Sentenza 24 gennaio 2023
Massime • 1
Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono questioni di competenza, ma attinenti al rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione conseguente ad annullamento agli effetti civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p., aveva dichiarato improponibile la domanda risarcitoria in ragione del fallimento dell'imputato intervenuto prima della costituzione di parte civile, ritenendo non integrata la lamentata violazione della designazione del giudice del rinvio operata dalla Corte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
Testo completo
-ricorrente - contro Fallimento di CC AR e CC LO Sdf, CC LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 990/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2022 da TI US Fatti di causa 1.- Con sentenza del 14 ottobre 2014, la Corte di Appello Penale di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari dell'8 maggio 2013, aveva assolto, perché il fatto non costituiva reato, LO CC, dal reato di cui all'art. 323 c.p., perché a quest'ultimo, nella qualità di responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Buggerru, nonché di responsabile del procedimento avente ad oggetto l'istanza di concessione edilizia presentata in data 4 agosto 2006 da CC AR per la realizzazione di un albergo rurale, era stato contestato di non avere adottato, entro i termini di legge, una serie di atti istruttori, aggravando inutilmente il procedimento. Inoltre, in violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 380 del 2001, non avrebbe adottato-provveduto sull'istanza di concessione, in questo modo procurando intenzionalmente all'istante CC un ingiusto danno per la protratta incertezza sulla realizzazione del progetto imprenditoriale;
diversamente dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 323 c.p., i giudici di appello, pur confermando l'elemento oggettivo del delitto contestato (le violazioni di legge del menzionato iter amministrativo), hanno escluso l'elemento --- psicologico del reato, non essendo emersa alcuna ragione che potesse giustificare un accanimento del CC nei confronti deii'CC, né un conflitto di interessi. 2.- Awerso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile CC AR chiedendo l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili, rilevando, tra l'altro, l'omesso esame della sentenza del Tribunale di Cagliari del 14 ottobre 2008, agli atti del processo di merito, dalla quale emergerebbe l'interesse dell'imputato a ledere i diritti deii'CC, in quanto LO CC risultava socio di fatto di una società che operava nel campo dell'edilizia, e quindi in concorrenza con l'attività della persona offesa. 2 La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 31865 del 22 luglio 2016, accoglieva il ricorso rilevando l'omesso esame di un elemento di prova sussistente, ed invece negato dalla Corte di appello, con conseguente annullamento della sentenza, ai soli effetti civili, e rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.p. Secondo la Corte di legittimità i giudici di appello avevano omesso di svolgere il giudizio di .. finalità prevalente.. in merito all'iter procedimentale ritenuto illegittimo dal giudice di appello e, nello specifico, non avrebbero adeguatamente considerato gli elementi di prova relativi alla presenza di un conflitto di interessi e desumibili dalla sentenza di fallimento. 3.- Con ricorso del 16 novembre 2016 AR CC chiedeva la condanna del CC al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dalla condotta illecita dello stesso. Quest'ultimo rimaneva contumace nel giudizio instaurato davanti alla Corte d'Appello di Cagliari. Attesa la pendenza del procedimento di fallimento del CC ,l'appellante notificava il ricorso in riassunzione anche al curatore, in data 19 maggio 2017. 4.- Con sentenza del 20 novembre 2018 la Corte d'Appello di Cagliari dichiarava improponibili le domande proposte nei confronti di LO CC atteso che il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento della società di fatto AR e LO CC, in data (14 ottobre 2008) anteriore sia alla costituzione di parte civile di Andreucetti, sia al decreto del Gip che aveva disposto il giudizio (24 settembre 2010). Pertanto, ricorrendo la competenza funzionale del Tribunale fallimentare, dopo la sentenza di fallimento, il creditore non avrebbe potuto agire in sede ordinaria per ottenere la condanna del debitore. Le conclusioni rassegnate non potevano qualificarsi come richiesta di condanna generica nei confronti del debitore, da far valere in un successivo giudizio una volta ritornato in bonis;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione AR CC, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede. Il Procuratore generale deposita conclusioni scritte per l'inammissibilità e, in via subordinata, il rigetto dei motivi. Ragioni della decisione 5.- Con il primo motivo si deduce la erroneità della decisione in punto di competenza e la violazione delle relative norme (articoli 622 c.p.p., 382 e 392 e seguenti c.p.c.), per avere il Collegio sostanzialmente affermato la propria incompetenza, nonostante fosse stato designato da parte della Suprema Corte Penale per la prosecuzione del giudizio a seguito di annullamento con rinvio. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel momento dell'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili il giudice di rinvio è titolare di una competenza funzionale per delegazione e tale competenza non può essere modificata, in quanto inderogabile. 6.- Con il secondo motivo si lamenta l'abnormità del provvedimento e la violazione delle norme che regolano disciplina, forma e contenuto dei provvedimenti del Collegio (articolo 279 c.p.c.), che avrebbe dichiarato con sentenza l'improponibilità della domanda in quanto asseritamente proposta davanti ad un giudice non fornito di competenza, senza espressamente dichiarare la propria incompetenza, né indicare espressamente il giudice fornito di competenza ai fini della riassunzione, né sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 45 c.p.c. E ciò, nonostante il giudizio fosse stato incardinato sulla base della designazione del giudice del rinvio, da parte della Suprema Corte. La Corte territoriale sarebbe stata investita solo della questione della quantificazione del risarcimento del danno e avrebbe adottato un---------- provvedimento di "improponibilità della domanda" che, alla luce della motivazione, pare fare riferimento a profili di merito, senza però indicare il giudice competente. 7.- Con il terzo motivo si deduce la erroneità della decisione, in punto di competenza con violazione degli articoli 383 c.p.c. e dell'art. 24 della legge fallimentare, per avere il Collegio implicitamente ritenuto competente il Tribunale fallimentare, nonostante la vincolante statuizione sulla competenza operata dalla Suprema Corte in sede di rinvio e per avere del tutto trascurato che, nei confronti del soggetto fallito, era già stata riconosciuta, agli effetti civili ed in sede penale, l'esistenza di un 4 danno da risarcire. La Corte territoriale così individuata avrebbe dovuto limitare il proprio ruolo alla quantificazione del danno, senza ripercussioni immediate nella procedura concorsuale. Questi tre motivi pongono una questione comune: le doglianze del ricorrente attengono al ruolo del giudice del rinvio ex art. 622 c.p.c. Può dunque farsene scrutinio unitario. 8.- Essi sono infondati. E' pacifico che, nel giudizio civile, il ricorrente ha proposto una domanda di risarcimento del danno nei confronti di un soggetto dichiarato fallito. E non v'è dubbio altresì che una tale domanda è soggetta al rito fallimentare. Il ricorrente fa leva sul principio di diritto secondo il quale, nel caso di giudizio di rinvio da annullamento di una sentenza civile, < < Qualora la Corte di cassazione designi erroneamente il giudice di rinvio, tale designazione non è suscettibile di essere messa in discussione dal giudice "ad quem", essendosi formata su di essa la cosa giudicata formale e non costituendo tale errore un vizio revocatorio del provvedimento di annullamento con rinvio>> (Cass. 3693/ 2022; Cass. 1553/ 2017; Cass. 17457/ 2007). Tuttavia, il giudice di rinvio, nel ritenere soggetta al rito fallimentare la domanda, non ha declinato la propria !incompetenza, mettendo in discussione la designazione fatta dalla Corte di cassazione al momento dell'annullamento: la questione infatti della appartenenza della controversia al rito fallimentare non è questione di competenza, ma per l'appunto, di rito (Cass. 21669/ 2013; Cass. 16867/ 2011; Cass. 10485/ 2011) Con la conseguenza che la decisione impugnata non ha violato la designazione fatta dalla Corte di cassazione, non ha cioè contestato l'indicazione del giudice competente da questa effettuata: ha semplicemente ritenuto la controversia soggetta al rito fallimentare, con conseguente attribuzione al relativo giudice. 9.- Con il quarto motivo si lamenta la violazione del prinCipiO del contraddittorio e la inosservanza delle norme che disciplinano tale principio (articolo 101, secondo comma c.p.c.), perché il Collegio non avrebbe sollevato la questione relativa alla propria competenza nel corso 5 del processo e con riferimento alla domanda proposta, limitandosi a statuire sulla base di una questione sollevata d'ufficio, solo al momento della decisione. Il motivo è infondato. E' infatti principio di diritto che < < In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali>>. (Cass. 6218/ 2019). Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma l quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. l, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13. Roma 21.11.2022 6