Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 8151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8151 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06425/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6425 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, corso Umberto I n. 237, presso lo studio Notari;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
a) dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- emessa dal Comune di Somma Vesuviana, nonché del verbale della Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS-di accertamento d’inottemperanza;
b) di ogni altro atto e verbale antecedente, connesso e conseguente, ove e per quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa RI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di Somma Vesuviana ha ingiunto all’odierno ricorrente la demolizione dei seguenti manufatti: “ cancello in ferro di dimensioni pari a circa ml 4,00 avente un’altezza di circa ml 2,10 ” e “ n. 4 paletti in ferro posti sul confine ovest della proprietà ”, in quanto realizzati “ in assenza del relativo titolo abilitativo ” e in territorio comunale vincolato ai sensi del D.M. 26 ottobre 1961, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e della legge regionale n. 21 del 2003 (rischio vulcanico).
Avverso tale provvedimento, il ricorrente muove le seguenti censure:
a) violazione degli articoli 6, 10, 22, 27, 31 e 37 del D.P.R. n. 380 del 2001 e degli Allegati A.13 e B.21 del D.P.R. n. 31 del 2017, atteso che “ le opere oggetto di demolizione riguardano la sostituzione di un cancello fatiscente, con un altro, comunque temporaneo e provvisorio, posizionato allo stesso posto, con gli stessi montanti … i paletti non sono infissi, vengono chiusi con un catenaccio per essere rimossi quando occorre accedere alla proprietà e hanno soltanto la funzione di dissuasori di parcheggio ”;
b) difetto d’istruttoria e di motivazione, in ordine alla ritenuta “ riconducibilità delle opere oggetto dell’ordine di demolizione agli allegati del D.P.R. n. 31 del 2017 ”, alla disposizione in base alla quale “ l’esistenza della perimetrazione in zona rossa comporterebbe la necessità di ottenere un espresso titolo edilizio ”, “ a eventuali, effettivi e concreti elementi di incidenza negativa sul paesaggio ”;
c) violazione dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, sotto l’ulteriore profilo “ dell’impossibilità di acquisizione in favore del Comune delle opere abusive non tempestivamente demolite ”, trattandosi di opere “ prive di autonoma rilevanza urbanistico - funzionale, non dispiegando alcun impatto rilevante sull’assetto edilizio circostante ”;
d) violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.
Con l’ordinanza n. 105 del 16 gennaio 2025, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo “ prevalente l’esigenza di mantenere inalterata la situazione di fatto fino alla decisione del merito della causa ”.
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune di Somma Vesuviana.
Risulta in atti che il Messo notificatore del Comune di Sant’AN (al quale il Comune di Somma Vesuviana aveva trasmesso l’impugnata ordinanza di demolizione ai fini della notifica all’interessato), non avendo potuto effettuare la notifica nelle mani del ricorrente presso il suo indirizzo di residenza, aveva provveduto al deposito presso la Casa comunale in data 26 luglio 2023, ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, e all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento tramite il vettore Sailpost - La nuova posta italiana .
In disparte ogni altra questione, il ricorrente rileva – e il Comune non fornisce elementi di prova in senso contrario – che “ non è stata affissa alcuna comunicazione di deposito presso la casa comunale, né nella cassetta postale egli ha trovato avvisi per il ritiro di una raccomandata. Non vi è traccia di spedizione dell’avviso di avvenuto deposito del plico presso la casa comunale, né tantomeno il ricorrente ha ricevuto comunicazioni in tal senso, né tantomeno all’ordinanza notificata era allegata la cartolina di ritorno ” (pagina 3 del ricorso).
Non può rilevare, ai fini del decorso del termine per impugnare, il verbale di sopralluogo prot. c_i820 - 0016626 del 26 giugno 2023, cui fa richiamo il Comune, in quanto precedente l’adozione dell’ordinanza di demolizione (e di cui, comunque, non risulta la notifica all’interessato).
Dal successivo verbale d’inottemperanza prot. n. 1867 del 28 agosto 2024, poi, risulta soltanto il riferimento all’“ ordinanza n. 89 del 21.07.2023 … del Comune di Somma Vesuviana, relativa alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a seguito di accertamento di violazione alle norme del D.P.R. 380/2001 ”. Al riguardo, giova rammentare che, per giurisprudenza consolidata, la conoscenza del provvedimento – il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale – “ si ha quando la parte interessata "percepisce" l’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere distinguibile l’attualità e la concretezza dell’interesse ad agire contro di esso. Può, dunque, parlarsi di piena conoscenza quando la parte interessata individua l’atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi ” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 21 febbraio 2025, n. 1474). Nella fattispecie in esame, tuttavia, non può ritenersi che dalle indicazioni contenute nel verbale d’inottemperanza il ricorrente potesse trarre la “piena conoscenza” del contenuto e della portata lesiva dell’ordinanza menzionata.
Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Con nota assunta al protocollo comunale c_i820 0013122 del 19 maggio 2023 (integrata con nota prot. c_i820 0013736 del 26 maggio successivo), il ricorrente ha comunicato al Comune di Somma Vesuviana che avrebbe provveduto a sostituire il preesistente cancello in metallo, che versava in precarie condizioni di stabilità, e ad apporre tre paletti in ferro con catene intermedie, a delimitare l’area di cui era promissario acquirente. Alla comunicazione, allegava documentazione fotografica del cancello che intendeva sostituire.
Secondo condivisibile giurisprudenza, “ l’apposizione di un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, si inquadra tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, [lettera e- ter , nel testo applicabile ratione temporis ] , per cui rientra fra le ipotesi di edilizia libera (Cons. Stato Sez. VI Sent., 02/01/2020, n. 34), con la conseguenza che non risulta suscettibile di incidere su valori paesaggistici protetti, salva l’esistenza di specifiche prescrizioni particolarmente restrittive, nella specie non evocata (Cons. Stato, Sez.VI, 20/11/2013, n. 5513) ” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 13 maggio 2020, n. 3036).
A sua volta, per quanto concerne il profilo paesaggistico, il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31:
- all’Allegato A.13 pone tra gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica anche gli “ interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici ”;
- all’Allegato B.21 pone tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato la “ realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici ”.
Nel provvedimento impugnato, tuttavia, non si fa alcun riferimento al cancello preesistente, né a caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture che potrebbero giustificare la riconducibilità a quest’ultima fattispecie. Sicché deve comunque ritenersi fondata la censura di difetto d’istruttoria e di motivazione.
In conclusione, assorbita ogni ulteriore doglianza, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Somma Vesuviana al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio o altri soggetti comunque menzionati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN RI UO, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
RI IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IA | AN RI UO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.