Articolo 56 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 55Articolo 57
Versione
1 gennaio 1938
Art. 56.

La Cassa di previdenza corrisponde ai sanitarii alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sulla pensione definitiva loro dovuta.

L'acconto non puo' eccedere i quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, ne' puo' essere inferiore al minimo di pensione.

Ai fini della concessione dell'acconto, si computa il servizio comprovato dai certificati di prestazione e dai prospetti di percezione dello stipendio, ai quali corrisponda l'iscrizione alla Cassa e, se del caso, a regolamenti o convenzioni speciali di pensioni.

La corresponsione dell'acconto non e' soggetta a riscontro preventivo della Corte dei conti.

Gli Enti hanno facolta' di concedere direttamente gli acconti di pensione dandone notizia alla Cassa di previdenza, la quale, in sede di pagamento dell'assegno, provvede al rimborso sino alla concorrenza degli arretrati della pensione o della indennita' dovute. Sugli arretrati disponibili della pensione puo' anche essere ricuperato a favore dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali l'importo dell'assegno vitalizio eventualmente concesso da detto Istituto; l'eccedenza che risultasse ancora scoperta a favore dell'Istituto medesimo e' ricuperata con ritenuta del quinto sulle ulteriori rate della pensione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938