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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ES
II Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di
Sezione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3400.2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in Castroreale (ME), via Crizzina, rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Valentino Pizzino (cod. fisc. - Fax: ), del Foro C.F._2 P.IVA_1 di Patti, giusta procura rilasciata su foglio separato da cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica di deposito contenente il ricorso, presso il cui studio ha eletto domicilio in CC di PR NE (ME), via Nazionale n. 211, ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. , in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_1
, presso i cui Uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato C.F._3
( – fax 090-674168), Email_1 resistente
E
(c.f. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ES (C.F.
), presso i cui uffici in via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliata C.F._4 CP_1
( fax 090674168), Email_1 resistente
E
, Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, co sede in in via U. Bassi 126 CP_1 resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 22.5.2025 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 27.8.2024, , nato a [...] il Parte_1
10/12/1973, cod. fisc. , residente in [...] formulava opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dolendosi della maturata prescrizione dei crediti fondanti l'intimazione allo stesso notificata dall'esattore Controparte_4
; agente della riscossione per la;
nel dettaglio si doleva
[...] Controparte_3
1 dell'illegittimità dell'iniziativa intrapresa dall'esattore con la notifica dell'intimazione n. 295
2024 90109989 30/000 con la quale gli era stata rivolta richiesta di pagamento della complessiva somma pari ad € 185.464,03, di cui € 29.461,07 a titolo di “Sanzione amministrativa L. 689/81,D.Lgs.507/99, sanzione assegni emessi a vuoto” e “Sanzione amministrativa L. 689/81 risalenti agli anni 2012 e Controparte_5
2014, di cui alle pregresse cartelle di pagamento n. 29520140011114156000 (notificata il
07/06/2014) e n. 29520150022213382000, (notificata il 26/11/2015); precisava di aver contestato l'intimazione limitatamente alle pretese creditorie, con annessi accessori, per la somma di euro 29.461,07 riferibili a pregresse sanzioni amministrative per assegni emessi a vuoto risalenti all'anno 2012 (Legge 689/1981 e Dlgs. 507/1999), nonché a pregresse sanzioni e accessori, riferibili all'anno 2014 (Legge 689/1981, Assessorato ); Controparte_1 argomentava che, anche laddove volessero ritenersi perfezionate le notifiche del 2014 e del
2015 delle cartelle di pagamento intermedie, erano comunque trascorsi 5 anni tra il perfezionamento di dette procedure notificatorie e la notifica dell'intimazione impugnata.
Si costituivano l' Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 dell'Assessore pro tempore, e la (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Prefetto pro tempore, che, senza negare le circostanze allegate dall'opponente, evidenziavano di non poter rispondere dell'operato dell'esattore e deducevano che solo l'esattore avrebbe dovuto rispondere degli effetti sul credito maturato del decorso del tempo tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione impugnata nella presente sede.
All'udienza del 22.5.2025 le parti discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; il Presidente istruttore formulava riserva di deposito della sentenza (nel termine di giorni 30 ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.).
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'esattore che, nonostante la ritualità della notifica, ha scelto di non costituirsi in giudizio.
L'opposizione è fondata nel merito e va accolta e ciò per quanto di ragione.
Invero tenuto conto della data dell'anno di notifica delle due cartelle di pagamento fondanti l'intimazione (anni 2014/2015) e della data di notifica dell'intimazione di pagamento contestata nella presente sede (anno 2024), va rilevata l'avvenuta consumazione del termine quinquennale rilevante per le sanzioni contestate (Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507, non contiene specifici termini di prescrizione per le sanzioni amministrative;
la prescrizione delle sanzioni amministrative è regolata, quindi, dalla legge 24 novembre 1981, n.
689 che stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni). L'intervenuta prescrizione estintiva del credito controverso è, allora, palese.
In accoglimento dell'opposizione in esame va, allora, annullata l'intimazione impugnata e dichiarata l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente dell'esattore e degli enti impositori in danno di limitatamente, però, alla somma di euro 29.461,07 riferibile a Parte_1 pregresse sanzioni amministrative per assegni emessi a vuoto risalenti all'anno 2012, nonché a pregresse sanzioni e accessori, riferibili all'anno 2014.
Ai i fini delle spese di lite occorre evidenziare che l'annullamento dell'intimazione è correlato esclusivamente alla mancata tempestiva notifica tempestiva dell'intimazione dopo la notifica delle due cartelle di pagamento su indicate;
dal che consegue che l'esattore resistente contumace va condannato al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in dispositivo secondo la tariffa vigente, il valore della controversia (euro 29461,07), tre fasi di giudizio (esclusa l'istruttoria), parametri minimi, spese e compensi distratti in favore dell'Avv.
V. Pizzino che ha reso la dichiarazione di rito anche all'udienza di discussione del 22.5.2025; legittima, invece, è la compensazione integrale delle spese di lite tra l'opponente e gli enti impositori costituiti
2
P.Q.M.
il Tribunale di ES, II Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3400/2024 R.G.A.C., sulla domanda proposta, con ricorso, da , nato a [...] il Parte_1
10/12/1973, cod. fisc. , residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Pizzino (cod. fisc. - Fax: C.F._2
), del Foro di Patti, giusta procura rilasciata su foglio separato da cui è stata P.IVA_1 estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica di deposito contenente il ricorso, presso il cui studio ha eletto domicilio in CC di PR NE (ME), via Nazionale n.
211, ricorrente, contro Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. , presso i cui Uffici in Via dei Mille is. 221, è ope CP_1 C.F._3 legis domiciliato ( – fax 090-674168), resistente, Email_1 CP_2
(c.f. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex
[...] P.IVA_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. ), presso i cui CP_1 C.F._4 uffici in via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliata CP_1
( fax 090674168), resistente, Email_1 [...] Co
Provincia in persona del legale Controparte_6 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in in via U. Bassi 126, resistente contumace, CP_1 così provvede:
A) dichiara la contumacia di Controparte_3 Co Provincia in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
B) in accoglimento dell'opposizione annulla l'intimazione impugnata e dichiara l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente dell'esattore e degli enti impositori in danno di Parte_1 limitatamente alla somma di euro 29.461,07 riferibile a pregresse sanzioni amministrative per assegni emessi a vuoto risalenti all'anno 2012, nonché a pregresse sanzioni e accessori, riferibili all'anno 2014;
C) condanna l' , Agente della riscossione per la Provincia di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in in via U. Bassi CP_1 CP_1
126, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.906,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato versato;
spese e compensi distratti in favore dell'Avv. V. Pizzino;
D) dichiara interamente compensate le spese di lite tra ricorrente e
[...]
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore, e (c.f. P.IVA_2 Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore. P.IVA_3
ES, il 23/05/2025
Il Presidente della II Sezione Civile dott. Ugo Scavuzzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ES
II Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di
Sezione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3400.2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in Castroreale (ME), via Crizzina, rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Valentino Pizzino (cod. fisc. - Fax: ), del Foro C.F._2 P.IVA_1 di Patti, giusta procura rilasciata su foglio separato da cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica di deposito contenente il ricorso, presso il cui studio ha eletto domicilio in CC di PR NE (ME), via Nazionale n. 211, ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. , in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. CP_1
, presso i cui Uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato C.F._3
( – fax 090-674168), Email_1 resistente
E
(c.f. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ES (C.F.
), presso i cui uffici in via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliata C.F._4 CP_1
( fax 090674168), Email_1 resistente
E
, Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, co sede in in via U. Bassi 126 CP_1 resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione del 22.5.2025 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 27.8.2024, , nato a [...] il Parte_1
10/12/1973, cod. fisc. , residente in [...] formulava opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dolendosi della maturata prescrizione dei crediti fondanti l'intimazione allo stesso notificata dall'esattore Controparte_4
; agente della riscossione per la;
nel dettaglio si doleva
[...] Controparte_3
1 dell'illegittimità dell'iniziativa intrapresa dall'esattore con la notifica dell'intimazione n. 295
2024 90109989 30/000 con la quale gli era stata rivolta richiesta di pagamento della complessiva somma pari ad € 185.464,03, di cui € 29.461,07 a titolo di “Sanzione amministrativa L. 689/81,D.Lgs.507/99, sanzione assegni emessi a vuoto” e “Sanzione amministrativa L. 689/81 risalenti agli anni 2012 e Controparte_5
2014, di cui alle pregresse cartelle di pagamento n. 29520140011114156000 (notificata il
07/06/2014) e n. 29520150022213382000, (notificata il 26/11/2015); precisava di aver contestato l'intimazione limitatamente alle pretese creditorie, con annessi accessori, per la somma di euro 29.461,07 riferibili a pregresse sanzioni amministrative per assegni emessi a vuoto risalenti all'anno 2012 (Legge 689/1981 e Dlgs. 507/1999), nonché a pregresse sanzioni e accessori, riferibili all'anno 2014 (Legge 689/1981, Assessorato ); Controparte_1 argomentava che, anche laddove volessero ritenersi perfezionate le notifiche del 2014 e del
2015 delle cartelle di pagamento intermedie, erano comunque trascorsi 5 anni tra il perfezionamento di dette procedure notificatorie e la notifica dell'intimazione impugnata.
Si costituivano l' Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 dell'Assessore pro tempore, e la (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Prefetto pro tempore, che, senza negare le circostanze allegate dall'opponente, evidenziavano di non poter rispondere dell'operato dell'esattore e deducevano che solo l'esattore avrebbe dovuto rispondere degli effetti sul credito maturato del decorso del tempo tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione impugnata nella presente sede.
All'udienza del 22.5.2025 le parti discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; il Presidente istruttore formulava riserva di deposito della sentenza (nel termine di giorni 30 ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.).
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'esattore che, nonostante la ritualità della notifica, ha scelto di non costituirsi in giudizio.
L'opposizione è fondata nel merito e va accolta e ciò per quanto di ragione.
Invero tenuto conto della data dell'anno di notifica delle due cartelle di pagamento fondanti l'intimazione (anni 2014/2015) e della data di notifica dell'intimazione di pagamento contestata nella presente sede (anno 2024), va rilevata l'avvenuta consumazione del termine quinquennale rilevante per le sanzioni contestate (Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507, non contiene specifici termini di prescrizione per le sanzioni amministrative;
la prescrizione delle sanzioni amministrative è regolata, quindi, dalla legge 24 novembre 1981, n.
689 che stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni). L'intervenuta prescrizione estintiva del credito controverso è, allora, palese.
In accoglimento dell'opposizione in esame va, allora, annullata l'intimazione impugnata e dichiarata l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente dell'esattore e degli enti impositori in danno di limitatamente, però, alla somma di euro 29.461,07 riferibile a Parte_1 pregresse sanzioni amministrative per assegni emessi a vuoto risalenti all'anno 2012, nonché a pregresse sanzioni e accessori, riferibili all'anno 2014.
Ai i fini delle spese di lite occorre evidenziare che l'annullamento dell'intimazione è correlato esclusivamente alla mancata tempestiva notifica tempestiva dell'intimazione dopo la notifica delle due cartelle di pagamento su indicate;
dal che consegue che l'esattore resistente contumace va condannato al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in dispositivo secondo la tariffa vigente, il valore della controversia (euro 29461,07), tre fasi di giudizio (esclusa l'istruttoria), parametri minimi, spese e compensi distratti in favore dell'Avv.
V. Pizzino che ha reso la dichiarazione di rito anche all'udienza di discussione del 22.5.2025; legittima, invece, è la compensazione integrale delle spese di lite tra l'opponente e gli enti impositori costituiti
2
P.Q.M.
il Tribunale di ES, II Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3400/2024 R.G.A.C., sulla domanda proposta, con ricorso, da , nato a [...] il Parte_1
10/12/1973, cod. fisc. , residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Pizzino (cod. fisc. - Fax: C.F._2
), del Foro di Patti, giusta procura rilasciata su foglio separato da cui è stata P.IVA_1 estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica di deposito contenente il ricorso, presso il cui studio ha eletto domicilio in CC di PR NE (ME), via Nazionale n.
211, ricorrente, contro Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. , presso i cui Uffici in Via dei Mille is. 221, è ope CP_1 C.F._3 legis domiciliato ( – fax 090-674168), resistente, Email_1 CP_2
(c.f. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex
[...] P.IVA_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. ), presso i cui CP_1 C.F._4 uffici in via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliata CP_1
( fax 090674168), resistente, Email_1 [...] Co
Provincia in persona del legale Controparte_6 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in in via U. Bassi 126, resistente contumace, CP_1 così provvede:
A) dichiara la contumacia di Controparte_3 Co Provincia in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1
B) in accoglimento dell'opposizione annulla l'intimazione impugnata e dichiara l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente dell'esattore e degli enti impositori in danno di Parte_1 limitatamente alla somma di euro 29.461,07 riferibile a pregresse sanzioni amministrative per assegni emessi a vuoto risalenti all'anno 2012, nonché a pregresse sanzioni e accessori, riferibili all'anno 2014;
C) condanna l' , Agente della riscossione per la Provincia di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in in via U. Bassi CP_1 CP_1
126, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.906,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato versato;
spese e compensi distratti in favore dell'Avv. V. Pizzino;
D) dichiara interamente compensate le spese di lite tra ricorrente e
[...]
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore, e (c.f. P.IVA_2 Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore. P.IVA_3
ES, il 23/05/2025
Il Presidente della II Sezione Civile dott. Ugo Scavuzzo
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