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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 8709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8709 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.re Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 04 dicembre 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv. Filippo Danovi e Serena Canestrelli ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Milano, Via San Barnaba n. 32, presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata in [...] il [...], Cod. Fisc. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Valeria De Vellis ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Borgonuovo n. 114, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti.
PARTE CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] l'[...], rappresentati CP_2 CP_3 dalla , Avv. MARINA SCOTTI nominata (in sostituzione dell'avv. Paola Lovati) con Controparte_4 provvedimento del 07.10.2025 e costituitasi con memoria in atti.
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
pagina 1 di 20
OGGETTO: DI SO
CONCLUSIONI COME IN ATTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04 dicembre 2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito civile Milano in data 16 luglio 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1064 dell'anno 2015, parte I, R. 01) con , dalla cui unione sono nati CP_1 CP_ i figli (il 23 settembre 2012) e (l'11.06.2014), da cui si era separato con sentenza del Tribunale CP_2
Ordinario di Milano n. 9730/22 del 13.02.2022 con cui è stata pronunciata sentenza parziale di separazione e in seguito sentenza definitiva n. 2566/24 del 7 febbraio/7 marzo 2024 sulle restanti domande (parzialmente modificata con la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 702/2025 del 13.03.2025, attualmente oggetto di gravame davanti alla Corte di Cassazione), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti, anche con sentenza parziale. Chiedeva, altresì, di confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendo un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, con collocamento paritetico dei minori con i genitori;
di confermare, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra
; di disporre il mantenimento diretto dei figli minori ad entrambi i genitori con suddivisione del 50% CP_1 delle spese straordinarie.
Con memoria di costituzione e domanda riconvenzionale depositata in data 17.03.2025 si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale si associava alla domanda di divorzio, con pronuncia di sentenza anche parziale, CP_1 chiedeva altresì l'affido condiviso, tempi di frequentazione paterna come in atti indicati, conferma dell'assegnazione della casa coniugale;
chiedeva altresì che venisse confermato il contributo economico di mantenimento a titolo perequativo di € 6.000,00 al mese (con decorrenza dal 6.10.2020) con il 70% delle spese straordinarie posto a carico del padre con la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 702/2025 del 6 febbraio/13 marzo 2025 successivamente emessa a parziale modifica della sentenza di separazione di primo grado.
All'udienza del 20.05.2025, il Giudice delegato verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, procedeva all'ascolto delle parti, le quali confermavano integralmente le dichiarazioni già rese all'udienza davanti al Giudice onorario all'udienza del 22.07.2025 e rendevano dichiarazioni come verbalizzate in atti.
Dopo ampie discussioni nel tentativo di trovare soluzioni conciliative anche temporanee, le parti si riportavano alle rispettive domande e alle istanze istruttorie articolate di cui agli atti introduttivi e alle successive memorie.
All'esito della discussione, il Giudice delegato si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, pronunciava la seguente ordinanza:
“Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa e le memorie depositate;
pagina 2 di 20 Sentite le parti con i rispettivi difensori all'udienza davanti al Giudice onorario del 17 aprile 2025;
Sentite altresì le parti all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 20 maggio 2025;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 maggio 2025, atteso che non era stato possibile provvedere a verbale stante l'enorme ritardo accumulato per aver dato ampio spazio alle parti e ai difensori nel tentativo di trovare un accordo se pur provvisorio, alla fine dell'udienza naufragato, così provvede in via meramente provvisoria
Rilevata, preliminarmente, l'autonomia tra il giudizio di separazione (attualmente ancora pendente davanti alla
Corte di Cassazione su ricorso della difesa avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. Pt_1
702/2025 del 6 febbraio/13 marzo 2025 limitatamente alla determinazione del contributo perequativo al mantenimento dei figli minori) ed il presente giudizio di divorzio, avendo i provvedimenti di separazione efficacia comunque fino alla pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio di divorzio, con obbligo per il giudice di indicare la data di decorrenza con facoltà anche di retroagirla fino alla data della domanda del medesimo giudizio di divorzio e avendo lo stesso giudice cognizione piena su tutti gli elementi messi a disposizione e portati all'attenzione delle parti nel giudizio, senza alcuna limitazione o vincolo, se non quello dell'adeguata e corretta motivazione, non dovendosi pertanto disporre alcuna sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di Cassazione neppure ai sensi dell' art 337, II comma c.p.c. invocato dalla difesa della convenuta.
Osservato, altresì, che con la sentenza di separazione del Tribunale di Milano n. 2566/2024 del 7 febbraio/7 marzo 2024 definitiva in punto di responsabilità genitoriale sui figli minori (nata il [...]) e CP_2 CP_
(nato il [...]), all'esito di un complesso ed articolato giudizio, per i motivi ivi ampiamente esposti, è stato disposto l'affido condiviso degli stessi ad entrambi i genitori che sono stati però altresì limitati ex artt. 333 c.c. e 5 bis L. 184/83 nella responsabilità genitoriale per la durata di anni due con riferimento alle deleghe conferite ai Servizi Sociali e Specialistici ASST del Comune di Milano per il monitoraggio circa il corretto avviamento e la regolare prosecuzione dei percorsi psicologici da parte dei minori già concordati dai genitori, avviandoli in caso negativo verso strutture sul territorio e per la verifica circa il rispetto del calendario di frequentazione stabilito, intervenendo eventualmente a rimodularne tempi e modalità nel modo più corrispondente agli interessi dei minori stessi.
Rilevato come, dalle diffuse allegazioni qui riversate, le difficoltà evidenti tra le parti per una sana e stabile comunicazione e l'assenza di una effettiva e serena condivisione nella gestione della responsabilità genitoriale, pur minimizzate dalla madre - già rilevate nel corso del procedimento di separazione, che aveva infatti portato alla nomina in rappresentanza dei minori della curatrice speciale avv. Paola Lovati e alla limirazione della loro responsabilità - risultano essersi ulteriormente e drammaticamente acuite, con una serie di iniziative processuali delle parti in un escalation di attivismo giudiziario, concentrandosi ancora una volta su questioni economiche che rischiano di far perdere di vista ai genitori l'interesse concreto e le esigenze di figli, per cui appare oltremodo necessario e urgente dare voce processuale autonoma ai minori stessi nel presente giudizio,
pagina 3 di 20 dove si discute peraltro solo di questioni attinenti agli stessi, sia sotto il profilo della responsabilità genitoriale che del contributo al loro mantenimento.
Ritenuto, pertanto che prima di emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio, ferma la facoltà del
Giudice già ricordata dell'art. 473 bis. 22, 1° comma c.p.c. con riferimento alla decorrenza del provvedimento CP_ economico, va quindi nominato ex art. 473 bis. 8 c.p.c. un curatore speciale ai minori e , CP_2 individuato dal Tribunale nella persona dell'avvocato PAOLA LOVATI del Foro di Milano, già nominata nel giudizio di separazione che ben conosce i minori e la situazione del nucleo, la quale, sentiti i genitori, gli operatori sociali ed i minori medesimi ex art. 315 bis c.c. con le cautele del caso, possa assumere il compito di rappresentare e tutelare gli stessi in giudizio, costituendosi nel presente procedimento, garantendo l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimi, rimettendo alla stessa eventuali richieste ed istanze a tutela dei minori.
Osservato che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi.
Ritenuto, altresì, di dover acquisire, proprio per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e al fine di avere a disposizione tutti gli elementi completi in punto di responsabilità genitoriale, tenuto conto delle nuove allegazioni delle parti che rende ancora di più necessario che le stesse intraprendano con impegno e responsabilità non solo il percorso di coordinazione genitoriale ma anche un percorso di supporto alla genitorialità che aiuti le parti medesime a non confondere il piano del conflitto coniugale soprattutto economico
(con recriminazioni e continue accuse) con il piano della genitorialità, di dover chiedere ai Servizi incaricati di trasmettere una relazione di aggiornamento sull'evoluzione della situazione del nucleo e dei minori, attivandosi ulteriormente e più efficacemente, in stretto coordinamento con la curatrice speciale, negli incarichi conferiti, verificando l'effettivo avvio del percorso di coordinazione genitoriale come da impegno assunto e/o avviando con urgenza ulteriori interventi e percorsi di supporto.
Ritenuto, infine, che le parti dovranno provvedere, come da loro impegno, a depositare l''ultima dichiarazione dei redditi 2025 (per il 2024), in corso di elaborazione, attivandosi per il completamento e per la presentazione e il sig. coma da sua disponibilità in udienza, a produrre la documentazione bancaria con Pt_1 movimentazione e saldo finale relativamente ai conti correnti delle società indicati nel Modello Ice su cui il sig.
è delegato (come meglio specificati nelle pagg 9 e 10 della memoria ex art 473 bis. 17 c.p.c. del Pt_1
15.05.2025) degli ultimi tre anni.
Ritenuto, quindi, di dover rinviare la causa in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c., riservando a quell'udienza la discussione delle parti in ordine alle domande e alle rispettive istanze istruttorie e all'esito i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. CP_ Osservato, infine di dover necessariamente invitare le parti, nell'interesse dei figli minori, peraltro in una segnalata situazione di difficoltà, a riavviare una comunicazione al momento assente, ad assumere quindi un comportamento maggiormente collaborativo e incentrato sui loro bisogni effettivi ed a tentare di superare, anche riprendendo auspicabilmente le possibili soluzioni conciliative in parte emerse in udienza, una contrapposizione al momento davvero accesa con riferimento alla questione economica, che rischia davvero di pagina 4 di 20 compromettere a questo punto seriamente le loro competenze genitoriali, creando una situazione di potenziale grave rischio di pregiudizio per un sereno percorso di crescita dei figli, che potrà portare ad ulteriore e ben più gravi limitazioni della responsabilità genitoriale.
PQM
CP_ 1) Nomina ai sensi dell'art. 473 bis. 8 c.p.c. in favore dei figli minori (nata il [...]) e CP_2
(nato il [...]) un Curatore Speciale, individuato nella persona dell'avvocato PAOLA LOVATI iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, che, previo anche ascolto ai sensi dell'art. 315 bis c.c. dei minori con tutte le cautele e le precauzioni del caso, avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori nel presente procedimento;
2) Assegna alla curatrice speciale termine fino al 30 GIUGNO 2025 per il deposito di memoria difensiva;
3) Dispone che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Milano, incaricati con sentenza di separazione del Tribunale di Milano n. 2566/2024 del 7 febbraio/7 marzo 2024 facciano pervenire una relazione di aggiornamento entro e non oltre il 5 SETTEMBRE 2025 sull'evoluzione della situazione del nucleo e dei minori, attivandosi ulteriormente e più efficacemente, in stretto coordinamento con la curatrice speciale, negli incarichi conferiti, verificando l'effettivo avvio di un percorso di coordinazione genitoriale come da impegno assunto e/o avviando con urgenza ulteriori interventi e percorsi di supporto, con possibilità per le parti di replicare con note entro il 19 settembre 2025;
4) Dispone, come da impegno delle parti, che le medesime provvedano a depositare entro il 5 settembre 2025
l'ultima dichiarazione dei redditi 2025 (per il 2024), in corso di elaborazione, attivandosi per il completamento e presentazione, il contratto di Co.Ge sottoscritto e il sig a produrre, come da sua disponibilità, la Pt_1 documentazione bancaria con movimentazione e saldo finale relativamente ai conti correnti delle società indicati nel Modello Ice su cui il sig. è delegato (come meglio specificati nelle pagg 9 e 10 della memoria Pt_1 ex art 473 bis. 17 c.p.c. del 15.05.2025) degli ultimi tre anni, assegnando alle parti termine fino al 19 settembre
2025 per depositare brevi note di replica sui documenti prodotti da controparte (unitamente alle note di replica sulle relazioni);
5) Rinvia in prosecuzione l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. con la comparizione di tutte le parti al 7 OTTOBRE
2025 ore 10,00, con discussione delle domande e delle istanze, riservando all'esito i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. nell'interesse dei minori.”
All'udienza in prosecuzione così fissata del 07.10.2025, presenti le parti con i rispettivi difensori nonché la
Curatrice Speciale, il Giudice delegato procedeva alla verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti, da intendersi qui richiamate. Il difensore di parte convenuta insisteva sulla revoca della Curatrice Speciale, come già formalizzata con istanza depositata, cui si opponeva la difesa di parte attrice.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice delegato emanava il seguente provvedimento:
“Letta l'istanza della difesa di parte convenuta di revoca e/o sostituzione della curatrice speciale nominata ai sensi dell'art. 473 bis. 8, ult. comma c.p.c.,
Letta, altresì, la memoria dell'avv. Lovati e sentita la difesa di parte attrice che si è opposta, Rilevata la sussistenza e permanenza dei presupposti ex art 473 bis. 8, 2° comma c.p.c., come ampiamente motivato pagina 5 di 20 nell'ordinanza del 20 maggio 2025 qui richiamata, per la nomina di un curatore speciale che possa rappresentare e assistere i minori apparendo i genitori - sempre più invischiati nel conflitto soprattutto di carattere economico, con una dichiarata interruzione di un canale sereno di comunicazione ormai limitato solo a comunicazioni scritte ed una collaborazione e condivisione davvero scarsa e insufficiente - temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi dei minori, risultando peraltro per tali motivi gli stessi già limitati nella responsabilità genitoriale con riferimento alle deleghe conferite e attualmente vigenti.
Ritenuto, pertanto, di dovere respingere l'istanza di revoca della nomina di un curatore speciale, essendo assolutamente impellente e necessario per i minori che ci sia una figura che sappia assisterli e rappresentarli adeguatamente, facendosi portavoce delle loro esigenze e dei loro bisogni anche nel presente giudizio, né
d'altronde tale figura può in alcun modo interferire e anzi potrà proficuamente coordinarsi con il Coordinatore
Genitoriale e anche con gli operatori dei Servizi Sociali che hanno in carico la situazione del nucleo e dei minori, ognuno nelle rispettive competenze, permanendo evidenti e gravi difficoltà dei genitori nell'assunzione di decisioni condivise nell'interesse dei minori stessi, che altrimenti subirebbero tali decisioni senza poter far sentire la propria voce.
Ritenuto altresì che l'avv. Paola Lovati in alcun modo ha posto in essere le contestate “gravi inadempienze” né tantomeno “ha assunto una posizione antitetica rispetto al reale ed effettivo interesse dei minori” né “ha avvallato le istanze del padre”, essendosi limitata, nella sua corretta posizione in rappresentanza e a tutela dei minori, a costituirsi nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione con controricorso, chiedendo l'accoglimento del solo primo motivo di ricorso del sig. relativamente alla questione meramente Pt_1 procedurale sulla mancata integrazione del contraddittorio, peraltro non solo potendo ma anzi dovendo il curatore speciale dei minori interloquire anche necessariamente nelle questioni economiche attinenti al mantenimento dei figli minori che rappresenta, interessando anche tale questioni il loro benessere e le loro esigenze.
Osservato, però, come nonostante non ci siano in alcun modo i presupposti invocati dall'ultimo comma dell'art. 473 bis. 8 c.p.c. per la sostituzione della nominata curatrice speciale, ragioni di opportunità - al fine di creare un necessario clima di maggiore serenità e piena fiducia (peraltro all'interno di un procedimento che sta già subendo una pericolosa escalation di azioni giudiziarie, pur legittime, che stanno però inevitabilmente inasprendo i rapporti), per la costruzione insieme ai genitori di un progetto condiviso che abbia al centro la tutela dei figli minori ed evitare ulteriori contestazioni o critiche che rischierebbero di delegittimare la figura del curatore anche di fronte ai figli minori - portano a ritenere maggiormente tutelante in questa fase procedere alla sostituzione dell'avv. Paola Lovati con altro curatore speciale, individuata nella persona dell'avv. Marina
Scotti, iscritta all'albo degli avvocati, la quale avrà il compito di rappresentare e tutelare gli stessi in giudizio, costituendosi nel presente procedimento, rimettendo alla stessa eventuali richieste ed istanze a tutela dei minori, con termine alla medesima per costituirsi in giudizio, se pur contenuto.
Ritenuto, pertanto, di dover rinviare l'udienza in prosecuzione entro tempi stretti al fine di consentire l'intervento della curatrice e l'integrazione del contraddittorio, consentendo così alla parte convenuta di pagina 6 di 20 esaminare il PF 2023 di oggi prodotto e soprattutto valutare l'offerta conciliativa oggi emersa Parte_1 proveniente da parte attrice, invitando le parti a trovare soluzioni conciliative economiche che possano attenuare il conflitto ancora acceso e consentire alle stesse di lavorare con maggiore serenità e fiducia reciproca all'interno del percorso di coordinazione genitoriale intrapreso.
PQM
1) Rigetta l'istanza della difesa di revoca e/o sostituzione della curatrice speciale ai sensi dell'art. 473 CP_1 bis. 8 ultimo comma c.p.c. non sussistendone i presupposti;
2) Nomina in sostituzione dell'avv. Paola Lovati, ai sensi dell'art. 473 bis. 8 c.p.c. in favore dei figli minori CP_
(nata il [...]) e (nato il [...]) un Curatore Speciale, individuato nella persona CP_2 dell'avvocato MARINA SCOTTI iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori nel presente procedimento e che, previo anche ascolto ai sensi dell'art. 315 bis c.c. dei minori, sentiti i genitori e gli operatori sociali, dovrà garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimi, rimettendo alla stessa eventuali richieste ed istanze a tutela dei minori;
3) Assegna alla curatrice speciale termine fino al 27 OTTOBRE 2025 (ORE 10,00) per il deposito di memoria difensiva;
4) Rinvia in prosecuzione l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. con la comparizione di tutte le parti al 28
OTTOBRE 2025 ore 11,30, con discussione delle domande e delle istanze, riservando all'esito i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. nell'interesse dei minori, invitando le parti a trovare soluzioni conciliative nell'interesse dei minori anche sulla base di quanto oggi emerso e proposto.”
In data 27.10.2025 si è costituita in giudizio la Curatrice Speciale Avv. Marina Scotti.
All'udienza del 28.10.2025, presenti tutte le parti costituite, il Giudice delegato, dopo aver sentito di nuovo le parti, i difensori e la curatrice speciale (Avv. in temporanea sostituzione dell'avv. Scotti) che formulava Pt_2 la proposta come indicata nella propria memoria di costituzione, invitava tutti i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate;
le parti si riportavano alle rispettive domande e alle istanze istruttorie articolate;
parte attrice chiedeva sentenza parziale di divorzio;
parte convenuta si rimetteva.
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza emessa in data 30.10.2025, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, dopo aver riportato i precedenti provvedimenti già emessi sopra riportati, così provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“Osservato come all'udienza in prosecuzione così fissata del 28 ottobre 2025, la curatrice speciale si riportava alla memoria depositata in atti e alle conclusioni formulate soprattutto sotto il profilo economico. Rilevato come il Giudice, nell'ottica di poter far raggiungere alle parti un accordo sulla questione più spinosa e al centro del conflitto, faceva propria la proposta della curatrice e chiedeva quindi alle parti di interloquire;
parte attrice, evidenziando come la soluzione proposta non fosse molto dissimile da quanto offerto dallo stesso la precedente udienza, la accettava con tutti gli sforzi conseguenti in rapporto al reddito effettivamente percepito;
parte convenuta la riteneva troppo insufficiente e inadeguata e riformulava la precedente proposta di una riduzione pagina 7 di 20 dell'assegno ad € 5.000, a condizione che il marito acquistasse un immobile da intestare in nuda proprietà ai figli e usufrutto alla madre, con possibilità per il marito di far proprio il reddito da locazione.
Ritenuto, pertanto, così ricostruita la complessa attività procedimentale finora svolta, non essendo riuscite le parti a trovare una composizione conciliativa soprattutto in punto economico, che rappresenta il nodo cruciale della presente controversia che rischia di riversarsi sulla serenità dei rapporti e di compromettere le capacità genitoriali pure apparentemente presenti e di pregiudicare l'esito del percorso Co.ge pure avviato con impegno e responsabilità, di dover quindi emettere i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti sia in punto di responsabilità genitoriale che in punto di mantenimento e assegnazione della casa. Osservato, più nello specifico, come le parti, nel corso delle udienze, abbiano fatto ancora di più emergere le loro evidenti difficoltà di comunicazione e la assai scarsa collaborazione nella gestione della responsabilità, limitando ogni scambio diretto (attualmente comunicando solo attraverso la chat creata con la Co.ge), con la necessità quindi della ripresa di un percorso di Coordinazione genitoriale cui in effetti apprezzabilmente hanno dato l'assenso, rivolgendosi alla dott.ssa producendo il relativo contratto Co.Ge sottoscritto in data Controparte_5
22.05.2025, che se rappresenta certamente un dato apprezzabile, non può però ritenersi sufficiente o significativo di una effettiva ed efficace riapertura di una comunicazione funzionale dei genitori con l'assunzione finalmente di un serio impegno e responsabilità, avendo in effetti già le parti in precedenza tentato di rivolgersi a professionisti privati senza poi portare a termine i percorsi, convincendo infatti il Tribunale in sede di separazione sulla necessità di una limitazione della responsabilità genitoriale e dell'intervento di un
Ente terzo limitatamente a determinati incarichi.
Ritenuto, pertanto, come a tutela e protezione dei minori, apparsi ancora coinvolti nella conflittualità di carattere economico delle parti, con un attivismo giudiziario che ha contraddistinto il nucleo, vanificati i tentativi anche sulla base di quanto proposto e richiesto dalla curatrice speciale di trovare un accordo economico, nell'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice in presenza di minori, al di là delle domande convergenti della parti, si appalesi ancora la necessità di confermare la limitazione della responsabilità delle parti sotto i profili già disposti, come anche chiesto dalla curatrice speciale, essendo ancora necessario un controllo di un ente terzo che monitori l'evoluzione del nucleo, la corretta e regolare prosecuzione di tutti i percorsi avviati, in attesa che le parti dimostrino, anche grazie al percorso di coordinazione, di aver racquistato in pieno tutte le competenze genitoriali e siano in grado di assumere tutte le decisioni relativi ai figli in modo condiviso, collaborativo e maggiormente sereno, fuori da dinamiche disfunzionali che finora hanno governato la coppia genitoriale, non potendo in questo momento i genitori essere lasciati completamente liberi e autonomi, con riserva di ogni e diversa determinazione e valutazione all'esito.
Ritenuto di dover, altresì, confermare le frequentazioni paritetiche come già analiticamente disposte in sentenza qui richiamate e attualmente vigenti, su cui le parti concordano, con sempre la supervisione e il potere di intervento a diversamente rimodulare da parte degli stessi Servizi, in stretto coordinamento con la curatrice speciale.
pagina 8 di 20 Osservato come vada, altresì, confermata, come da domande convergenti delle parti, l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale, di proprietà della società Immobiliare Pogliano di RI MI & C. AS (di cui il marito detiene il 33,89% delle quote ed è socio accomandatario), con canone di locazione indicato in sentenza di € 1.400 come sostenuto da (e valore locativo effettivo dell'immobile oscillante tra € 4.900 e 6.200 Pt_1 mensili come anche dichiarato dalla difesa ). Agli atti risultano invero allegati al ricorso due contratti CP_1 di locazione sub 34, il primo tra l'Immobiliare Pagliano e sottoscritto il 1.05.2016 relativo ad Parte_1 unità immobiliare sita in via Pagliano 37 con canone annuo di € 2817,2 e spese condominiali e riscaldamento per € 1485,8 da pagare in 4 rate, il secondo tra l'Immobiliare Pagano e di altro attiguo Parte_3 appartamento sempre con canone annuo di € 2817,2 e spese condominiali e riscaldamento per € 1485,8 da pagare in 4 rate. La casa coniugale consta in effetti di un prestigioso attico di 260 mq di casa e mq 160 (agli atti fotografie). Con riferimento al pagamento del canone ed alle spese relative a tale immobile e alla relativa ripartizione, si disporrà di seguito. Rilevato quindi, quanto alla determinazione del contributo perequativo al mantenimento dei figli, questione drammaticamente al centro del conflitto e delle contrapposte ed in inconciliabili posizioni, al momento sub iudice, con riferimento alle statuizioni efficaci fino alla data del deposito del presente ricorso con una somma molto elevata di arretrato come prevista dalla Corte di Appello, questi sono i dati complessivamente presenti e messi a disposizione delle parti, sulla cui valutazione e valorizzazione rimessa a questo Giudice verranno prese le statuizioni oggi richieste nel presente giudizio di divorzio.
Rilevato, segnatamente, con riferimento alla posizione lavorativa reddituale e patrimoniale del sig. che lo Pt_1 stesso è Avvocato, iscritto all'albo degli avvocati dal 2008, il quale non esercita la professione, ma si occupa di sviluppo immobiliare e gestione di immobili, con cariche societarie e partecipazioni in numerose aziende familiari (dove lavorano e sono titolari di quote sociali anche la di lui madre, il fratello e in una società anche la sorella del padre, prestando lo stesso consulenze legali solo a proprie società anche a fini previdenziali (con un fatturato per tale attività professionale esplicato per conto delle società che ha riferito di circa €
10.000/12.000); più nello specifico, come anche già analiticamente riportato nella sentenza di separazione, lo stesso in particolare ha la proprietà delle seguenti aziende di cui ha le seguenti cariche e quote di partecipazione:
- Socio accomandatario della Immobiliare Pagliano di RI MI & C. SAS, in cui partecipa con la quota del 33,89%;
- Socio accomandatario della ON SAS di RI MI & C., in cui partecipa con la quota del
46,667%;
- Socio accomandatario della , in cui partecipa con la quota del 16,667%; Controparte_6
- Socio della MBST di MI RI & C., di cui aveva prima il 62,66 67% delle quote societarie, attualmente
68,66% avendo rilevato la quota del 6% di partecipazione della moglie per l'importo di 13.500 € il 23.03.2024 successivamente alla separazione;
- Socio della Immobiliare Cadore 36 di Marina CC & C. SAS, in cui partecipa con quota del 30%; pagina 9 di 20 - A.U. della Locanda Officina Monumentale Servizi srl di cui prima aveva il 30% delle quote societarie ed attualmente il 50% avendo acquistato per 46.000 € l'ulteriore quota di partecipazione del 20% successivamente alla separazione.
- Presidente C.d.A. della Lom Dopolavoro srl di cui il 60% è posseduto dalla Locanda Officina Monumentale
Servizi s.r.l. Riferisce che tali società, essendo tutte società semplici (ad eccezione delle società s.r.l. sopra indicate), che certamente possono beneficiare di detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinarie etc., non distribuiscono utili, ma lo stesso riceve una parte delle locazioni in base alle proprie quote (parimenti gli altri soci), il resto viene utilizzato dalle società per provvedere alla manutenzione degli immobili, ristrutturazioni e alle varie spese, reinvestendoli. Conseguentemente i redditi percepiti sono riportati nelle dichiarazioni dei redditi come locazioni e su di essi ci paga le tasse come persona fisica, essendo tutti a tassazione ordinaria ad eccezione di un immobile locato con la cedolare secca che è l'immobile di esclusiva proprietà del sig. in via S. Marco (50 mq di casa e box), con un contratto di 9 anni con canone di € Pt_1
14.400, rimasto in effetti contenuto in quanto trattasi di un vecchio contratto.
Vanno richiamati anche per le dichiarazioni fiscali e reddituali riportate nella sentenza di Parte_1 separazione, nello specifico relativamente agli anni pregressi risulta dal PF 2018 (relativo ai redditi del 2017) un reddito annuo lordo di € 76.488; dal PF 2019 (relativo ai redditi del 2018) un reddito annuo lordo di €
70.622; dal PF 2020 (relativo ai redditi del 2019) un reddito annuo lordo di € 80.806; dal PF 2021 (relativo ai redditi del 2020) un reddito annuo lordo di € 56.747; dal PF 2022 (relativo ai redditi del 2021) un reddito annuo lordo di € 78.264; dal PF 2023 (relativo ai redditi del 2022) un reddito annuo lordo di € 119.941; con riferimento ai redditi dell'anno 2023 si dava atto che aveva stimato e dichiarato di aver percepito importi Pt_1 per almeno € 192.478 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). Dal PF 2024 successivamente prodotto nel presente giudizio risulta aver percepito un reddito annuo lordo di € 218.658 (redditi da partecipazione €
125.592; canoni per € 84.393) pari ad un reddito annuo netto di € 193.084 (netto mensile su 12 mensilità di €
16.090); dal PF 2025 (solo da ultimo prodotto nella versione poi inviata all'Agenzia delle Entrate con una locazione a cedolare secca in precedenza non inserita) risulta aver percepito un reddito annuo lordo di €
184.464 (redditi da partecipazione € 103.625; canoni vari per € 83.746) pari ad un reddito annuo netto di €
168.134 (netto mensile su 12 mensilità per circa € 14.000), comunque in progressivo aumento, sebbene l'ultimo prodotto in calo. Lo stesso, come già veniva indicato in modo minuzioso, è proprietario o comproprietario o titolare della nuda proprietà di una serie di immobili, tra cui:
- 100% piena proprietà dell'immobile e box sito in Milano via S. Marco n. 1 concesso in locazione per € 14.400 all'anno;
- 100% della nuda proprietà di un immobile in Milano via Niccolini 29 con usufrutto in capo alla madre trattandosi di residence in locazione alla società MBST, di cui riferisce sia la madre usufruttuaria a percepire i canoni;
- 50% della piena proprietà di unità immobiliari in Milano via Ferraris 1 in locazione a società Locanda
Officina Monumentale con rendita annuale di 120.000 €; pagina 10 di 20 - 1/3 piena proprietà di unità immobiliare in Milano via Spagnoletto, che dovrebbe essere una cantina poi venduta per € 20.000 (gli altri immobili di via Spagnoletto sono stati venduti vedi infra);
- 100% Nuda proprietà di un immobile in Milano via A. Di Cambio n. 8 con usufrutto intestato alla madre signora CC trattasi di residence (con 5 schede catastali), sebbene risulti in effetti il 50% in sua intera proprietà) concesso in locazioni brevi a società MBST, che poi distribuisce i canoni accreditando parte degli importi sui vari conti correnti (cfr. dichiarazioni rese in udienza dal sig. ; Pt_1
- Nuda proprietà superficiaria di un box e Milano via della Moscova in uso alla madre signora CC;
- 50% della nuda proprietà di un immobile sito in Milano via Umiliati 13, che riferisce in uso a terzi da parte dell'usufruttuaria;
- 40/100 di proprietà +20/300 dell'immobile di Casciago via Anadiga che è l'abitazione della madre e ulteriori quote di un'abitazione in Casciago via Emanuele;
50% di proprietà di un bosco ceduo a Casciago 40/100 +
20/300 di proprietà di un Prato;
a Casciago ulteriori quote di proprietà di un'area urbana e di un bosco ceduo a
Casciago unità, collabenti;
bosco ceduo seminativo a Venegono e altri terreni derivanti da successione paterna.
Già all'epoca della separazione si dava atto del deposito della dichiarazione di successione relativa al proprio padre da cui risultava, come riportato in sentenza, un asse ereditario di circa tre milioni di cui il Persona_1 signor è erede legittimo unitamente alla madre ed al fratello. Successivamente alla separazione tre di Pt_1 questi immobili, pervenuti in successione, in Milano via Spagnoletti, sono stati venduti per un corrispettivo ricavato dal sig. di 348.000 € (importo confluito nel conto UBS) che viene ritenuto nella valutazione della Pt_1 capacità patrimoniale da parte della Corte di Appello nella sentenza sopra citata, di cui veniva dato atto alla fine del procedimento di separazione che erano in fase di vendita e che comunque rientravano nella successione paterna con un valore dell'asse indicato di circa 3 milioni. ha riferito che l'immobile di via Bergognone Pt_1 era stato già venduto dal padre e il relativo importo era confluito nella successione. Dalla certificazione della consultazione dei rapporti in archivio richiesta dalla difesa e riversata nel procedimento della Corte CP_1 di appello e qui sub doc. 11 presso Agenzia delle Entrate, acquisita al 25/01/2024, sebbene prodotta dalla difesa solo con le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione davanti alla Corte di Appello, risultavano 55 rapporti bancari/finanziari intestati o cointestati, senza peraltro che venisse riportato la somma a deposito, di cui però la difesa ha allegato che 4 sono rapporti ormai chiusi, 16 sono rapporti di cui era solo Pt_1 Pt_1 delegato anch'essi già chiusi, 9 sono rapporti intestati alle varie società o alla madre di cui è delegato;
9 Pt_1 sono rapporti di cessate carte di credito, 6 non sono rapporti finanziari ma bancomat o carte;
residuano e rilevano, pertanto, i seguenti conti correnti presso n. 11320 intestato al sig. con saldo al Controparte_7 Pt_1
31/12/2024 di € 9.374 (totale versamenti € 243.095; totale prelievi € 238.039,90); un altro conto n. 12112 presso sempre intestato al sig. con saldo al 31/12/2024 di € 30.973 (totale versamenti € Controparte_7 Pt_1
106.716; totale prelievi € 93.335,94); altro conto intestato al sig. presso (conto Pt_1 Controparte_7 professionale) con un saldo al 31/12/2024 di € 747,79 (totale versamenti € 17.569,78; totale prelievi €
17.763,52); conto n. 74650 presso cointestato con la madre e il fratello con saldo con saldo al Controparte_7
31/12/2024 di € 58.397 (totale versamenti € 984.576,57; totale prelievi € 993,786,93); altro conto cointestato n. pagina 11 di 20 75563 presso Intesa San Paolo con la signora aperto il 15 luglio 2023 per la vendita dei beni Persona_2 immobili cointestati rimasto intestato soltanto ad con rapporto chiuso per il Persona_2 Parte_1
01/03/2024 che riportava alla data del 31.12.2024 un saldo di € 394.733,21; risulta poi aver avuto conto corrente presso Intessa San Paolo n. 11317 cointestato con il padre estinto il 12.10.2023 che alla Persona_1 data del 31.12.2022 aveva saldo di € 14.421; ha dichiarato e documentato di aver aperto a seguito della successione paterna un deposito finanziario presso UBP per € 919.088, avendo investito i soldi provenienti dalla successione paterna. Poi ha riferito che quanto al conto corrente presso Webank non sia stato in grado di ottenere documentazione bancaria aggiornata avendo subito una truffa, e risulta aver avuto ultimo saldo disponibile alla data del 31.12.2020 di € 1.883. Dall'ulteriore documentazione bancaria richiesta e depositata risulta che il conto corrente intestato a ha al 30.06.2025 un Controparte_8 saldo di € 40.004 (al 31.12.2021 di € 33.978); il conto corrente intestato a ha al 30.06.2025 un Controparte_9 saldo di € 87.997 (al 31.12.2021 di € 75.473); il conto corrente intestato a ha Controparte_10 al 30.06.2025 un saldo di € 43.077 (al 31.12.2021 di € 20.136); il conto corrente intestato a Lom Dopolavoro
RL (costituita il 31.3.2022) ha al 30.06.2025 un saldo di € 231.098 (al 26.04.2022: 0); al 30.06.2022 di €
43.113); il conto corrente intestato a Immobiliare Pagliano di RI MI & C. AS ha al 30.06.2025 un saldo di € 59.421 (al 31.12.2021 di € 108.854). Dagli estratti conto prodotti risultano invero vari bonifici, apparentemente privi di causale indicata, con somme versate dalle società, prevalentemente da Immobiliare
Pagliano e in parte da Immobiliare Cadore per l'importo più consistente e con cadenza maggiore (€ 40.000/€
60.000/€ 20.000) in favore della madre Marina CC (prima anche al padre , e per somme più Persona_1 ridotte e saltuarie in favore di e anche dello stesso (ad es. da Immobiliare Pagliano Parte_3 Parte_1
€ 5000 il 5.03.2025; € 6.000 il 10.01.2025; € 10.000 il 1.10.2024; € 6.000 il 11.08.2023; € 5.000 il 12.06.2023:
€ 20.000 il 23.12.2022; € 4.000 il 28.10.2022 e altri sporadici versamenti dalle altre società senza indicazione di fattura o causale). Dagli estratti conto della immobiliare Pagliano non risulta alcun versamento di somma da parte del sig. a titolo di canone di locazione dell'immobile di via Pagliano 37 (se non alcuni Parte_1 riferimenti a fatture privi di spostamenti di denaro). Quanto poi alla società ON lo stesso ha precisato che tale società non ha mai avuto conti correnti e tutti i relativi flussi attivi e passivi confluiscono sul conto n.
4650 cointestato ai fratelli e alla signora CC, la cui movimentazione è tutta depositata. Pt_1 Pt_1 attualmente vive in un immobile in locazione (cfr. contratto sub 54 allegato al ricorso con decorrenza dal
1.06.2023) sito via Parris Bordone n. 3, con canone di € 80.000, pagate con rate trimestrali di € 20.000 ciascuna, cui riferisce concorrervi per il 50% la compagna signora sebbene in effetti non Parte_4 risulti un pagamento diretto da parte della medesima, avendo dedotto che la stessa vi concorra facendogli accreditare sul suo conto il canone di locazione di un immobile di proprietà della medesima peraltro con importo di € 3800 al mese (pari a € 45.600 all'anno maggiore quindi alla quota del 50% del canone della casa di via Parris ) e con una passaggio di denaro invero dimostrato solo per un mese, peraltro avendo dichiarato in udienza che l'appartamento è sfitto da gennaio 2025 facendogli quindi adesso la sua compagna dei bonifici, con importi variabili, a concorso delle spese dell'immobile in cui vivono e con una procedura francamente molto pagina 12 di 20 complicata e non riscontrata del tutto. dopo il rilascio dell'abitazione coniugale ed essere andato Parte_1 per qualche mese in un residence, è in effetti andato prima a vivere nella casa in affitto di via Morazzone, per circa 1 anno, del cui canone di locazione si dava atto nella sentenza di separazione per € 33.600 all'anno, avendo rilasciato tale immobile un mese prima di andare nel nuovo immobile di via Parris Bordone, con contratto iniziato a giugno 2023, avendo quindi evidentemente pagato due canoni solo per un periodo assai limitato, per poi trasferirsi nel nuovo immobile (cfr. risoluzione del contratto come attestato dal doc. 53), certamente sostenendo un canone di locazione importante e maggiore rispetto a quanto in precedenza pagato, che lungi dall'essere significativo di una inattendibilità dei dati reddituali prodotti, dimostra di certo una rilevante consistenza patrimoniale del sig. di certo né negata o minimizzata su cui lo stesso può contare, Pt_1 tanto più che il canone è in linea anche con il valore locativo dello stesso immobile ex casa coniugale dove è rimasta a vivere la signora e l'attore vi vive oltre che con la compagna anche con il figlio nato il [...] CP_ ospitandovi per metà tempo i figli e . CP_2
Osservato, altresì, con riferimento invece alla signora che i dati reddituali e lavorativi riportati nei CP_1 provvedimenti emessi, risultino quasi sovrapponibili. La signora infatti è sempre dipendente dal 1 settembre
2023 presso la con inquadramento contrattuale di quadro direttivo quarto livello con un “una CP_11 retribuzione lorda annua comprensiva di ogni elemento e istituto contrattuale” pari ad euro 160.000 sub documento 13, di cui veniva dato atto anche nella sentenza di separazione, con lettera di assunzione del
1.09.2023, nella quale viene riportato più nello specifico che detta retribuzione è composta da uno stipendio per
13 mensilità pari a 4.575,56 e assegno ad personam assorbibile per 13 mensilità pari ad euro 7.730,14 per un totale rispettivo di 59.482,28+100.517, 82 pari all'importo indicato di 160.000,10 €, con un Welcome Bonus di €
50.000 versato al momento dell'assunzione. La signora in effetti ha prodotto in giudizio le buste paga relative al
2024 da cui emerge che per gennaio 2024 ha percepito uno stipendio netto di € 6.810, Febbraio 2024 di 6.811 €,
Marzo 2024 di € 6.784; Aprile 2024 di € 6.770; maggio 2024 di € 6.781; giugno 2024 di € 6.862; luglio 2024 di
€ 6781; agosto € 6.781; settembre 2024 di € 6.849; ottobre 2024 di € 7.263; novembre 2024 di € 8071; dicembre 2024 di € 15.212 per un totale complessivo di 91.775 che su 12 mensilità è pari ad un reddito netto di media di € 7.647,91, finanche di poco superiore a quanto già indicato nella stessa sentenza di separazione laddove si faceva riferimento a circa 7.400 € mensili. La ricorrente ha inoltre percepito nell'anno 2023 dal precedente datore di lavoro Mediobanca un TFR di € 16.857 netto (lordo € 22.686,21 sub doc. 39 allegato al ricorso). Vanno quindi richiamati i dati reddituali anche riportati in sentenza di separazione per gli anni pregressi, in particolare dal CU 2020 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di € 151.096,98; dal PF
2021 di € 155.754 di cui € 65.000 per bonus, dal PF 2022 di € 190.348 di cui € 84.000 di bonus;
dal PF 2023 di
€ 204.872 (in sentenza di separazione si dava atto che mancava la dichiarazione fiscale avendo comunque la signora dichiarato in disclosure di aver percepito il reddito poi documentato di € 204.872 di cui € 84.000 a titolo di Bonus); dal PF 2024 risulta aver percepito un reddito annuo lordo riferibile quindi ai diversi periodi presso le due aziende oltre al TFR ricevuto dalla prima e al welcome bonus ricevuto dalla seconda di €
100.957+€ 74.838 per un totale di € 175.795 (in sentenza di separazione riferiva in effetti di aver percepito da pagina 13 di 20 Mediobanca una retribuzione complessiva di € 81.684 sub doc. 38 allegato al ricorso oltre TFR di € 16.857 e da un Welcome Bonus di € 50.000); dal PF 2025 (prodotto successivamente all'udienza del 28 ottobre CP_11
2025, trasmesso all'agenzia delle Entrate il 28.09.2025) risulta un reddito annuo lordo ricevuto dalla sola di € 151.862 pari ad un reddito netto mensile su 12 mensilità di circa € 7.629; ha ricevuto dal CP_11 marito l'importo di € 13.500 a seguito di cessione il 23.03.2024 delle quote di MBST;
in udienza la signora ha dichiarato di guadagnare su 12 mensilità un “netto di € 6800, a volte un po' di più”, godendo anche di rimborsi spese di rappresentanza quando va all'estero. La stessa ha allegato di aver accusato una leggera contrazione rispetto agli anni precedenti, avendo scelto di lavorare alcuni giorni in smart working e accettando una retribuzione priva di Bonus (sebbene risulti invero la parte fissa più altra rispetto al precedente lavoro), potendo comunque la stessa certamente contare su un più che elevato livello stipendiale, tanto più considerato che non deve sostenere spese locative, provvedendo peraltro il sig. anche a pagare quale ulteriore forma Pt_1 di contribuzione per i minori tutte le spese condominiali, pur non ritenendo di dover pagare il riscaldamento non rientrante per il marito nelle spese condominiali ordinarie, ritenendo si tratti di impianto autonomo e quindi utenza a carico della moglie, essendosi invece la signora rifiutata di pagarlo, oggetto ciò di ulteriore contenzioso aperto (su tale punto si provvederà in seguito) e concorrendo altresì la signora alle spese straordinarie dei figli per la sola percentuale del 30%. La signora ha un conto corrente acceso presso CP_1
con saldo al 31.12.2024 di € 2.024, 39 (totale versamenti € 38.250; totale prelievi € 39.436,26); un CP_12 conto corrente acceso presso Fineco Bank con saldo al 31.12.2024 di € 1.060, 17 (totale versamenti € 13.488; totale prelievi € 15.971,17); un conto corrente acceso presso Banco BPM con saldo al 31.12.2024 di € 6.752,26
(totale versamenti € 33.063,18; totale prelievi € 29.224,01); un conto titoli Fineco con valore al 31.12.2024 di €
1.060,17.
Richiamato, a questo punto, il consolidato orientamento della Suprema Corte, cui aderisce costantemente questa
Sezione di Tribunale, secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ricostruzione che nel caso di specie è ben possibile fare sulla base di tutti i dati come sopra evidenziati ed esposti (ex multis Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336). Rilevato, quindi, come la disamina delle rispettive situazioni reddituali, economiche e patrimoniali delle parti, per come qui analiticamente ricostruite sulla base anche dei dati aggiornati forniti nel presente giudizio di divorzio, dà sicuramente conto di una consistente ed ampia capienza economica e patrimoniale del sig. di entità comunque rilevante che si compone di una pluralità di fonti generatrici di reddito e Parte_1 di ricchezza, il quale - anche al di là delle contestazioni e delle istanze istruttorie con richieste di ulteriori accertamenti e acquisizioni di parte convenuta che allude a disponibilità patrimoniali di gran lunga superiore rispetto ai dati documentali prodotti - può fare certamente affidamento su ampie e consistenti risorse anche finanziarie derivanti dalle varie società familiari, potendo lo stesso nella rispettiva veste e qualità, unitamente pagina 14 di 20 anche agli altri familiari, sostanzialmente concorrere anche nella determinazione dell'importo da versare e/o della parte da reinvestire, avendo comunque la disponibilità con gli stessi familiari di un patrimonio immobiliare certamente consistente e di elevato valore e potenzialità economica, che comunque necessita anche di somme di denaro da utilizzare per la necessaria manutenzione e conservazione e per sostenere le varie spese, integrando ciò comunque l'attività imprenditoriale della famiglia, fonte (quasi) esclusiva del suo e del reddito della di lui famiglia, soggetta anche alle richieste del mercato e comunque da ripartirsi anche con gli stessi famigliari;
ciò detto e ricostruito, emerge certamente un consistente divario in termini di risorse, che giustifica ancora la permanenza a carico dello stesso dell'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno avente natura perequativa come contributo per il mantenimento dei figli.
Rilevato, però che nella determinazione dell'importo, devono essere tenuti in considerazione tutta una serie di elementi già valorizzati in sede di separazione oltre ad altri qui acquisiti, che non possono di certo portare ad una quantificazione come richiesta dalla difesa peraltro di gran lunga superiore alle conclusioni CP_13 rassegnate alla conclusione del procedimento di separazione, che davvero non può trovare una giustificazione nei pochi elementi anche ulteriormente acquisti che qui devono essere attentamente valutati e valorizzati entro limiti di congruità ed equità.
Ritenuto, più in particolare, come va certamente tenuto in considerazione in primo luogo il reddito della signora
, dotata di elevata professionalità e inserita in un determinato e redditizio ambito lavorativo che, CP_13 sebbene abbia lamentato di aver subito una complessiva leggera riduzione, avendo perso la parte variabile, può però contare su uno stipendio fisso di assai rilevante consistenza, con il quale evidentemente la stessa non può né deve essere esonerata dalla contribuzione se pur in via proporzionale al mantenimento della prole;
inoltre devono necessariamente essere considerati i tempi paritetici delle parti con conseguenti pari oneri di mantenimento diretto;
va poi necessariamente considerato come l'assegnazione alla moglie della casa coniugale (di proprietà dell'immobiliare di famiglia e quindi riconducibile anche al sig. , essendo stata Pt_1 altresì anche sollevata dalle spese condominiali, costituisca una forma assai rilevante di contribuzione al mantenimento dei figli (e della stessa signora) che va certamente assai valorizzata a fronte invece del canone di locazione che deve sostenere, in immobile altrettanto di pregio;
se da una parte poi le esigenze Parte_1 dei figli devono essere valutate anche in considerazione dell'età, nondimeno va certamente valorizzato che il sig. ha un altro figlio avuto dalla sua compagna che ha pari diritti di essere mantenuto dal padre e di Pt_1 potere godere di un adeguato tenore di vita, senza peraltro né che risulti che il tenore di vita asseritamente condotto dai figli quando stanno con la madre sia inferiore rispetto a quello con il padre (cfr. anche quanto riferito dalla curatrice speciale in sede di memoria all'esito dell'ascolto con i minori) né d'altronde che nei tempi ormai assai pregressi della convivenza il nucleo godesse di un elevatissimo tenore di vita, comunque alimentato di certo anche dall'alta redditività della moglie.
Osservato, quindi, come alla luce di tutti i dati sopra evidenziati e complessivamente valutati e meglio valorizzati, tenendo conto anche delle risultanze emerse nel presente giudizio, considerato altresì che le esigenze abitative dei minori sono ampiamente e quasi del tutto (si veda infra) soddisfatte dal padre o comunque dalla pagina 15 di 20 società al medesimo e alla di lui famiglia riconducibile, pare equo e congruo porre a carico del padre un assegno perequativo, che possa far fronte ad una molteplicità di esigenze dei minori medesimi non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto sociale, ricreativo, all'assistenza morale e materiale, alla predisposizione di periodi di vacanza dei soli figli, da valutarsi però per metà del tempo, con una rideterminazione dell'importo di cui può beneficiare la madre in conformità alle conclusioni formulate della curatrice speciale, entro quindi limiti congrui e ragionevoli e tali da coprire le effettive e concrete esigenze dei minori a cui la madre deve comunque provvedere proporzionalmente al suo elevato reddito (se pur certamente inferiore rispetto a quello del marito, venendo altrimenti meno l'esigenza dell'assegno perequativo), tenendo però anche necessariamente conto che la stessa invece è sollevata anche per la quota di sua esclusiva spettanza degli oneri abitativi, ciò determinando un evidente e importante risparmio di spesa per la stessa, senza inoltre che la disposta perequazione si trasformi e integri in una completa parificazione dei redditi tra le parti ovvero finanche una maggiore disponibilità economica cui potrebbe far affidamento la signora evidentemente non solo per le esigenze dei figli e senza, altresì, che in alcun modo sia stata dimostrata una opacità, scarsa trasparenza e inattendibilità dei dati documentali forniti da né un fumus per dar corsi ad accertamenti come Parte_1 richiesti, essendo le risultanze acquisite già del tutto sufficienti ed esaustive per l'assunzione dei presenti provvedimenti.
Ritenuto, conseguentemente, di dover a questo punto porre a carico del sig. alla luce di quanto Pt_1 ampiamente ricostruito, motivato e argomentato, un assegno a titolo perequativo per il mantenimento dei due figli, come rideterminato nella misura proposta anche dalla curatrice speciale, in rappresentanza e a tutela dei minori medesimi, ritenuta equa e congrua, anche considerando gli ulteriori oneri che di seguito verranno posti a carico del padre a titolo di ulteriore contribuzione, di € 2.500,00 al mese (€ 1.250,00 per ciascun figlio), con la conferma della partecipazione alle spese straordinarie relative ai figli come da Linee Guida del Tribunale di
Milano attuali (aggiornate al giugno 2025) nella misura già prevista del 70%, come d'altronde anche suggerito dalla curatrice speciale, che trova comunque giustificazione nella documentata maggiore capienza economica del sig. ma nel contempo dovendo parteciparvi la madre in una percentuale però più bassa, senza il Pt_1 rischio che la signora venga esclusa dalle stesse decisioni. A titolo di ulteriore contribuzione al mantenimento dei figli deve confermarsi a carico del padre il pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie della casa ex coniugale già previste e deve, altresì, disporsi che il padre provvederà anche al pagamento del riscaldamento della casa che è un impianto con contatore autonomo (pari a circa € 6.000 all'anno, cfr. fatture della società
Immobiliare Pagliano intestate a per l'importo mensile di € 545 sub doc. 35 allegato al ricorso), CP_1 su cui si era aperto l'ennesimo contrasto tra le parti, come parimenti suggerito dalla curatrice speciale e in parte proposto dal padre se pur nell'ambito di una diversa offerta, ciò onde prevenire discussioni e ulteriori iniziative giudiziarie.
Osservato come le statuizioni economiche qui disposte, dovranno avere decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2025 (ricorso iscritto il 4.12.2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a pagina 16 di 20 danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio, tanto più che la decisione è stata assunta necessariamente solo dopo aver fatto intervenire in necessaria rappresentanza dei minori la curatrice speciale, che peraltro è stata sostituita su istanza della parte convenuta, con ulteriore decorso del tempo.
Osservato, con riferimento alle istanze di prova delle parti, segnatamente alle istanze istruttorie su sui ha insistito in udienza la difesa dato atto che numerosi documenti richiesti erano stati già prodotti o Pt_1 acquisiti, ritenuta la rilevanza e ammissibilità, si dispone che la signora entro il temine in Parte_5 dispositivo indicato, tutte le buste paga del 2025 comprensive anche degli eventuali bonus e/o indennità e/o rimborsi percepiti.
Ritenuto, invece, di dover respingere le ulteriori richieste di esibizione di parte attrice con cui è stata Pt_1 chiesta l'acquisizione di una dichiarazione della sui bonus percepiti e accantonati, tanto più che è CP_11 stato prodotto il PF 2025, della documentazione relativa alla cessazione del precedente contratto di lavoro nonché degli estratti conto delle carte di credito degli ultimi tre anni o ovvero di tutte le ulteriori documentazioni indicate negli atti, in quanto del tutto superflue, irrilevanti, superate da quanto già prodotto e acquisito agli atti.
Ritenuto che anche la richiesta di parte attrice di CTU contabile, se pur nei limiti e con le finalità indicate, appaia inutile e meramente esplorativa con conseguente rigetto e che parimenti anche la CTU psicodiagnostica richiesta in ricorso, su cui invero la parte non ha insistito in udienza, risulti del tutto superflua, genericamente formulata e sovrabbondante, tenuto anche conto delle domande avanzate congiuntamente dalle parti di affido condiviso.
Osservato, altresì, come, con riferimento alle istanze istruttorie di parte convenuta e in particolare a CP_1 quelle su cui la difesa ha insistito in udienza, anche alla luce di quanto sopra richiamato e ricostruito, essendo già del tutto esaustive e complete le risultanze documentali acquisite o che verranno acquisite, le stesse risultino inammissibili e irrilevanti, segnatamente la richiesta di CTU contabile patrimoniale e/o tutte le numerose richieste di accesso ai vari archivi e/o di svolgimento di indagini per il tramite della Polizia Tributaria appaiono irrilevanti, superflue, dal contenuto esplorativo oltre che come detto ampiamente superate dai documenti in atti, con conseguente rigetto.
Osservato, inoltre, che vanno parimenti rigettate tutte le numerose istanze di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c anche riferite alle varie società, già in parte anche superate dai numerosi documenti che sulla base delle richieste in udienza sono stati successivamente prodotti e parimenti le istanze su cui in udienza ha insistito la difesa in particolare di esibizione degli estratti conto delle carte di credito e degli ulteriori estratti conto, risultando del tutto irrilevanti, sovrabbondanti e in parte anche genericamente indicate. Osservato, inoltre, che le istanze di prova orali articolate nella memoria di costituzione di parte convenuta non superino il vaglio di ammissibilità in quanto vertenti su circostanze genericamente formulate oltre che superflue e irrilevanti (nn. 1-
2) in parte anche da documentare o documentabili (nn. 3, 4,5,6,7).
pagina 17 di 20 Osservato, infine, in accoglimento delle istanze reiterate in udienza dalla difesa , ritenuta la rilevanza e CP_1 ammissibilità, di dover invece richiedere al sig. il deposito di tutti i contratti di locazione degli ultimi tre Pt_1 anni degli immobili intestati alle varie società e/o cointestati anche con i familiari di cui lo stesso percepisce direttamente o indirettamente i canoni.
Ritenuto, quindi, di dover fissare udienza, con riserva di ulteriore trattazione, per esame della documentazione prodotta e delle relazioni dei Servizi Sociali al fine di verificare l'evoluzione della situazione del nucleo e dei minori e anche l'esito del percorso pur non avendo parte convenuta prestato il consenso alla trasmissione Per_3 di una relazione né ritenendo il Giudice necessaria né opportuna una convocazione in udienza del Co.Ge.
Osservato che la causa va, comunque, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di divorzio, richiesta da parte attrice.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
CP_ 1) CONFERMA l'affido condiviso dei figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) CP_2 ad entrambi i genitori con la limitazione, come già statuita in sentenza di separazione, ex artt. 333 c.c. e 5 bis L.
184/83, della responsabilità genitoriale (prevista per la durata di anni due) con riferimento alle deleghe conferite ai Servizi Sociali e Specialistici ASST del Comune di Milano, in stretto e attivo coordinamento con la nominata curatrice speciale per il monitoraggio circa la regolare prosecuzione dei percorsi psicologici da parte dei minori già concordati dai genitori, avviandoli in caso negativo verso strutture sul territorio e per la verifica circa il rispetto del calendario di frequentazione stabilito, intervenendo eventualmente a rimodularne tempi e modalità nel modo più corrispondente agli interessi dei minori stessi nonché al fine di verificare la regolare prosecuzione del percorso Coge da parte dei genitori ovvero in caso di interruzione avviandoli verso un percorso di supporto alla genitorialità o altri interventi di sostegno, con una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). da trasmettere entro e non oltre il 13
MARZO 2026 e con termine alle parti fino al 25 MARZO 2026 per il deposito di brevi note, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
2) CONFERMA i tempi di frequentazione paritetici dei genitori con i figli anche con riferimento ai vari periodi di vacanze e di interruzione scolastica come già statuito in sentenza qui richiamati e attualmente vigenti, sotto la supervisione e il potere di intervento dei
Servizi;
3) PRENDE atto che le parti hanno nominato quale coordinatrice genitoriale, la dott.ssa con Controparte_5 la quale hanno sottoscritto contratto in atti del 22.05.2025 conferendole i compiti e con i poteri meglio ivi delineati e conferiti, invitando le parti a proseguire con impegno e serietà nonché, solo ove decidano entrambe di prestare il consenso, a depositare a cura della parte più diligente una relazione di aggiornamento entro 15 giorni prima dalla data dell'udienza di seguito fissata;
4) CONFERMA L'ASSEGNAZIONE alla madre signora della casa ex coniugale sita in Milano CP_1 via Pagliano n. 37, con tutte le spese condominiali ordinarie a carico del padre, il quale provvederà altresì, con pagina 18 di 20 decorrenza dalla domanda e quindi da gennaio 2025 (ricorso iscritto il 4.12.2024), a sostenere anche le spese di riscaldamento, ciò quale ulteriore forma di contribuzione al mantenimento dei figli;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 con decorrenza dalla domanda e quindi dal gennaio 2025 (ricorso iscritto il 4.12.2024) mediante versamento a entro il 20 di ogni mese di un assegno perequativo per l'importo rideterminato di € 2.500,00 CP_1
(€ 1.250,00 per ciascun figlio) (importo annualmente rivalutabile con indice Istat) oltre al 70%, rimanendo il
30% a carico della madre, delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, aggiornate a giugno 2025, qui integralmente richiamate;
6) ORDINA a parte convenuta di produrre entro il 16 febbraio 2026: - tutte le busta paga del CP_1
2025 comprensive anche di eventuali bonus e/o indennità e/o rimborsi spese percepiti;
7) ORDINA a parte attrice di produrre entro il 16 febbraio 2026: - tutti i Parte_1 contratti di locazione degli ultimi tre anni degli immobili intestati alle varie società e/o cointestati anche con i familiari di cui lo stesso percepisce direttamente o indirettamente i canoni;
8) RIGETTA tutte le ulteriori istanze istruttorie delle parti come in motivazione;
9) SI RISERVA l'attivazione dei poteri d'ufficio istruttori e l'eventuale ascolto dei minori ove richiesto e non pregiudizievole;
10) FISSA sin d'ora udienza davanti al Giudice Delegato che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 1 APRILE 2026 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione prodotta, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio, con anche la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
11) RIMETTE al Collegio per la richiesta pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.”
La causa, quindi, limitatamente alla pronuncia di sentenza parziale di divorzio veniva rimessa al Collegio e decisa alla camera di consiglio del 12 novembre 2025.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti risulta che E hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile Milano in data 16 luglio 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1064 dell'anno 2015, parte I, R. 01). CP_ Dalla loro unione sono nati, a Milano, i figli (il 23 settembre 2012) e (l'11.06.2014). CP_2
Le parti si sono successivamente separate con sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. 9730/22 del
13.02.2022 (passata in giudicato) con cui è stata pronunciata sentenza parziale di separazione e in seguito sentenza definitiva n. 2566/24 del 7 febbraio/7 marzo 2024 sulle restanti domande (parzialmente modificata con pagina 19 di 20 la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 702/2025 del 13.03.2025, attualmente oggetto di gravame davanti alla Corte di Cassazione).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da Parte_6
in Milano in data 16 luglio 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del
[...]
Comune di Milano al n. 1064 dell'anno 2015, parte I, R. 01);
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 12 novembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.re Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
PARZIALE nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 04 dicembre 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv. Filippo Danovi e Serena Canestrelli ed elettivamente C.F._1 domiciliato in Milano, Via San Barnaba n. 32, presso lo studio dei predetti difensori, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata in [...] il [...], Cod. Fisc. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Valeria De Vellis ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Borgonuovo n. 114, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti.
PARTE CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] l'[...], rappresentati CP_2 CP_3 dalla , Avv. MARINA SCOTTI nominata (in sostituzione dell'avv. Paola Lovati) con Controparte_4 provvedimento del 07.10.2025 e costituitasi con memoria in atti.
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
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OGGETTO: DI SO
CONCLUSIONI COME IN ATTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04 dicembre 2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito civile Milano in data 16 luglio 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1064 dell'anno 2015, parte I, R. 01) con , dalla cui unione sono nati CP_1 CP_ i figli (il 23 settembre 2012) e (l'11.06.2014), da cui si era separato con sentenza del Tribunale CP_2
Ordinario di Milano n. 9730/22 del 13.02.2022 con cui è stata pronunciata sentenza parziale di separazione e in seguito sentenza definitiva n. 2566/24 del 7 febbraio/7 marzo 2024 sulle restanti domande (parzialmente modificata con la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 702/2025 del 13.03.2025, attualmente oggetto di gravame davanti alla Corte di Cassazione), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti, anche con sentenza parziale. Chiedeva, altresì, di confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendo un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, con collocamento paritetico dei minori con i genitori;
di confermare, inoltre, l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra
; di disporre il mantenimento diretto dei figli minori ad entrambi i genitori con suddivisione del 50% CP_1 delle spese straordinarie.
Con memoria di costituzione e domanda riconvenzionale depositata in data 17.03.2025 si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale si associava alla domanda di divorzio, con pronuncia di sentenza anche parziale, CP_1 chiedeva altresì l'affido condiviso, tempi di frequentazione paterna come in atti indicati, conferma dell'assegnazione della casa coniugale;
chiedeva altresì che venisse confermato il contributo economico di mantenimento a titolo perequativo di € 6.000,00 al mese (con decorrenza dal 6.10.2020) con il 70% delle spese straordinarie posto a carico del padre con la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 702/2025 del 6 febbraio/13 marzo 2025 successivamente emessa a parziale modifica della sentenza di separazione di primo grado.
All'udienza del 20.05.2025, il Giudice delegato verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, procedeva all'ascolto delle parti, le quali confermavano integralmente le dichiarazioni già rese all'udienza davanti al Giudice onorario all'udienza del 22.07.2025 e rendevano dichiarazioni come verbalizzate in atti.
Dopo ampie discussioni nel tentativo di trovare soluzioni conciliative anche temporanee, le parti si riportavano alle rispettive domande e alle istanze istruttorie articolate di cui agli atti introduttivi e alle successive memorie.
All'esito della discussione, il Giudice delegato si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, pronunciava la seguente ordinanza:
“Letti ed esaminati gli atti con i documenti di causa e le memorie depositate;
pagina 2 di 20 Sentite le parti con i rispettivi difensori all'udienza davanti al Giudice onorario del 17 aprile 2025;
Sentite altresì le parti all'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 20 maggio 2025;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 maggio 2025, atteso che non era stato possibile provvedere a verbale stante l'enorme ritardo accumulato per aver dato ampio spazio alle parti e ai difensori nel tentativo di trovare un accordo se pur provvisorio, alla fine dell'udienza naufragato, così provvede in via meramente provvisoria
Rilevata, preliminarmente, l'autonomia tra il giudizio di separazione (attualmente ancora pendente davanti alla
Corte di Cassazione su ricorso della difesa avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. Pt_1
702/2025 del 6 febbraio/13 marzo 2025 limitatamente alla determinazione del contributo perequativo al mantenimento dei figli minori) ed il presente giudizio di divorzio, avendo i provvedimenti di separazione efficacia comunque fino alla pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio di divorzio, con obbligo per il giudice di indicare la data di decorrenza con facoltà anche di retroagirla fino alla data della domanda del medesimo giudizio di divorzio e avendo lo stesso giudice cognizione piena su tutti gli elementi messi a disposizione e portati all'attenzione delle parti nel giudizio, senza alcuna limitazione o vincolo, se non quello dell'adeguata e corretta motivazione, non dovendosi pertanto disporre alcuna sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di Cassazione neppure ai sensi dell' art 337, II comma c.p.c. invocato dalla difesa della convenuta.
Osservato, altresì, che con la sentenza di separazione del Tribunale di Milano n. 2566/2024 del 7 febbraio/7 marzo 2024 definitiva in punto di responsabilità genitoriale sui figli minori (nata il [...]) e CP_2 CP_
(nato il [...]), all'esito di un complesso ed articolato giudizio, per i motivi ivi ampiamente esposti, è stato disposto l'affido condiviso degli stessi ad entrambi i genitori che sono stati però altresì limitati ex artt. 333 c.c. e 5 bis L. 184/83 nella responsabilità genitoriale per la durata di anni due con riferimento alle deleghe conferite ai Servizi Sociali e Specialistici ASST del Comune di Milano per il monitoraggio circa il corretto avviamento e la regolare prosecuzione dei percorsi psicologici da parte dei minori già concordati dai genitori, avviandoli in caso negativo verso strutture sul territorio e per la verifica circa il rispetto del calendario di frequentazione stabilito, intervenendo eventualmente a rimodularne tempi e modalità nel modo più corrispondente agli interessi dei minori stessi.
Rilevato come, dalle diffuse allegazioni qui riversate, le difficoltà evidenti tra le parti per una sana e stabile comunicazione e l'assenza di una effettiva e serena condivisione nella gestione della responsabilità genitoriale, pur minimizzate dalla madre - già rilevate nel corso del procedimento di separazione, che aveva infatti portato alla nomina in rappresentanza dei minori della curatrice speciale avv. Paola Lovati e alla limirazione della loro responsabilità - risultano essersi ulteriormente e drammaticamente acuite, con una serie di iniziative processuali delle parti in un escalation di attivismo giudiziario, concentrandosi ancora una volta su questioni economiche che rischiano di far perdere di vista ai genitori l'interesse concreto e le esigenze di figli, per cui appare oltremodo necessario e urgente dare voce processuale autonoma ai minori stessi nel presente giudizio,
pagina 3 di 20 dove si discute peraltro solo di questioni attinenti agli stessi, sia sotto il profilo della responsabilità genitoriale che del contributo al loro mantenimento.
Ritenuto, pertanto che prima di emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti nel giudizio, ferma la facoltà del
Giudice già ricordata dell'art. 473 bis. 22, 1° comma c.p.c. con riferimento alla decorrenza del provvedimento CP_ economico, va quindi nominato ex art. 473 bis. 8 c.p.c. un curatore speciale ai minori e , CP_2 individuato dal Tribunale nella persona dell'avvocato PAOLA LOVATI del Foro di Milano, già nominata nel giudizio di separazione che ben conosce i minori e la situazione del nucleo, la quale, sentiti i genitori, gli operatori sociali ed i minori medesimi ex art. 315 bis c.c. con le cautele del caso, possa assumere il compito di rappresentare e tutelare gli stessi in giudizio, costituendosi nel presente procedimento, garantendo l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimi, rimettendo alla stessa eventuali richieste ed istanze a tutela dei minori.
Osservato che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi.
Ritenuto, altresì, di dover acquisire, proprio per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e al fine di avere a disposizione tutti gli elementi completi in punto di responsabilità genitoriale, tenuto conto delle nuove allegazioni delle parti che rende ancora di più necessario che le stesse intraprendano con impegno e responsabilità non solo il percorso di coordinazione genitoriale ma anche un percorso di supporto alla genitorialità che aiuti le parti medesime a non confondere il piano del conflitto coniugale soprattutto economico
(con recriminazioni e continue accuse) con il piano della genitorialità, di dover chiedere ai Servizi incaricati di trasmettere una relazione di aggiornamento sull'evoluzione della situazione del nucleo e dei minori, attivandosi ulteriormente e più efficacemente, in stretto coordinamento con la curatrice speciale, negli incarichi conferiti, verificando l'effettivo avvio del percorso di coordinazione genitoriale come da impegno assunto e/o avviando con urgenza ulteriori interventi e percorsi di supporto.
Ritenuto, infine, che le parti dovranno provvedere, come da loro impegno, a depositare l''ultima dichiarazione dei redditi 2025 (per il 2024), in corso di elaborazione, attivandosi per il completamento e per la presentazione e il sig. coma da sua disponibilità in udienza, a produrre la documentazione bancaria con Pt_1 movimentazione e saldo finale relativamente ai conti correnti delle società indicati nel Modello Ice su cui il sig.
è delegato (come meglio specificati nelle pagg 9 e 10 della memoria ex art 473 bis. 17 c.p.c. del Pt_1
15.05.2025) degli ultimi tre anni.
Ritenuto, quindi, di dover rinviare la causa in prosecuzione ex art. 473 bis. 21 c.p.c., riservando a quell'udienza la discussione delle parti in ordine alle domande e alle rispettive istanze istruttorie e all'esito i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. CP_ Osservato, infine di dover necessariamente invitare le parti, nell'interesse dei figli minori, peraltro in una segnalata situazione di difficoltà, a riavviare una comunicazione al momento assente, ad assumere quindi un comportamento maggiormente collaborativo e incentrato sui loro bisogni effettivi ed a tentare di superare, anche riprendendo auspicabilmente le possibili soluzioni conciliative in parte emerse in udienza, una contrapposizione al momento davvero accesa con riferimento alla questione economica, che rischia davvero di pagina 4 di 20 compromettere a questo punto seriamente le loro competenze genitoriali, creando una situazione di potenziale grave rischio di pregiudizio per un sereno percorso di crescita dei figli, che potrà portare ad ulteriore e ben più gravi limitazioni della responsabilità genitoriale.
PQM
CP_ 1) Nomina ai sensi dell'art. 473 bis. 8 c.p.c. in favore dei figli minori (nata il [...]) e CP_2
(nato il [...]) un Curatore Speciale, individuato nella persona dell'avvocato PAOLA LOVATI iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, che, previo anche ascolto ai sensi dell'art. 315 bis c.c. dei minori con tutte le cautele e le precauzioni del caso, avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori nel presente procedimento;
2) Assegna alla curatrice speciale termine fino al 30 GIUGNO 2025 per il deposito di memoria difensiva;
3) Dispone che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di Milano, incaricati con sentenza di separazione del Tribunale di Milano n. 2566/2024 del 7 febbraio/7 marzo 2024 facciano pervenire una relazione di aggiornamento entro e non oltre il 5 SETTEMBRE 2025 sull'evoluzione della situazione del nucleo e dei minori, attivandosi ulteriormente e più efficacemente, in stretto coordinamento con la curatrice speciale, negli incarichi conferiti, verificando l'effettivo avvio di un percorso di coordinazione genitoriale come da impegno assunto e/o avviando con urgenza ulteriori interventi e percorsi di supporto, con possibilità per le parti di replicare con note entro il 19 settembre 2025;
4) Dispone, come da impegno delle parti, che le medesime provvedano a depositare entro il 5 settembre 2025
l'ultima dichiarazione dei redditi 2025 (per il 2024), in corso di elaborazione, attivandosi per il completamento e presentazione, il contratto di Co.Ge sottoscritto e il sig a produrre, come da sua disponibilità, la Pt_1 documentazione bancaria con movimentazione e saldo finale relativamente ai conti correnti delle società indicati nel Modello Ice su cui il sig. è delegato (come meglio specificati nelle pagg 9 e 10 della memoria Pt_1 ex art 473 bis. 17 c.p.c. del 15.05.2025) degli ultimi tre anni, assegnando alle parti termine fino al 19 settembre
2025 per depositare brevi note di replica sui documenti prodotti da controparte (unitamente alle note di replica sulle relazioni);
5) Rinvia in prosecuzione l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. con la comparizione di tutte le parti al 7 OTTOBRE
2025 ore 10,00, con discussione delle domande e delle istanze, riservando all'esito i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. nell'interesse dei minori.”
All'udienza in prosecuzione così fissata del 07.10.2025, presenti le parti con i rispettivi difensori nonché la
Curatrice Speciale, il Giudice delegato procedeva alla verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti, da intendersi qui richiamate. Il difensore di parte convenuta insisteva sulla revoca della Curatrice Speciale, come già formalizzata con istanza depositata, cui si opponeva la difesa di parte attrice.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice delegato emanava il seguente provvedimento:
“Letta l'istanza della difesa di parte convenuta di revoca e/o sostituzione della curatrice speciale nominata ai sensi dell'art. 473 bis. 8, ult. comma c.p.c.,
Letta, altresì, la memoria dell'avv. Lovati e sentita la difesa di parte attrice che si è opposta, Rilevata la sussistenza e permanenza dei presupposti ex art 473 bis. 8, 2° comma c.p.c., come ampiamente motivato pagina 5 di 20 nell'ordinanza del 20 maggio 2025 qui richiamata, per la nomina di un curatore speciale che possa rappresentare e assistere i minori apparendo i genitori - sempre più invischiati nel conflitto soprattutto di carattere economico, con una dichiarata interruzione di un canale sereno di comunicazione ormai limitato solo a comunicazioni scritte ed una collaborazione e condivisione davvero scarsa e insufficiente - temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi dei minori, risultando peraltro per tali motivi gli stessi già limitati nella responsabilità genitoriale con riferimento alle deleghe conferite e attualmente vigenti.
Ritenuto, pertanto, di dovere respingere l'istanza di revoca della nomina di un curatore speciale, essendo assolutamente impellente e necessario per i minori che ci sia una figura che sappia assisterli e rappresentarli adeguatamente, facendosi portavoce delle loro esigenze e dei loro bisogni anche nel presente giudizio, né
d'altronde tale figura può in alcun modo interferire e anzi potrà proficuamente coordinarsi con il Coordinatore
Genitoriale e anche con gli operatori dei Servizi Sociali che hanno in carico la situazione del nucleo e dei minori, ognuno nelle rispettive competenze, permanendo evidenti e gravi difficoltà dei genitori nell'assunzione di decisioni condivise nell'interesse dei minori stessi, che altrimenti subirebbero tali decisioni senza poter far sentire la propria voce.
Ritenuto altresì che l'avv. Paola Lovati in alcun modo ha posto in essere le contestate “gravi inadempienze” né tantomeno “ha assunto una posizione antitetica rispetto al reale ed effettivo interesse dei minori” né “ha avvallato le istanze del padre”, essendosi limitata, nella sua corretta posizione in rappresentanza e a tutela dei minori, a costituirsi nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione con controricorso, chiedendo l'accoglimento del solo primo motivo di ricorso del sig. relativamente alla questione meramente Pt_1 procedurale sulla mancata integrazione del contraddittorio, peraltro non solo potendo ma anzi dovendo il curatore speciale dei minori interloquire anche necessariamente nelle questioni economiche attinenti al mantenimento dei figli minori che rappresenta, interessando anche tale questioni il loro benessere e le loro esigenze.
Osservato, però, come nonostante non ci siano in alcun modo i presupposti invocati dall'ultimo comma dell'art. 473 bis. 8 c.p.c. per la sostituzione della nominata curatrice speciale, ragioni di opportunità - al fine di creare un necessario clima di maggiore serenità e piena fiducia (peraltro all'interno di un procedimento che sta già subendo una pericolosa escalation di azioni giudiziarie, pur legittime, che stanno però inevitabilmente inasprendo i rapporti), per la costruzione insieme ai genitori di un progetto condiviso che abbia al centro la tutela dei figli minori ed evitare ulteriori contestazioni o critiche che rischierebbero di delegittimare la figura del curatore anche di fronte ai figli minori - portano a ritenere maggiormente tutelante in questa fase procedere alla sostituzione dell'avv. Paola Lovati con altro curatore speciale, individuata nella persona dell'avv. Marina
Scotti, iscritta all'albo degli avvocati, la quale avrà il compito di rappresentare e tutelare gli stessi in giudizio, costituendosi nel presente procedimento, rimettendo alla stessa eventuali richieste ed istanze a tutela dei minori, con termine alla medesima per costituirsi in giudizio, se pur contenuto.
Ritenuto, pertanto, di dover rinviare l'udienza in prosecuzione entro tempi stretti al fine di consentire l'intervento della curatrice e l'integrazione del contraddittorio, consentendo così alla parte convenuta di pagina 6 di 20 esaminare il PF 2023 di oggi prodotto e soprattutto valutare l'offerta conciliativa oggi emersa Parte_1 proveniente da parte attrice, invitando le parti a trovare soluzioni conciliative economiche che possano attenuare il conflitto ancora acceso e consentire alle stesse di lavorare con maggiore serenità e fiducia reciproca all'interno del percorso di coordinazione genitoriale intrapreso.
PQM
1) Rigetta l'istanza della difesa di revoca e/o sostituzione della curatrice speciale ai sensi dell'art. 473 CP_1 bis. 8 ultimo comma c.p.c. non sussistendone i presupposti;
2) Nomina in sostituzione dell'avv. Paola Lovati, ai sensi dell'art. 473 bis. 8 c.p.c. in favore dei figli minori CP_
(nata il [...]) e (nato il [...]) un Curatore Speciale, individuato nella persona CP_2 dell'avvocato MARINA SCOTTI iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare i minori nel presente procedimento e che, previo anche ascolto ai sensi dell'art. 315 bis c.c. dei minori, sentiti i genitori e gli operatori sociali, dovrà garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela dei minori medesimi, rimettendo alla stessa eventuali richieste ed istanze a tutela dei minori;
3) Assegna alla curatrice speciale termine fino al 27 OTTOBRE 2025 (ORE 10,00) per il deposito di memoria difensiva;
4) Rinvia in prosecuzione l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. con la comparizione di tutte le parti al 28
OTTOBRE 2025 ore 11,30, con discussione delle domande e delle istanze, riservando all'esito i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. nell'interesse dei minori, invitando le parti a trovare soluzioni conciliative nell'interesse dei minori anche sulla base di quanto oggi emerso e proposto.”
In data 27.10.2025 si è costituita in giudizio la Curatrice Speciale Avv. Marina Scotti.
All'udienza del 28.10.2025, presenti tutte le parti costituite, il Giudice delegato, dopo aver sentito di nuovo le parti, i difensori e la curatrice speciale (Avv. in temporanea sostituzione dell'avv. Scotti) che formulava Pt_2 la proposta come indicata nella propria memoria di costituzione, invitava tutti i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate;
le parti si riportavano alle rispettive domande e alle istanze istruttorie articolate;
parte attrice chiedeva sentenza parziale di divorzio;
parte convenuta si rimetteva.
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza emessa in data 30.10.2025, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice, dopo aver riportato i precedenti provvedimenti già emessi sopra riportati, così provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.:
“Osservato come all'udienza in prosecuzione così fissata del 28 ottobre 2025, la curatrice speciale si riportava alla memoria depositata in atti e alle conclusioni formulate soprattutto sotto il profilo economico. Rilevato come il Giudice, nell'ottica di poter far raggiungere alle parti un accordo sulla questione più spinosa e al centro del conflitto, faceva propria la proposta della curatrice e chiedeva quindi alle parti di interloquire;
parte attrice, evidenziando come la soluzione proposta non fosse molto dissimile da quanto offerto dallo stesso la precedente udienza, la accettava con tutti gli sforzi conseguenti in rapporto al reddito effettivamente percepito;
parte convenuta la riteneva troppo insufficiente e inadeguata e riformulava la precedente proposta di una riduzione pagina 7 di 20 dell'assegno ad € 5.000, a condizione che il marito acquistasse un immobile da intestare in nuda proprietà ai figli e usufrutto alla madre, con possibilità per il marito di far proprio il reddito da locazione.
Ritenuto, pertanto, così ricostruita la complessa attività procedimentale finora svolta, non essendo riuscite le parti a trovare una composizione conciliativa soprattutto in punto economico, che rappresenta il nodo cruciale della presente controversia che rischia di riversarsi sulla serenità dei rapporti e di compromettere le capacità genitoriali pure apparentemente presenti e di pregiudicare l'esito del percorso Co.ge pure avviato con impegno e responsabilità, di dover quindi emettere i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti sia in punto di responsabilità genitoriale che in punto di mantenimento e assegnazione della casa. Osservato, più nello specifico, come le parti, nel corso delle udienze, abbiano fatto ancora di più emergere le loro evidenti difficoltà di comunicazione e la assai scarsa collaborazione nella gestione della responsabilità, limitando ogni scambio diretto (attualmente comunicando solo attraverso la chat creata con la Co.ge), con la necessità quindi della ripresa di un percorso di Coordinazione genitoriale cui in effetti apprezzabilmente hanno dato l'assenso, rivolgendosi alla dott.ssa producendo il relativo contratto Co.Ge sottoscritto in data Controparte_5
22.05.2025, che se rappresenta certamente un dato apprezzabile, non può però ritenersi sufficiente o significativo di una effettiva ed efficace riapertura di una comunicazione funzionale dei genitori con l'assunzione finalmente di un serio impegno e responsabilità, avendo in effetti già le parti in precedenza tentato di rivolgersi a professionisti privati senza poi portare a termine i percorsi, convincendo infatti il Tribunale in sede di separazione sulla necessità di una limitazione della responsabilità genitoriale e dell'intervento di un
Ente terzo limitatamente a determinati incarichi.
Ritenuto, pertanto, come a tutela e protezione dei minori, apparsi ancora coinvolti nella conflittualità di carattere economico delle parti, con un attivismo giudiziario che ha contraddistinto il nucleo, vanificati i tentativi anche sulla base di quanto proposto e richiesto dalla curatrice speciale di trovare un accordo economico, nell'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice in presenza di minori, al di là delle domande convergenti della parti, si appalesi ancora la necessità di confermare la limitazione della responsabilità delle parti sotto i profili già disposti, come anche chiesto dalla curatrice speciale, essendo ancora necessario un controllo di un ente terzo che monitori l'evoluzione del nucleo, la corretta e regolare prosecuzione di tutti i percorsi avviati, in attesa che le parti dimostrino, anche grazie al percorso di coordinazione, di aver racquistato in pieno tutte le competenze genitoriali e siano in grado di assumere tutte le decisioni relativi ai figli in modo condiviso, collaborativo e maggiormente sereno, fuori da dinamiche disfunzionali che finora hanno governato la coppia genitoriale, non potendo in questo momento i genitori essere lasciati completamente liberi e autonomi, con riserva di ogni e diversa determinazione e valutazione all'esito.
Ritenuto di dover, altresì, confermare le frequentazioni paritetiche come già analiticamente disposte in sentenza qui richiamate e attualmente vigenti, su cui le parti concordano, con sempre la supervisione e il potere di intervento a diversamente rimodulare da parte degli stessi Servizi, in stretto coordinamento con la curatrice speciale.
pagina 8 di 20 Osservato come vada, altresì, confermata, come da domande convergenti delle parti, l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale, di proprietà della società Immobiliare Pogliano di RI MI & C. AS (di cui il marito detiene il 33,89% delle quote ed è socio accomandatario), con canone di locazione indicato in sentenza di € 1.400 come sostenuto da (e valore locativo effettivo dell'immobile oscillante tra € 4.900 e 6.200 Pt_1 mensili come anche dichiarato dalla difesa ). Agli atti risultano invero allegati al ricorso due contratti CP_1 di locazione sub 34, il primo tra l'Immobiliare Pagliano e sottoscritto il 1.05.2016 relativo ad Parte_1 unità immobiliare sita in via Pagliano 37 con canone annuo di € 2817,2 e spese condominiali e riscaldamento per € 1485,8 da pagare in 4 rate, il secondo tra l'Immobiliare Pagano e di altro attiguo Parte_3 appartamento sempre con canone annuo di € 2817,2 e spese condominiali e riscaldamento per € 1485,8 da pagare in 4 rate. La casa coniugale consta in effetti di un prestigioso attico di 260 mq di casa e mq 160 (agli atti fotografie). Con riferimento al pagamento del canone ed alle spese relative a tale immobile e alla relativa ripartizione, si disporrà di seguito. Rilevato quindi, quanto alla determinazione del contributo perequativo al mantenimento dei figli, questione drammaticamente al centro del conflitto e delle contrapposte ed in inconciliabili posizioni, al momento sub iudice, con riferimento alle statuizioni efficaci fino alla data del deposito del presente ricorso con una somma molto elevata di arretrato come prevista dalla Corte di Appello, questi sono i dati complessivamente presenti e messi a disposizione delle parti, sulla cui valutazione e valorizzazione rimessa a questo Giudice verranno prese le statuizioni oggi richieste nel presente giudizio di divorzio.
Rilevato, segnatamente, con riferimento alla posizione lavorativa reddituale e patrimoniale del sig. che lo Pt_1 stesso è Avvocato, iscritto all'albo degli avvocati dal 2008, il quale non esercita la professione, ma si occupa di sviluppo immobiliare e gestione di immobili, con cariche societarie e partecipazioni in numerose aziende familiari (dove lavorano e sono titolari di quote sociali anche la di lui madre, il fratello e in una società anche la sorella del padre, prestando lo stesso consulenze legali solo a proprie società anche a fini previdenziali (con un fatturato per tale attività professionale esplicato per conto delle società che ha riferito di circa €
10.000/12.000); più nello specifico, come anche già analiticamente riportato nella sentenza di separazione, lo stesso in particolare ha la proprietà delle seguenti aziende di cui ha le seguenti cariche e quote di partecipazione:
- Socio accomandatario della Immobiliare Pagliano di RI MI & C. SAS, in cui partecipa con la quota del 33,89%;
- Socio accomandatario della ON SAS di RI MI & C., in cui partecipa con la quota del
46,667%;
- Socio accomandatario della , in cui partecipa con la quota del 16,667%; Controparte_6
- Socio della MBST di MI RI & C., di cui aveva prima il 62,66 67% delle quote societarie, attualmente
68,66% avendo rilevato la quota del 6% di partecipazione della moglie per l'importo di 13.500 € il 23.03.2024 successivamente alla separazione;
- Socio della Immobiliare Cadore 36 di Marina CC & C. SAS, in cui partecipa con quota del 30%; pagina 9 di 20 - A.U. della Locanda Officina Monumentale Servizi srl di cui prima aveva il 30% delle quote societarie ed attualmente il 50% avendo acquistato per 46.000 € l'ulteriore quota di partecipazione del 20% successivamente alla separazione.
- Presidente C.d.A. della Lom Dopolavoro srl di cui il 60% è posseduto dalla Locanda Officina Monumentale
Servizi s.r.l. Riferisce che tali società, essendo tutte società semplici (ad eccezione delle società s.r.l. sopra indicate), che certamente possono beneficiare di detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinarie etc., non distribuiscono utili, ma lo stesso riceve una parte delle locazioni in base alle proprie quote (parimenti gli altri soci), il resto viene utilizzato dalle società per provvedere alla manutenzione degli immobili, ristrutturazioni e alle varie spese, reinvestendoli. Conseguentemente i redditi percepiti sono riportati nelle dichiarazioni dei redditi come locazioni e su di essi ci paga le tasse come persona fisica, essendo tutti a tassazione ordinaria ad eccezione di un immobile locato con la cedolare secca che è l'immobile di esclusiva proprietà del sig. in via S. Marco (50 mq di casa e box), con un contratto di 9 anni con canone di € Pt_1
14.400, rimasto in effetti contenuto in quanto trattasi di un vecchio contratto.
Vanno richiamati anche per le dichiarazioni fiscali e reddituali riportate nella sentenza di Parte_1 separazione, nello specifico relativamente agli anni pregressi risulta dal PF 2018 (relativo ai redditi del 2017) un reddito annuo lordo di € 76.488; dal PF 2019 (relativo ai redditi del 2018) un reddito annuo lordo di €
70.622; dal PF 2020 (relativo ai redditi del 2019) un reddito annuo lordo di € 80.806; dal PF 2021 (relativo ai redditi del 2020) un reddito annuo lordo di € 56.747; dal PF 2022 (relativo ai redditi del 2021) un reddito annuo lordo di € 78.264; dal PF 2023 (relativo ai redditi del 2022) un reddito annuo lordo di € 119.941; con riferimento ai redditi dell'anno 2023 si dava atto che aveva stimato e dichiarato di aver percepito importi Pt_1 per almeno € 192.478 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). Dal PF 2024 successivamente prodotto nel presente giudizio risulta aver percepito un reddito annuo lordo di € 218.658 (redditi da partecipazione €
125.592; canoni per € 84.393) pari ad un reddito annuo netto di € 193.084 (netto mensile su 12 mensilità di €
16.090); dal PF 2025 (solo da ultimo prodotto nella versione poi inviata all'Agenzia delle Entrate con una locazione a cedolare secca in precedenza non inserita) risulta aver percepito un reddito annuo lordo di €
184.464 (redditi da partecipazione € 103.625; canoni vari per € 83.746) pari ad un reddito annuo netto di €
168.134 (netto mensile su 12 mensilità per circa € 14.000), comunque in progressivo aumento, sebbene l'ultimo prodotto in calo. Lo stesso, come già veniva indicato in modo minuzioso, è proprietario o comproprietario o titolare della nuda proprietà di una serie di immobili, tra cui:
- 100% piena proprietà dell'immobile e box sito in Milano via S. Marco n. 1 concesso in locazione per € 14.400 all'anno;
- 100% della nuda proprietà di un immobile in Milano via Niccolini 29 con usufrutto in capo alla madre trattandosi di residence in locazione alla società MBST, di cui riferisce sia la madre usufruttuaria a percepire i canoni;
- 50% della piena proprietà di unità immobiliari in Milano via Ferraris 1 in locazione a società Locanda
Officina Monumentale con rendita annuale di 120.000 €; pagina 10 di 20 - 1/3 piena proprietà di unità immobiliare in Milano via Spagnoletto, che dovrebbe essere una cantina poi venduta per € 20.000 (gli altri immobili di via Spagnoletto sono stati venduti vedi infra);
- 100% Nuda proprietà di un immobile in Milano via A. Di Cambio n. 8 con usufrutto intestato alla madre signora CC trattasi di residence (con 5 schede catastali), sebbene risulti in effetti il 50% in sua intera proprietà) concesso in locazioni brevi a società MBST, che poi distribuisce i canoni accreditando parte degli importi sui vari conti correnti (cfr. dichiarazioni rese in udienza dal sig. ; Pt_1
- Nuda proprietà superficiaria di un box e Milano via della Moscova in uso alla madre signora CC;
- 50% della nuda proprietà di un immobile sito in Milano via Umiliati 13, che riferisce in uso a terzi da parte dell'usufruttuaria;
- 40/100 di proprietà +20/300 dell'immobile di Casciago via Anadiga che è l'abitazione della madre e ulteriori quote di un'abitazione in Casciago via Emanuele;
50% di proprietà di un bosco ceduo a Casciago 40/100 +
20/300 di proprietà di un Prato;
a Casciago ulteriori quote di proprietà di un'area urbana e di un bosco ceduo a
Casciago unità, collabenti;
bosco ceduo seminativo a Venegono e altri terreni derivanti da successione paterna.
Già all'epoca della separazione si dava atto del deposito della dichiarazione di successione relativa al proprio padre da cui risultava, come riportato in sentenza, un asse ereditario di circa tre milioni di cui il Persona_1 signor è erede legittimo unitamente alla madre ed al fratello. Successivamente alla separazione tre di Pt_1 questi immobili, pervenuti in successione, in Milano via Spagnoletti, sono stati venduti per un corrispettivo ricavato dal sig. di 348.000 € (importo confluito nel conto UBS) che viene ritenuto nella valutazione della Pt_1 capacità patrimoniale da parte della Corte di Appello nella sentenza sopra citata, di cui veniva dato atto alla fine del procedimento di separazione che erano in fase di vendita e che comunque rientravano nella successione paterna con un valore dell'asse indicato di circa 3 milioni. ha riferito che l'immobile di via Bergognone Pt_1 era stato già venduto dal padre e il relativo importo era confluito nella successione. Dalla certificazione della consultazione dei rapporti in archivio richiesta dalla difesa e riversata nel procedimento della Corte CP_1 di appello e qui sub doc. 11 presso Agenzia delle Entrate, acquisita al 25/01/2024, sebbene prodotta dalla difesa solo con le note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione davanti alla Corte di Appello, risultavano 55 rapporti bancari/finanziari intestati o cointestati, senza peraltro che venisse riportato la somma a deposito, di cui però la difesa ha allegato che 4 sono rapporti ormai chiusi, 16 sono rapporti di cui era solo Pt_1 Pt_1 delegato anch'essi già chiusi, 9 sono rapporti intestati alle varie società o alla madre di cui è delegato;
9 Pt_1 sono rapporti di cessate carte di credito, 6 non sono rapporti finanziari ma bancomat o carte;
residuano e rilevano, pertanto, i seguenti conti correnti presso n. 11320 intestato al sig. con saldo al Controparte_7 Pt_1
31/12/2024 di € 9.374 (totale versamenti € 243.095; totale prelievi € 238.039,90); un altro conto n. 12112 presso sempre intestato al sig. con saldo al 31/12/2024 di € 30.973 (totale versamenti € Controparte_7 Pt_1
106.716; totale prelievi € 93.335,94); altro conto intestato al sig. presso (conto Pt_1 Controparte_7 professionale) con un saldo al 31/12/2024 di € 747,79 (totale versamenti € 17.569,78; totale prelievi €
17.763,52); conto n. 74650 presso cointestato con la madre e il fratello con saldo con saldo al Controparte_7
31/12/2024 di € 58.397 (totale versamenti € 984.576,57; totale prelievi € 993,786,93); altro conto cointestato n. pagina 11 di 20 75563 presso Intesa San Paolo con la signora aperto il 15 luglio 2023 per la vendita dei beni Persona_2 immobili cointestati rimasto intestato soltanto ad con rapporto chiuso per il Persona_2 Parte_1
01/03/2024 che riportava alla data del 31.12.2024 un saldo di € 394.733,21; risulta poi aver avuto conto corrente presso Intessa San Paolo n. 11317 cointestato con il padre estinto il 12.10.2023 che alla Persona_1 data del 31.12.2022 aveva saldo di € 14.421; ha dichiarato e documentato di aver aperto a seguito della successione paterna un deposito finanziario presso UBP per € 919.088, avendo investito i soldi provenienti dalla successione paterna. Poi ha riferito che quanto al conto corrente presso Webank non sia stato in grado di ottenere documentazione bancaria aggiornata avendo subito una truffa, e risulta aver avuto ultimo saldo disponibile alla data del 31.12.2020 di € 1.883. Dall'ulteriore documentazione bancaria richiesta e depositata risulta che il conto corrente intestato a ha al 30.06.2025 un Controparte_8 saldo di € 40.004 (al 31.12.2021 di € 33.978); il conto corrente intestato a ha al 30.06.2025 un Controparte_9 saldo di € 87.997 (al 31.12.2021 di € 75.473); il conto corrente intestato a ha Controparte_10 al 30.06.2025 un saldo di € 43.077 (al 31.12.2021 di € 20.136); il conto corrente intestato a Lom Dopolavoro
RL (costituita il 31.3.2022) ha al 30.06.2025 un saldo di € 231.098 (al 26.04.2022: 0); al 30.06.2022 di €
43.113); il conto corrente intestato a Immobiliare Pagliano di RI MI & C. AS ha al 30.06.2025 un saldo di € 59.421 (al 31.12.2021 di € 108.854). Dagli estratti conto prodotti risultano invero vari bonifici, apparentemente privi di causale indicata, con somme versate dalle società, prevalentemente da Immobiliare
Pagliano e in parte da Immobiliare Cadore per l'importo più consistente e con cadenza maggiore (€ 40.000/€
60.000/€ 20.000) in favore della madre Marina CC (prima anche al padre , e per somme più Persona_1 ridotte e saltuarie in favore di e anche dello stesso (ad es. da Immobiliare Pagliano Parte_3 Parte_1
€ 5000 il 5.03.2025; € 6.000 il 10.01.2025; € 10.000 il 1.10.2024; € 6.000 il 11.08.2023; € 5.000 il 12.06.2023:
€ 20.000 il 23.12.2022; € 4.000 il 28.10.2022 e altri sporadici versamenti dalle altre società senza indicazione di fattura o causale). Dagli estratti conto della immobiliare Pagliano non risulta alcun versamento di somma da parte del sig. a titolo di canone di locazione dell'immobile di via Pagliano 37 (se non alcuni Parte_1 riferimenti a fatture privi di spostamenti di denaro). Quanto poi alla società ON lo stesso ha precisato che tale società non ha mai avuto conti correnti e tutti i relativi flussi attivi e passivi confluiscono sul conto n.
4650 cointestato ai fratelli e alla signora CC, la cui movimentazione è tutta depositata. Pt_1 Pt_1 attualmente vive in un immobile in locazione (cfr. contratto sub 54 allegato al ricorso con decorrenza dal
1.06.2023) sito via Parris Bordone n. 3, con canone di € 80.000, pagate con rate trimestrali di € 20.000 ciascuna, cui riferisce concorrervi per il 50% la compagna signora sebbene in effetti non Parte_4 risulti un pagamento diretto da parte della medesima, avendo dedotto che la stessa vi concorra facendogli accreditare sul suo conto il canone di locazione di un immobile di proprietà della medesima peraltro con importo di € 3800 al mese (pari a € 45.600 all'anno maggiore quindi alla quota del 50% del canone della casa di via Parris ) e con una passaggio di denaro invero dimostrato solo per un mese, peraltro avendo dichiarato in udienza che l'appartamento è sfitto da gennaio 2025 facendogli quindi adesso la sua compagna dei bonifici, con importi variabili, a concorso delle spese dell'immobile in cui vivono e con una procedura francamente molto pagina 12 di 20 complicata e non riscontrata del tutto. dopo il rilascio dell'abitazione coniugale ed essere andato Parte_1 per qualche mese in un residence, è in effetti andato prima a vivere nella casa in affitto di via Morazzone, per circa 1 anno, del cui canone di locazione si dava atto nella sentenza di separazione per € 33.600 all'anno, avendo rilasciato tale immobile un mese prima di andare nel nuovo immobile di via Parris Bordone, con contratto iniziato a giugno 2023, avendo quindi evidentemente pagato due canoni solo per un periodo assai limitato, per poi trasferirsi nel nuovo immobile (cfr. risoluzione del contratto come attestato dal doc. 53), certamente sostenendo un canone di locazione importante e maggiore rispetto a quanto in precedenza pagato, che lungi dall'essere significativo di una inattendibilità dei dati reddituali prodotti, dimostra di certo una rilevante consistenza patrimoniale del sig. di certo né negata o minimizzata su cui lo stesso può contare, Pt_1 tanto più che il canone è in linea anche con il valore locativo dello stesso immobile ex casa coniugale dove è rimasta a vivere la signora e l'attore vi vive oltre che con la compagna anche con il figlio nato il [...] CP_ ospitandovi per metà tempo i figli e . CP_2
Osservato, altresì, con riferimento invece alla signora che i dati reddituali e lavorativi riportati nei CP_1 provvedimenti emessi, risultino quasi sovrapponibili. La signora infatti è sempre dipendente dal 1 settembre
2023 presso la con inquadramento contrattuale di quadro direttivo quarto livello con un “una CP_11 retribuzione lorda annua comprensiva di ogni elemento e istituto contrattuale” pari ad euro 160.000 sub documento 13, di cui veniva dato atto anche nella sentenza di separazione, con lettera di assunzione del
1.09.2023, nella quale viene riportato più nello specifico che detta retribuzione è composta da uno stipendio per
13 mensilità pari a 4.575,56 e assegno ad personam assorbibile per 13 mensilità pari ad euro 7.730,14 per un totale rispettivo di 59.482,28+100.517, 82 pari all'importo indicato di 160.000,10 €, con un Welcome Bonus di €
50.000 versato al momento dell'assunzione. La signora in effetti ha prodotto in giudizio le buste paga relative al
2024 da cui emerge che per gennaio 2024 ha percepito uno stipendio netto di € 6.810, Febbraio 2024 di 6.811 €,
Marzo 2024 di € 6.784; Aprile 2024 di € 6.770; maggio 2024 di € 6.781; giugno 2024 di € 6.862; luglio 2024 di
€ 6781; agosto € 6.781; settembre 2024 di € 6.849; ottobre 2024 di € 7.263; novembre 2024 di € 8071; dicembre 2024 di € 15.212 per un totale complessivo di 91.775 che su 12 mensilità è pari ad un reddito netto di media di € 7.647,91, finanche di poco superiore a quanto già indicato nella stessa sentenza di separazione laddove si faceva riferimento a circa 7.400 € mensili. La ricorrente ha inoltre percepito nell'anno 2023 dal precedente datore di lavoro Mediobanca un TFR di € 16.857 netto (lordo € 22.686,21 sub doc. 39 allegato al ricorso). Vanno quindi richiamati i dati reddituali anche riportati in sentenza di separazione per gli anni pregressi, in particolare dal CU 2020 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di € 151.096,98; dal PF
2021 di € 155.754 di cui € 65.000 per bonus, dal PF 2022 di € 190.348 di cui € 84.000 di bonus;
dal PF 2023 di
€ 204.872 (in sentenza di separazione si dava atto che mancava la dichiarazione fiscale avendo comunque la signora dichiarato in disclosure di aver percepito il reddito poi documentato di € 204.872 di cui € 84.000 a titolo di Bonus); dal PF 2024 risulta aver percepito un reddito annuo lordo riferibile quindi ai diversi periodi presso le due aziende oltre al TFR ricevuto dalla prima e al welcome bonus ricevuto dalla seconda di €
100.957+€ 74.838 per un totale di € 175.795 (in sentenza di separazione riferiva in effetti di aver percepito da pagina 13 di 20 Mediobanca una retribuzione complessiva di € 81.684 sub doc. 38 allegato al ricorso oltre TFR di € 16.857 e da un Welcome Bonus di € 50.000); dal PF 2025 (prodotto successivamente all'udienza del 28 ottobre CP_11
2025, trasmesso all'agenzia delle Entrate il 28.09.2025) risulta un reddito annuo lordo ricevuto dalla sola di € 151.862 pari ad un reddito netto mensile su 12 mensilità di circa € 7.629; ha ricevuto dal CP_11 marito l'importo di € 13.500 a seguito di cessione il 23.03.2024 delle quote di MBST;
in udienza la signora ha dichiarato di guadagnare su 12 mensilità un “netto di € 6800, a volte un po' di più”, godendo anche di rimborsi spese di rappresentanza quando va all'estero. La stessa ha allegato di aver accusato una leggera contrazione rispetto agli anni precedenti, avendo scelto di lavorare alcuni giorni in smart working e accettando una retribuzione priva di Bonus (sebbene risulti invero la parte fissa più altra rispetto al precedente lavoro), potendo comunque la stessa certamente contare su un più che elevato livello stipendiale, tanto più considerato che non deve sostenere spese locative, provvedendo peraltro il sig. anche a pagare quale ulteriore forma Pt_1 di contribuzione per i minori tutte le spese condominiali, pur non ritenendo di dover pagare il riscaldamento non rientrante per il marito nelle spese condominiali ordinarie, ritenendo si tratti di impianto autonomo e quindi utenza a carico della moglie, essendosi invece la signora rifiutata di pagarlo, oggetto ciò di ulteriore contenzioso aperto (su tale punto si provvederà in seguito) e concorrendo altresì la signora alle spese straordinarie dei figli per la sola percentuale del 30%. La signora ha un conto corrente acceso presso CP_1
con saldo al 31.12.2024 di € 2.024, 39 (totale versamenti € 38.250; totale prelievi € 39.436,26); un CP_12 conto corrente acceso presso Fineco Bank con saldo al 31.12.2024 di € 1.060, 17 (totale versamenti € 13.488; totale prelievi € 15.971,17); un conto corrente acceso presso Banco BPM con saldo al 31.12.2024 di € 6.752,26
(totale versamenti € 33.063,18; totale prelievi € 29.224,01); un conto titoli Fineco con valore al 31.12.2024 di €
1.060,17.
Richiamato, a questo punto, il consolidato orientamento della Suprema Corte, cui aderisce costantemente questa
Sezione di Tribunale, secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, ricostruzione che nel caso di specie è ben possibile fare sulla base di tutti i dati come sopra evidenziati ed esposti (ex multis Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336). Rilevato, quindi, come la disamina delle rispettive situazioni reddituali, economiche e patrimoniali delle parti, per come qui analiticamente ricostruite sulla base anche dei dati aggiornati forniti nel presente giudizio di divorzio, dà sicuramente conto di una consistente ed ampia capienza economica e patrimoniale del sig. di entità comunque rilevante che si compone di una pluralità di fonti generatrici di reddito e Parte_1 di ricchezza, il quale - anche al di là delle contestazioni e delle istanze istruttorie con richieste di ulteriori accertamenti e acquisizioni di parte convenuta che allude a disponibilità patrimoniali di gran lunga superiore rispetto ai dati documentali prodotti - può fare certamente affidamento su ampie e consistenti risorse anche finanziarie derivanti dalle varie società familiari, potendo lo stesso nella rispettiva veste e qualità, unitamente pagina 14 di 20 anche agli altri familiari, sostanzialmente concorrere anche nella determinazione dell'importo da versare e/o della parte da reinvestire, avendo comunque la disponibilità con gli stessi familiari di un patrimonio immobiliare certamente consistente e di elevato valore e potenzialità economica, che comunque necessita anche di somme di denaro da utilizzare per la necessaria manutenzione e conservazione e per sostenere le varie spese, integrando ciò comunque l'attività imprenditoriale della famiglia, fonte (quasi) esclusiva del suo e del reddito della di lui famiglia, soggetta anche alle richieste del mercato e comunque da ripartirsi anche con gli stessi famigliari;
ciò detto e ricostruito, emerge certamente un consistente divario in termini di risorse, che giustifica ancora la permanenza a carico dello stesso dell'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno avente natura perequativa come contributo per il mantenimento dei figli.
Rilevato, però che nella determinazione dell'importo, devono essere tenuti in considerazione tutta una serie di elementi già valorizzati in sede di separazione oltre ad altri qui acquisiti, che non possono di certo portare ad una quantificazione come richiesta dalla difesa peraltro di gran lunga superiore alle conclusioni CP_13 rassegnate alla conclusione del procedimento di separazione, che davvero non può trovare una giustificazione nei pochi elementi anche ulteriormente acquisti che qui devono essere attentamente valutati e valorizzati entro limiti di congruità ed equità.
Ritenuto, più in particolare, come va certamente tenuto in considerazione in primo luogo il reddito della signora
, dotata di elevata professionalità e inserita in un determinato e redditizio ambito lavorativo che, CP_13 sebbene abbia lamentato di aver subito una complessiva leggera riduzione, avendo perso la parte variabile, può però contare su uno stipendio fisso di assai rilevante consistenza, con il quale evidentemente la stessa non può né deve essere esonerata dalla contribuzione se pur in via proporzionale al mantenimento della prole;
inoltre devono necessariamente essere considerati i tempi paritetici delle parti con conseguenti pari oneri di mantenimento diretto;
va poi necessariamente considerato come l'assegnazione alla moglie della casa coniugale (di proprietà dell'immobiliare di famiglia e quindi riconducibile anche al sig. , essendo stata Pt_1 altresì anche sollevata dalle spese condominiali, costituisca una forma assai rilevante di contribuzione al mantenimento dei figli (e della stessa signora) che va certamente assai valorizzata a fronte invece del canone di locazione che deve sostenere, in immobile altrettanto di pregio;
se da una parte poi le esigenze Parte_1 dei figli devono essere valutate anche in considerazione dell'età, nondimeno va certamente valorizzato che il sig. ha un altro figlio avuto dalla sua compagna che ha pari diritti di essere mantenuto dal padre e di Pt_1 potere godere di un adeguato tenore di vita, senza peraltro né che risulti che il tenore di vita asseritamente condotto dai figli quando stanno con la madre sia inferiore rispetto a quello con il padre (cfr. anche quanto riferito dalla curatrice speciale in sede di memoria all'esito dell'ascolto con i minori) né d'altronde che nei tempi ormai assai pregressi della convivenza il nucleo godesse di un elevatissimo tenore di vita, comunque alimentato di certo anche dall'alta redditività della moglie.
Osservato, quindi, come alla luce di tutti i dati sopra evidenziati e complessivamente valutati e meglio valorizzati, tenendo conto anche delle risultanze emerse nel presente giudizio, considerato altresì che le esigenze abitative dei minori sono ampiamente e quasi del tutto (si veda infra) soddisfatte dal padre o comunque dalla pagina 15 di 20 società al medesimo e alla di lui famiglia riconducibile, pare equo e congruo porre a carico del padre un assegno perequativo, che possa far fronte ad una molteplicità di esigenze dei minori medesimi non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto sociale, ricreativo, all'assistenza morale e materiale, alla predisposizione di periodi di vacanza dei soli figli, da valutarsi però per metà del tempo, con una rideterminazione dell'importo di cui può beneficiare la madre in conformità alle conclusioni formulate della curatrice speciale, entro quindi limiti congrui e ragionevoli e tali da coprire le effettive e concrete esigenze dei minori a cui la madre deve comunque provvedere proporzionalmente al suo elevato reddito (se pur certamente inferiore rispetto a quello del marito, venendo altrimenti meno l'esigenza dell'assegno perequativo), tenendo però anche necessariamente conto che la stessa invece è sollevata anche per la quota di sua esclusiva spettanza degli oneri abitativi, ciò determinando un evidente e importante risparmio di spesa per la stessa, senza inoltre che la disposta perequazione si trasformi e integri in una completa parificazione dei redditi tra le parti ovvero finanche una maggiore disponibilità economica cui potrebbe far affidamento la signora evidentemente non solo per le esigenze dei figli e senza, altresì, che in alcun modo sia stata dimostrata una opacità, scarsa trasparenza e inattendibilità dei dati documentali forniti da né un fumus per dar corsi ad accertamenti come Parte_1 richiesti, essendo le risultanze acquisite già del tutto sufficienti ed esaustive per l'assunzione dei presenti provvedimenti.
Ritenuto, conseguentemente, di dover a questo punto porre a carico del sig. alla luce di quanto Pt_1 ampiamente ricostruito, motivato e argomentato, un assegno a titolo perequativo per il mantenimento dei due figli, come rideterminato nella misura proposta anche dalla curatrice speciale, in rappresentanza e a tutela dei minori medesimi, ritenuta equa e congrua, anche considerando gli ulteriori oneri che di seguito verranno posti a carico del padre a titolo di ulteriore contribuzione, di € 2.500,00 al mese (€ 1.250,00 per ciascun figlio), con la conferma della partecipazione alle spese straordinarie relative ai figli come da Linee Guida del Tribunale di
Milano attuali (aggiornate al giugno 2025) nella misura già prevista del 70%, come d'altronde anche suggerito dalla curatrice speciale, che trova comunque giustificazione nella documentata maggiore capienza economica del sig. ma nel contempo dovendo parteciparvi la madre in una percentuale però più bassa, senza il Pt_1 rischio che la signora venga esclusa dalle stesse decisioni. A titolo di ulteriore contribuzione al mantenimento dei figli deve confermarsi a carico del padre il pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie della casa ex coniugale già previste e deve, altresì, disporsi che il padre provvederà anche al pagamento del riscaldamento della casa che è un impianto con contatore autonomo (pari a circa € 6.000 all'anno, cfr. fatture della società
Immobiliare Pagliano intestate a per l'importo mensile di € 545 sub doc. 35 allegato al ricorso), CP_1 su cui si era aperto l'ennesimo contrasto tra le parti, come parimenti suggerito dalla curatrice speciale e in parte proposto dal padre se pur nell'ambito di una diversa offerta, ciò onde prevenire discussioni e ulteriori iniziative giudiziarie.
Osservato come le statuizioni economiche qui disposte, dovranno avere decorrenza dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di gennaio 2025 (ricorso iscritto il 4.12.2024), posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a pagina 16 di 20 danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio, tanto più che la decisione è stata assunta necessariamente solo dopo aver fatto intervenire in necessaria rappresentanza dei minori la curatrice speciale, che peraltro è stata sostituita su istanza della parte convenuta, con ulteriore decorso del tempo.
Osservato, con riferimento alle istanze di prova delle parti, segnatamente alle istanze istruttorie su sui ha insistito in udienza la difesa dato atto che numerosi documenti richiesti erano stati già prodotti o Pt_1 acquisiti, ritenuta la rilevanza e ammissibilità, si dispone che la signora entro il temine in Parte_5 dispositivo indicato, tutte le buste paga del 2025 comprensive anche degli eventuali bonus e/o indennità e/o rimborsi percepiti.
Ritenuto, invece, di dover respingere le ulteriori richieste di esibizione di parte attrice con cui è stata Pt_1 chiesta l'acquisizione di una dichiarazione della sui bonus percepiti e accantonati, tanto più che è CP_11 stato prodotto il PF 2025, della documentazione relativa alla cessazione del precedente contratto di lavoro nonché degli estratti conto delle carte di credito degli ultimi tre anni o ovvero di tutte le ulteriori documentazioni indicate negli atti, in quanto del tutto superflue, irrilevanti, superate da quanto già prodotto e acquisito agli atti.
Ritenuto che anche la richiesta di parte attrice di CTU contabile, se pur nei limiti e con le finalità indicate, appaia inutile e meramente esplorativa con conseguente rigetto e che parimenti anche la CTU psicodiagnostica richiesta in ricorso, su cui invero la parte non ha insistito in udienza, risulti del tutto superflua, genericamente formulata e sovrabbondante, tenuto anche conto delle domande avanzate congiuntamente dalle parti di affido condiviso.
Osservato, altresì, come, con riferimento alle istanze istruttorie di parte convenuta e in particolare a CP_1 quelle su cui la difesa ha insistito in udienza, anche alla luce di quanto sopra richiamato e ricostruito, essendo già del tutto esaustive e complete le risultanze documentali acquisite o che verranno acquisite, le stesse risultino inammissibili e irrilevanti, segnatamente la richiesta di CTU contabile patrimoniale e/o tutte le numerose richieste di accesso ai vari archivi e/o di svolgimento di indagini per il tramite della Polizia Tributaria appaiono irrilevanti, superflue, dal contenuto esplorativo oltre che come detto ampiamente superate dai documenti in atti, con conseguente rigetto.
Osservato, inoltre, che vanno parimenti rigettate tutte le numerose istanze di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c anche riferite alle varie società, già in parte anche superate dai numerosi documenti che sulla base delle richieste in udienza sono stati successivamente prodotti e parimenti le istanze su cui in udienza ha insistito la difesa in particolare di esibizione degli estratti conto delle carte di credito e degli ulteriori estratti conto, risultando del tutto irrilevanti, sovrabbondanti e in parte anche genericamente indicate. Osservato, inoltre, che le istanze di prova orali articolate nella memoria di costituzione di parte convenuta non superino il vaglio di ammissibilità in quanto vertenti su circostanze genericamente formulate oltre che superflue e irrilevanti (nn. 1-
2) in parte anche da documentare o documentabili (nn. 3, 4,5,6,7).
pagina 17 di 20 Osservato, infine, in accoglimento delle istanze reiterate in udienza dalla difesa , ritenuta la rilevanza e CP_1 ammissibilità, di dover invece richiedere al sig. il deposito di tutti i contratti di locazione degli ultimi tre Pt_1 anni degli immobili intestati alle varie società e/o cointestati anche con i familiari di cui lo stesso percepisce direttamente o indirettamente i canoni.
Ritenuto, quindi, di dover fissare udienza, con riserva di ulteriore trattazione, per esame della documentazione prodotta e delle relazioni dei Servizi Sociali al fine di verificare l'evoluzione della situazione del nucleo e dei minori e anche l'esito del percorso pur non avendo parte convenuta prestato il consenso alla trasmissione Per_3 di una relazione né ritenendo il Giudice necessaria né opportuna una convocazione in udienza del Co.Ge.
Osservato che la causa va, comunque, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale di divorzio, richiesta da parte attrice.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
CP_ 1) CONFERMA l'affido condiviso dei figli minori (nata il [...]) e (nato il [...]) CP_2 ad entrambi i genitori con la limitazione, come già statuita in sentenza di separazione, ex artt. 333 c.c. e 5 bis L.
184/83, della responsabilità genitoriale (prevista per la durata di anni due) con riferimento alle deleghe conferite ai Servizi Sociali e Specialistici ASST del Comune di Milano, in stretto e attivo coordinamento con la nominata curatrice speciale per il monitoraggio circa la regolare prosecuzione dei percorsi psicologici da parte dei minori già concordati dai genitori, avviandoli in caso negativo verso strutture sul territorio e per la verifica circa il rispetto del calendario di frequentazione stabilito, intervenendo eventualmente a rimodularne tempi e modalità nel modo più corrispondente agli interessi dei minori stessi nonché al fine di verificare la regolare prosecuzione del percorso Coge da parte dei genitori ovvero in caso di interruzione avviandoli verso un percorso di supporto alla genitorialità o altri interventi di sostegno, con una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). da trasmettere entro e non oltre il 13
MARZO 2026 e con termine alle parti fino al 25 MARZO 2026 per il deposito di brevi note, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
2) CONFERMA i tempi di frequentazione paritetici dei genitori con i figli anche con riferimento ai vari periodi di vacanze e di interruzione scolastica come già statuito in sentenza qui richiamati e attualmente vigenti, sotto la supervisione e il potere di intervento dei
Servizi;
3) PRENDE atto che le parti hanno nominato quale coordinatrice genitoriale, la dott.ssa con Controparte_5 la quale hanno sottoscritto contratto in atti del 22.05.2025 conferendole i compiti e con i poteri meglio ivi delineati e conferiti, invitando le parti a proseguire con impegno e serietà nonché, solo ove decidano entrambe di prestare il consenso, a depositare a cura della parte più diligente una relazione di aggiornamento entro 15 giorni prima dalla data dell'udienza di seguito fissata;
4) CONFERMA L'ASSEGNAZIONE alla madre signora della casa ex coniugale sita in Milano CP_1 via Pagliano n. 37, con tutte le spese condominiali ordinarie a carico del padre, il quale provvederà altresì, con pagina 18 di 20 decorrenza dalla domanda e quindi da gennaio 2025 (ricorso iscritto il 4.12.2024), a sostenere anche le spese di riscaldamento, ciò quale ulteriore forma di contribuzione al mantenimento dei figli;
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 con decorrenza dalla domanda e quindi dal gennaio 2025 (ricorso iscritto il 4.12.2024) mediante versamento a entro il 20 di ogni mese di un assegno perequativo per l'importo rideterminato di € 2.500,00 CP_1
(€ 1.250,00 per ciascun figlio) (importo annualmente rivalutabile con indice Istat) oltre al 70%, rimanendo il
30% a carico della madre, delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, aggiornate a giugno 2025, qui integralmente richiamate;
6) ORDINA a parte convenuta di produrre entro il 16 febbraio 2026: - tutte le busta paga del CP_1
2025 comprensive anche di eventuali bonus e/o indennità e/o rimborsi spese percepiti;
7) ORDINA a parte attrice di produrre entro il 16 febbraio 2026: - tutti i Parte_1 contratti di locazione degli ultimi tre anni degli immobili intestati alle varie società e/o cointestati anche con i familiari di cui lo stesso percepisce direttamente o indirettamente i canoni;
8) RIGETTA tutte le ulteriori istanze istruttorie delle parti come in motivazione;
9) SI RISERVA l'attivazione dei poteri d'ufficio istruttori e l'eventuale ascolto dei minori ove richiesto e non pregiudizievole;
10) FISSA sin d'ora udienza davanti al Giudice Delegato che sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 1 APRILE 2026 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione prodotta, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio, con anche la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
11) RIMETTE al Collegio per la richiesta pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio.”
La causa, quindi, limitatamente alla pronuncia di sentenza parziale di divorzio veniva rimessa al Collegio e decisa alla camera di consiglio del 12 novembre 2025.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti risulta che E hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio con rito civile Milano in data 16 luglio 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 1064 dell'anno 2015, parte I, R. 01). CP_ Dalla loro unione sono nati, a Milano, i figli (il 23 settembre 2012) e (l'11.06.2014). CP_2
Le parti si sono successivamente separate con sentenza del Tribunale Ordinario di Milano n. 9730/22 del
13.02.2022 (passata in giudicato) con cui è stata pronunciata sentenza parziale di separazione e in seguito sentenza definitiva n. 2566/24 del 7 febbraio/7 marzo 2024 sulle restanti domande (parzialmente modificata con pagina 19 di 20 la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 702/2025 del 13.03.2025, attualmente oggetto di gravame davanti alla Corte di Cassazione).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da Parte_6
in Milano in data 16 luglio 2015 (iscritto presso i registri dello Stato civile del
[...]
Comune di Milano al n. 1064 dell'anno 2015, parte I, R. 01);
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 12 novembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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