Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
NRG n. 156/2023
TRIBUNALE di BIELLA Davanti al Giudice Onorario dott.ssa Rita Buccetti, oggi 18 marzo 2025 alle ore 16.50 è chiamata la causa promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...] scritta al ruolo nell' ero 156 RG. CP_2
L'udienza è svolta con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il procuratore di parte attrice ha depositato note conclusive autorizzate e note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come ivi formulate e da ritenersi integralmente trascritte. Il giudice si ritira per deliberare. All'esito della camera di consiglio viene data lettura di motivazione e dispositivo della seguente sentenza mediante deposito telematico REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA nella persona del Giudice Onorario in funzione di giudice unico dott.ssa Rita Buccetti ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e (quest'ultim zione per pubblici pr CP_3 CP_2
e di far accertare e dichiarare in proprio favore l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1168 cod.civ. degli immobili siti in Comune di OS e così censiti al NCT: fg 2 particella 278 cat. A/5 classe U vani 3 reddito € 61,97, coerenze: mapp. 276-277-279; fg 2 particella 279 cat. A/5 classe U vani 2,5 superficie mq 36 reddito € 51,65, coerenze mapp. 277-278-280; fg 3 particella 154 frutteto classe U superficie 09 e 90 centiare reddito dominicale € 2,56 reddito agrario € 3,58, coerenze: mapp. 95-96-155-164-162-160-153 e, conseguentemente, ordinare al competente conservatore RRII la trascrizione della relativa sentenza. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia della convenuta, istruita la causa attraverso prove orali il G.I. fissava udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. Preliminarmente si precisa che la presente sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.132 e 118 disp.att. cpc e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisone non essendo il Giudice tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisone” concretamente adottata. Pertanto le questioni
1. La domanda proposta da parte attrice è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento. Ed invero, l'attrice ha dedotto di aver esercitato il possesso continuativo e ininterrotto per almeno 20 anni dei terreni sovra indicati curandone la manutenzione ed esercitando sugli stessi un potere corrispondente a quello del proprietario Le circostanze allegate hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria orale: la teste escussa ha dichiarato che l'odierna attrice è stata nel possesso dei beni per cui è causa da più di venti anni. Detta signoria si è estrinsecata attraverso attività di decorazione e abbellimento dei muri interni del fabbricato, nella sistemazione di porte e finestre, nell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile. Analogamente per quanto concerne il frutteto si è occupata della raccolta dei frutti, della pulizia da rovi e sterpaglie, della potatura degli alberi (vedi deposizione teste resa all'udienza del 26.11.2024). Tale deposizione Testimone_1 testimoniale appar a la conoscenza diretta dei luoghi riferita derivante dalla collocazione degli stessi rispetto alla proprietà della teste e dai rapporti personali di amicizia ultraventennale riferiti dalla stessa.
2.Alla luce di quanto sopra debbono ritenersi integrati gli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in capo all'attore. Ed invero, secondo l'orientamento granitico della Suprema Corte “ per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.” (cfr. ex plurimus Cass. 22.3.2013 n. 7332, Cass. Sez. II 8.5.2013 n. 10894 e 16.5.2013 n. 11903, Cass. 17.9.2013 n. 21191, Cass. 15.10.2014, Cass 30.4.2015 n. 8833, Cass. Sez. III 29.2.2016 n. 3923). Ciò posto, pare potersi concludere che parte attrice ha offerto la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, non solo del corpus, ma anche dell'animus laddove, secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto sulla cosa in quanto titolare del relativo diritto essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che esso, invece, appartenga ad altri (Cass. 2006/2857). Ogni ulteriore questione deve ritenersi disattesa e/o assorbita.
3.Le spese di lite. Tenuto conto che parte attrice non ha rinnovato la domanda di condanna alle spese (richiesta in atto di citazione solo per il caso di eventuale opposizione) si ritiene di poter accogliere la domanda di parte attrice di compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 156/2023 1. accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore di Parte_1 (c.f. ) ex art. 1158 cod. civ. della piena proprietà dei seguenti C.F._1 immobili siti in Comune di OS (ora fuso con il Comune di Lessona) così censiti : fg 2 particella 278 cat. A/5 classe U vani 3 reddito € 61,97, coerenze: mapp. 276-277-279; fg 2 particella 279 cat. A/5 classe U vani 2,5 superficie mq 36 reddito € 51,65, coerenze mapp. 277-278-280; fg 3 particella 154 frutteto classe U superficie 09 e 90 centiare reddito dominicale € 2,56 reddito agrario € 3,58, coerenze: mapp. 95-96-155-164-162-160-153 ordinando al competente conservatore RRII la trascrizione della relativa sentenza.
2. spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Biella, 18 marzo 2025 La Giudice Onoraria dott.ssa Rita Buccetti