Art. 1. Art. 11. - Aggiungere i seguenti comma:
"I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli dei personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica per la promozione al grado 10° di gruppo C sono conferiti con i criteri indicati nell' art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 , e del secondo comma dell'art. 4 dei decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450 , agli impiegati che abbiano maturato o maturino l'anzianita' minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.
"La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 10 gennaio 1952".
"I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli dei personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica per la promozione al grado 10° di gruppo C sono conferiti con i criteri indicati nell' art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 , e del secondo comma dell'art. 4 dei decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 450 , agli impiegati che abbiano maturato o maturino l'anzianita' minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.
"La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 10 gennaio 1952".