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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8858 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AO Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 17300 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
P. I.V.A. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Amanda De Cosmo e Sofia Elena Aliferopulos, presso lo studio delle quali in Roma, Via Merulana n. 105, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti OPPONENTE
E
P. I.V.A. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Rosita Aurelio, presso il cui studio in Roma, Piazzale Clodio n. 18, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni: come in atti.
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice in data 22.5.2023, dopo una precedente assegnazione, in fase di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
(di seguito anche ), Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 103/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data 30.12.2020 nella causa R.G. N. 59107/2020, con il quale gli era stato intimato di pagare in favore di (di seguito anche la somma di € 30.500,00 Controparte_1 CP_1 oltre interessi e spese della procedura.
Il credito ingiunto traeva origine dai contratti inter-partes di noleggio di alcune gru per utilizzo in cantiere edile e costituiva l'importo complessivo delle somme portate da n. 12 fatture, meglio indicate nel ricorso, emesse da tra il 31.7.2019 ed il 6.12.2019 a CP_1 titolo di corrispettivo, e non saldate da . Pt_1
L'opponente non negava di non avere pagate la fatture, né contestava il quantum debeatur ingiunto, fondando la sua opposizione sostanzialmente sul rilievo di inesigibilità del credito per essere i contratti intercorsi con derivati da un appalto principale con CP_1 esigibilità dei relativi crediti condizionata al previo adempimento della stazione appaltante del contratto principale;
concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi in giudizio, confermava la propria pretesa creditoria e concludeva CP_1 per il rigetto dell'opposizione e la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Pt_1
All'udienza cartolare di prima comparizione, entrambe le parti davano atto dell'intervenuto pagamento della sorte capitale ingiunta e il decreto veniva munito di provvisoria esecutività relativamente alle spese liquidate in decreto con ordinanza del giudice primo assegnatario dell'11.11. 2021.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, stato in cui perveniva a questo giudicante che, sulle conclusioni precisate dalla sola opposta, i procuratori dell'opponente avendo rinunciato al mandato, la tratteneva in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c...
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata
In questa sede, allegato l'inadempimento di , ha, nel rispetto dell'onus CP_1 Pt_1 probandi sulla stessa gravante per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.
UU. Nr. 13533/2001), dato prova documentale dei fatti costitutivi della propria pretesa, mediante il deposito dei contratti stipulati con , rapporti pacifici perché non Pt_1 contestati (cfr. doc. “ ” allegato alla comparsa di parte opposta). Controparte_2
Di contro, parte opponente, che ha rimesso la sua opposizione ad un unico motivo - asserita natura di contratti derivati da un appalto principale dei rapporti sorti e a base delle fatture azionate in monitorio- non ha provato la dedotta ricostruzione dei rapporti contrattuali che, peraltro, è risultata nel processo sconfessata per tabulas dalla stessa lettura dei contratti depositati che non contengono alcun riferimento all'esistenza di un appalto principale.
ha poi provveduto al pagamento dell'importo complessivo delle fatture azionate Pt_1 in monitorio e richiamate nella relativa distinta (cfr. doc. di parte opposta “pagamento capitale ”, allegato alle note di trattazione scritta del 2.11.2021), con ciò Pt_1 implicitamente riconoscendo di non aver precedentemente assolto alla propria obbligazione. Non ha provato, né chiesto di provare nel processo, fatti modificativi, impeditivi o estintivi della altrui pretesa, corrispondendo la somma ingiunta nelle more della presente opposizione quale corrispettivo per le prestazioni di noleggio, che non ha contestato.
A tale assenza di prova segue il rigetto della opposizione e la definitiva certezza, liquidità ed esigibilità del credito agito in via monitoria, con conferma del decreto emesso.
Non può essere accolta, tuttavia, la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.n. 1, non ravvisando questo giudice nel contegno della malafede o colpa Pt_1 grave nell'introduzione del giudizio di opposizione, la mera opinabilità delle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice, non costituendo, in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 ogni contraria istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 103/2021, emesso dal Tribunale di
Roma in data 30.12.2020 nella causa R.G. N. 59107/2020;
Condanna alla refusione, in Parte_1 favore di delle spese processuali del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in € 3.000,00 oltre spese generali e oneri se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025
Il Giudice
AO Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa AO Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 17300 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
P. I.V.A. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Amanda De Cosmo e Sofia Elena Aliferopulos, presso lo studio delle quali in Roma, Via Merulana n. 105, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti OPPONENTE
E
P. I.V.A. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Rosita Aurelio, presso il cui studio in Roma, Piazzale Clodio n. 18, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni: come in atti.
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice in data 22.5.2023, dopo una precedente assegnazione, in fase di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
(di seguito anche ), Parte_1 Pt_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 103/2021, emesso dal Tribunale di Roma in data 30.12.2020 nella causa R.G. N. 59107/2020, con il quale gli era stato intimato di pagare in favore di (di seguito anche la somma di € 30.500,00 Controparte_1 CP_1 oltre interessi e spese della procedura.
Il credito ingiunto traeva origine dai contratti inter-partes di noleggio di alcune gru per utilizzo in cantiere edile e costituiva l'importo complessivo delle somme portate da n. 12 fatture, meglio indicate nel ricorso, emesse da tra il 31.7.2019 ed il 6.12.2019 a CP_1 titolo di corrispettivo, e non saldate da . Pt_1
L'opponente non negava di non avere pagate la fatture, né contestava il quantum debeatur ingiunto, fondando la sua opposizione sostanzialmente sul rilievo di inesigibilità del credito per essere i contratti intercorsi con derivati da un appalto principale con CP_1 esigibilità dei relativi crediti condizionata al previo adempimento della stazione appaltante del contratto principale;
concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi in giudizio, confermava la propria pretesa creditoria e concludeva CP_1 per il rigetto dell'opposizione e la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Pt_1
All'udienza cartolare di prima comparizione, entrambe le parti davano atto dell'intervenuto pagamento della sorte capitale ingiunta e il decreto veniva munito di provvisoria esecutività relativamente alle spese liquidate in decreto con ordinanza del giudice primo assegnatario dell'11.11. 2021.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, stato in cui perveniva a questo giudicante che, sulle conclusioni precisate dalla sola opposta, i procuratori dell'opponente avendo rinunciato al mandato, la tratteneva in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c...
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata
In questa sede, allegato l'inadempimento di , ha, nel rispetto dell'onus CP_1 Pt_1 probandi sulla stessa gravante per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.
UU. Nr. 13533/2001), dato prova documentale dei fatti costitutivi della propria pretesa, mediante il deposito dei contratti stipulati con , rapporti pacifici perché non Pt_1 contestati (cfr. doc. “ ” allegato alla comparsa di parte opposta). Controparte_2
Di contro, parte opponente, che ha rimesso la sua opposizione ad un unico motivo - asserita natura di contratti derivati da un appalto principale dei rapporti sorti e a base delle fatture azionate in monitorio- non ha provato la dedotta ricostruzione dei rapporti contrattuali che, peraltro, è risultata nel processo sconfessata per tabulas dalla stessa lettura dei contratti depositati che non contengono alcun riferimento all'esistenza di un appalto principale.
ha poi provveduto al pagamento dell'importo complessivo delle fatture azionate Pt_1 in monitorio e richiamate nella relativa distinta (cfr. doc. di parte opposta “pagamento capitale ”, allegato alle note di trattazione scritta del 2.11.2021), con ciò Pt_1 implicitamente riconoscendo di non aver precedentemente assolto alla propria obbligazione. Non ha provato, né chiesto di provare nel processo, fatti modificativi, impeditivi o estintivi della altrui pretesa, corrispondendo la somma ingiunta nelle more della presente opposizione quale corrispettivo per le prestazioni di noleggio, che non ha contestato.
A tale assenza di prova segue il rigetto della opposizione e la definitiva certezza, liquidità ed esigibilità del credito agito in via monitoria, con conferma del decreto emesso.
Non può essere accolta, tuttavia, la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.n. 1, non ravvisando questo giudice nel contegno della malafede o colpa Pt_1 grave nell'introduzione del giudizio di opposizione, la mera opinabilità delle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice, non costituendo, in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 ogni contraria istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 103/2021, emesso dal Tribunale di
Roma in data 30.12.2020 nella causa R.G. N. 59107/2020;
Condanna alla refusione, in Parte_1 favore di delle spese processuali del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in € 3.000,00 oltre spese generali e oneri se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025
Il Giudice
AO Giardina