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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6125 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 21510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 21510/2023 promossa da:
(CF , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Eleonora Celoria (CF e dall'Avv. Elena Garelli (CF C.F._2
), presso le quali ha eletto domicilio in Torino, Via Michele Schina 18/D C.F._3
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente non costituito-
ha così concluso: Parte_1
“in via principale:
-accogliersi il ricorso proposto e per l'effetto riconoscere il diritto del sig. al Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli art. 5 co. 6 e 19 co
1.1 e 1.2. T.U. n. 286/1998.
pagina 1 di 5 In via subordinata:
-valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 e, per l'effetto, ordinare alla Questura di rilasciare il connesso permesso di soggiorno.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 8.12.2023, il sig.
cittadino russo, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino emesso in Parte_1
data 24.10.2023 prot. n.1420/2023, che, richiamato il parere negativo della Commissione territoriale di
Torino del 17.04.2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 27.12.2023 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 10.10.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c. Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. faceva ingresso nel territorio italiano in data 30.09.2022 con un visto Parte_1
turistico multingresso, con la moglie e si stabilivano a Torino. Parte_2
In data 28.12.2022, il sig. ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998 per il quale in data 15.12.2022 aveva richiesto appuntamento presso la Questura, allo scopo di formalizzare la propria istanza di protezione speciale.
La Questura di Torino, previo parere negativo della Commissione Territoriale di Torino, ha rigettato l'istanza con decreto di rigetto n.1420/2023 adottato in data 24.10.2023, non ravvisando i presupposti per il permesso per protezione speciale, in questa sede impugnato.
3. Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie la normativa applicabile è il dl. 130/2020 che, modificando il dl. 113/2018, ha esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e amplia le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI, introducendo una nuova tipologia di permesso speciale. Invero, la pagina 2 di 5 domanda di protezione speciale è stata presentata in data 28.12.2022, dunque, dopo il 2020 e prima del
2023.
La nuova formulazione dell'art. 19 TUI prevede la sostituzione del comma 1.1 con un nuovo testo che delinea i casi in cui il Questore rilascia un Permesso di Soggiorno per protezione speciale, in particolare, nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98 prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani
o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Il nuovo comma 1.2. prevedeva: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Il Collegio, infatti, ribadisce che la tutela del diritto alla vita privata, situata tra i diritti fondamentali salvaguardati dalla normativa in esame, consente una valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui necessariamente deve desumersi l'esistenza di un sistema di relazioni significative che realizzano un effettivo legame con il territorio medesimo.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e famigliare, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale del ricorrente.
Il sig. giungeva in Italia con la moglie nel settembre 2022 a seguito Parte_1 dell'aggressione bellica condotta dalla Russia in Ucraina, poiché era intenzionato a sottrarsi al reclutamento forzato nell'esercito russo e al conseguente invio al fronte a seguito delle suddette ostilità.
Inoltre, il sig. ha manifestato fin dall'inizio, anche tramite social network, la propria Parte_1
opposizione alla politica bellica e interventista russa e, per queste ragioni, si aggiunge un grave rischio di persecuzione oltre che di notevoli limitazioni alla propria libertà di espressione e accademica.
pagina 3 di 5 Il ricorrente, inoltre, vive attualmente con la moglie in Torino, in un appartamento adatto alle sue esigenze e quelle della moglie con un regolare contratto di locazione (doc.19). La moglie,
[...]
è regolarmente residente in Italia in forza di un permesso di soggiorno per motivi di studio Parte_2
(doc.20); infatti nel novembre 2023, vinceva una borsa di studio di Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi di Torino (doc.4) e, inoltre attualmente in stato di gravidanza (doc.18).
Con memoria datata 8.10.2023 è stata prodotta l'ulteriore documentazione: doc.16 ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare;
doc. 17 pec inoltrate alla Questura;
doc. 18 certificato di gravidanza;
doc. 19 contratto di locazione, residenza e idoneità alloggiativa;
doc. 20 permesso di soggiorno rinnovato della sig.ra Parte_2
Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che l'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, unito al fatto che egli dimostra un buon livello di inserimento sociale dati gli stretti legami familiari presenti sul territorio italiano.
Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dai contratti di lavoro, dal certificato di gravidanza, dal permesso di soggiorno rinnovato della moglie, dalla documentazione scolastica, dal contratto di locazione regolarmente registrato e idoneità alloggiativa, dalla residenza, dai conti bancari della coppia attestanti un reddito sufficiente a far fronte alle comuni esigenze di vita proprie e della famiglia- consente di affermare che il sig. ha ampiamente dimostrato Parte_1
l'esistenza di legami famigliari sul territorio nazionale tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2
TUI, come novellato dal dl. 130/20, alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso deve essere accolto.
5. Spese del giudizio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa posto che i presupposti per il pieno accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
pagina 4 di 5 Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 TUI e manda gli atti alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 25.11.2024.
Il Presidente est.
Dotta Roberta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 21510/2023 promossa da:
(CF , nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Eleonora Celoria (CF e dall'Avv. Elena Garelli (CF C.F._2
), presso le quali ha eletto domicilio in Torino, Via Michele Schina 18/D C.F._3
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente non costituito-
ha così concluso: Parte_1
“in via principale:
-accogliersi il ricorso proposto e per l'effetto riconoscere il diritto del sig. al Parte_1
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli art. 5 co. 6 e 19 co
1.1 e 1.2. T.U. n. 286/1998.
pagina 1 di 5 In via subordinata:
-valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 286/1998 e, per l'effetto, ordinare alla Questura di rilasciare il connesso permesso di soggiorno.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 8.12.2023, il sig.
cittadino russo, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino emesso in Parte_1
data 24.10.2023 prot. n.1420/2023, che, richiamato il parere negativo della Commissione territoriale di
Torino del 17.04.2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il non si è costituito. CP_1
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 27.12.2023 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 10.10.2024, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente. Il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c. Il Giudice istruttore ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio e fissato udienza a trattazione scritta al 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa è stata trattenuta in decisone.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. faceva ingresso nel territorio italiano in data 30.09.2022 con un visto Parte_1
turistico multingresso, con la moglie e si stabilivano a Torino. Parte_2
In data 28.12.2022, il sig. ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co 1.1 e 1.2. d.lgs. 286/1998 per il quale in data 15.12.2022 aveva richiesto appuntamento presso la Questura, allo scopo di formalizzare la propria istanza di protezione speciale.
La Questura di Torino, previo parere negativo della Commissione Territoriale di Torino, ha rigettato l'istanza con decreto di rigetto n.1420/2023 adottato in data 24.10.2023, non ravvisando i presupposti per il permesso per protezione speciale, in questa sede impugnato.
3. Ciò posto, il Collegio osserva che alla fattispecie la normativa applicabile è il dl. 130/2020 che, modificando il dl. 113/2018, ha esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e amplia le ipotesi disciplinate dall'art. 19 TUI, introducendo una nuova tipologia di permesso speciale. Invero, la pagina 2 di 5 domanda di protezione speciale è stata presentata in data 28.12.2022, dunque, dopo il 2020 e prima del
2023.
La nuova formulazione dell'art. 19 TUI prevede la sostituzione del comma 1.1 con un nuovo testo che delinea i casi in cui il Questore rilascia un Permesso di Soggiorno per protezione speciale, in particolare, nella nuova formulazione l'art. 19 D. L.vo 286/98 prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani
o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. Il nuovo comma 1.2. prevedeva: “Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Il Collegio, infatti, ribadisce che la tutela del diritto alla vita privata, situata tra i diritti fondamentali salvaguardati dalla normativa in esame, consente una valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui necessariamente deve desumersi l'esistenza di un sistema di relazioni significative che realizzano un effettivo legame con il territorio medesimo.
4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e famigliare, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale del ricorrente.
Il sig. giungeva in Italia con la moglie nel settembre 2022 a seguito Parte_1 dell'aggressione bellica condotta dalla Russia in Ucraina, poiché era intenzionato a sottrarsi al reclutamento forzato nell'esercito russo e al conseguente invio al fronte a seguito delle suddette ostilità.
Inoltre, il sig. ha manifestato fin dall'inizio, anche tramite social network, la propria Parte_1
opposizione alla politica bellica e interventista russa e, per queste ragioni, si aggiunge un grave rischio di persecuzione oltre che di notevoli limitazioni alla propria libertà di espressione e accademica.
pagina 3 di 5 Il ricorrente, inoltre, vive attualmente con la moglie in Torino, in un appartamento adatto alle sue esigenze e quelle della moglie con un regolare contratto di locazione (doc.19). La moglie,
[...]
è regolarmente residente in Italia in forza di un permesso di soggiorno per motivi di studio Parte_2
(doc.20); infatti nel novembre 2023, vinceva una borsa di studio di Dottorato di Ricerca presso l'Università degli Studi di Torino (doc.4) e, inoltre attualmente in stato di gravidanza (doc.18).
Con memoria datata 8.10.2023 è stata prodotta l'ulteriore documentazione: doc.16 ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare;
doc. 17 pec inoltrate alla Questura;
doc. 18 certificato di gravidanza;
doc. 19 contratto di locazione, residenza e idoneità alloggiativa;
doc. 20 permesso di soggiorno rinnovato della sig.ra Parte_2
Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che l'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, unito al fatto che egli dimostra un buon livello di inserimento sociale dati gli stretti legami familiari presenti sul territorio italiano.
Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dai contratti di lavoro, dal certificato di gravidanza, dal permesso di soggiorno rinnovato della moglie, dalla documentazione scolastica, dal contratto di locazione regolarmente registrato e idoneità alloggiativa, dalla residenza, dai conti bancari della coppia attestanti un reddito sufficiente a far fronte alle comuni esigenze di vita proprie e della famiglia- consente di affermare che il sig. ha ampiamente dimostrato Parte_1
l'esistenza di legami famigliari sul territorio nazionale tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2
TUI, come novellato dal dl. 130/20, alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso deve essere accolto.
5. Spese del giudizio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa posto che i presupposti per il pieno accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
pagina 4 di 5 Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 TUI e manda gli atti alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 25.11.2024.
Il Presidente est.
Dotta Roberta
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