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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 1127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 597 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA avv.ti Giuseppe Marino e Stefano Oliverio) Parte_1 appellante
E
(avv. Andrea Baldino) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza ha accolto parzialmente il ricorso proposto il
21.1.2019 da e ha quindi condannato l'epigrafata società, alle cui Controparte_1 dipendenze egli aveva lavorato come apprendista sin dal marzo 2012, a corrispondergli la retribuzione (al netto dei ratei di tredicesima, dichiarati prescritti) che non gli aveva
Pag. 1 di 5 erogato nei mesi da luglio a novembre del 2013 e il trattamento di fine rapporto: per complessivi 7.838,22 euro oltre accessori.
2. La società impugna la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati. Ne chiede la riforma con conseguente rigetto delle rivendicazioni avversarie.
3. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola inammissibile e infondata, il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione e acquisite le note depositate da entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. Con il primo motivo di gravame, la società appellante addebita al tribunale di non aver valutato ostativa all'accoglimento delle pretese retributive azionate in ricorso la mancata produzione, da parte del ricorrente, del suo contratto individuale di lavoro e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
di aver invece disposto, ai fini della prova della durata del rapporto, l'acquisizione officiosa del c.d.
“mod. C2 storico”, senza però registrarne le incongrue risultanze;
di aver desunto dalle testimonianze escusse la conferma, in realtà carente, della prestazione lavorativa che è posta a base di quelle pretese.
6. Il motivo va disatteso perché è incontroversa tra le parti l'assunzione dell'appellato alle dipendenze della società appellante, la quale, nel costituirsi in giudizio, aveva riconosciuto che “il contratto di lavoro” del ricorrente “era un contratto di apprendistato professionale”. A farsi carico della produzione di tale contratto, però, avrebbe dovuto essere la datrice di lavoro, perché il difetto di prova scritta del contratto di apprendistato determina, in forza della disciplina ratione temporis applicabile (art. 2
t.u. n. 167/2011), l'instaurazione di un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato1.
7. Del resto, le poste retributive riconosciute in sentenza (per retribuzione mensile e t.f.r.) rinvengono fonte nell'art. 36 della Costituzione e sono quindi dovute al lavoratore a prescindere dalla stipulazione di un contratto di lavoro scritto o dalla
Pag. 2 di 5 produzione in giudizio del contratto collettivo di lavoro applicato in azienda. La società resistente non ha infatti eccepito di aver applicato un contratto collettivo diverso da quello indicato in ricorso e in base al quale il ricorrente ha quantificato i suoi crediti retributivi. Non ne ha quindi contestato né l'applicabilità, né l'esistenza, né i contenuti2.
8. Parimenti irrilevante si appalesa la circostanza che i testimoni escussi non abbiano dato specifica conferma della prestazione lavorativa del ricorrente nei mesi in cui egli denuncia di non essere stato retribuito. Ciò perché il tribunale ha fatto discendere l'obbligo retributivo dalla sola “vigenza del rapporto di lavoro”, che tra le parti non è controversa in quanto scaturisce dalla pacifica assunzione del lavoratore e dalla conseguente instaurazione del relativo rapporto che si è concluso solo con le dimissioni del lavoratore medesimo. Di contro, la società, che eccepisce la mancata esecuzione della prestazione lavorativa negli ultimi mesi del rapporto, non ha dedotto di aver mai contestato al dipendente di essersi assentato ingiustificatamente dal lavoro e di essersi così reso inadempiente al suo obbligo prestazionale. Anzi, essa non contraddice l'allegazione del ricorrente (esposta nella missiva del 4.9.2014 richiamata in ricorso) di essere stato costretto a rassegnare le dimissioni (convalidate dalla
Direzione territoriale del lavoro di Cosenza il 23.12.2013) perché “da luglio 2013 … non veniva più chiamato a lavorare, nonostante la sua disponibilità all'impiego ed il contratto di lavoro ancora in essere”. Ed è proprio nella perdurante vigenza di quel contratto e del relativo rapporto di lavoro che il tribunale ha rinvenuto la fonte dell'obbligazione retributiva che, pacificamente, la società appellante non ha adempiuto nei ridetti mesi tra luglio e novembre del 2013.
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale abbia ritenuto incontestati i conteggi, elaborati dal consulente tecnico di parte e richiamati in ricorso, in base ai quali il tribunale ha quantificato le spettanze del ricorrente. Sostiene di aver invece specificamente contestato quei conteggi anche in
Pag. 3 di 5 corso di causa, rimarcando l'assenza di prova della prestazione lavorativa nei mesi a cui ineriscono le rivendicazioni retributive azionate.
10. Il motivo è infondato, perché la contestazione era relativa non già al quantum delle poste creditorie rivendicate, bensì all'an del diritto alle stesse3. La società non aveva infatti censurato la correttezza del conteggio, non ne aveva elaborato uno diverso e non aveva indicato differenti elementi di calcolo. Si era invece limitata a segnalare che il conteggio comprendeva “tutti i mesi non lavorati” dal ricorrente e
“differenze retributive mai reclamate dal lavoratore”, nonché a sostenere che il “t.f.r.
… non è dovuto per contratto agli apprendisti che non completano il loro percorso e spontaneamente rassegnano le dimissioni”. Sennonché: a) si è già detto che la retribuzione per i mesi di lavoro non prestato è comunque dovuta, perché la società non ha mai addebitato al dipendente di essersi ingiustificatamente assentato dal lavoro in quei mesi e non ha contestato le ragioni delle sue dimissioni, integrate dalla mancata offerta al dipendente, da parte dell'azienda, della prestazione lavorativa da eseguire;
b) la circostanza che il dipendente abbia tardato a rivendicare le sue spettanze non le rende inaccoglibili, se azionate entro il termine quinquennale di prescrizione;
c) anche al lavoratore apprendista spetta il trattamento di fine rapporto, perché all'apprendistato si applicano le norme sul lavoro subordinato in quanto compatibili (ex art. 2134 c.c.) e non ci sono ragioni di incompatibilità rispetto alla disciplina dettata dall'art. 2120 c.c.;
a ciò dovendosi comunque aggiungere che, nel caso di specie, pur essendo pacifica tra le parti l'instaurazione di un rapporto di apprendistato, la mancata produzione del relativo contratto scritto impone di ritenere che, in realtà, tra di esse sia intercorso un normale rapporto di lavoro subordinato. Poco è a dirsi, comunque, sull'insussistenza della causa di perdita del t.f.r. per l'apprendista recedente che la società aveva apoditticamente evocato in primo grado, senza indicarne il fondamento positivo, e che non ha ribadito in appello.
Pag. 4 di 5 11. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, si distraggono a favore del richiedente procuratore dell'appellato.
13. Stante l'esito dell'appello, ricorrono le condizioni (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo a carico della parte che lo ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso depositato il 21.5.2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 269/24, pubblicata in data 17.4.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite che distrae a favore del suo difensore e liquida in tremila euro, oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in mot. Cass. 6704/2024 e Cass. 10826/2023. 2 Cass. 18584/2008: “Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post- corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'"an" e il "quantum" della pretesa fatta valere;
soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione”. 3 Cass. 5949/2018: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi …”. Cass. 1562/2003: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., pone a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare ex art. 1127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 597 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA avv.ti Giuseppe Marino e Stefano Oliverio) Parte_1 appellante
E
(avv. Andrea Baldino) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza ha accolto parzialmente il ricorso proposto il
21.1.2019 da e ha quindi condannato l'epigrafata società, alle cui Controparte_1 dipendenze egli aveva lavorato come apprendista sin dal marzo 2012, a corrispondergli la retribuzione (al netto dei ratei di tredicesima, dichiarati prescritti) che non gli aveva
Pag. 1 di 5 erogato nei mesi da luglio a novembre del 2013 e il trattamento di fine rapporto: per complessivi 7.838,22 euro oltre accessori.
2. La società impugna la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati. Ne chiede la riforma con conseguente rigetto delle rivendicazioni avversarie.
3. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola inammissibile e infondata, il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione e acquisite le note depositate da entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. Con il primo motivo di gravame, la società appellante addebita al tribunale di non aver valutato ostativa all'accoglimento delle pretese retributive azionate in ricorso la mancata produzione, da parte del ricorrente, del suo contratto individuale di lavoro e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
di aver invece disposto, ai fini della prova della durata del rapporto, l'acquisizione officiosa del c.d.
“mod. C2 storico”, senza però registrarne le incongrue risultanze;
di aver desunto dalle testimonianze escusse la conferma, in realtà carente, della prestazione lavorativa che è posta a base di quelle pretese.
6. Il motivo va disatteso perché è incontroversa tra le parti l'assunzione dell'appellato alle dipendenze della società appellante, la quale, nel costituirsi in giudizio, aveva riconosciuto che “il contratto di lavoro” del ricorrente “era un contratto di apprendistato professionale”. A farsi carico della produzione di tale contratto, però, avrebbe dovuto essere la datrice di lavoro, perché il difetto di prova scritta del contratto di apprendistato determina, in forza della disciplina ratione temporis applicabile (art. 2
t.u. n. 167/2011), l'instaurazione di un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato1.
7. Del resto, le poste retributive riconosciute in sentenza (per retribuzione mensile e t.f.r.) rinvengono fonte nell'art. 36 della Costituzione e sono quindi dovute al lavoratore a prescindere dalla stipulazione di un contratto di lavoro scritto o dalla
Pag. 2 di 5 produzione in giudizio del contratto collettivo di lavoro applicato in azienda. La società resistente non ha infatti eccepito di aver applicato un contratto collettivo diverso da quello indicato in ricorso e in base al quale il ricorrente ha quantificato i suoi crediti retributivi. Non ne ha quindi contestato né l'applicabilità, né l'esistenza, né i contenuti2.
8. Parimenti irrilevante si appalesa la circostanza che i testimoni escussi non abbiano dato specifica conferma della prestazione lavorativa del ricorrente nei mesi in cui egli denuncia di non essere stato retribuito. Ciò perché il tribunale ha fatto discendere l'obbligo retributivo dalla sola “vigenza del rapporto di lavoro”, che tra le parti non è controversa in quanto scaturisce dalla pacifica assunzione del lavoratore e dalla conseguente instaurazione del relativo rapporto che si è concluso solo con le dimissioni del lavoratore medesimo. Di contro, la società, che eccepisce la mancata esecuzione della prestazione lavorativa negli ultimi mesi del rapporto, non ha dedotto di aver mai contestato al dipendente di essersi assentato ingiustificatamente dal lavoro e di essersi così reso inadempiente al suo obbligo prestazionale. Anzi, essa non contraddice l'allegazione del ricorrente (esposta nella missiva del 4.9.2014 richiamata in ricorso) di essere stato costretto a rassegnare le dimissioni (convalidate dalla
Direzione territoriale del lavoro di Cosenza il 23.12.2013) perché “da luglio 2013 … non veniva più chiamato a lavorare, nonostante la sua disponibilità all'impiego ed il contratto di lavoro ancora in essere”. Ed è proprio nella perdurante vigenza di quel contratto e del relativo rapporto di lavoro che il tribunale ha rinvenuto la fonte dell'obbligazione retributiva che, pacificamente, la società appellante non ha adempiuto nei ridetti mesi tra luglio e novembre del 2013.
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale abbia ritenuto incontestati i conteggi, elaborati dal consulente tecnico di parte e richiamati in ricorso, in base ai quali il tribunale ha quantificato le spettanze del ricorrente. Sostiene di aver invece specificamente contestato quei conteggi anche in
Pag. 3 di 5 corso di causa, rimarcando l'assenza di prova della prestazione lavorativa nei mesi a cui ineriscono le rivendicazioni retributive azionate.
10. Il motivo è infondato, perché la contestazione era relativa non già al quantum delle poste creditorie rivendicate, bensì all'an del diritto alle stesse3. La società non aveva infatti censurato la correttezza del conteggio, non ne aveva elaborato uno diverso e non aveva indicato differenti elementi di calcolo. Si era invece limitata a segnalare che il conteggio comprendeva “tutti i mesi non lavorati” dal ricorrente e
“differenze retributive mai reclamate dal lavoratore”, nonché a sostenere che il “t.f.r.
… non è dovuto per contratto agli apprendisti che non completano il loro percorso e spontaneamente rassegnano le dimissioni”. Sennonché: a) si è già detto che la retribuzione per i mesi di lavoro non prestato è comunque dovuta, perché la società non ha mai addebitato al dipendente di essersi ingiustificatamente assentato dal lavoro in quei mesi e non ha contestato le ragioni delle sue dimissioni, integrate dalla mancata offerta al dipendente, da parte dell'azienda, della prestazione lavorativa da eseguire;
b) la circostanza che il dipendente abbia tardato a rivendicare le sue spettanze non le rende inaccoglibili, se azionate entro il termine quinquennale di prescrizione;
c) anche al lavoratore apprendista spetta il trattamento di fine rapporto, perché all'apprendistato si applicano le norme sul lavoro subordinato in quanto compatibili (ex art. 2134 c.c.) e non ci sono ragioni di incompatibilità rispetto alla disciplina dettata dall'art. 2120 c.c.;
a ciò dovendosi comunque aggiungere che, nel caso di specie, pur essendo pacifica tra le parti l'instaurazione di un rapporto di apprendistato, la mancata produzione del relativo contratto scritto impone di ritenere che, in realtà, tra di esse sia intercorso un normale rapporto di lavoro subordinato. Poco è a dirsi, comunque, sull'insussistenza della causa di perdita del t.f.r. per l'apprendista recedente che la società aveva apoditticamente evocato in primo grado, senza indicarne il fondamento positivo, e che non ha ribadito in appello.
Pag. 4 di 5 11. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, si distraggono a favore del richiedente procuratore dell'appellato.
13. Stante l'esito dell'appello, ricorrono le condizioni (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo a carico della parte che lo ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con ricorso depositato il 21.5.2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 269/24, pubblicata in data 17.4.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite che distrae a favore del suo difensore e liquida in tremila euro, oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in mot. Cass. 6704/2024 e Cass. 10826/2023. 2 Cass. 18584/2008: “Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post- corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'"an" e il "quantum" della pretesa fatta valere;
soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione”. 3 Cass. 5949/2018: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi …”. Cass. 1562/2003: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., pone a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente …”.