Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/04/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Ristrutturazione debiti del consumatore: AL NG n. 4/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara
Settore Procedure Concorsuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n.
4-1/2025, provvedendo sul ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato nell'interesse di
AN AL (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...]8, in data 2101/2025, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
Santeusanio; ha emesso la seguente
SENTENZA
Lette la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da AN AL e la relazione dell'OCC, a firma del Dott. Giuliano Pilone, e vista la documentazione allegata;
visto il decreto del 22/01/2025 con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di omologazione ex art. 70 CCII ed è stata fissata udienza cartolare, senza comparizione delle parti e/o dei difensori, per il giorno 15/04/2025 per la discussione, all'esito della presentazione della relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, in ordine all'eventuale omologa del piano proposto;
considerato che
l'OCC in data 10/03/2025 ha depositato la propria relazione nella quale ha attestato:
- di aver provveduto alla pubblicazione della proposta e del piano, nonché del decreto del
22/01/2025, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, e alla comunicazione a tutti i Creditori della proposta e del piano, con tutti i relativi allegati, nonchè del decreto sopracitato, a mezzo PEC, specificando peraltro il proprio indirizzo PEC a cui rispondere;
- che i creditori, avvisati del termine di 20 giorni per la proposizione delle osservazioni o contestazioni, nulla hanno fatto pervenire al Gestore ad eccezione della sola precisazione del credito trasmessa dal creditore NA PV SR (ex Intesa San Paolo Spa) che ha aggiornato il proprio credito ad € 99.150,38 in via chirografaria;
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SR, oggi RU TA SpA, faceva pervenire all'OCC a mezzo PEC le sue osservazioni (v. deposito dell'OCC del 24/03/2025), negando peraltro il consenso al piano proposto e contestando la convenienza della proposta in relazione ad una precedente e più remunerativa dichiarazione del terzo in sede di pignoramento presso terzi (datore di lavoro Magazzini Gabrielli Spa) sull'importo della retribuzione mensile del debitore nonché sull'importo pignorabile del TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
viste le note di trattazione scritta depositate in data 14/04/2025 dall'Avv. Fabio Santeusanio, nell'interesse del sig. Galante, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili per tardività e/o per applicazione dell'art. 69, comma 2, CCI, le 2° osservazioni fatte pervenire dall'NA SPV in data
10/03/2025 e di disporre l'omologa del piano ai sensi dell'art. 70 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con ogni pronuncia in rito conseguente;
rilevato che non risultano pervenute note di trattazione scritta da parte dei creditori;
considerato che
la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
osservato che l'art. 70 CCI comma 7 stabilisce che la convenienza della proposta deve essere contestata con le osservazioni di cui al comma 3, vale a dire con le osservazioni che i creditori possono far pervenire all'OCC nei venti giorni successivi alla comunicazione del decreto di apertura della procedura;
rilevato che nel caso di specie il termine di venti giorni per l'invio della contestazione della convenienza della procedura rispetto all'alternativa liquidatoria non è stato rispettato;
ritenuto che
, sebbene il termine per l'invio delle osservazioni/contestazioni non sia definito perentoreo dalla legge, la natura ordinatoria del termine non lo rende meno cogente, comportando
Pag. 2 a 6 come unica conseguenza non che la scadenza del termine non abbia alcun effetto, ma soltanto che il termine possa essere prorogato purchè “prima della scadenza” (secondo la chiara lettera dell'art. 154 c.p.c., sulla cui base la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che i termini ordinatori possono essere prorogati solo prima della scadenza, con la conseguenza che il loro infruttuoso decorso produce gli stessi effetti preclusivi del termine perentorio scaduto: Cass.
19/1/2005 n. 1064; 20/2/2004 n. 3406; 6/5/2003 n.6895; 26/11/1992 n. 12640; 23/6/1980 n. 3933;
22/7/1976 n. 2914); osservato che nella specie non è stata chiesta alcuna proroga del termine e non è stato giustificato il suo mancato rispetto;
ritenuto che
di conseguenza la contestazione della convenienza della procedura sollevata da
NA SPV deve considerarsi inammissibile in quanto tardiva. Soltanto per completezza espositiva si evidenzia anche l'errore in cui è incorsa la creditrice la quale ha preso come parametro di raffronto per valutare la convenienza la liquidazione individuale (pignoramento presso terzi) e non la liquidazione controllata, come espressamente prescritto dall'art. 70, comma 7 CCI;
ritenuto che
la proposta deve esser ritenuta ammissibile dal punto di vista giuridico, nonché fattibile, in quanto:
- il presente Tribunale è competente in virtù della residenza del debitore, in Città Sant'AN
(Pe);
- la proposta è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed è accompagnata dalla relazione dell'OCC Dott. Giuliano Pilone, completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2,
CCII;
- nella relazione ex art. 68 CCII il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
- il debitore istante appare qualificabile come consumatore, trattandosi di persona fisica che non risulta aver mai svolto attività d'impresa ed ha contratto la maggior parte del proprio debito per scopi attinenti alla sfera personale e familiare (acquisto casa d'abitazione);
- il debitore istante appare versare in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), CCII, in virtù del rapporto tra debiti scaduti (euro 102.499,81) e patrimonio prontamente liquidabile
(l'importo netto della retribuzione mensile del ricorrente, che non possiede beni immobili, è pari a circa euro 1.800,00 – v. Buste paga da gennaio 2024 a settembre 2024, in atti);
- non sono emerse condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore dal momento che la genesi sostanziale del sovraindebitamento appare da rinvenire, come si evince dalla relazione del gestore nominato dall'O.C.C., dalla separazione dal primo matrimonio e dal successivo divorzio, con obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei due
Pag. 3 a 6 figli, e dall'aggravarsi delle già precarie condizioni di salute, che ha impedito al ricorrente lo svolgimento della propria attività lavorativa da dipendente, con regolarità, nell'intero periodo storico dal 2017 al 2021, tanto da minare integralmente la propria stabilità economica già messa a rischio dalla precedente separazione, portandolo a non avere fondi sufficienti per adempiere, con regolarità, al pagamento dei ratei del mutuo accesso in data 22/05/2006 con la Banca Intesa
Sanpaolo S.p.A.. L'assenza di fondi sufficienti per il rimborso dell'intero debito residuo derivante dal mutuo ha altresì portato al pignoramento dell'immobile sito in Montesilvano (PE) alla Via Nilo
n. 19 concesso in garanzia ipotecaria in favore della banca Intesa Sanpaolo, che è stato, dipoi, venduto coattivamente all'esito di aste competitive in favore di terzi. Tuttavia, il ricavato dalla vendita coattiva dell'immobile gravata da ipoteca (pari ad Euro 54.016,63) non ha consentito il rimborso dell'integrale debito residuo, risultando, a tutt'oggi, il ricorrente ancora esposto finanziariamente nei confronti della società NA SPV s.r.l. – quale cessionaria della Banca Intesa
Sanpaolo S.p.A. – per l'ingente somma di € 99.150,38, come da precisazione del credito;
- il debitore, inoltre, non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCII o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- dalla documentazione prodotta, non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, secondo quanto attestato dal Gestore della crisi;
- la proposta prevede l'impegno a versare alla Procedura una rata mensile di € 220,00 per 4 anni
(48 mensilità) per un totale di € 10.560,00, così prevedendo il saldo integrale delle spese prededucibili e dei creditori privilegiati, inoltre il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 7,27% dei creditori chirografari. Si rappresenta che la proposta non prevede la liquidazione della quota di 1/6 del terreno in Civitella Casanova (PE) sia perché il terreno ha una scarsa appetibilità commerciale (confermata dalla ubicazione e dalla sua morfologia) e sia perché il valore di stima (euro 220,00) è inferiore ai costi che si dovrebbero affrontare per la messa in vendita del bene medesimo;
- l'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento suo e della sua famiglia;
- la fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;
rilevato che il compenso dovuto all'OCC non potrà comunque essere corrisposto con precedenza in quanto l'art. 71 del CCI comma 4 (come novellata dal c.d. terzo correttivo) prevede testualmente che: “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il
Pag. 4 a 6 giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; rilevato, pertanto, che dovrà essere disposto esclusivamente l'accantonamento delle somme previste come compenso dell'OCC e non anche il versamento delle stesse a tale organismo;
ritenuto, dunque, che:
- il piano di ristrutturazione dei debiti proposto deve essere omologato;
- ai sensi dell'art. 71 CCII, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il debitore dovrà compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'OCC vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario;
- terminata l'esecuzione del piano, l'OCC sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in trenta giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co.
4, CCII, e l'istanza di liquidazione del proprio compenso;
visto l'art. 70 D. Lgs. 14/2019, 1.
p.q.m.
1. OMOLOGA la proposta ed il piano presentati da AN AL (C.F.
[...]), nato a [...] il [...];
2. DISPONE che il ricorrente effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
3. AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1 CCII;
4. AVVERTE che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCII;
5. MANDA all'OCC di depositare, entro il 31/06 ed entro il 31/12 di ciascun anno, per iscritto un rapporto riepilogativo delle attività svolte e sullo stato dell'esecuzione del piano;
6. MANDA all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice ove necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto corrente dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate;
Pag. 5 a 6 nonché segnalare tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
7. MANDA all'OCC, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, di presentare al giudice, nel termine di trenta giorni, una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
8. AVVISA l'OCC che il giudice procederà alla liquidazione del suo compenso e ne autorizzarà il suo pagamento soltanto se il piano risulterà integralmente e correttamente eseguito, fatta salva la possibilità di liquidare acconti nei casi previsti dalla legge;
9. DISPONE che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni del ricorrente ove esistenti;
10. DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata sul sito del
Tribunale, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCII;
11. DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 70 comma 7 CCII;
12. MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
Pescara, 15/04/2025
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Colantonio
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