Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1966, n. 2959
CASS
Sentenza 20 dicembre 1966

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art.67 n.1 della legge fallimentare, assoggettando a revocatoria gli Atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio che a lui e stato dato o promesso, impone che si accerti la sussistenza o meno di uno squilibrio fra le prestazioni, comparando quelle facenti capo, rispettivamente, all'una ed all'altra parte contraente. In tema di contratto di appalto, per accertare il detto squilibrio, occorrera confrontare la prestazione a carico dell'appaltatore, costituita dalla esecuzione dell'opera, e quella a carico del committente, consistente nel corrispettivo da costui dovuto, nel cui ammontare va compreso non solo l'importo delle spese sostenute ma anche l'utile del l'imprenditore. *

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1966, n. 2959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2959
    Data del deposito : 20 dicembre 1966

    Testo completo