Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.R.G.1645/2024 CRON.
REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1645/2024 R.G. riservata in decisione in data 19.3.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCARELLI Parte_1 C.F._1
LAURA e con domicilio eletto in Modena, Via Emanuele II n. 46
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CUIA Controparte_1 C.F._2
MANUELA e con domicilio eletto in Abbiategrasso, Via Cantù n.5
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Contrariis rejectis,
pagina 1 di 8
dichiarare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Abbiategrasso (MB) in data 07/06/1986 tra i sigg.ri ed Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile dei rispettivi Comuni di competenza ed a mezzo di
[...]
ritua le comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
accertare e dichiarare che la sig.ra è priva dei requisiti per vedersi accordare Controparte_1
l'assegno di divorzio e per l'effetto escludere, a carico del sig. e con decorrenza dal di della Pt_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualsiasi assegno ai sensi dell'art.5 della
L.n.898/1970 novellata in favore della sig.ra per assoluta insussistenza dei presupposi in CP_1
fatto ed in diritto e così conseguentemente dichiarare cessato l'obbligo, per il sig. , di versare Pt_1
alla sig.ra un assegno a titolo di concorso al mantenimento della stessa. CP_1
Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse e ciò all'esito delle seguenti circostanze:
in data 13/09/2023 la sig.ra in esito di accordo transattivo 10/07/23 concluso a CP_1
definizione di giudizio rubricato al RG n.6317/2021 del Tribunale di Modena, ha incassato la somma di € 28.000 (vd.doc.16) con il conseguente sorgere, a suo carico, dell'obbligazione tributaria per il medesimo anno d'imposta;
agli atti di controparte, vi è conferma di incasso, in favore della sig.ra della somma CP_1 mensile di mantenimento di € 666,12 (vd.pag.13, memoria n.2 controparte); la scrivente difesa rinnova richiesta dell'ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, rivolto alla sig.ra di produrre, a norma dell'art.473 bis 12 3° comma lett.a) cpc ed in quanto tenuta ex art.50, CP_1
lettera i) del DPR n. 917/86 (TUIR), le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni o, in mancanza, disporne segnalazione alla competente Agenzia Entrate per le opportune verifiche. Si rinnova altresì richiesta di indagine della Polizia Tributaria a carico della sig.ra al fine di verificare CP_1
eventuali entrate non tassate da attività da questa svolte..”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Abbiategrasso (MI) il
07.06.1986, trascritto al registro atti di matrimonio anno 1986, n 6, parte I, tra i sig.ri Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione;
Controparte_1
pagina 2 di 8 2) accertare, dichiarare tenuto e quindi disporre a carico del sig. il versamento di Parte_1
assegno divorzile a favore della sig.ra di un importo mensile di euro 666,22 o la Controparte_1
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente in virtù degli indici Istat.
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
§§§
In via istruttoria
Si insiste nelle richieste già formulate in atti, di produzione:
1) degli estratti conto del sig. relativi agli anni 2019 ( anno dell'udienza presidenziale) e Pt_1
2020, per verificare l'esistenza di ulteriori movimentazioni bancarie intercorse tra lo stesso e i figli
e;
Per_1 Per_2
2) ai sensi degli art 210 e 211 c.p.c. si chiede ai sig.ri e l'esibizione degli Parte_2 Per_2
estratti dal 2019 al 2024 del conto corrente bancario di cui sono COINTESTATARI IT
74T0538723304000003312747 (Bper Banca di Carpi) trattandosi di conto corrente FAMILIARE ( come dagli stessi dichiarato nella causale del bonifico effettuato in favore del padre , Parte_1
in data 29.8.2023 per €. 41.000,00), su cui sono transitate ripetutamente ingenti somme di pertinenza del padre come il TFR, al fine di verificare se vi siano stati altri versamenti di tale Parte_1
natura, o entrate di pertinenza del padre che siano state versate direttamente sul conto dei figli ( come accaduto per il TFR) onde conoscere la reale capacità reddituale e patrimoniale dello stesso.
3) Considerato il ragionevole dubbio sull'intestazione fittizia dei veicoli Suzuki Tg. GF260ML e Fiat
00, considerato che parte avversa ha prodotto solo il certificato assicurativo relativo al mezzo Suzuki
e che da esso è emerso ESSERE INTESTATA A LUI, in relazione Controparte_2
al veicolo Fiat 00 (evidentemente anch'essa intestata a lui, altrimenti non si comprende la ragione della mancata produzione, a fronte di espressa richiesta: sarebbe infatti stato difficile sostenere che avesse intestate 2 polizze assicurative di auto di proprietà di soggetti terzi), si chiede, ai sensi degli art. 210 e 211 cpc, che la Sig.ra e il sig. Parte_3
esibiscano la polizza assicurativa degli stessi, onde verificare a chi sia intestata la Parte_2
copertura assicurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non vanno ammesse le istanze istruttorie riproposte da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni definitive rassegnate, peraltro già rigettate dal Giudice delegato con ordinanza del 2.10.2024, con motivazione che si condivide, non necessitando la causa di un supplemento di istruttoria.
pagina 3 di 8 Deve, inoltre, osservarsi che il matrimonio è stato contratto con rito civile e non concordatario e quindi la domanda sullo status deve intendersi quale domanda di scioglimento e non di cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti, proposta invece dalle stesse.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio proposta dal ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, la resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che la separazione personale, pronunciata con sentenza nr. 80/2021 del Tribunale di Modena in data 12/01/2021, si sia protratta ininterrottamente da allora, come peraltro dimostrato anche dalle certificazioni anagrafiche prodotte dalle Parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti previsti ex art. 3, nr. 2, lett. b) Legge 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti con rito concordatario in Abbiategrasso il giorno 7 giugno 1986, come risulta dall'atto di matrimonio trascritto presso il Comune di Abbiategrasso al n. 6,
P.I, anno 1986.
Sull'assegno divorzile
Premesso che nulla va previsto in merito ai tre figli della coppia, e , in Per_3 Per_1 Per_2
quanto pacificamente tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, la causa verte unicamente sulla questione del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile in favore della resistente.
La sentenza definitiva di separazione, pronunciata dal Tribunale di Modena in data 12/1/2021, prevedeva che il ricorrente dovesse corrispondere un assegno di mantenimento in favore della moglie dell'importo mensile di euro 600,00 (v. doc. n. 8).
Il ricorrente nel presente giudizio ha, tuttavia, dedotto l'assenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della sig.ra potendo la stessa contare su un proprio CP_1
patrimonio personale (di circa 82.000,00 euro), importo derivante dall'accoglimento della domanda giudiziale dalla stessa proposta di restituzione delle somme rientranti nella comunione legale tra coniugi (per cui le veniva riconosciuto l'importo di 28.000,00 euro, v. doc. n. 16) e da quanto ricevuto a titolo di corrispettivo della vendita della sua quota di proprietà della ex casa coniugale, avvenuta nel marzo del 2024 (pari a 70.000,00 euro, v. doc. n.8).
Secondo il ricorrente, inoltre, alcuna evidenza sarebbe stata fornita dalla moglie in merito all'impossibilità da parte della stessa, per ragioni di salute, a svolgere attività lavorativa né rispetto alla circostanza del mancato reperimento di un impiego durante la convivenza matrimoniale quale conseguenza delle scelte concordate tra i coniugi.
La resistente, al contrario, ha domandato la conferma del contributo già a carico della controparte a titolo di assegno divorzile, sostenendo di essersi occupata durante la vita matrimoniale della famiglia e pagina 4 di 8 dei tre figli e di essere disoccupata e senza opportunità di inserimento nel mercato del lavoro a causa dell'età, del basso livello di istruzione e delle problematiche di artrite insorte già prima della separazione.
Viste le differenti ricostruzioni fornite dalle Parti, occorre verificare se nel caso di specie ricorrano o meno i requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Sul punto, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 11504/17 e con la decisione a S.U. n. 18287/18) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. 898/70 art. 5, comma 6, richiede in primo luogo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla norma sopracitata, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativa.
Il giudizio deve essere, dunque, espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo – compensativa conduce al riconoscimento di “un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate”. In altre parole, il Giudice è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato durante la vita matrimoniale alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali – reddituali.
Ebbene, per quanto concerne la situazione economico-reddituale delle parti, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge una disparità rilevante posto che il ricorrente (che ha da sempre lavorato con contratto a tempo indeterminato e mansione di operaio stampatore presso Cattini
& Figli S.r.l. con reddito medio mensile pari a circa 2.200,00 euro, v. sentenza di separazione) è pensionato a decorrere dal 1.5.2021 e percepisce una pensione mensile di circa 2.00,00 euro, oltre la tredicesima mensilità (v. doc. n. 54, 730/2024 da cui emerge per l'anno 2023 un reddito netto pari a pagina 5 di 8 euro 33.525,00 v. doc. n. 57). Lo stesso, inoltre, a seguito della cessione della sua quota di proprietà da parte della resistente, è proprietario esclusivo della ex casa coniugale ove è rimasto a vivere e, in data
17.10.2023, ha estinto il finanziamento contratto con per cui era in precedenza tenuto a CP_3
versare mensilmente l'importo di euro 432,00 (v. doc. n. 26, n. 40, n. 45 e n. 52). Dagli estratti del conto corrente prodotti dal ricorrente emergono, inoltre, periodici versamenti mensili eseguiti in suo favore dai figli, e , dell'importo di 200,00 euro (v. doc. n. 43). Parte_2 Parte_3
La Sig.ra invece, risulta disoccupata e del tutto priva di redditi, ad eccezione dell'assegno del CP_1
coniuge; considerata l'età (63 anni), l'assenza di titoli specifici (non avendo la stessa nemmeno conseguito la licenza elementare ed essendo priva di patente di guida) e le riferite condizioni di salute precarie in cui versa (v. sentenza di separazione in cui si dava già atto delle problematiche di artrite doc. n. 8) è certamente da escludere la possibilità di un suo stabile inserimento nel mondo del lavoro.
La resistente non risulta neppure aver maturato una posizione contributiva utile ai fini pensionistici.
L'impossibilità della sig.ra di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati appare, pertanto, CP_1
oggettiva.
Il ricorrente dispone, altresì, della ex casa familiare, ove è rimasto a vivere e di cui è proprietario esclusivo, mentre la moglie riceve ospitalità a casa della sorella a Vermezzo, soluzione necessariamente provvisoria avendo la stessa riferito di voler reperire un immobile, da acquistare o da locare, ove trasferirsi a vivere, non potendo più ricevere ospitalità presso sua sorella presso la quale convivono anche altri familiari (v. verbale di udienza del 17.9.2024).
Riguardo alla situazione patrimoniale e al riconoscimento in favore della resistente della metà delle somme presenti sul conto corrente cointestato tra i coniugi, a seguito della definizione consensuale del giudizio dalla stessa instaurato a tale titolo (pari a 28.000,00 euro, v.doc. n. 16), va sottolineato che trattasi di un patrimonio mobiliare formato con il concorso anche della moglie la quale, durante la vita matrimoniale, si è dedicata alla cura della famiglia e all'accudimento dei tre figli, favorendo dunque la crescita professionale del marito. Va, del resto, evidenziato come dalla documentazione bancaria prodotta dalla sig.ra emerga un saldo, aggiornato al luglio del 2024, di 82.405,00 euro CP_1
(somma rappresentata in gran parte dal corrispettivo ricevuto a seguito della cessione da parte sua al marito della propria quota di proprietà della ex casa coniugale, detratti gli importi versati dalla resistente per estinguere dei debiti contratti con i propri familiari e per il pagamento delle spese legali v. doc. n. 9, 10 e 11) e risulta, quale unica entrata, l'assegno corrisposto dall'ex marito (doc. n. 19).
Accertata la condizione di svantaggio della resistente sotto il profilo economico-patrimoniale, occorre proseguire nella verifica dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per la previsione di un contributo a titolo di assegno divorzile.
pagina 6 di 8 Nel corso del presente giudizio è stato confermato che la signora non abbia mai avuto durante CP_1
la vita matrimoniale, uno stabile impiego, essendosi occupata per tutta la durata dell'unione matrimoniale principalmente della gestione familiare e dell'accudimento dei tre figli, escluse sporadiche esperienze di lavoro come donna delle pulizie, in ogni caso cessate a decorrere dall'anno
2012 quando la stessa si è ammalata di artrite (v. verbale di udienza del 17.9.2024). Giova al riguardo riportare quanto affermato già nella sentenza di separazione in cui veniva considerato quale “dato pacifico” il fatto che “la madre ha rivestito un ruolo assolutamente predominante nella crescita e cura, quantomeno materiale, dei tre figli nati negli anni 1988, 1989 e 1996. Il padre, infatti, è sempre stato principalmente dedito alla propria attività lavorativa, fonte pressoché esclusiva di sostentamento della famiglia. L'assetto familiare illustrato, insomma, si è protratto per la maggior parte della lunga vita matrimoniale, durata ben 32 anni “(v. doc. n. 8). L'assenza di uno stabile impiego, del resto, è comprovata anche dall'estratto conto previdenziale INPS prodotto dalla resistente in cui l'ultimo impiego risale all'anno 1994 (v. doc. n. 13).
È, quindi, innegabile che la resistente abbia dato il proprio fattivo e significativo contributo alla formazione del patrimonio familiare (e di conseguenza anche alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge) durante la vita matrimoniale, peraltro estremamente lunga (oltre 32 anni di matrimonio).
Per tutti i motivi indicati, tenuto conto del rilevante squilibrio economico esistente tra le Parti e della funzione perequativo-assistenziale dell'assegno divorzile, si ritiene di accogliere la richiesta della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio.
Sotto il profilo della determinazione in concreto del quantum, si ritiene corretto prevedere che il signor corrisponda alla sig.ra l'assegno mensile nella misura attuale di euro 666,22 Pt_1 CP_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT: tale importo appare congruo alla luce di tutti gli elementi considerati ed analizzati nel caso di specie.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico del ricorrente secondo il criterio di soccombenza.
La liquidazione delle spese avviene in dispositivo tenendo conto dell'attività defensionale prestata.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1
ricorso depositato in data 25/04/2024 così decide:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 7 giugno 1986 in Abbiategrasso tra i signori e come risulta dall'atto n. 6, parte I, anno 1986 del Registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio di detto Comune;
pagina 7 di 8 2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone che il signor versi alla signora l'importo mensile di euro Parte_1 Controparte_1
666,22 a titolo di assegno divorzile, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4) condanna a rifondere ad le spese di lite che quantifica in euro Parte_1 Controparte_1
4.600,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso Spese Generali al 15%.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio in data 23 maggio 2025
Il Giudice estensore La Presidente dott.ssa Claudia Caldore dott.ssa Marina Bellegrandi
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