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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 356/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di rinvio da cassazione promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 25.2.2025
DA
(C.F. , con l'avv. DA RUOS MANUELA Parte_1 C.F._1
( ), per mandato allegato all'atto di citazione in riassunzione C.F._2
Attrice in riassunzione
CONTRO
(C.F. , con l'avv. SCARSO LUCA Controparte_1 C.F._3
( ), per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._4
E contro , c.f. e P.IV , in persona del Direttore Generale e Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Luana Masiero (c.f. , per C.F._5
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuti in riassunzione
Oggetto: Responsabilità professionale – riassunzione da cassazione - ordinanza n. 31044/2024
del 04/12/2024
rimessa al Collegio in decisione all'udienza dell'1.12.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
1. In via principale di merito:
in parziale riforma della sentenza n. 2392/2021 del 15/09/2021 emessa dalla Corte di Appello di
Venezia:
. condannare e in solido tra loro, a pagare Controparte_1 Controparte_2
all'attrice l'ulteriore importo di euro 46.094,96 oltre a quanto già liquidato dal Parte_1
Giudice di primo grado come da quantificazione specificata in proemio e per i motivi dedotti, O
QUANTO MENO confermarsi la condanna di e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro a titolo di risarcimento a pagare a la somma già rivalutata di Parte_1
euro 77.378,83 oltre interessi di legge dal deposito della sentenza di primo grado al saldo;
. confermarsi la sentenza di primo grado n. 1435/2018 del 04/07/2018 in ordine ai punti n.
3 e 5;
. riformarsi la sentenza di secondo grado n. 2392/2021 del 15/09/2021 al punto n. 2 in ordine alla condanna di a restituire gli importi ricevuti in misura maggiore a Parte_1
quanto stabilito al punto n. 1;
. confermarsi la sentenza di secondo grado n. 2392/2021 del 15/09/2021 al punto n. 3 in pagina 2 di 12 ordine alla condanna alle spese di giudizio;
. confermarsi la sentenza di secondo grado n. 2392/2021 del 15/09/2021 al punto n. 4 in ordine alla condanna alle spese di CTU e CTP.
IN OGNI CASO: condannare in solido e a rimborsare Controparte_1 Controparte_2
all'attrice le spese di lite (oltre spese generali, CPA e IVA) del giudizio di Parte_1
primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio;
porsi a carico definitivo di e le spese di CTU e CTP di Controparte_1 Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio sostenute dall'attrice”.
Per CP_1
“- Rigettarsi le domande svolte dalla signora nell'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. con Pt_1
riferimento alla richiesta di condanna del dr. e dell' a Controparte_1 Controparte_2
pagare, in solido tra loro, alla signora l'ulteriore importo di € 46.094,96 a titolo Parte_1
di risarcimento del danno o qualsiasi altro ulteriore importo oltre quanto già liquidato dal
Tribunale di Padova con sentenza n. 1435/2018, in conformità al limite e ai principi di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31044/2024 pubblicata il 04.12.2024, con ogni consequenziale provvedimento;
- Rigettarsi le domande della signora relative alle condanne alla rifusione delle spese Pt_1
legali e di consulenza come formulate ai punti b), d) e e) dell'atto di riassunzione;
- Rideterminare le spese del giudizio di primo grado, riducendole in relazione all'entità del risarcimento riconosciuto rispetto a quello assai maggiore richiesto, con esclusione in ogni caso del rimborso delle spese di CTP.
- Con vittoria di spese dei gradi di appello, di quello di legittimità e del giudizio di rinvio o, in subordine, con compensazione integrale delle spese tra le parti, con esclusione in ogni caso del pagina 3 di 12 rimborso delle spese di CTP”.
Per CP_3
“L'adita Corte di Appello di Venezia, rigettata ogni diversa domanda e/o eccezione, Voglia
accogliere le seguenti conclusioni:
- Rigettarsi l'avversario appello quanto alla richiesta di condanna del dott. e dell' CP_1 [...]
di pagare, in solido tra loro, alla sig.ra l'ulteriore importo di CP_2 Parte_1
euro 46.094,96 oltre a quanto già liquidato dal Giudice di primo grado, limitando, quindi, in ogni caso, la condanna a favore della sig.ra alla somma capitale di euro 77.378,83 ed Parte_1
interessi come indicato al punto 1) della sentenza emessa dal Tribunale di Padova n. 1438/2018,
in ossequio ai principi di cui all'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione – III Sezione n.
31044/2024 pubblicata il 04.12.2024, adottandosi ogni consequenziale provvedimento;
- Rigettarsi le avversarie domande relative alle condanne alla rifusione delle spese legali e di consulenza come formulate ai punti b), d) e e);
- In ogni caso, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione, compensarsi le spese dei giudizi dei gradi di appello e di quello di legittimità e rideterminarsi, riducendole, quelle del primo grado, escludendo comunque la rifusione delle spese di CTP”.
Ragioni della decisione
1-Il Tribunale di Padova, in accoglimento della domanda risarcitoria da responsabilità sanitaria
(per omessa tempestiva diagnosi di una particolare patologia epatica) proposta da Parte_1
contro medico di base convenzionato con l' di Padova, con
[...] Controparte_1 Parte_2
sentenza n. 1435 del 2018 condannava lo in solido con la chiamata in causa al CP_1 CP_2
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 77.378,83.
pagina 4 di 12 2- Con sentenza n. 2392/2021, la Corte di appello di Venezia, pronunciando sugli appelli su an e
quantum separatamente proposti e poi riuniti dallo e dalla e sull'appello CP_1 CP_2
incidentale della in ordine alla quantificazione del risarcimento, dichiarava inammissibile Pt_1
quest'ultimo, in quanto generico, mentre, in accoglimento parziale dell'impugnazione di CP_1
e alla luce dell'espletata CTU medico-legale, riduceva l'importo del risarcimento del CP_2
danno dovuto alla a € 60.839,88 in via capitale e condannava quest'ultima a restituire gli Pt_1
importi ricevuti in misura maggiore, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
Condannava e a rifondere in solido alla le spese di entrambi i gradi di CP_1 CP_2 Pt_1
giudizio.
3- Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione ed entrambi i Parte_1
resistenti depositavano separati controricorsi;
lo proponeva anche ricorso incidentale. CP_1
4-Con ordinanza n. 31044/2024 del 04/12/2024, la Corte di Cassazione rilevava che, sebbene nella sentenza impugnata fosse affermato che il danno differenziale era «calcolato con le
modalità indicata dalla Corte di cassazione (Cass. n. 28986/2019)», le considerazioni che accompagnavano tale affermazione non consentivano di comprendere il percorso logico aritmetico successivamente seguito, dal momento che “Sembrerebbe infatti che, come rileva la
ricorrente, l'importo liquidato non sia il risultato della differenza tra la somma di denaro
corrispondente alla invalidità complessiva e quella corrispondente alla ipotizzabile invalidità
preesistente a (o comunque indipendente da) l'illecito, ma piuttosto sia dato dalla differenza tra
il primo importo e altro calcolato sulla percentuale di invalidità (17,5%) nella quale il
consulente ha indicato lo scarto percentuale attribuibile all'errore medico. Se tale fosse il
ragionamento seguito, ne sarebbe evidente l'erroneità. Proprio tale ultima indicazione
dell'ausiliario comportava, infatti, che, fermo il primo termine della sottrazione (minuendo), il
pagina 5 di 12 secondo (sottraendo) avrebbe dovuto essere piuttosto rappresentato dalla somma liquidabile
secondo calcolo tabellare per una invalidità (non del 17,5%) ma compresa nel range tra il 5 e il
10% (e dunque, secondo l'opzione mediana adottata dalla Corte di merito, del 7,5%)”.
La sentenza impugnata era dunque cassata in relazione al motivo accolto, restando assorbiti il motivo del ricorso principale con il quale la ricorrente si doleva della pronunciata condanna alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto al minor importo liquidato in sentenza e i due motivi del ricorso incidentale dello entrambi relativi alla statuizione sulle spese. CP_1
Era disposto il rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui era demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
5-Con atto di citazione notificato il 25.2.2025, riassumeva il procedimento, Parte_1
rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
6-Si costituivano e che a loro volta concludevano Controparte_1 Controparte_2
come in epigrafe.
7-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza dell'1.12.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
9-Il CTU Dott. nella relazione depositata il 30.3.2021, ha riferito che “Collocando il Per_1
caso di merito in una moderata valutazione di media, appare ragionevole indicare l'attuale
grado di invalidità nella fascia compresa fra il 20 e il 25%”.
Con riguardo alla valutazione percentualistica del danno “differenziale incrementativo
iatrogenico…ovvero quanto dell'attuale condizione clinica sia attribuibile al ritardo
diagnostico-terapeutico riconducibile alla colposa condotta del dottor e quanto invece CP_1
pagina 6 di 12 sia consequenziale ad una naturale evoluzione della patologia indipendentemente dalla predetta
malpractice” ha affermato che “ipotizzando che un tempestivo trattamento terapeutico, attuato
già a partire dal 2002 avrebbe stabilizzata l'evoluzione della patologia, garantendo la possibilità
di una prolungata remissione, riducendo nel contempo l'entità del danno epatico come
riscontrato istologicamente nel 2010... si può ipotizzare che la signora correttamente Pt_1
trattata avrebbe maturata una condizione di sofferenza d'organo rientrante nello stadio primo
della classificazione prevista dalle linee guida sopraccitate con una invalidità da collocarsi nella
fascia compresa fra il 5 e il 10%” e, dunque, una ragionevolmente plausibile indicazione di un differenziale iatrogenico compreso fra il 15 e il 20%, da computarsi nel dato medio del 17,5%.
Quindi, applicando i criteri di calcolo già usati dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza cassata, non messi in discussione dalla Cassazione, il danno differenziale, computato all'epoca della sentenza di primo grado e quindi utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano dell'epoca
(2018), va determinato in € 85.506,00 (€ 100.570,00 quale danno computato in base alla percentuale di danno biologico pari al 22,5% - € 16.064,00 corrispondente al 7,5% di danno che sarebbe residuato alla se correttamente trattata). Pt_1
A tale importo andrebbe aggiunta la somma di € 28.732,04 per la personalizzazione del danno concessa in primo grado nella misura del 34% e confermata dal giudice d'appello con statuizione passata in giudicato, nonché l'importo di € 11.406,25 per invalidità temporanea riconsciuta nella sentenza di primo grado e la somma di € 1.000,00 per danno patrimoniale.
9.1-Va però rilevato che la Cassazione nel cassare la sentenza di questa Corte ha stabilito quanto segue “Con l'avvertenza, però, che il giudice di rinvio, nel procedere a nuova valutazione in
ordine al risarcimento spettante, non potrà comunque liquidare un importo maggiore rispetto a
quello liquidato in primo grado, ostando ad una revisione dell'importo migliorativa in favore
pagina 7 di 12 della danneggiata il giudicato in quella direzione formatosi sulla sentenza del Tribunale, in
conseguenza della inammissibilità dell'appello incidentale”.
L'importo liquidato in primo grado è stato di € 77.378,83, oltre agli interessi dalla sentenza al saldo.
Ed è dunque entro tale importo che va contenuta la liquidazione del danno in favore della Pt_1
importo già interamente e pacificamente già corrisposto alla stessa (a seguito dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado),
la quale dunque non ha diritto al pagamento di ulteriori somme, né deve restituirne.
nel giudizio di rinvio ha chiesto di superare il limite stabilito dalla Suprema Corte Parte_3
in quanto:
- sul punto inammissibilità dell'appello proposto dalla non può considerarsi formato il Pt_1
giudicato, dato che la quantificazione del danno subito dalla predetta è stato oggetto di impugnazione anche da parte dei convenuti e CP_1 CP_2
- l'inammissibilità dell'appello incidentale è stata dichiarata sul presupposto di una mancata specifica censura in ordine alla quantificazione effettuata dal Giudice di prime cure, ma ora in base al supplemento di perizia chiesta dalle parti appellanti in secondo grado, la percentuale di danno è stata aumentata, dal che la censurabilità della sentenza di primo grado in forza delle nuove risultanze;
-la Corte di appello si è pronunciata in ordine alla quantificazione del danno sul presupposto che,
al di là dell'inammissibilità dell'appello incidentale, il punto “quantificazione del danno” era oggetto di appello principale.
pagina 8 di 12 9.2.1-Trattasi di domanda inammissibile dal momento che con riguardo alla pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla si è formato il giudicato (avendo la Pt_1
Corte di cassazione dichiarato inammissibile il relativo motivo).
La non può giovarsi dell'appello proposto dalle altre parti rispetto alle quali non potrebbe Pt_1
intervenire una pronuncia di reformatio in peius.
10-La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31044/2024, ha dichiarato assorbiti i due motivi di ricorso incidentale che erano stati proposti dallo e che vertevano in materia di CP_1
liquidazione delle spese di lite e di CTP. Ha poi precisato che la statuizione sulle spese deve considerarsi caducata ex art. 336, comma 1 cpc.
Spetta dunque a questo collegio statuire, oltre che sulle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio,
anche sulle spese di primo e die secondo grado.
La decisione in punto spese di lite deve tener conto dell'esito della lite considerati unitariamente tutti i gradi di giudizio.
Ciò premesso, considerato che la domanda risarcitoria della è stata accolta, previo Pt_1
accertamento della responsabilità dei convenuti e con liquidazione nei limiti di quanto già
riconosciuto in primo grado;
che nel giudizio di appello sono stati respinti i motivi di impugnazione di e in punto responsabilità e dell' in punto Controparte_1 CP_2 CP_2
inammissibilità della chiamata in causa ed è stato dichiarato inammissibile l'appello incidentale della che il giudizio di cassazione ha visto il parziale accoglimento del ricorso della Pt_1
che invece è stato dichiarato inammissibile laddove la aveva lamentato la Pt_1 Pt_1
sussistenza di error in procedendo ed in iudicando in ordine alla pronuncia di inammissibilità
dell'appello incidentale ed è stato dichiarato manifestamente infondato nella parte in cui era censurata la mancata considerazione del c.d. danno esistenziale;
che nel giudizio di rinvio la pagina 9 di 12 ha insistito su un inammissibile – anche in considerazione di quanto affermato e precisato Pt_1
dalla Cassazione - incremento del danno liquidato, si ritiene che, considerata la prevalente soccombenza dei convenuti in riassunzione, le spese di tutti i gradi (anche della fase di ATP)
vadano compensati nella misura di un terzo e per il resto vadano poste a carico di e CP_1
in via solidale. La liquidazione va disposta secondo quanto liquidato nella sentenza di CP_2
primo e di secondo grado, con riduzione di un terzo e per il giudizio di cassazione e di rinvio in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, nei compensi medi dello scaglione di valore della causa (importo liquidato), con esclusione per il giudizio di rinvio della fase istruttoria, non tenutasi.
10.1-Va confermata la statuizione relativa alle spese di CTU di primo e secondo grado, che vanno poste a carico solidale dei convenuti in riassunzione.
10.2-Rispetto alla posizione di non vanno invece riconosciute alla le spese di CP_1 Pt_1
CTP, in quanto non chieste né in primo, né in secondo grado e neppure documentate, se non nel presente giudizio di rinvio, ma tardivamente.
Va infatti rammentato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e, pertanto, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate su espressa richiesta (Cass. n. 24188 dell'8.09.2021; Cass. n. 10173 del
18.05.2015; Cass. ord. n. 26729 del 15/10/2024).
Inoltre “la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa,
ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza” (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n.
pagina 10 di 12 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897, richiamate da Cass.
n. 26729/2024 citata).
10.3-Analogamente non può essere stabilito nei confronti di 6. Quest'ultima non ha CP_3
proposto ricorso per cassazione sul punto e “in tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della sentenza…da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore,
la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio (Cass ord. n. 19444 del 15/07/2025).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-determina in € 77.378,83, oltre interessi di legge dalla data di deposito della sentenza di primo grado l'ammontare del danno patito da , somma già interamente corrisposta da Parte_1
parte dei convenuti in riassunzione;
2-pone gli oneri di CTU medico-legale di primo e di secondo grado definitivamente a carico solidale di e Controparte_1 Controparte_2
3-ferma la condanna della sola a corrispondere a le Controparte_2 Parte_1
spese di CTP di primo e di secondo grado;
4- compensa nella misura di un terzo le spese processuali di tutti i gradi di giudizio e condanna e alla rifusione in favore di dei Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 11 di 12 residui due terzi, che liquida, per detta parte, in € 15.306,00 per compensi per il giudizio di primo grado e procedimento di ATP, in € 9.090,00 per compensi per il giudizio di appello, in € 5.103,33
per compensi per il giudizio di cassazione e in € 6.660,67 per compensi per il presente giudizio di rinvio, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 11 dicembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di rinvio da cassazione promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 25.2.2025
DA
(C.F. , con l'avv. DA RUOS MANUELA Parte_1 C.F._1
( ), per mandato allegato all'atto di citazione in riassunzione C.F._2
Attrice in riassunzione
CONTRO
(C.F. , con l'avv. SCARSO LUCA Controparte_1 C.F._3
( ), per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._4
E contro , c.f. e P.IV , in persona del Direttore Generale e Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Luana Masiero (c.f. , per C.F._5
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuti in riassunzione
Oggetto: Responsabilità professionale – riassunzione da cassazione - ordinanza n. 31044/2024
del 04/12/2024
rimessa al Collegio in decisione all'udienza dell'1.12.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
1. In via principale di merito:
in parziale riforma della sentenza n. 2392/2021 del 15/09/2021 emessa dalla Corte di Appello di
Venezia:
. condannare e in solido tra loro, a pagare Controparte_1 Controparte_2
all'attrice l'ulteriore importo di euro 46.094,96 oltre a quanto già liquidato dal Parte_1
Giudice di primo grado come da quantificazione specificata in proemio e per i motivi dedotti, O
QUANTO MENO confermarsi la condanna di e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro a titolo di risarcimento a pagare a la somma già rivalutata di Parte_1
euro 77.378,83 oltre interessi di legge dal deposito della sentenza di primo grado al saldo;
. confermarsi la sentenza di primo grado n. 1435/2018 del 04/07/2018 in ordine ai punti n.
3 e 5;
. riformarsi la sentenza di secondo grado n. 2392/2021 del 15/09/2021 al punto n. 2 in ordine alla condanna di a restituire gli importi ricevuti in misura maggiore a Parte_1
quanto stabilito al punto n. 1;
. confermarsi la sentenza di secondo grado n. 2392/2021 del 15/09/2021 al punto n. 3 in pagina 2 di 12 ordine alla condanna alle spese di giudizio;
. confermarsi la sentenza di secondo grado n. 2392/2021 del 15/09/2021 al punto n. 4 in ordine alla condanna alle spese di CTU e CTP.
IN OGNI CASO: condannare in solido e a rimborsare Controparte_1 Controparte_2
all'attrice le spese di lite (oltre spese generali, CPA e IVA) del giudizio di Parte_1
primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio;
porsi a carico definitivo di e le spese di CTU e CTP di Controparte_1 Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio sostenute dall'attrice”.
Per CP_1
“- Rigettarsi le domande svolte dalla signora nell'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. con Pt_1
riferimento alla richiesta di condanna del dr. e dell' a Controparte_1 Controparte_2
pagare, in solido tra loro, alla signora l'ulteriore importo di € 46.094,96 a titolo Parte_1
di risarcimento del danno o qualsiasi altro ulteriore importo oltre quanto già liquidato dal
Tribunale di Padova con sentenza n. 1435/2018, in conformità al limite e ai principi di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31044/2024 pubblicata il 04.12.2024, con ogni consequenziale provvedimento;
- Rigettarsi le domande della signora relative alle condanne alla rifusione delle spese Pt_1
legali e di consulenza come formulate ai punti b), d) e e) dell'atto di riassunzione;
- Rideterminare le spese del giudizio di primo grado, riducendole in relazione all'entità del risarcimento riconosciuto rispetto a quello assai maggiore richiesto, con esclusione in ogni caso del rimborso delle spese di CTP.
- Con vittoria di spese dei gradi di appello, di quello di legittimità e del giudizio di rinvio o, in subordine, con compensazione integrale delle spese tra le parti, con esclusione in ogni caso del pagina 3 di 12 rimborso delle spese di CTP”.
Per CP_3
“L'adita Corte di Appello di Venezia, rigettata ogni diversa domanda e/o eccezione, Voglia
accogliere le seguenti conclusioni:
- Rigettarsi l'avversario appello quanto alla richiesta di condanna del dott. e dell' CP_1 [...]
di pagare, in solido tra loro, alla sig.ra l'ulteriore importo di CP_2 Parte_1
euro 46.094,96 oltre a quanto già liquidato dal Giudice di primo grado, limitando, quindi, in ogni caso, la condanna a favore della sig.ra alla somma capitale di euro 77.378,83 ed Parte_1
interessi come indicato al punto 1) della sentenza emessa dal Tribunale di Padova n. 1438/2018,
in ossequio ai principi di cui all'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione – III Sezione n.
31044/2024 pubblicata il 04.12.2024, adottandosi ogni consequenziale provvedimento;
- Rigettarsi le avversarie domande relative alle condanne alla rifusione delle spese legali e di consulenza come formulate ai punti b), d) e e);
- In ogni caso, per i motivi di cui alla comparsa di costituzione, compensarsi le spese dei giudizi dei gradi di appello e di quello di legittimità e rideterminarsi, riducendole, quelle del primo grado, escludendo comunque la rifusione delle spese di CTP”.
Ragioni della decisione
1-Il Tribunale di Padova, in accoglimento della domanda risarcitoria da responsabilità sanitaria
(per omessa tempestiva diagnosi di una particolare patologia epatica) proposta da Parte_1
contro medico di base convenzionato con l' di Padova, con
[...] Controparte_1 Parte_2
sentenza n. 1435 del 2018 condannava lo in solido con la chiamata in causa al CP_1 CP_2
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 77.378,83.
pagina 4 di 12 2- Con sentenza n. 2392/2021, la Corte di appello di Venezia, pronunciando sugli appelli su an e
quantum separatamente proposti e poi riuniti dallo e dalla e sull'appello CP_1 CP_2
incidentale della in ordine alla quantificazione del risarcimento, dichiarava inammissibile Pt_1
quest'ultimo, in quanto generico, mentre, in accoglimento parziale dell'impugnazione di CP_1
e alla luce dell'espletata CTU medico-legale, riduceva l'importo del risarcimento del CP_2
danno dovuto alla a € 60.839,88 in via capitale e condannava quest'ultima a restituire gli Pt_1
importi ricevuti in misura maggiore, oltre interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
Condannava e a rifondere in solido alla le spese di entrambi i gradi di CP_1 CP_2 Pt_1
giudizio.
3- Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione ed entrambi i Parte_1
resistenti depositavano separati controricorsi;
lo proponeva anche ricorso incidentale. CP_1
4-Con ordinanza n. 31044/2024 del 04/12/2024, la Corte di Cassazione rilevava che, sebbene nella sentenza impugnata fosse affermato che il danno differenziale era «calcolato con le
modalità indicata dalla Corte di cassazione (Cass. n. 28986/2019)», le considerazioni che accompagnavano tale affermazione non consentivano di comprendere il percorso logico aritmetico successivamente seguito, dal momento che “Sembrerebbe infatti che, come rileva la
ricorrente, l'importo liquidato non sia il risultato della differenza tra la somma di denaro
corrispondente alla invalidità complessiva e quella corrispondente alla ipotizzabile invalidità
preesistente a (o comunque indipendente da) l'illecito, ma piuttosto sia dato dalla differenza tra
il primo importo e altro calcolato sulla percentuale di invalidità (17,5%) nella quale il
consulente ha indicato lo scarto percentuale attribuibile all'errore medico. Se tale fosse il
ragionamento seguito, ne sarebbe evidente l'erroneità. Proprio tale ultima indicazione
dell'ausiliario comportava, infatti, che, fermo il primo termine della sottrazione (minuendo), il
pagina 5 di 12 secondo (sottraendo) avrebbe dovuto essere piuttosto rappresentato dalla somma liquidabile
secondo calcolo tabellare per una invalidità (non del 17,5%) ma compresa nel range tra il 5 e il
10% (e dunque, secondo l'opzione mediana adottata dalla Corte di merito, del 7,5%)”.
La sentenza impugnata era dunque cassata in relazione al motivo accolto, restando assorbiti il motivo del ricorso principale con il quale la ricorrente si doleva della pronunciata condanna alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto al minor importo liquidato in sentenza e i due motivi del ricorso incidentale dello entrambi relativi alla statuizione sulle spese. CP_1
Era disposto il rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui era demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
5-Con atto di citazione notificato il 25.2.2025, riassumeva il procedimento, Parte_1
rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
6-Si costituivano e che a loro volta concludevano Controparte_1 Controparte_2
come in epigrafe.
7-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza dell'1.12.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
9-Il CTU Dott. nella relazione depositata il 30.3.2021, ha riferito che “Collocando il Per_1
caso di merito in una moderata valutazione di media, appare ragionevole indicare l'attuale
grado di invalidità nella fascia compresa fra il 20 e il 25%”.
Con riguardo alla valutazione percentualistica del danno “differenziale incrementativo
iatrogenico…ovvero quanto dell'attuale condizione clinica sia attribuibile al ritardo
diagnostico-terapeutico riconducibile alla colposa condotta del dottor e quanto invece CP_1
pagina 6 di 12 sia consequenziale ad una naturale evoluzione della patologia indipendentemente dalla predetta
malpractice” ha affermato che “ipotizzando che un tempestivo trattamento terapeutico, attuato
già a partire dal 2002 avrebbe stabilizzata l'evoluzione della patologia, garantendo la possibilità
di una prolungata remissione, riducendo nel contempo l'entità del danno epatico come
riscontrato istologicamente nel 2010... si può ipotizzare che la signora correttamente Pt_1
trattata avrebbe maturata una condizione di sofferenza d'organo rientrante nello stadio primo
della classificazione prevista dalle linee guida sopraccitate con una invalidità da collocarsi nella
fascia compresa fra il 5 e il 10%” e, dunque, una ragionevolmente plausibile indicazione di un differenziale iatrogenico compreso fra il 15 e il 20%, da computarsi nel dato medio del 17,5%.
Quindi, applicando i criteri di calcolo già usati dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza cassata, non messi in discussione dalla Cassazione, il danno differenziale, computato all'epoca della sentenza di primo grado e quindi utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano dell'epoca
(2018), va determinato in € 85.506,00 (€ 100.570,00 quale danno computato in base alla percentuale di danno biologico pari al 22,5% - € 16.064,00 corrispondente al 7,5% di danno che sarebbe residuato alla se correttamente trattata). Pt_1
A tale importo andrebbe aggiunta la somma di € 28.732,04 per la personalizzazione del danno concessa in primo grado nella misura del 34% e confermata dal giudice d'appello con statuizione passata in giudicato, nonché l'importo di € 11.406,25 per invalidità temporanea riconsciuta nella sentenza di primo grado e la somma di € 1.000,00 per danno patrimoniale.
9.1-Va però rilevato che la Cassazione nel cassare la sentenza di questa Corte ha stabilito quanto segue “Con l'avvertenza, però, che il giudice di rinvio, nel procedere a nuova valutazione in
ordine al risarcimento spettante, non potrà comunque liquidare un importo maggiore rispetto a
quello liquidato in primo grado, ostando ad una revisione dell'importo migliorativa in favore
pagina 7 di 12 della danneggiata il giudicato in quella direzione formatosi sulla sentenza del Tribunale, in
conseguenza della inammissibilità dell'appello incidentale”.
L'importo liquidato in primo grado è stato di € 77.378,83, oltre agli interessi dalla sentenza al saldo.
Ed è dunque entro tale importo che va contenuta la liquidazione del danno in favore della Pt_1
importo già interamente e pacificamente già corrisposto alla stessa (a seguito dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado),
la quale dunque non ha diritto al pagamento di ulteriori somme, né deve restituirne.
nel giudizio di rinvio ha chiesto di superare il limite stabilito dalla Suprema Corte Parte_3
in quanto:
- sul punto inammissibilità dell'appello proposto dalla non può considerarsi formato il Pt_1
giudicato, dato che la quantificazione del danno subito dalla predetta è stato oggetto di impugnazione anche da parte dei convenuti e CP_1 CP_2
- l'inammissibilità dell'appello incidentale è stata dichiarata sul presupposto di una mancata specifica censura in ordine alla quantificazione effettuata dal Giudice di prime cure, ma ora in base al supplemento di perizia chiesta dalle parti appellanti in secondo grado, la percentuale di danno è stata aumentata, dal che la censurabilità della sentenza di primo grado in forza delle nuove risultanze;
-la Corte di appello si è pronunciata in ordine alla quantificazione del danno sul presupposto che,
al di là dell'inammissibilità dell'appello incidentale, il punto “quantificazione del danno” era oggetto di appello principale.
pagina 8 di 12 9.2.1-Trattasi di domanda inammissibile dal momento che con riguardo alla pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla si è formato il giudicato (avendo la Pt_1
Corte di cassazione dichiarato inammissibile il relativo motivo).
La non può giovarsi dell'appello proposto dalle altre parti rispetto alle quali non potrebbe Pt_1
intervenire una pronuncia di reformatio in peius.
10-La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31044/2024, ha dichiarato assorbiti i due motivi di ricorso incidentale che erano stati proposti dallo e che vertevano in materia di CP_1
liquidazione delle spese di lite e di CTP. Ha poi precisato che la statuizione sulle spese deve considerarsi caducata ex art. 336, comma 1 cpc.
Spetta dunque a questo collegio statuire, oltre che sulle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio,
anche sulle spese di primo e die secondo grado.
La decisione in punto spese di lite deve tener conto dell'esito della lite considerati unitariamente tutti i gradi di giudizio.
Ciò premesso, considerato che la domanda risarcitoria della è stata accolta, previo Pt_1
accertamento della responsabilità dei convenuti e con liquidazione nei limiti di quanto già
riconosciuto in primo grado;
che nel giudizio di appello sono stati respinti i motivi di impugnazione di e in punto responsabilità e dell' in punto Controparte_1 CP_2 CP_2
inammissibilità della chiamata in causa ed è stato dichiarato inammissibile l'appello incidentale della che il giudizio di cassazione ha visto il parziale accoglimento del ricorso della Pt_1
che invece è stato dichiarato inammissibile laddove la aveva lamentato la Pt_1 Pt_1
sussistenza di error in procedendo ed in iudicando in ordine alla pronuncia di inammissibilità
dell'appello incidentale ed è stato dichiarato manifestamente infondato nella parte in cui era censurata la mancata considerazione del c.d. danno esistenziale;
che nel giudizio di rinvio la pagina 9 di 12 ha insistito su un inammissibile – anche in considerazione di quanto affermato e precisato Pt_1
dalla Cassazione - incremento del danno liquidato, si ritiene che, considerata la prevalente soccombenza dei convenuti in riassunzione, le spese di tutti i gradi (anche della fase di ATP)
vadano compensati nella misura di un terzo e per il resto vadano poste a carico di e CP_1
in via solidale. La liquidazione va disposta secondo quanto liquidato nella sentenza di CP_2
primo e di secondo grado, con riduzione di un terzo e per il giudizio di cassazione e di rinvio in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, nei compensi medi dello scaglione di valore della causa (importo liquidato), con esclusione per il giudizio di rinvio della fase istruttoria, non tenutasi.
10.1-Va confermata la statuizione relativa alle spese di CTU di primo e secondo grado, che vanno poste a carico solidale dei convenuti in riassunzione.
10.2-Rispetto alla posizione di non vanno invece riconosciute alla le spese di CP_1 Pt_1
CTP, in quanto non chieste né in primo, né in secondo grado e neppure documentate, se non nel presente giudizio di rinvio, ma tardivamente.
Va infatti rammentato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e, pertanto, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate su espressa richiesta (Cass. n. 24188 dell'8.09.2021; Cass. n. 10173 del
18.05.2015; Cass. ord. n. 26729 del 15/10/2024).
Inoltre “la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa,
ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza” (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n.
pagina 10 di 12 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897, richiamate da Cass.
n. 26729/2024 citata).
10.3-Analogamente non può essere stabilito nei confronti di 6. Quest'ultima non ha CP_3
proposto ricorso per cassazione sul punto e “in tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della sentenza…da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore,
la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio (Cass ord. n. 19444 del 15/07/2025).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-determina in € 77.378,83, oltre interessi di legge dalla data di deposito della sentenza di primo grado l'ammontare del danno patito da , somma già interamente corrisposta da Parte_1
parte dei convenuti in riassunzione;
2-pone gli oneri di CTU medico-legale di primo e di secondo grado definitivamente a carico solidale di e Controparte_1 Controparte_2
3-ferma la condanna della sola a corrispondere a le Controparte_2 Parte_1
spese di CTP di primo e di secondo grado;
4- compensa nella misura di un terzo le spese processuali di tutti i gradi di giudizio e condanna e alla rifusione in favore di dei Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 11 di 12 residui due terzi, che liquida, per detta parte, in € 15.306,00 per compensi per il giudizio di primo grado e procedimento di ATP, in € 9.090,00 per compensi per il giudizio di appello, in € 5.103,33
per compensi per il giudizio di cassazione e in € 6.660,67 per compensi per il presente giudizio di rinvio, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 11 dicembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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