Articolo 452 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 451Articolo 453
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9 ottobre 2010
Art. 452. Reati piu' gravi 1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti da essa previsti costituiscono un piu' grave reato ai sensi delle leggi vigenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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