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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/10/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 3520/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 3520/2024 trattata all'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3520 /2024, posta in deliberazione tra:
. Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Tommaso Landolfi 167 03100 presso lo studio dell'Avv. Boccardi Emanuela, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EL AR TA, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dell'invalidità totale e della permanente inabilità lavorativa pari al 100% ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e/o, in subordine, all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, sin dalla data della domanda amministrativa, o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa all'esito della espletanda istruttoria.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 22.10.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto il CTU non ha tenuto in debito conto l'intero quadro clinico della parte ricorrente (pag.
2-3 ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che “La
è affetta da un complesso di patologie Parte_2 invalidanti, alcune delle quali sono risalenti all' età infantile – giovanile;
in particolare è stato accertato, tramite varie visite neurologiche, la presenza di un disturbo della coordinazione motoria, associato ad un disturbo di sviluppo cognitivo, che ne ha condizionato la vita quotidiana e di relazione. In tale ottica, si inquadra una forma di epilessia localizzata prevalentemente in sede temporale di sinistra, con episodi di caduta a terra, genericamente in alcuni casi, definiti “sincope”, che hanno condotto il soggetto più volte a cure ospedaliere per varie fratture. (omissis). L'altra infermità su cui vale la pena di soffermarsi, è rappresentata da una epatopatia cronica su base alcolica, in soggetto che afferma di essere ex alcolista, ma nel quale la sostanza ha prodotto danni irreversibili: non trascurabili tra questi oltre l'epatopatia cronica, anche un iniziale, ma comunque evidente, declino cognitivo, evidente al colloquio avuto con il soggetto. Soggetto il quale presenta anche un alterato rapporto peso – altezza, nel senso di un evidente sottopeso. Tutto ciò premesso, tenuto conto delle patologie elencate, della loro insanabilità attuale, e della assai remota possibilità di miglioramenti futuri, si ritiene , Totalmente e Parte_1
Permanentemente Inabile (100%) al lavoro generico, senza necessità di Assistenza Continua per gli Atti Quotidiani della Vita, a far data dalla attuale visita di CTU (GIUGNO 2025), con ipotesi di Revisione entro 18 mesi”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da può Parte_1 essere accolta al riconoscimento della totale e permanente inabilità con diritto al riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, e, con decorrenza dal mese di giugno 2025 e revisione a 18 mesi, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extra sanitari.
Respinge quindi per il resto la presente opposizione (con riguardo alla decorrenza dalla domanda amministrativa).
La domanda, quindi, può essere accolta nei limiti di cui sopra.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio richiesto successivo alla domanda amministrativa, al ricorso per accertamento tecnico preventivo e alla data del deposito del ricorso di merito), le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/2; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. in data 24/10/2024, nella causa iscritta al n. 3520 /2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari utili per il beneficio della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dal mese di giugno 2025, salva la previa verifica della sussistenza dei restanti requisiti legali;
b) Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente i ratei di CP_1 questa prestazione maturati, con gli interessi legali;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della restante parte non compensata, che si liquida in euro 1345,50 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
e) Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. CP_1 dott.ssa liquidate in euro 580,00, oltre Iva e Persona_1 accessori.
Frosinone, 23/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 3520/2024 trattata all'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3520 /2024, posta in deliberazione tra:
. Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Tommaso Landolfi 167 03100 presso lo studio dell'Avv. Boccardi Emanuela, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
EL AR TA, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dell'invalidità totale e della permanente inabilità lavorativa pari al 100% ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e/o, in subordine, all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, sin dalla data della domanda amministrativa, o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa all'esito della espletanda istruttoria.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 22.10.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto il CTU non ha tenuto in debito conto l'intero quadro clinico della parte ricorrente (pag.
2-3 ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che “La
è affetta da un complesso di patologie Parte_2 invalidanti, alcune delle quali sono risalenti all' età infantile – giovanile;
in particolare è stato accertato, tramite varie visite neurologiche, la presenza di un disturbo della coordinazione motoria, associato ad un disturbo di sviluppo cognitivo, che ne ha condizionato la vita quotidiana e di relazione. In tale ottica, si inquadra una forma di epilessia localizzata prevalentemente in sede temporale di sinistra, con episodi di caduta a terra, genericamente in alcuni casi, definiti “sincope”, che hanno condotto il soggetto più volte a cure ospedaliere per varie fratture. (omissis). L'altra infermità su cui vale la pena di soffermarsi, è rappresentata da una epatopatia cronica su base alcolica, in soggetto che afferma di essere ex alcolista, ma nel quale la sostanza ha prodotto danni irreversibili: non trascurabili tra questi oltre l'epatopatia cronica, anche un iniziale, ma comunque evidente, declino cognitivo, evidente al colloquio avuto con il soggetto. Soggetto il quale presenta anche un alterato rapporto peso – altezza, nel senso di un evidente sottopeso. Tutto ciò premesso, tenuto conto delle patologie elencate, della loro insanabilità attuale, e della assai remota possibilità di miglioramenti futuri, si ritiene , Totalmente e Parte_1
Permanentemente Inabile (100%) al lavoro generico, senza necessità di Assistenza Continua per gli Atti Quotidiani della Vita, a far data dalla attuale visita di CTU (GIUGNO 2025), con ipotesi di Revisione entro 18 mesi”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da può Parte_1 essere accolta al riconoscimento della totale e permanente inabilità con diritto al riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, e, con decorrenza dal mese di giugno 2025 e revisione a 18 mesi, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extra sanitari.
Respinge quindi per il resto la presente opposizione (con riguardo alla decorrenza dalla domanda amministrativa).
La domanda, quindi, può essere accolta nei limiti di cui sopra.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio richiesto successivo alla domanda amministrativa, al ricorso per accertamento tecnico preventivo e alla data del deposito del ricorso di merito), le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/2; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. in data 24/10/2024, nella causa iscritta al n. 3520 /2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione:
a) Dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari utili per il beneficio della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dal mese di giugno 2025, salva la previa verifica della sussistenza dei restanti requisiti legali;
b) Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente i ratei di CP_1 questa prestazione maturati, con gli interessi legali;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della restante parte non compensata, che si liquida in euro 1345,50 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
e) Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. CP_1 dott.ssa liquidate in euro 580,00, oltre Iva e Persona_1 accessori.
Frosinone, 23/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore