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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/11/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4474/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4474/2024 tra
Parte_1 ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
ER CH
INTERVENUTO
Oggi 6 novembre 2025 alle ore 13,20 innanzi al giudice , dott. ssa Stefania Monaldi, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Camilla Coresi in sostituzione degli avv.ti Belarducci e Cresta, la quale conclude come dato autorizzate alla quali si riporta;
Per parte convenuta l'avv. Beatrice Piottoli in sostituzione dell'avv. Marco Armiento, la quale conclude come dato autorizzate alla quali si riporta;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
I procuratori dichiaro di rinunziare ad essre presenti al momento della lettura del dispositivo. Il Giudice, alle ore 14,07, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Stefania Monaldi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4474/2024 promossa da:
Cod. Fisc. , rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Gettulio Belarducci e Scilla Cresta e presso gli stessi elettivamente domiciliato ATTORE/I contro
C.F. e P.Iva , e per essa qui Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 rappresentata da rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Armiento e Controparte_4 presso lo stesso elettivamente domiciliata
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore indicato in epigrafe ha proposto opposizione al precetto notificato il 29/10/2024, con il quale era intimato il pagamento della somma di € 191.093,43 oltre spese di notifica e interessi dal dovuto al saldo: A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- la carenza di legittimazione attiva della per mancanza della prova Controparte_2 dell'atto di cessione del credito in blocco, in ragione dell'insufficienza della pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione;
- l'intervenuta prescrizione del titolo azionato, fondato su decreto ingiuntivo n. 78/12 emesso il 31/01/2012,senza che fossero coltivate iniziate nei confronti della persona fisica del garante.
Ha quindi concluso chiedendo di “Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
con ogni pronuncia consequenziale, per tutti i fatti e le ragioni esposte in Controparte_4 narrativa;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato, con ogni pronuncia consequenziale, per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa;
pagina 2 di 4 In ogni caso accertare e dichiarare che la on ha diritto Controparte_4 di procedere ad esecuzione forzata per il credito azionato e pertanto dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 78/12 emesso il 31/01/2012 dal Tribunale di Perugia e di conseguenza dichiarare nullo e/o inefficace il precetto azionato”.
Instaurato il contradittorio si è costituta la società opposta che ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Senza necessità di attività istruttoria, trattandosi i causa su questioni di diritto, da decidere sulla base dei documenti prodotti, va rilevato quanto segue.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, va dato atto che la società opposta ha depositato, oltre all'avviso di pubblicazione della cessione in G.U. (doc. n.5), dichiarazione di cessione del credito rilasciata da AN PM (doc.6).
Come risulta dalla disamina del citato documento (“ in data 1° giugno 2018, la società CP_2
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e
[...] numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , iscritta P.IVA_1 nell'Elenco delle SPV al n. 35461.3 in data 6 giugno 2018, PEC ha Email_1 stipulato con un contratto di cessione di credito individuabili in blocco ai sensi e Controparte_5 per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di cui è stata data pubblica notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 65 del 7 giugno 2018, che include, tra gli altri, le seguenti linee di credito relative alla posizione riportata in oggetto :
1) 4003136 5034-4003136-540007917-2810-2-0 2810-006 000540007917002 PE LI
2) 4003136 5034-4003136-540007917-2810-3-2 2810-006 000540007917003 CONTO CORRENTE
3) 4003136 5034-4003136-540007917-2810-14-3 2810-006 000540007917014 Controparte_6
4) 4003136 5034-4003136-540007917-2810-31-4 2810-006 000540007917031 IP SU
[...]
FATTURE Della cessione è stata data notizia sulla G.U., di cui si allega uno stralcio. Di seguito, indichiamo altresì l'indirizzo url da cui si possono rinvenire maggiori informazioni: https://www.bancobpm.it/generale/exodus/),la dichiarazione di cessione indica il c.d. codice identificativo cliente, valevole anche per la consultazione dell'elenco crediti ceduti caricato sul portale accessibile al link indicato nell'avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, riscontrato dall'esame dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. che la cessione “in blocco” era stata comunicata (circostanza univocamente presuntiva dell'effettività della cessione di cui tutte le società che vi avevano preso parte davano notizia ai terzi), occorre considerare che l'inclusione nei crediti ceduti anche di quello verso l'opponente risulta non solo riscontrabile sulla base delle caratteristiche dei crediti ceduti e dall'identificativo del codice cliente, ma è direttamente documentato dalla dichiarazione della cedente, la quale attesta che il credito da essa vantato nei confronti della società precettata era stato ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui l'avviso pubblicato nella G.U. dava pubblicità. Ne segue che la prova della inclusione del credito nell'operazione, che dovrà essere fornita dal cessionario, può ritenersi raggiunta (v. Cass., sez. 3, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024.
Con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione, va parimenti rilevato che la documentazione prodotta dall'opposta con l'atto di costituzione dimostra l'infondatezza della deduzione di prescrizione dell'azione esecutiva, ove si consideri, non solo l'insinuazione al passivo del fallimento della società debitrice principale, ma soprattutto le iniziative svolte in sede esecutiva individuale nei confronti dello stesso garante. Ed infatti, la Banca cedente aveva azionato il titolo in danno del garante mediante l'intervento nella PEI r.g.e. 234/2011, innanzi al Tribunale di Perugia, conclusasi il 31.08.2020 e in pagina 3 di 4 data 8.06.2022 la aveva notificato atto di precetto per pignoramento presso terzi incardinato CP_2 innanzi al Tribunale di Spoleto con esito negativo (doc. 11,12,13, atti di esecuzione riferibili al medesimo credito oggetto del precetto opposto in quanto introdotti sulla base del medesimo D.I. n. 78/2012).
L'opposizione deve essere pertanto rigettata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo parametri prossimi ai minimi di quelli del D.M. 5572014, scaglione di valore corrispondente all'importo del credito precettato (esclusa la fase di trattazione/istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione.
- condanna parte attrice-opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre imborso forfettario pari al 15,00% del compenso per spese generali ex art. 2 Dm 55/14, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Il Giudice dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4474/2024 tra
Parte_1 ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
ER CH
INTERVENUTO
Oggi 6 novembre 2025 alle ore 13,20 innanzi al giudice , dott. ssa Stefania Monaldi, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Camilla Coresi in sostituzione degli avv.ti Belarducci e Cresta, la quale conclude come dato autorizzate alla quali si riporta;
Per parte convenuta l'avv. Beatrice Piottoli in sostituzione dell'avv. Marco Armiento, la quale conclude come dato autorizzate alla quali si riporta;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
I procuratori dichiaro di rinunziare ad essre presenti al momento della lettura del dispositivo. Il Giudice, alle ore 14,07, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. ssa Stefania Monaldi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Stefania Monaldi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4474/2024 promossa da:
Cod. Fisc. , rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Gettulio Belarducci e Scilla Cresta e presso gli stessi elettivamente domiciliato ATTORE/I contro
C.F. e P.Iva , e per essa qui Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 rappresentata da rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Armiento e Controparte_4 presso lo stesso elettivamente domiciliata
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Come da verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore indicato in epigrafe ha proposto opposizione al precetto notificato il 29/10/2024, con il quale era intimato il pagamento della somma di € 191.093,43 oltre spese di notifica e interessi dal dovuto al saldo: A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- la carenza di legittimazione attiva della per mancanza della prova Controparte_2 dell'atto di cessione del credito in blocco, in ragione dell'insufficienza della pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione;
- l'intervenuta prescrizione del titolo azionato, fondato su decreto ingiuntivo n. 78/12 emesso il 31/01/2012,senza che fossero coltivate iniziate nei confronti della persona fisica del garante.
Ha quindi concluso chiedendo di “Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
[...]
con ogni pronuncia consequenziale, per tutti i fatti e le ragioni esposte in Controparte_4 narrativa;
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato, con ogni pronuncia consequenziale, per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa;
pagina 2 di 4 In ogni caso accertare e dichiarare che la on ha diritto Controparte_4 di procedere ad esecuzione forzata per il credito azionato e pertanto dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 78/12 emesso il 31/01/2012 dal Tribunale di Perugia e di conseguenza dichiarare nullo e/o inefficace il precetto azionato”.
Instaurato il contradittorio si è costituta la società opposta che ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Senza necessità di attività istruttoria, trattandosi i causa su questioni di diritto, da decidere sulla base dei documenti prodotti, va rilevato quanto segue.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, va dato atto che la società opposta ha depositato, oltre all'avviso di pubblicazione della cessione in G.U. (doc. n.5), dichiarazione di cessione del credito rilasciata da AN PM (doc.6).
Come risulta dalla disamina del citato documento (“ in data 1° giugno 2018, la società CP_2
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e
[...] numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , iscritta P.IVA_1 nell'Elenco delle SPV al n. 35461.3 in data 6 giugno 2018, PEC ha Email_1 stipulato con un contratto di cessione di credito individuabili in blocco ai sensi e Controparte_5 per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, di cui è stata data pubblica notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 65 del 7 giugno 2018, che include, tra gli altri, le seguenti linee di credito relative alla posizione riportata in oggetto :
1) 4003136 5034-4003136-540007917-2810-2-0 2810-006 000540007917002 PE LI
2) 4003136 5034-4003136-540007917-2810-3-2 2810-006 000540007917003 CONTO CORRENTE
3) 4003136 5034-4003136-540007917-2810-14-3 2810-006 000540007917014 Controparte_6
4) 4003136 5034-4003136-540007917-2810-31-4 2810-006 000540007917031 IP SU
[...]
FATTURE Della cessione è stata data notizia sulla G.U., di cui si allega uno stralcio. Di seguito, indichiamo altresì l'indirizzo url da cui si possono rinvenire maggiori informazioni: https://www.bancobpm.it/generale/exodus/),la dichiarazione di cessione indica il c.d. codice identificativo cliente, valevole anche per la consultazione dell'elenco crediti ceduti caricato sul portale accessibile al link indicato nell'avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, riscontrato dall'esame dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. che la cessione “in blocco” era stata comunicata (circostanza univocamente presuntiva dell'effettività della cessione di cui tutte le società che vi avevano preso parte davano notizia ai terzi), occorre considerare che l'inclusione nei crediti ceduti anche di quello verso l'opponente risulta non solo riscontrabile sulla base delle caratteristiche dei crediti ceduti e dall'identificativo del codice cliente, ma è direttamente documentato dalla dichiarazione della cedente, la quale attesta che il credito da essa vantato nei confronti della società precettata era stato ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui l'avviso pubblicato nella G.U. dava pubblicità. Ne segue che la prova della inclusione del credito nell'operazione, che dovrà essere fornita dal cessionario, può ritenersi raggiunta (v. Cass., sez. 3, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n. 5478 del 29 febbraio 2024.
Con riferimento all'ulteriore motivo di opposizione, va parimenti rilevato che la documentazione prodotta dall'opposta con l'atto di costituzione dimostra l'infondatezza della deduzione di prescrizione dell'azione esecutiva, ove si consideri, non solo l'insinuazione al passivo del fallimento della società debitrice principale, ma soprattutto le iniziative svolte in sede esecutiva individuale nei confronti dello stesso garante. Ed infatti, la Banca cedente aveva azionato il titolo in danno del garante mediante l'intervento nella PEI r.g.e. 234/2011, innanzi al Tribunale di Perugia, conclusasi il 31.08.2020 e in pagina 3 di 4 data 8.06.2022 la aveva notificato atto di precetto per pignoramento presso terzi incardinato CP_2 innanzi al Tribunale di Spoleto con esito negativo (doc. 11,12,13, atti di esecuzione riferibili al medesimo credito oggetto del precetto opposto in quanto introdotti sulla base del medesimo D.I. n. 78/2012).
L'opposizione deve essere pertanto rigettata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo parametri prossimi ai minimi di quelli del D.M. 5572014, scaglione di valore corrispondente all'importo del credito precettato (esclusa la fase di trattazione/istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione.
- condanna parte attrice-opponente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre imborso forfettario pari al 15,00% del compenso per spese generali ex art. 2 Dm 55/14, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Il Giudice dott. ssa Stefania Monaldi
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