la compensazione è ammissibile soltanto se i crediti e i debiti contrapposti siano sorti entrambi anteriormente all'apertura della procedura concorsuale;
dopo l'apertura della
SI ER procedura, invece, non possono formarsi nuovi crediti opponibili in compensazione, poiché i creditori devono concorrere secondo le regole proprie del concorso.
Nel caso in esame, il credito restitutorio azionato da SE è sorto soltanto a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze di riforma/cassazione (anno 2012), dunque in epoca successiva all'apertura della procedura concordataria, con conseguente impossibilità di compensazione con il credito professionale vantato dal convenuto.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dal profilo temporale, va richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito del professionista già insinuato e ammesso al passivo deve trovare esclusiva soddisfazione in sede concorsuale, non essendo consentito al creditore sottrarsi alla par condicio creditorum attraverso la compensazione con pretese fatte valere dalla procedura stessa (cfr. Cass. Civ., n. 11930/2017; Cass. Civ., n. 9525/2013).
Va, altresì, ricordato che la disciplina concorsuale (art. 184 L. Fall., ora art. 117 CCII) fa sì che l'omologazione del concordato prevenga la proposizione di azioni legali (effetto esdebitatorio) relative a crediti già inclusi nella procedura concorsuale medesima, con conseguente preclusione a far valere all'esterno pretese già regolate all'interno della procedura.
Ne consegue che la richiamata eccezione di compensazione deve essere disattesa.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il NA di AR, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Controparte_1 atto di citazione notificato in data 08.04.2019 nei confronti di ogni contraria istanza, CP_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta;
2) ACCOGLIE l'eccezione sollevata da parte convenuta di tardività della produzione documentale effettuata da parte attrice in sede di comparsa conclusionale limitatamente alla documentazione nuova;
3) ORDINA la cancellazione dagli atti di causa delle espressioni di seguito indicate: “[i documenti prodotti dall'attrice] non veritieri tutti confezionati e predisposti dalla stessa società e
SI ER dall'Avv. Pietro BOCCARDI”, “[I documenti prodotti tardivamente sono stati scansionati] su fotocopie modificate nonché montate e “modificate mediante programmi”;
4) ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto:
a] ACCERTA il diritto di parte attrice ad Controparte_1 ottenere la restituzione da parte del convenuto avv. della somma pari a complessivi €. CP_2
25.118,29 al lordo delle ritenute fiscali operate alla fonte, percepite in qualità di antistatario ex art. 93 c.p.c. a titolo di onorari professionali;
b] CONDANNA la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte CP_2 attrice della somma di €. 25.118,29, oltre agli Controparte_1 interessi legali maturati e maturandi e alla rivalutazione monetaria, decorrenti dai singoli pagamenti fino all'integrale soddisfo;
5) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice CP_2
delle spese processuali che liquida in €. 5.077,00, Controparte_1
a titolo di compensi difensivi, oltre a esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge.
Così deciso in AR, il 02.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ER
SI ER