Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 6136/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente a[...] in Roma ed ivi Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to alla Via del Cottanello n. 25 presso lo studio dell'avv. Federico Ianaro
( ) che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata su foglio C.F._2
separato al ricorso in appello, p.e.c.: ; Email_1
Ricorrente- appellante e
( , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del Direttore Generale pro Controparte_2
tempore, Dott. con sede in Roma alla via Lungotevere Tor di Nona Controparte_3
n. 1, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E, presso l'avv. Carmine Russo ( dell'Avvocatura Generale dell'Ente, C.F._3
pec , che la rappresenta e difende, in Email_2
sostituzione del precedente difensore, in virtù di procura generale alle liti per atto del
Notaio rep. n. 84904, racc. n. 18256 del 22/03/2022; Persona_1
- Resistente - appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8765/2020 il Tribunale di Roma nel procedimento RG. 33007/2019 avente ad oggetto: opposizione decreto ATER di rilascio alloggio edilizia residenziale pubblica, ha emesso il seguente dispositivo: “ il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:-rigetta l'opposizione formulata dal ricorrente
avverso il decreto dell del Comune di Roma di rilascio di alloggio di Parte_1 CP_1
edilizia residenziale pubblica contraddistinto dal numero di protocollo 28536 del
16.4.2019;-condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1
in favore dell che si liquidano in €.2.768,00 per compensi di CP_1 CP_1
avvocato per le fasi di studio, di costituzione e decisoria previsti per i giudizi civili di cognizione davanti ai Tribunali Ordinari dal DM. 37/2018, più spese generali, CPA ed
IVA; Roma, 16.6.2020 f.to Il Giudice “.
Il procedimento di primo grado veniva così narrato dal Tribunale : “ .. , con Parte_1
ricorso ex art.447 bis c.p.c. depositato il 16.5.2019, ha convenuto in giudizio l
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiararsi nullo o CP_1
inefficace, e conseguentemente disapplicare, il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale contraddistinto dal numero di protocollo 28536 del 16.4.2019 con cui il
Direttore Generale dell di Roma ebbe a ordinargli il rilascio dell'alloggio ERP sito in CP_1
Roma, in Via Pievebovignana n°12, lotto 52, scala V, interno 7, codice immobile
3227162267, notificatogli il 27.4.2019; . che a sostegno delle proprie richieste il Pt_1
ha affermato: che occupava l'alloggio in questione da anni, essendovisi trasferito per prestare assistenza all'assegnatario ; . che era rimasto nell'alloggio anche Parte_2
dopo che l'assegnatario ebbe a trasferirsi altrove, versando in condizioni di disagio sociale ed economico;
che nel 2016, a seguito di un controllo dei Vigili Urbani, aveva
pag. 2/7 denunciato all la sua presenza nell'immobile e aveva subito le sanzioni di legge;
CP_1
che aveva regolarmente presentato all le dichiarazioni anagrafiche e censuarie;
CP_1
che possedeva tutti i requisiti richiesti dalla L.R.Lazio n°12/1999 per l'assegnazione di un alloggio ERP e poteva ritenersi che l avesse prestato acquiescenza alla situazione CP_1
abitativa venutasi a creare in relazione a detto immobile;
. che l del CP_1 CP_1
si è costituito con memoria depositata il 24.11.2017 e ha chiesto il rigetto
[...]
dell'opposizione avversaria esponendo che l'alloggio era stato assegnato a tale
[...]
che successivamente aveva ceduto l'immobile a , il quale, Per_2 Parte_2
ottenuta la regolarizzazione in sanatoria, non aveva mai stipulato alcun contratto di locazione;
che il risultava essersi trasferito nel Comune di Longobardi;
che la Parte_2
Polizia di Roma Capitale aveva accertato l'occupazione dell'alloggio, senza titolo, dapprima da parte di e quindi da parte di;
che l'adozione in CP_4 Parte_1
via di autotutela di un decreto di rilascio a carico dell'occupante senza titolo Pt_1
costituiva un atto dovuto;
che alla prima udienza del 22.11.2019 le parti hanno
[...]
chiesto un rinvio per discussione e termine per note;
che l'udienza di discussione si è svolta il 16.6.2020 in forma scritta, mediante scambio di note depositate dalle parti telematicamente e successivo deposito telematico del dispositivo, appresso integralmente trascritto.”.
Seguiva sentenza gravata.
formulava ricorso in appello avverso la predetta sentenza contestandola Parte_1
sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva l , come in atti, chiedendo il rigetto dell'appello fondato su domanda CP_1
nuova perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto con vittoria di spese.
All'udienza del 15.01.2025 la causa, ex art.127 ter c.p.c., sull'invio delle note telematiche per conclusione e discussione, ex art. 437 e 447 bis c.p.c., veniva riservata per la decisione secondo i provvedimenti di rito.
L'appello è articolato nel seguente motivo.
pag. 3/7 Deduce l'appellante, che ai sensi dell'art. 11, L.R. Lazio n. 12/1999 e della L.R. Lazio n.
1/2020, , possiede tutti i requisiti per ottenere e mantene- re la Parte_1
permanenza nell'alloggio, come espressamente stabilito dalla normativa.
Per i suesposti motivi, la sentenza oggetto di gravame è altresì viziata e deve quindi essere riformata, poiché sempre nella parte motiva della sentenza alla pagina 14
(quattordici) il giudice di prime cure afferma: “che lo stesso (ricorrente) non risulta beneficiario di alcun provvedimento di assegnazione in sanatoria”.
Anche in questo caso vi è un'errata ricostruzione dei fatti in quanto il giudicante non ha tenuto conto della recente L.R. Lazio n. 1/2020, richiamata in primo grado dallo scrivente legale nelle note autorizzate e nelle note di trattazione scritta, che permette la regolarizzazione in deroga alla L.R. n. 12/99 oltre alle varie ipotesi residuali per la permanenza nell'alloggio di ERP.
La Corte così ragiona.
I motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Osserva il Collegio che “l'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è legittima solo in virtù di un provvedimento d'assegnazione emesso, ai sensi dell'art.11
DPR n.1035/1972 ovvero in virtù di subentro ad un soggetto già assegnatario nei casi previsti dalla legge”; ed il diritto al subentro nel rapporto locatizio con riguardo agli alloggi . non si produce in via automatica, ma è subordinato alla sussistenza dei CP_1
requisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali di cui all'art. 11 e 12, L.r. n. 12/1999 (cfr.
Cass. n. 31905/2018; Cass. n. 11230/2017).
Il ricorrente appellante a sostegno delle proprie richieste ha affermato: di occupare l'alloggio in questione da anni, essendovisi trasferito per prestare assistenza all'assegnatario ; di essere rimasto nell'alloggio, versando in condizioni di Parte_2
disagio sociale ed economico, anche dopo che l'assegnatario ebbe a trasferirsi altrove;
che nel 2016, a seguito di un controllo dei Vigili Urbani, aveva denunciato all la sua CP_1
presenza nell'immobile e aveva subito le sanzioni di legge;
che aveva regolarmente presentato all' le dichiarazioni anagrafiche e censuarie;
che possedeva tutti i CP_1
pag. 4/7 requisiti richiesti dalla L.R. Lazio n°12/1999 per l'assegnazione di un alloggio ERP e poteva ritenersi che l avesse prestato acquiescenza alla situazione abitativa CP_1
venutasi a creare in relazione a detto immobile.
L'Ater ha provato che il presunto assegnatario era di fatto subentrato Parte_2
all'originario assegnatario, , ma alla fine non aveva regolarizzato la propria Persona_2
posizione per non aver mai effettuato un regolare contratto ed avere successivamente abbandonato l'immobile.
Il non ha provato a che titolo abbia effetti-vamente occupato l'alloggio in Parte_1
quanto la dichiarazione che avrebbe assistito il LI , presunto assegnatario, è rimasta sfornita di prova (stato di malattia grave); né risulta una tempestiva comunicazione all'Ater del subentro;
infatti possono subentrare nell'assegnazione gli ascendenti e i discendenti in linea retta, non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, rientrati nel nucleo stesso da almeno un anno, se il rientro è documentato per assistenza all'assegnatario o a un componente familiare, di età ultrasettantacinquenne o disabile .
Risulta infondato il motivo d'appello sull'autorizzazione all'occupazione avvenuta per tacito assenso da parte dell , non applicabile nel caso di specie stante la riserva di CP_1
legge nell'assegnazione degli alloggi e la mancata richiesta da parte dell'attuale appellantedell nei presupposti di legge;
in ogni caso mancherebbe il tacito Parte_3
assenso viste le intimazioni al rilascio effettuate ( Cass. 15196/2017, 15645/18).
Risulta inoltre che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 12 che prevede la cosiddetta convivenza solidale;
tale autorizzazione è concessa dall'Ente Gestore solo su richiesta dell'assegnatario , previa sussistenza dei presupposti di legge per l'assegnazione e subordinato al diritto al subentro dei familiari , mancando una valida richiesta e la prova dei presupposti.
In ogni caso si sarebbe realizzata la decadenza del presunto assegnatario, art. 13,
[...]
per aver abbandonato l'alloggio. Parte_2
In mancanza di tali requisiti, sussistendo l'occupazione sine titulo, il Decreto di rilascio pag. 5/7 emesso dall'Ater risulta legittimo.
Rileva inoltre la Corte che parte appellante, nel giudizio di primo grado introdotto con ricorso, ha chiesto al Tribunale la declatoria di nullità del decreto n. 28536/2019 con cui l di Roma aveva intimato il rilascio dell'alloggio sito in Roma, Via Pievebovigliana, CP_1
12, scala V, int. 7 – CI e, nel merito, l'accertamento della sussistenza di un P.IVA_2
rapporto contrattuale di fatto con l resistente. In via istruttoria, ha prodotto il CP_2
provvedimento opposto, le autodichiarazioni reddituali e anagrafiche e i bollettini pagati;
mentre con il ricorso in appello ha richiesto e dedotto esclusivamente il diritto all'assegnazione in sanatoria proponendo così una domanda nuova, la quale deve essere considerata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. . ; infatti oggetto della controversia di primo grado si focalizzava esclusivamente sulla nullità o l'inefficacia del decreto di rilascio e il fatto costitutivo su cui si fondava la pretesa è il diritto al subentro.
Orbene, il richiamo a tale normativa, comporta inevitabilmente una mutatio della causa petendi poiché il petitum del giudizio di primo grado è la declatoria di nullità del Decreto di rilascio e il fondamento di tale pretesa è il diritto di parte appellante al subentro nell'alloggio e.r.p. e non il diritto alla sanatoria.
Trattasi pertanto di domanda nuova inammissibile in appello, ai sensi degli artt. 345
c.p.c.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo DM
147/2022, il valore della causa € 2.100,00, la non particolare complessità del giudizio, gli scritti difensivi, la particolare natura della causa trattandosi di assegnazione di alloggi pubblici, in € 2.495,00 oltre spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge trattandosi di patrocinio di Ente Pubblico.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Roma n. 8765/2020 , così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Per l'effetto condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, come in atti, delle spese del presente grado del giudizio, CP_1
che liquida in € 2.495,00 , oltre 15 % per spese generali, ed oneri riflessi come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento, da parte dell'appellante, in favore Parte_1
dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 17/01/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
Firmato digitalmente
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