Sentenza 20 dicembre 1966
Massime • 1
L'art.67 n.1 della legge fallimentare, assoggettando a revocatoria gli Atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio che a lui e stato dato o promesso, impone che si accerti la sussistenza o meno di uno squilibrio fra le prestazioni, comparando quelle facenti capo, rispettivamente, all'una ed all'altra parte contraente. In tema di contratto di appalto, per accertare il detto squilibrio, occorrera confrontare la prestazione a carico dell'appaltatore, costituita dalla esecuzione dell'opera, e quella a carico del committente, consistente nel corrispettivo da costui dovuto, nel cui ammontare va compreso non solo l'importo delle spese sostenute ma anche l'utile del l'imprenditore. *
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1966, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1966 |
Testo completo
L'art.67 n.1 della legge fallimentare, assoggettando a revocatoria gli Atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio che a lui e stato dato o promesso, impone che si accerti la sussistenza o meno di uno squilibrio fra le prestazioni, comparando quelle facenti capo, rispettivamente, all'una ed all'altra parte contraente. In tema di contratto di appalto, per accertare il detto squilibrio, occorrera confrontare la prestazione a carico dell'appaltatore, costituita dalla esecuzione dell'opera, e quella a carico del committente, consistente nel corrispettivo da costui dovuto, nel cui ammontare va compreso non solo l'importo delle spese sostenute ma anche l'utile del l'imprenditore. *