Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01684/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01949/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2025, proposto da RT CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Brignolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa, in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 80/2012 del 14/03/2012 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Alessandria, nel procedimento civile n. 1381/2011 R.G. Lav. contro il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), ora MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa IN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (come da relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria in data 23.07.2025: doc. 2), con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme ivi liquidate in suo favore, sia in linea capitale che a titolo di interessi legali (ad eccezione, dunque, delle spese liquidate direttamente in favore del suoi procuratori antistatari, non richieste nella formulazione delle conclusioni e rispetto alle quali la parte non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire per l’ottemperanza: cfr., ex pluris, T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 19/11/2024, n. 1267), oltre all’immediata nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi dell’ulteriore inerzia.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
3. In data 29.08.2025 la ricorrente, mediante di richiesta di passaggio in decisione della causa, ha dato atto della cessazione della materia del contendere, stante l’avvenuto pagamento a favore della medesima delle somme dovute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito; allo stesso tempo, la ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio e del contributo unificato, in conformità con il principio della soccombenza virtuale.
3.1. In data 24.10.2025, il Ministero resistente ha confermato l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con la corresponsione delle somme dovute a favore della ricorrente.
4. Alla camera di consiglio del 6.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, il Collegio dà atto della cessazione della materia del contendere.
6. Ritenuta la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, quali l’inottemperanza da parte del Ministero resistente alla sentenza in epigrafe indicata (allo stesso già notificata il 23.09.2024) e il decorso, alla data della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza), le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre alla refusione del contributo unificato, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, in conformità con il principio della soccombenza virtuale.
Il pagamento delle somme riconosciute a favore della ricorrente è stato infatti disposto dal Ministero resistente il 26.08.2025, ovvero successivamente alla notifica (avvenuta il 5.08.2025) del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NL CC, Presidente
Marco Costa, Referendario
IN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AR | NL CC |
IL SEGRETARIO