Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01166/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01269/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2024, proposto da
AR ME IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliata in CA, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di CA – Sezione Lavoro n. 1445 dell’11 aprile 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 13 giugno 2024 e depositato il 4 luglio 2024 la ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di CA, sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione e del Merito all’attribuzione in suo favore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del dovente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per un valore complessivo di € 2.000,00 oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
All’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2024, previo avviso alle parti circa la sussistenza di un possibile profilo di irricevibilità del ricorso per tardività del suo deposito, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è irricevibile.
L’art. 87, comma 3, CPA prevede, infatti, con riferimento ai giudizi di ottemperanza (così come con riferimento ai giudizi sul silenzio nonché ai giudizi in materia di accesso), il dimezzamento di tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario, eccezion fatta per quelli relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti.
Tra i termini espressamente esclusi dal citato dimezzamento non figura quello inerente al deposito del ricorso. Il termine per l’assolvimento di tale incombente, necessario all’instaurazione del giudizio, è pari, pertanto, a quindici giorni dal perfezionamento della notifica del ricorso, pena l’irricevibilità del succitato atto introduttivo quando, come nel caso di specie, tale termine non sia rispettato.
Nel caso in esame, il ricorso risulta notificato al Ministero dell’istruzione e del Merito presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA il 13 giugno 2024.
Il deposito, effettuato solo in data 4 luglio 2024, ovvero oltre il termine dimezzato di 15 giorni prescritto dal ripetuto art. 87 comma 3 del codice di rito, è pertanto tardivo.
In ragione di quanto sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio AR Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio AR Savasta |
IL SEGRETARIO