Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3945 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] Parte_1
il 19/07/1988, C.F.: , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. DISTEFANO GIORGIA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCARCELLA C.F._2
ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/11/2024 i coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], Parte_1
1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CATANIA il
07/06/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
130, parte 1;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 105/2024 pubbl. il 15/01/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui alla separazione e, precisamente:
“1) I coniugi vivranno separati in autonoma e distinta dimora ed ognuno avrà la facoltà di fissare il proprio domicilio e la propria residenza ove crederà più opportuno, anche in comune diverso, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire per nessuna ragione nella vita privata dell'altro. 2) Tra i coniugi non vi sono procedimenti pendenti. 3) Gli istanti hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili e in modo particolare la sig.ra si terrà i beni Apple le cui quote continueranno ad essere pagate CP_1
dal sig. e nel mentre quest'ultimo terrà con sé il mobile Ikea, Pt_1
accessorio della cucina, le cui quote verranno pagate dalla . Circa il CP_1
problema dell'autovettura FIAT 500, la signora procederà a parte non CP_1
essendo il bene di proprietà del sig. . 4) Gli istanti Parte_1
2 concordano di non avere nulla a pretendere reciprocamente sotto il profilo economico. 5) La sig.ra ha già provveduto ad Controparte_1
effettuare il cambio di residenza e non avanzerà richieste relative alla casa di proprietà del sig. . 6) I coniugi si danno l'autorizzazione per il Pt_1
rilascio dei passaporti e/o equipollenti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 30/12/2024.
All'udienza del 12/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 105/2024 pubbl. il 15/01/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di CATANIA il 07/06/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 130, parte 1, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] Controparte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle
[...]
parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANIA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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