TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/10/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2114 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marco Besso n. 10, nello studio Parte_1 dell'Avv. MARINI PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, presso la sede Filiale Metropolitana Roma Flaminio, Viale Giulio CP_1
Romano n. 46, con il Funzionario , che lo rappresenta e difende ai sensi dell'art. CP_2
417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1.10.2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 di accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione degli arretrati relativi alla prestazione di indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 come riconosciuto con decreto di omologa emesso nel procedimento n. R.G. 1840/2022 del 15.04.2024 dal Tribunale di
Civitavecchia, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.03.2022, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore della CP_1 somma spettante, oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione CP_1 ed al pagamento degli arretrati. In particolare, ha dedotto di aver accreditato gli arretrati in data
3.01.2025.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento degli arretrati da parte di si associava alla CP_1 richiesta di di declaratoria della cessazione della materia del contendere e, quindi, il CP_1 processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento degli arretrati è avvenuto soltanto in data 3.01.2025, CP_1 mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 6.11.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del
50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti
(cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio che CP_1 liquida, per l'intero, in complessivi euro €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 20/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2114 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marco Besso n. 10, nello studio Parte_1 dell'Avv. MARINI PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, presso la sede Filiale Metropolitana Roma Flaminio, Viale Giulio CP_1
Romano n. 46, con il Funzionario , che lo rappresenta e difende ai sensi dell'art. CP_2
417-bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1.10.2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 di accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione degli arretrati relativi alla prestazione di indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 come riconosciuto con decreto di omologa emesso nel procedimento n. R.G. 1840/2022 del 15.04.2024 dal Tribunale di
Civitavecchia, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.03.2022, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore della CP_1 somma spettante, oltre interessi legali e spese di lite, da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto a riconoscere il diritto in questione CP_1 ed al pagamento degli arretrati. In particolare, ha dedotto di aver accreditato gli arretrati in data
3.01.2025.
2. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento degli arretrati da parte di si associava alla CP_1 richiesta di di declaratoria della cessazione della materia del contendere e, quindi, il CP_1 processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento degli arretrati è avvenuto soltanto in data 3.01.2025, CP_1 mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 6.11.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del
50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti
(cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio che CP_1 liquida, per l'intero, in complessivi euro €2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Civitavecchia, 20/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 di 3