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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.60/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto
“pensione anticipata di vecchiaia”, ha pronunciato, a seguito di dispositivo letto in udienza la seguente Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
, rappr. e dif. da avv. Ester Spada Appellante Parte_1
contro
., in persona del legale rappresentante p.t., Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 25 febbraio 2021 impugnava la Parte_2 sentenza resa in data 22 settembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto che così statuiva:
“accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di a conseguire la pensione di Parte_2 vecchiaia di cui all'art. 9 del R.D.L. 14.04.1939 n. 636, e successive modificazioni, a decorrere dal 1.5.2019, CP_ condanna l a corrispondere i relativi ratei nella misura di legge, oltre rivalutazione e gli interessi - nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. 412/91 dal 31.12.91 - in ossequio al principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 196/93…..spese compensate”.
Con il gravame lamentava sia l'errato regolamento delle spese di lite, che il Giudice di prime cure aveva compensato, benchè esso fosse stato vincitore nel ricorso di primo grado. Pt_2
All'udienza del 28 maggio 2025 nessuna delle Parti compariva.
Ebbene, risultando dagli atti di causa che, già rinviato il processo, trova applicazione l'art. 348 c.p.c., a mente del quale (comma 2°) l'appello è dichiarato improcedibile. In tal senso va disposto. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali di cui agli artt. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77
D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Nulla per le spese.
Taranto, 28 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
1
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto
“pensione anticipata di vecchiaia”, ha pronunciato, a seguito di dispositivo letto in udienza la seguente Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
, rappr. e dif. da avv. Ester Spada Appellante Parte_1
contro
., in persona del legale rappresentante p.t., Appellato CP_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 25 febbraio 2021 impugnava la Parte_2 sentenza resa in data 22 settembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto che così statuiva:
“accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di a conseguire la pensione di Parte_2 vecchiaia di cui all'art. 9 del R.D.L. 14.04.1939 n. 636, e successive modificazioni, a decorrere dal 1.5.2019, CP_ condanna l a corrispondere i relativi ratei nella misura di legge, oltre rivalutazione e gli interessi - nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. 412/91 dal 31.12.91 - in ossequio al principio stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 196/93…..spese compensate”.
Con il gravame lamentava sia l'errato regolamento delle spese di lite, che il Giudice di prime cure aveva compensato, benchè esso fosse stato vincitore nel ricorso di primo grado. Pt_2
All'udienza del 28 maggio 2025 nessuna delle Parti compariva.
Ebbene, risultando dagli atti di causa che, già rinviato il processo, trova applicazione l'art. 348 c.p.c., a mente del quale (comma 2°) l'appello è dichiarato improcedibile. In tal senso va disposto. Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali di cui agli artt. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77
D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Nulla per le spese.
Taranto, 28 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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