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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/12/2024, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 942/2019
C O R T E D'A P P E L LO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 942/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente tra
p. iva , con sede in Gioia Tauro, via IV traversa Parte_1 P.IVA_1
s.s. 111, in persona degli amministratori giudiziari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annunziato Antonio Denisi e Patrizia Dal Torrione, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Torricelli Ferrovieri n. 43
nei confronti di
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 sindaco rappresentate legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonella Lupis, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via S. Anna n.
49/G
1 Corte d'Appello
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Franchina ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via San Martino n. 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Parte appellante impugna la sentenza n. 638/2019, pubblicata il 26/4/2019, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 2296/2011 R.G., sentenza con la quale la e la Controparte_3 sono state condannate al pagamento di € 119.030,00, a titolo Parte_1
di risarcimento dei danni, in favore di . CP_2
Il procedimento trae origine dall'esecuzione di lavori di governo delle acque superficiali, affidati in appalto dalla alla Controparte_3
durante i quali sono state prelevate dal fondo della Parte_1 CP_2
grandi quantità di terreno, senza alcuna successiva opera di ripascimento, determinando così il venir meno di qualsiasi produzione.
La deduce la nullità della sentenza in considerazione della Parte_1 mancata notifica dell'ordinanza di scioglimento della riserva sulle richieste istruttorie del 27 marzo 2013 nonché di tutti gli atti successivi. Deduce, in proposito, che alla data di costituzione in giudizio della Parte_1
avvenuta in data 20 marzo 2012, non era ancora operativa la regola dell'esclusività delle notifiche di cancelleria all'indirizzo pec del difensore,
2 Corte d'Appello
regola entrata in vigore solo dal 15 dicembre 2013. Pertanto, le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate utilizzando uno degli strumenti indicati dal difensore in comparsa di costituzione.
Con il secondo motivo la deduce di aver eseguito i lavori Parte_1
conformemente alle previsioni progettuali, ivi inclusi i movimenti di terra regolarmente autorizzati e compensati dalla stazione appaltante.
- Appello incidentale della Controparte_1
La propone appello incidentale avverso Controparte_1
la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sua responsabilità nella causazione del danno subito dalla . CP_2
Deduce, in proposito, che l'appaltatore si è discostato da quanto disposto dalla stazione appaltante con il libretto delle misure, così assumendosi in prima persona le responsabilità verso i terzi. Rappresenta, inoltre, che anche il CTU ha riconosciuto che, in sede progettuale, non era prevista alcuna alterazione del terreno nella parte in cui sono accertati gli scavi.
Pertanto, dei danni derivanti dal movimento di terra, non corrispondente a quello previsto, deve rispondere esclusivamente l'appaltatore.
- Difese di CP_2
In merito al primo motivo d'appello, deduce che, ai sensi dell'art. CP_2
16 d.l. 179/2012, le notifiche sono eseguite mediante deposito in cancelleria nell'ipotesi in cui non sia stato possibile consegnare il messaggio di posta elettronica certificata. Deduce, inoltre, che l'odierna appellante ha comunque avuto contezza del procedimento, avendo ricevuto le pec del ctu relative allo svolgimento delle operazioni peritali. Inoltre la notifica dell'ordinanza del
29/12/2017, con cui il giudice ha riconosciuto l'integrità del contraddittorio, è stata regolarmente ricevuta dal difensore della il quale Parte_1
comunque non ne ha contestato il contenuto.
Nel merito deduce che non avrebbe dovuto richiedere il rigetto Parte_1 dell'appello, bensì, alla luce del testo dell'atto dal quale emerge la responsabilità dell'ente pubblico, la condanna della Controparte_1
.
[...]
3 Corte d'Appello
***
1.- Sulla mancata comunicazione dei provvedimenti
1. L'appellante deduce la nullità della sentenza in ragione dell'omessa notifica del provvedimento, di scioglimento della riserva sulle richieste istruttorie, del
27 marzo 2013 nonché di tutti gli atti successivi. Deduce, in proposito, che alla data di costituzione in giudizio della avvenuta in data 20 Parte_1 marzo 2012, non era ancora operativa la regola dell'esclusività delle notifiche di cancelleria all'indirizzo pec del difensore, regola entrata in vigore solo dal
15 dicembre 2013. Pertanto, le comunicazioni al difensore avrebbero dovuto essere effettuate utilizzando uno degli strumenti indicati dal difensore in comparsa di costituzione. Invece le comunicazioni al procuratore costituito sono state effettuate presso la Cancelleria.
2. Il motivo è infondato.
Giova rilevare che le comunicazioni al procuratore costituito effettuate con il deposito in cancelleria risalgono ad un periodo che va dal 2 aprile 2013 al 21 ottobre 2014.
Risulta che, a partire dal 28 ottobre 2015 fino al termine del procedimento, tutte le comunicazioni di cancelleria sono state notificate con esito positivo all'indirizzo pec dell'avv. Del Torrione, unico difensore in primo grado.
Quindi non si può dubitare della regolarità di queste ultime comunicazioni.
3. Per quanto riguarda le notifiche effettuate presso la cancelleria dal 2 aprile
2013 al 21 ottobre 2014, viene in rilievo l'art. 16 comma 2 del R.D. n.
1578/1933, a norma del quale nei singoli albi degli avvocati deve essere indicato «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio
2009, n. 2».
I dati relativi agli indirizzi telematici dei professionisti affluiscono negli elenchi pubblici INI-PEC e ReGIndE, specificamente rilevanti per le notificazioni e le comunicazioni degli atti in materia civile al difensore.
L'art. 16, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012 dispone che nei procedimenti civili le comunicazioni a cura della Cancelleria sono effettuate esclusivamente
4 Corte d'Appello
per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi.
Ai sensi dell'art. 16 comma 6, «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria».
Nella fattispecie in esame l'avv. Dal Torrione ha effettuato la comunicazione della pec al registro Reginde il 20 ottobre 2014. Consegue le comunicazioni dovevano essere effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.
Non è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui l'esclusività delle comunicazioni telematiche è diventata operativa solo a far data dal
15/12/2013, atteso che la regola dell'esclusività è stata introdotta sin dall'entrata in vigore del d.l. 179/2012.
La data del 15 dicembre 2013 è prevista dall'art. 16 ter del D.L. n. 179 del
2012 al solo fine di individuare gli elenchi pubblici a questa data idonei per le notificazioni e/o comunicazioni («A decorrere dal 15 dicembre 2013 (…) si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli …»).
La decorrenza della vigenza delle previsioni in questione, ossia dell'art. 16 commi 4 e 6, è disciplinata dal comma 9 dell'art. 16, a norma del quale, per le comunicazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti davanti ai tribunali e alle corti d'appello, la decorrenza è anteriore al 2 aprile 2013.
4. In ogni caso, non è ravvisabile nella fattispecie una concreta lesione del diritto di difesa dell'odierna appellante.
Dal momento che nel periodo in cui le comunicazioni dei biglietti di cancelleria sono state effettuate presso la cancelleria del Tribunale, è stata svolta la fase istruttoria, consistita esclusivamente nell'espletamento della CTU. Tuttavia, il
CTU ing. ha comunicato all'avv. Dal Torrione ed anche al Per_1 domiciliatario, avv. Grillo, l'inizio e la prosecuzione delle operazioni peritali ed ha trasmesso la consulenza.
Inoltre, a partire dal 28/10/2015, l'avv. Dal Torrione ha ricevuto tramite pec le notifiche dei biglietti di cancelleria e, nonostante ciò, ha continuato a non
5 Corte d'Appello
contestare e/o far rilevare le omissioni o i vizi delle notifiche dall'aprile 2013 al
21 ottobre 2014.
Per tali ragioni, il motivo deve essere rigettato.
2.- Sulla responsabilità della Parte_1
1. Con il secondo motivo la deduce di aver eseguito i lavori Parte_1
conformemente alle previsioni progettuali, ivi inclusi i movimenti di terra regolarmente autorizzati dalla stazione appaltante.
2. Va in primo luogo rilevato che il danno risentito dalla non deriva CP_2
dagli scavi in sé considerati, ma dal mancato ripristino del terreno successivamente ai movimenti di terra, occasionati dalla collocazione di una condotta portante e di gabbioni metallici.
Nel corso del procedimento la stazione appaltante e la società appaltatrice hanno confermato l'esecuzione di lavori di movimentazione di terra.
Tali movimenti, secondo quanto accertato dal CTU ing. (pag. 13 Per_1 consulenza), hanno comportato l'asportazione di 2.973 mc di terra.
Il CTU ha, altresì, confermato le prospettazioni dell'attrice odierna appellata, constatando che il terreno asportato non è stato ricollocato (pag. 13 consulenza).
3. Ciò chiarito, per andare esistente da responsabilità, non è sufficiente per la provare di aver eseguito lo scavo conformemente a quanto Parte_1
previsto da progetto.
La infatti, nella qualità di appaltatore, era tenuta a realizzare Parte_1
l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, co. 2 c.c.
Questo modello di condotta impone l'impiego dei mezzi e delle risorse necessarie non solo al fine di portare a compimento l'opera appaltata, ma anche per evitare possibili eventi dannosi a terzi, anche nei casi in cui, come nel caso concreto, sia stato il committente a predisporre il progetto.
Infatti, l'esecuzione dell'opera su progetto del committente non esonera l'appaltatore dall'obbligo di controllo.
6 Corte d'Appello
Pertanto, la in considerazione dell'obbligo di diligenza, Parte_1
avrebbe dovuto indicare alla eventuali carenze del Controparte_1 progetto in merito all'attività di ricollocazione della terra prelevata dal terreno della . CP_2
Non risulta prova che l'appaltatore abbia dato tale indicazione all'appaltante.
Né sono emerse circostanze da cui desumere che l'appaltatore sia stato nudus minister dell'appaltante.
L'onere della prova di siffatte circostanze incombeva sull'appaltatore.
Non essendo stato soddisfatto tale onere, l'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni subiti dai terzi nell'esecuzione del contratto.
3.- Sulla responsabilità della Controparte_1
1. La propone appello incidentale Controparte_1
avverso la sentenza nella parte in cui riconosce la sua responsabilità nella causazione del danno subito dalla . CP_2
Deduce, in proposito, che l'appaltatore si è discostato da quanto disposto dalla stazione appaltante con il libretto delle misure, così assumendosi in prima persona le responsabilità verso i terzi. Rappresenta, inoltre, che anche il CTU ha riconosciuto che, in sede progettuale, nella parte in cui sono accertati gli scavi, non era prevista alcuna alterazione del terreno.
Pertanto, dei danni derivanti dal movimento di terra non corrispondente a quello previsto, deve rispondere esclusivamente l'appaltatore.
2. L'appello incidentale è inammissibile.
La sentenza appellata è stata, infatti, pubblicata in data 26 aprile 2019 mentre l'appello incidentale è stato depositato il 17 febbraio 2020, quindi dopo la scadenza del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Non è ammissibile l'appello incidentale tardivo, in quanto l'interesse ad impugnare era sorto, in capo alla , già Controparte_1 dalla sentenza e non dall'appello principale.
Era interesse della contestare la Controparte_1
propria responsabilità nei confronti della danneggiata già in ragione della sentenza, che tale responsabilità aveva riconosciuto. Quindi l'appello principale non può rimettere in termini la per impugnare la Controparte_1
7 Corte d'Appello
sentenza nella parte in cui ha dichiarato la sua responsabilità nei confronti della danneggiata.
Né può ritenersi che con l'appello principale è sorto l'interesse della
[...]
ad impugnare la sentenza nella parte riguardante i rapporti CP_1 interni con l'appaltatore.
Infatti la sentenza impugnata non si occupa di tali rapporti. Né avrebbe potuto occuparsi di tali rapporti, in mancanza di una domanda proposta in tal senso dalla . Controparte_1
Pertanto l'appello incidentale della è inammissibile. Controparte_1
3. In ogni caso l'appello incidentale della è infondato. Controparte_1
Il committente pubblico ha infatti il dovere di assicurare lo svolgimento sicuro dei lavori, assumendo gli opportuni interventi che si rendano necessari in corso d'opera al fine di evitare danni a terzi.
È acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui sono ravvisabili «specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, (che) escludono ogni esenzione da responsabilità per
l'ente committente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 25408 del 12/12/2016, Rv. 642145 - 01), salvo il caso in cui i danni a carico di terzi non si siano potuti comunque evitare nonostante un esatto, diligente e scrupoloso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, dei poteri di autorizzazione, di controllo e di ingerenza nell'esecuzione dei lavori» (Cass. n.
19919/2023).
Nel caso di specie, Il CTU ha constatato che «(…) dagli elaborati progettuali e dai disegni contabili è emerso che nella parte in cui è stata accertata la presenza di scavi (ai lati
Nord e Sud del canale) non era prevista alcuna alterazione del terreno di parte attrice (…)».
Il fatto generatore del danno, consistito nel mancato ripristino di 2973 mc di terreno, movimentato in occasione dei lavori commissionati alla Parte_1
era quindi evidente alla stazione appaltante.
[...]
Non è emerso che la stazione appaltante abbia esercitato il potere di controllo e di ingerenza nell'attività dell'appaltatore al fine di correggere le evidenti inadempienze di quest'ultimo.
La stazione appaltante non ha adeguatamente vigilato sull'esecuzione dei lavori e sulla conformità dell'opera al progetto, atteso che gli scavi sono stati
8 Corte d'Appello
realizzati in punti in cui non erano previsti. E non è intervenuta al fine di sollecitare l'appaltatore per il ripristino del terreno asportato.
Pertanto, è ravvisabile la responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., della stazione appaltante e dell'appaltatore, i cui rispettivi inadempimenti hanno concorso in modo efficiente a produrre l'unitario evento dannoso subito dalla
. CP_2
4.- Sul quantum del risarcimento
1. Parte appellante deduce che i danni accertati dal ctu erano già stati accertati nel procedimento definito con la sentenza del 2007. In particolare rileva che una parte della superficie, in cui si erano verificati i danni, era stata ritenuta irripristinabile dal ctu e dal giudice.
2. Parte appellata contesta l'assunto dell'appellante, osservando che i danni oggetto della presente controversia ricadono su terreni diversi da quelli in cui si sono verificati i danni accertati nella precedente pronuncia.
3. ll motivo d'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Nell'ambito del precedente procedimento, avente ad oggetto il risarcimento del danno causato dalla mancata irregimentazione delle acque meteoriche, una parte del danno è stato accertato con riferimento ad una superficie di Ha
0.40.00, costituente il letto del torrente;
superficie, questa, ritenuta dal ctu e dal giudice, irripristinabile.
In relazione a tale superficie, è stato riconosciuto un danno di € 40.000,00.
Nel precedente procedimento, è stato accertato anche un danno riguardante una superficie ripristinabile.
Per tale danno – relativo alla superficie ripristinabile – deve escludersi una duplicazione con i danni oggetto del presente giudizio.
Infatti i danni, il cui risarcimento è chiesto nella presente controversia, derivano da una causa diversa da quelli accertati nel precedente giudizio, e sono successivi ai precedenti.
Trattandosi di superficie ripristinabile, i danni accertati nel presente giudizio sono diversi da quelli accertati con la sentenza del 2007.
9 Corte d'Appello
Conseguentemente i precedenti danni non possono essere detratti dal risarcimento oggetto della presente controversia.
A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine ai danni riguardanti la superficie irripristinabile. In ragione di ciò (ossia dell'irripristinaiblità della superficie) il danno riconosciuto nella sentenza del 2007 era stato valutato come danno definitivo e, come tale, non poteva verificarsi nuovamente.
Di conseguenza al risarcimento di tale danno non può cumularsi il risarcimento di un danno successivo, ancorché avente causa diversa, sempre che si tratti di danno riguardante lo stesso terreno.
L'appellata afferma che si tratta di terreni diversi.
L'assunto dell'appellata non è condivisibile.
Dalla CTU del dott. – espletata nel giudizio definito dalla sentenza Per_2 del 2007 – risulta che le particelle interessate dal fenomeno erosivo sono state le p.lle 74, 83, 148 e 150.
Le p.lle 148 e 83 sono state interessate anche dai lavori che hanno determinato i danni oggetto della presente controversia, ossia i danni di mancato ripascimento del terreno, atteso che in queste particelle è stato realizzato il canale vicino al quale si sono verificati i danni accertati nella ctu del presente giudizio.
Quindi vi è una comunanza – quanto meno – parziale dei fondi interessati dai danni precedenti e dei fondi in cui sono sono verificati i danni oggetto della presente controversia.
Questa circostanza induce a ritenere che era onere della provare CP_2
rigorosamente la diversità dei danni oggetto del presente giudizio rispetto ai danni riconosciuti con la sentenza del 2007.
Tale onere probatorio non è stato adempiuto.
Pertanto, il danno relativo alla superficie irripristinabile – pari ad € 40.000,00
– deve essere detratto dall'importo di € 119.030,00, accertato con la ctu espletata nel presente giudizio.
Dunque, la società appaltatrice – odierna appellante – va condannata al pagamento della somma di € 79.030,00 (non della somma di € 119.030).
5.- Condanna ex art. 96 c.p.c.
10 Corte d'Appello
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., proposta da
, non può essere accolta, in ragione dell'accoglimento parziale CP_2 dell'appello principale e quindi non sussistendo il requisito della soccombenza integrale della parte che dovrebbe essere condannata.
6.- Spese processuali
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello principale, si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante principale e , da Controparte_1 un parte, e , dall'altra, ponendo a carico della e CP_2 Parte_1
della , in solido tra loro, la restante Controparte_1 parte, che si liquida – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n.
147/2022, applicando lo scaglione € 52.001 a € 260.000,00, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia – nella misura di € 3.526,00 per il primo grado, e in € 3.580,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Franchina Maria Luisa.
Si reputa equo compensare interamente le spese processuali tra l'appellante principale e la , in ragione dell'assenza Controparte_1
di effettiva contrapposizione nel merito delle rispettive posizioni.
7.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello principale ed incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti, principale e incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello
11 Corte d'Appello
proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvede:
[...] CP_2
- accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante alla corresponsione in favore di della complessiva somma di € 79.030,00; CP_2
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla
[...]
; Controparte_1
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico di e , Parte_1 Controparte_1 in solido tra loro, la restante parte, che liquida in complessivi € 3.526,00 per il primo grado, e in € 3.580,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Franchina Maria Luisa, procuratore di;
CP_2
- compensa interamente le spese processuali tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
- dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 11.12.2024
Il consigliere est.
dott. Natalino Sapone La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
12
n. 942/2019
C O R T E D'A P P E L LO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 942/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente tra
p. iva , con sede in Gioia Tauro, via IV traversa Parte_1 P.IVA_1
s.s. 111, in persona degli amministratori giudiziari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annunziato Antonio Denisi e Patrizia Dal Torrione, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Torricelli Ferrovieri n. 43
nei confronti di
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 sindaco rappresentate legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonella Lupis, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via S. Anna n.
49/G
1 Corte d'Appello
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Franchina ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via San Martino n. 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Parte appellante impugna la sentenza n. 638/2019, pubblicata il 26/4/2019, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento n. 2296/2011 R.G., sentenza con la quale la e la Controparte_3 sono state condannate al pagamento di € 119.030,00, a titolo Parte_1
di risarcimento dei danni, in favore di . CP_2
Il procedimento trae origine dall'esecuzione di lavori di governo delle acque superficiali, affidati in appalto dalla alla Controparte_3
durante i quali sono state prelevate dal fondo della Parte_1 CP_2
grandi quantità di terreno, senza alcuna successiva opera di ripascimento, determinando così il venir meno di qualsiasi produzione.
La deduce la nullità della sentenza in considerazione della Parte_1 mancata notifica dell'ordinanza di scioglimento della riserva sulle richieste istruttorie del 27 marzo 2013 nonché di tutti gli atti successivi. Deduce, in proposito, che alla data di costituzione in giudizio della Parte_1
avvenuta in data 20 marzo 2012, non era ancora operativa la regola dell'esclusività delle notifiche di cancelleria all'indirizzo pec del difensore,
2 Corte d'Appello
regola entrata in vigore solo dal 15 dicembre 2013. Pertanto, le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate utilizzando uno degli strumenti indicati dal difensore in comparsa di costituzione.
Con il secondo motivo la deduce di aver eseguito i lavori Parte_1
conformemente alle previsioni progettuali, ivi inclusi i movimenti di terra regolarmente autorizzati e compensati dalla stazione appaltante.
- Appello incidentale della Controparte_1
La propone appello incidentale avverso Controparte_1
la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la sua responsabilità nella causazione del danno subito dalla . CP_2
Deduce, in proposito, che l'appaltatore si è discostato da quanto disposto dalla stazione appaltante con il libretto delle misure, così assumendosi in prima persona le responsabilità verso i terzi. Rappresenta, inoltre, che anche il CTU ha riconosciuto che, in sede progettuale, non era prevista alcuna alterazione del terreno nella parte in cui sono accertati gli scavi.
Pertanto, dei danni derivanti dal movimento di terra, non corrispondente a quello previsto, deve rispondere esclusivamente l'appaltatore.
- Difese di CP_2
In merito al primo motivo d'appello, deduce che, ai sensi dell'art. CP_2
16 d.l. 179/2012, le notifiche sono eseguite mediante deposito in cancelleria nell'ipotesi in cui non sia stato possibile consegnare il messaggio di posta elettronica certificata. Deduce, inoltre, che l'odierna appellante ha comunque avuto contezza del procedimento, avendo ricevuto le pec del ctu relative allo svolgimento delle operazioni peritali. Inoltre la notifica dell'ordinanza del
29/12/2017, con cui il giudice ha riconosciuto l'integrità del contraddittorio, è stata regolarmente ricevuta dal difensore della il quale Parte_1
comunque non ne ha contestato il contenuto.
Nel merito deduce che non avrebbe dovuto richiedere il rigetto Parte_1 dell'appello, bensì, alla luce del testo dell'atto dal quale emerge la responsabilità dell'ente pubblico, la condanna della Controparte_1
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3 Corte d'Appello
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1.- Sulla mancata comunicazione dei provvedimenti
1. L'appellante deduce la nullità della sentenza in ragione dell'omessa notifica del provvedimento, di scioglimento della riserva sulle richieste istruttorie, del
27 marzo 2013 nonché di tutti gli atti successivi. Deduce, in proposito, che alla data di costituzione in giudizio della avvenuta in data 20 Parte_1 marzo 2012, non era ancora operativa la regola dell'esclusività delle notifiche di cancelleria all'indirizzo pec del difensore, regola entrata in vigore solo dal
15 dicembre 2013. Pertanto, le comunicazioni al difensore avrebbero dovuto essere effettuate utilizzando uno degli strumenti indicati dal difensore in comparsa di costituzione. Invece le comunicazioni al procuratore costituito sono state effettuate presso la Cancelleria.
2. Il motivo è infondato.
Giova rilevare che le comunicazioni al procuratore costituito effettuate con il deposito in cancelleria risalgono ad un periodo che va dal 2 aprile 2013 al 21 ottobre 2014.
Risulta che, a partire dal 28 ottobre 2015 fino al termine del procedimento, tutte le comunicazioni di cancelleria sono state notificate con esito positivo all'indirizzo pec dell'avv. Del Torrione, unico difensore in primo grado.
Quindi non si può dubitare della regolarità di queste ultime comunicazioni.
3. Per quanto riguarda le notifiche effettuate presso la cancelleria dal 2 aprile
2013 al 21 ottobre 2014, viene in rilievo l'art. 16 comma 2 del R.D. n.
1578/1933, a norma del quale nei singoli albi degli avvocati deve essere indicato «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio
2009, n. 2».
I dati relativi agli indirizzi telematici dei professionisti affluiscono negli elenchi pubblici INI-PEC e ReGIndE, specificamente rilevanti per le notificazioni e le comunicazioni degli atti in materia civile al difensore.
L'art. 16, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012 dispone che nei procedimenti civili le comunicazioni a cura della Cancelleria sono effettuate esclusivamente
4 Corte d'Appello
per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi.
Ai sensi dell'art. 16 comma 6, «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria».
Nella fattispecie in esame l'avv. Dal Torrione ha effettuato la comunicazione della pec al registro Reginde il 20 ottobre 2014. Consegue le comunicazioni dovevano essere effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.
Non è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui l'esclusività delle comunicazioni telematiche è diventata operativa solo a far data dal
15/12/2013, atteso che la regola dell'esclusività è stata introdotta sin dall'entrata in vigore del d.l. 179/2012.
La data del 15 dicembre 2013 è prevista dall'art. 16 ter del D.L. n. 179 del
2012 al solo fine di individuare gli elenchi pubblici a questa data idonei per le notificazioni e/o comunicazioni («A decorrere dal 15 dicembre 2013 (…) si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli …»).
La decorrenza della vigenza delle previsioni in questione, ossia dell'art. 16 commi 4 e 6, è disciplinata dal comma 9 dell'art. 16, a norma del quale, per le comunicazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti davanti ai tribunali e alle corti d'appello, la decorrenza è anteriore al 2 aprile 2013.
4. In ogni caso, non è ravvisabile nella fattispecie una concreta lesione del diritto di difesa dell'odierna appellante.
Dal momento che nel periodo in cui le comunicazioni dei biglietti di cancelleria sono state effettuate presso la cancelleria del Tribunale, è stata svolta la fase istruttoria, consistita esclusivamente nell'espletamento della CTU. Tuttavia, il
CTU ing. ha comunicato all'avv. Dal Torrione ed anche al Per_1 domiciliatario, avv. Grillo, l'inizio e la prosecuzione delle operazioni peritali ed ha trasmesso la consulenza.
Inoltre, a partire dal 28/10/2015, l'avv. Dal Torrione ha ricevuto tramite pec le notifiche dei biglietti di cancelleria e, nonostante ciò, ha continuato a non
5 Corte d'Appello
contestare e/o far rilevare le omissioni o i vizi delle notifiche dall'aprile 2013 al
21 ottobre 2014.
Per tali ragioni, il motivo deve essere rigettato.
2.- Sulla responsabilità della Parte_1
1. Con il secondo motivo la deduce di aver eseguito i lavori Parte_1
conformemente alle previsioni progettuali, ivi inclusi i movimenti di terra regolarmente autorizzati dalla stazione appaltante.
2. Va in primo luogo rilevato che il danno risentito dalla non deriva CP_2
dagli scavi in sé considerati, ma dal mancato ripristino del terreno successivamente ai movimenti di terra, occasionati dalla collocazione di una condotta portante e di gabbioni metallici.
Nel corso del procedimento la stazione appaltante e la società appaltatrice hanno confermato l'esecuzione di lavori di movimentazione di terra.
Tali movimenti, secondo quanto accertato dal CTU ing. (pag. 13 Per_1 consulenza), hanno comportato l'asportazione di 2.973 mc di terra.
Il CTU ha, altresì, confermato le prospettazioni dell'attrice odierna appellata, constatando che il terreno asportato non è stato ricollocato (pag. 13 consulenza).
3. Ciò chiarito, per andare esistente da responsabilità, non è sufficiente per la provare di aver eseguito lo scavo conformemente a quanto Parte_1
previsto da progetto.
La infatti, nella qualità di appaltatore, era tenuta a realizzare Parte_1
l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, co. 2 c.c.
Questo modello di condotta impone l'impiego dei mezzi e delle risorse necessarie non solo al fine di portare a compimento l'opera appaltata, ma anche per evitare possibili eventi dannosi a terzi, anche nei casi in cui, come nel caso concreto, sia stato il committente a predisporre il progetto.
Infatti, l'esecuzione dell'opera su progetto del committente non esonera l'appaltatore dall'obbligo di controllo.
6 Corte d'Appello
Pertanto, la in considerazione dell'obbligo di diligenza, Parte_1
avrebbe dovuto indicare alla eventuali carenze del Controparte_1 progetto in merito all'attività di ricollocazione della terra prelevata dal terreno della . CP_2
Non risulta prova che l'appaltatore abbia dato tale indicazione all'appaltante.
Né sono emerse circostanze da cui desumere che l'appaltatore sia stato nudus minister dell'appaltante.
L'onere della prova di siffatte circostanze incombeva sull'appaltatore.
Non essendo stato soddisfatto tale onere, l'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni subiti dai terzi nell'esecuzione del contratto.
3.- Sulla responsabilità della Controparte_1
1. La propone appello incidentale Controparte_1
avverso la sentenza nella parte in cui riconosce la sua responsabilità nella causazione del danno subito dalla . CP_2
Deduce, in proposito, che l'appaltatore si è discostato da quanto disposto dalla stazione appaltante con il libretto delle misure, così assumendosi in prima persona le responsabilità verso i terzi. Rappresenta, inoltre, che anche il CTU ha riconosciuto che, in sede progettuale, nella parte in cui sono accertati gli scavi, non era prevista alcuna alterazione del terreno.
Pertanto, dei danni derivanti dal movimento di terra non corrispondente a quello previsto, deve rispondere esclusivamente l'appaltatore.
2. L'appello incidentale è inammissibile.
La sentenza appellata è stata, infatti, pubblicata in data 26 aprile 2019 mentre l'appello incidentale è stato depositato il 17 febbraio 2020, quindi dopo la scadenza del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Non è ammissibile l'appello incidentale tardivo, in quanto l'interesse ad impugnare era sorto, in capo alla , già Controparte_1 dalla sentenza e non dall'appello principale.
Era interesse della contestare la Controparte_1
propria responsabilità nei confronti della danneggiata già in ragione della sentenza, che tale responsabilità aveva riconosciuto. Quindi l'appello principale non può rimettere in termini la per impugnare la Controparte_1
7 Corte d'Appello
sentenza nella parte in cui ha dichiarato la sua responsabilità nei confronti della danneggiata.
Né può ritenersi che con l'appello principale è sorto l'interesse della
[...]
ad impugnare la sentenza nella parte riguardante i rapporti CP_1 interni con l'appaltatore.
Infatti la sentenza impugnata non si occupa di tali rapporti. Né avrebbe potuto occuparsi di tali rapporti, in mancanza di una domanda proposta in tal senso dalla . Controparte_1
Pertanto l'appello incidentale della è inammissibile. Controparte_1
3. In ogni caso l'appello incidentale della è infondato. Controparte_1
Il committente pubblico ha infatti il dovere di assicurare lo svolgimento sicuro dei lavori, assumendo gli opportuni interventi che si rendano necessari in corso d'opera al fine di evitare danni a terzi.
È acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui sono ravvisabili «specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, (che) escludono ogni esenzione da responsabilità per
l'ente committente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 25408 del 12/12/2016, Rv. 642145 - 01), salvo il caso in cui i danni a carico di terzi non si siano potuti comunque evitare nonostante un esatto, diligente e scrupoloso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, dei poteri di autorizzazione, di controllo e di ingerenza nell'esecuzione dei lavori» (Cass. n.
19919/2023).
Nel caso di specie, Il CTU ha constatato che «(…) dagli elaborati progettuali e dai disegni contabili è emerso che nella parte in cui è stata accertata la presenza di scavi (ai lati
Nord e Sud del canale) non era prevista alcuna alterazione del terreno di parte attrice (…)».
Il fatto generatore del danno, consistito nel mancato ripristino di 2973 mc di terreno, movimentato in occasione dei lavori commissionati alla Parte_1
era quindi evidente alla stazione appaltante.
[...]
Non è emerso che la stazione appaltante abbia esercitato il potere di controllo e di ingerenza nell'attività dell'appaltatore al fine di correggere le evidenti inadempienze di quest'ultimo.
La stazione appaltante non ha adeguatamente vigilato sull'esecuzione dei lavori e sulla conformità dell'opera al progetto, atteso che gli scavi sono stati
8 Corte d'Appello
realizzati in punti in cui non erano previsti. E non è intervenuta al fine di sollecitare l'appaltatore per il ripristino del terreno asportato.
Pertanto, è ravvisabile la responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., della stazione appaltante e dell'appaltatore, i cui rispettivi inadempimenti hanno concorso in modo efficiente a produrre l'unitario evento dannoso subito dalla
. CP_2
4.- Sul quantum del risarcimento
1. Parte appellante deduce che i danni accertati dal ctu erano già stati accertati nel procedimento definito con la sentenza del 2007. In particolare rileva che una parte della superficie, in cui si erano verificati i danni, era stata ritenuta irripristinabile dal ctu e dal giudice.
2. Parte appellata contesta l'assunto dell'appellante, osservando che i danni oggetto della presente controversia ricadono su terreni diversi da quelli in cui si sono verificati i danni accertati nella precedente pronuncia.
3. ll motivo d'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Nell'ambito del precedente procedimento, avente ad oggetto il risarcimento del danno causato dalla mancata irregimentazione delle acque meteoriche, una parte del danno è stato accertato con riferimento ad una superficie di Ha
0.40.00, costituente il letto del torrente;
superficie, questa, ritenuta dal ctu e dal giudice, irripristinabile.
In relazione a tale superficie, è stato riconosciuto un danno di € 40.000,00.
Nel precedente procedimento, è stato accertato anche un danno riguardante una superficie ripristinabile.
Per tale danno – relativo alla superficie ripristinabile – deve escludersi una duplicazione con i danni oggetto del presente giudizio.
Infatti i danni, il cui risarcimento è chiesto nella presente controversia, derivano da una causa diversa da quelli accertati nel precedente giudizio, e sono successivi ai precedenti.
Trattandosi di superficie ripristinabile, i danni accertati nel presente giudizio sono diversi da quelli accertati con la sentenza del 2007.
9 Corte d'Appello
Conseguentemente i precedenti danni non possono essere detratti dal risarcimento oggetto della presente controversia.
A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine ai danni riguardanti la superficie irripristinabile. In ragione di ciò (ossia dell'irripristinaiblità della superficie) il danno riconosciuto nella sentenza del 2007 era stato valutato come danno definitivo e, come tale, non poteva verificarsi nuovamente.
Di conseguenza al risarcimento di tale danno non può cumularsi il risarcimento di un danno successivo, ancorché avente causa diversa, sempre che si tratti di danno riguardante lo stesso terreno.
L'appellata afferma che si tratta di terreni diversi.
L'assunto dell'appellata non è condivisibile.
Dalla CTU del dott. – espletata nel giudizio definito dalla sentenza Per_2 del 2007 – risulta che le particelle interessate dal fenomeno erosivo sono state le p.lle 74, 83, 148 e 150.
Le p.lle 148 e 83 sono state interessate anche dai lavori che hanno determinato i danni oggetto della presente controversia, ossia i danni di mancato ripascimento del terreno, atteso che in queste particelle è stato realizzato il canale vicino al quale si sono verificati i danni accertati nella ctu del presente giudizio.
Quindi vi è una comunanza – quanto meno – parziale dei fondi interessati dai danni precedenti e dei fondi in cui sono sono verificati i danni oggetto della presente controversia.
Questa circostanza induce a ritenere che era onere della provare CP_2
rigorosamente la diversità dei danni oggetto del presente giudizio rispetto ai danni riconosciuti con la sentenza del 2007.
Tale onere probatorio non è stato adempiuto.
Pertanto, il danno relativo alla superficie irripristinabile – pari ad € 40.000,00
– deve essere detratto dall'importo di € 119.030,00, accertato con la ctu espletata nel presente giudizio.
Dunque, la società appaltatrice – odierna appellante – va condannata al pagamento della somma di € 79.030,00 (non della somma di € 119.030).
5.- Condanna ex art. 96 c.p.c.
10 Corte d'Appello
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., proposta da
, non può essere accolta, in ragione dell'accoglimento parziale CP_2 dell'appello principale e quindi non sussistendo il requisito della soccombenza integrale della parte che dovrebbe essere condannata.
6.- Spese processuali
In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello principale, si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra l'appellante principale e , da Controparte_1 un parte, e , dall'altra, ponendo a carico della e CP_2 Parte_1
della , in solido tra loro, la restante Controparte_1 parte, che si liquida – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n.
147/2022, applicando lo scaglione € 52.001 a € 260.000,00, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia – nella misura di € 3.526,00 per il primo grado, e in € 3.580,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Franchina Maria Luisa.
Si reputa equo compensare interamente le spese processuali tra l'appellante principale e la , in ragione dell'assenza Controparte_1
di effettiva contrapposizione nel merito delle rispettive posizioni.
7.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello principale ed incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti, principale e incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello
11 Corte d'Appello
proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , così provvede:
[...] CP_2
- accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante alla corresponsione in favore di della complessiva somma di € 79.030,00; CP_2
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla
[...]
; Controparte_1
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico di e , Parte_1 Controparte_1 in solido tra loro, la restante parte, che liquida in complessivi € 3.526,00 per il primo grado, e in € 3.580,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Franchina Maria Luisa, procuratore di;
CP_2
- compensa interamente le spese processuali tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
- dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 11.12.2024
Il consigliere est.
dott. Natalino Sapone La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
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