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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 799/2022 R.G., promossa da
(cod.fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. V. Agozzino,
Appellante
CONTRO
(cod. fisc. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. D. Caudullo,
E NEI CONFRONTI DI
(cod.fisc. , Controparte_2 P.IVA_2
in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti A. Trovati, M.R. Battiato, L. Gaezza, G.A. Marchese, V. Schilirò,
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 874/2022 dell'8.3.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei Controparte_1
confronti del volta ad ottenere la riliquidazione del Parte_1
trattamento di fine servizio che l'ente previdenziale aveva calcolato senza tenere conto del periodo di servizio prestato dall'assunzione alle dipendenze del ai Pt_1
sensi della l. n. 285/1977 avvenuta il 2.10.1978 e fino all'immissione nei ruoli dello stesso ente avvenuta in data 1.6.1985.
Il giudice rigettava l' eccezione preliminare di prescrizione sollevate dall' - CP_2
unico convenuto costituito - rilevando che poiché il rapporto, dopo il servizio non di ruolo, era proseguito alle dipendenze del medesimo ente, il diritto al pagamento dell'indennità di cessazione dal servizio relativa al periodo precedente all'immissione in ruolo sorgeva alla data di cessazione del rapporto di lavoro con l'ente e non alla data di cessazione del servizio non di ruolo (“il trattamento di fine servizio è unitario
e non può che essere chiesto al momento della definitiva cessazione del rapporto”).
Precisava che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro (30.12.2016) era stato interrotto dalla nota del 30.12.2020 con la quale il aveva diffidato e alla corresponsione del trattamento CP_1 Pt_1 CP_2
di fine servizio nella superiore misura scaturente dalla considerazione anche del periodo non di ruolo.
Accoglieva la domanda esclusivamente nei confronti del Richiamata la Pt_1
normativa riguardante i rapporti di lavoro instaurati ai sensi degli artt. 26 e ss. della
Legge n. 285/1977 e la successiva elaborazione giurisprudenziale, il primo giudice evidenziava la peculiarità dei rapporti riguardanti il personale assunto nella Regione
Sicilia, per il quale, dopo il superamento dell'esame di idoneità, la aveva Pt_2
proceduto contestualmente all'immissione nelle graduatorie e nei ruoli: “Nel caso in esame si è passati direttamente dalla forma del rapporto di lavoro (non di ruolo) a tempo determinato (sia pure prorogato, di fatto, fino alla conclusione degli esami di idoneità, con l'approvazione della relativa graduatoria definitiva da parte della
, all'immissione in ruolo, senza che abbia mai avuto luogo la costituzione di Pt_2
un rapporto a tempo indeterminato nelle more dell'immissione in ruolo”.
Riteneva, poi, che, pur non ricorrendo i presupposti per l'iscrizione del ricorrente all'INADEL per tale periodo, tuttavia, per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 208 del 1986 – che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 9, quarto comma, d. ltg. C.p.S. n. 207/1947 nella parte in cui disponeva che l'indennità prevista per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non era dovuta in caso di passaggio in ruolo – il ricorrente avesse diritto alla riliquidazione dell'indennità di fine rapporto per il periodo di servizio prestato fuori ruolo.
Il tribunale dichiarava, pertanto, il diritto di alla corresponsione del CP_1
trattamento di fine servizio anche per il periodo compreso tra il 2 ottobre 1978 e il 31 maggio 1985, con condanna del al pagamento del suddetto emolumento, Pt_1
oltre interessi legali;
rigettava la domanda proposta nei confronti dell' e CP_2
compensava le spese processuali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il Si è Parte_1
costituito l'appellato resistendo al gravame. Anche l' si è costituito deducendo CP_2
l'infondatezza della impugnazione.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il appellante, contumace in primo Pt_1
grado, censura la sentenza per non aver rilevato la genericità e, quindi, dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da . Controparte_1
L'odierno appellato aveva formulato, invero, una domanda di condanna generica, senza specificare gli elementi sulla base dei quali quantificare l'emolumento richiesto;
non aveva segnatamente indicato né quale fosse l'inquadramento retributivo, né tantomeno quale retribuzione dovesse assumersi a base di calcolo.
2. Con il secondo motivo lamenta che nulla è dovuto al in relazione alle CP_1
prestazioni lavorative rese nel periodo 02.10.1978 e il 31.05.1985 essendo stata l'obbligazione adempiuta mediate liquidazione della somma di € 917,72 con la busta paga del mese di marzo del 2014.
Precisa di aver provveduto nel 1987 a regolarizzare presso l'INADEL la posizione dei lavoratori che avevano prestato servizio fuori ruolo presso il medesimo ente, tramite emissione di un ruolo suppletivo riscontrato dall' il 23.11.1987 e CP_2
che a seguito della circolare n°2722 del 2001, con cui l di Catania Pt_3
(succeduta all'INADEL) declinava la propria competenza relativamente ai periodi fuori ruolo del personale di cui trattasi, a richiedere il rimborso delle somme in precedenza accantonate presso l'istituto, somme queste, nel 2014, riversate pro quota ai lavoratori interessati, maggiorate di interessi legali e rivalutazione.
3. L'appello è fondato nei termini di seguito riportati.
Va affermata l'ammissibilità della domanda proposta in primo grado dal alla luce della pacifica giurisprudenza in merito alla possibilità di emettere CP_1
pronuncia di condanna generica: “Nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica limitata all'accertamento dell"an debeatur, con l'onere per la parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché la domanda sia stata limitata all'accertamento dell'an sin dall'inizio del giudizio, cioè con il ricorso introduttivo, o che la parte abbia ottenuto
l'autorizzazione a modificare le richieste durante la prima udienza. Ciò conferma la differenza tra domanda generica di danno, espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento, e domanda di condanna specifica, che onera di provare l'esistenza e l'ammontare del danno” (Cassazione civile sez. lav.,
05/09/2024, n.23855)
Quanto, poi alla eccezione di pagamento, rilevabile in qualsiasi grado del giudizio, osserva il colelgio che la somma di euro 917,72 (corrisposta prima della proposizione della domanda giudiziale) non è satisfattiva dell'intero credito dell'appellato.
Infatti, con la determina del 12.1.2024, da ultimo depositata dal lo CP_1
stesso riconosce che nonostante il versamento della somma sopra riportata Pt_1
residua ancora un debito nei confronti del dipendente di euro 6.241,87.
4. L'appello va, pertanto, accolto limitatamente alla somma di euro 917,72 per la quale la domanda risulta infondata.
5. Le spese seguono la soccombenza. Tuttavia, la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado va confermata per il principio di divieto di reformatio in peius in assenza di appello incidentale.
Quelle del grado si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n.
55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Non si provvede sulle spese nei confronti dell' al quale, in assenza di CP_2
censura sulla pronuncia di rigetto, il ricorso in appello è stato notificato con valore di litis denuntiatio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello limitatamente alla somma di euro 917,72; conferma la pronuncia di primo grado sulle spese processuali;
condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del grado che liquida in euro 2.906,00, oltre spese generali, IVA
[...]
e CPA come per legge da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
nulla per le spese nei confronti dell' . CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi