TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2023
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il Giudice, dott. Alessio Trogu, nella causa in epigrafe indicata:
PREMESSO CHE
l'udienza del 05.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dalle parti, con le quali le medesime hanno congiuntamente richiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario del perfezionamento di accordo transattivo, oltre che la dichiarazione di nulla sulle spese;
PER QUESTI MOTIVI
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Alessio Trogu
1 N. R.G. 1309/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Alessio Trogu, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1309 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Marcello Meloni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
parte attrice contro
C.F. , in persona dell'Amministratore in Controparte_1 P.IVA_1 carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Matteo
Calledda, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
e contro
C.F. , in persona dell'Amministratore in Controparte_2 P.IVA_2 carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe
Curreli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
parti convenute
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “si chiede, pertanto, sia dichiarata unicamente la cessazione della materia
del contendere e nulla per le spese”;
2 Nell'interesse del convenuto : “si chiede, pertanto, sia dichiarata Controparte_3
unicamente la cessazione della materia del contendere e nulla per le spese”
Nell'interesse del convenuto : “si chiede, pertanto, sia dichiarata Controparte_4
unicamente la cessazione della materia del contendere e nulla per le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9 febbraio 2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e il affinché questi ultimi venissero condannati a CP_1 Controparte_2
porre in essere i lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni lamentate dall'attore, oltre che al risarcimento dei relativi danni.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
[...
, contestando il fondamento delle avverse pretese e concludendo per il rigetto delle opposte domande.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e CTU.
All'udienza del 5 dicembre 2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti congiuntamente hanno dato atto del perfezionamento e dell'adempimento di un accordo transattivo su tutti gli aspetti della controversia (ivi comprese le spese di lite e di C.T.U.), domandando la cessazione della materia del contendere e una declaratoria di nulla sulle spese. La causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza termini, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Nel corso del processo,
infatti, dopo aver più volte richiesto di differire la trattazione della causa in attesa del perfezionamento delle trattative, le parti hanno concluso congiuntamente affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario della raggiunta transazione su tutti gli aspetti della controversia, ivi comprese quelli concernenti le spese di lite e della C.T.U. esperita. Ciò, invero,
dimostra il venir meno della situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, non può che determinare una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto opposto.
3 Del resto, come chiarito in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della materia
del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno
delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse
sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle
parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché
altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza
virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un
tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione
delle spese” (da ultimo, Cass. n. 30251/2023).
L'accordo integrale delle parti anche sotto il profilo delle spese, comprese quelle da corrispondere al
CTU, giustifica una declaratoria di cessata materia del contendere anche sotto il profilo delle spese medesime, in applicazione del principio sopra menzionato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara cessata la materia del contendere sulle spese.
Così deciso in Cagliari, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Alessio Trogu
4
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il Giudice, dott. Alessio Trogu, nella causa in epigrafe indicata:
PREMESSO CHE
l'udienza del 05.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dalle parti, con le quali le medesime hanno congiuntamente richiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario del perfezionamento di accordo transattivo, oltre che la dichiarazione di nulla sulle spese;
PER QUESTI MOTIVI
pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Alessio Trogu
1 N. R.G. 1309/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Alessio Trogu, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1309 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Marcello Meloni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
parte attrice contro
C.F. , in persona dell'Amministratore in Controparte_1 P.IVA_1 carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Matteo
Calledda, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
e contro
C.F. , in persona dell'Amministratore in Controparte_2 P.IVA_2 carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe
Curreli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
parti convenute
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “si chiede, pertanto, sia dichiarata unicamente la cessazione della materia
del contendere e nulla per le spese”;
2 Nell'interesse del convenuto : “si chiede, pertanto, sia dichiarata Controparte_3
unicamente la cessazione della materia del contendere e nulla per le spese”
Nell'interesse del convenuto : “si chiede, pertanto, sia dichiarata Controparte_4
unicamente la cessazione della materia del contendere e nulla per le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9 febbraio 2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e il affinché questi ultimi venissero condannati a CP_1 Controparte_2
porre in essere i lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni lamentate dall'attore, oltre che al risarcimento dei relativi danni.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
[...
, contestando il fondamento delle avverse pretese e concludendo per il rigetto delle opposte domande.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e CTU.
All'udienza del 5 dicembre 2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti congiuntamente hanno dato atto del perfezionamento e dell'adempimento di un accordo transattivo su tutti gli aspetti della controversia (ivi comprese le spese di lite e di C.T.U.), domandando la cessazione della materia del contendere e una declaratoria di nulla sulle spese. La causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza termini, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Nel corso del processo,
infatti, dopo aver più volte richiesto di differire la trattazione della causa in attesa del perfezionamento delle trattative, le parti hanno concluso congiuntamente affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, sul presupposto necessario della raggiunta transazione su tutti gli aspetti della controversia, ivi comprese quelli concernenti le spese di lite e della C.T.U. esperita. Ciò, invero,
dimostra il venir meno della situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, non può che determinare una declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto opposto.
3 Del resto, come chiarito in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della materia
del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno
delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse
sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle
parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché
altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza
virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un
tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione
delle spese” (da ultimo, Cass. n. 30251/2023).
L'accordo integrale delle parti anche sotto il profilo delle spese, comprese quelle da corrispondere al
CTU, giustifica una declaratoria di cessata materia del contendere anche sotto il profilo delle spese medesime, in applicazione del principio sopra menzionato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara cessata la materia del contendere sulle spese.
Così deciso in Cagliari, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Alessio Trogu
4